Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatta a Roma il 18 maggio 1990.
Art. 21
Articolo 21
Procedimento
1. Il procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza e' regolato dalla legge della Parte richiesta.
2. L'autorita' giudiziaria che decide sul riconoscimento e sull'esecuzione si limita ad accertare se le condizioni stabilite dalla presente Convenzione sono soddisfatte.
3. Se la sentenza contiene piu' capi, l'esecuzione puo' essere concessa parzialmente.
Procedimento
1. Il procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza e' regolato dalla legge della Parte richiesta.
2. L'autorita' giudiziaria che decide sul riconoscimento e sull'esecuzione si limita ad accertare se le condizioni stabilite dalla presente Convenzione sono soddisfatte.
3. Se la sentenza contiene piu' capi, l'esecuzione puo' essere concessa parzialmente.