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Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989.

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989.