N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla equipollenza generale dei periodi di studi universitari, fatta a Roma il 6 novembre 1990.

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione europea sulla equipollenza generale dei periodi di studi universitari, fatta a Roma il 6 novembre 1990.