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Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatta a Roma il 18 maggio 1990.

Art. 21

Articolo 21
Procedimento
1. Il procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza e' regolato dalla legge della Parte richiesta.
2. L'autorita' giudiziaria che decide sul riconoscimento e sull'esecuzione si limita ad accertare se le condizioni stabilite dalla presente Convenzione sono soddisfatte.
3. Se la sentenza contiene piu' capi, l'esecuzione puo' essere concessa parzialmente.