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((Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attivita' produttive)).

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363.
AVVERTENZA: Il , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 249 del 22 ottobre 1992. A norma dell' (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 38.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1 maggio 1993 il Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno sono soppressi.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri un dettagliato rapporto contenente l'inventario di tutti gli interventi e progetti realizzati o avviati a realizzazione o non ancora iniziati alla predetta data in conformita' alla legge 1 marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, con particolare riguardo:
a) ai progetti speciali e al loro stato di attuazione;
b) alla realizzazione delle opere di completamento e al loro trasferimento agli enti competenti per legge, con particolare riferimento al patrimonio progettuale degli schemi idrici;
c) all'incentivazione delle attivita' produttive, con l'indicazione dell'ammontare delle iniziative agevolate e di quelle le cui domande sono tuttora in istruttoria o risultano approvate dagli istituti di credito;
d) all'attivita' degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno;
e) all'utilizzo degli stanziamenti assegnati dalla citata legge 1 marzo 1986, n. 64, e a quelli residui, sia di competenza che di cassa.

Art. 3.

1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 30 aprile 1993, sentite le competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che si pronunciano nei termini previsti dai rispettivi regolamenti, uno o piu' decreti legislativi per disciplinare il trasferimento delle competenze del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) affidamento al Ministro del bilancio e della programmazione economica del coordinamento, della programmazione e della vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale;
b) affidamento ad un'amministrazione dello Stato degli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree del territorio nazionale individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
c) attribuzione ad una o piu' amministrazioni dello Stato dell'attivita' di programmazione e di coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di interesse nazionale. Le stesse amministrazioni provvedono altresi' al completamento delle infrastrutture in corso di realizzazione alla data del 30 aprile 1993, e al loro trasferimento agli enti tenuti per legge alla manutenzione e gestione. I relativi programmi sono sottoposti all'approvazione del CIPE sulla base dei finanziamenti ordinari pluriennali di settore, previsti dalle leggi finanziarie;
d) conferimento delle partecipazioni finanziarie dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno nell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), nell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS), nel Credito industriale sardo (CIS) e negli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui all'articolo 6 della legge 1 marzo 1986, n. 64, al Ministero del tesoro, al fine di provvedere al loro riordino, ristrutturazione, privatizzazione o liquidazione;
e) utilizzazione del personale gia' in servizio alla data del 14 agosto 1992 presso il Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e presso gli altri organismi dell'intervento straordinario, prioritariamente per i compiti previsti dalla presente legge nonche' dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, come modificato dalla legge medesima, ed in particolare per le funzioni tecniche e di supporto alle attivita' di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma;
f) emanazione di norme transitorie per garantire la successione delle amministrazioni individuate nei rapporti giuridici e finanziari facenti capo ai cessati organismi dell'intervento straordinario e per assicurare l'attuazione degli interventi in corso e di quelli previsti dalla presente legge nonche' dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, come modificato dalla legge medesima.

Art. 4.

1. Ferme restando le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1 marzo 1986, n. 64, e l'applicazione fino al 31 dicembre 1993 delle norme di cui all'articolo 17, commi 1 e 10, della legge medesima, sono soppressi con decorrenza 1 maggio 1993 gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della citata legge 1 marzo 1986, n. 64.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 dicembre 1992
SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri REVIGLIO, Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 22 OTTOBRE 1992, N. 415

All'articolo 1:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "del territorio nazionale,", sono inserite le seguenti: "anche attraverso il ripristino della dotazione finanziaria di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64 ,"; la cifra: "14.000" e' sostituita dalla seguente: "13.800" e la cifra: "3.275" e' sostituita dalla seguente: "3.075"; dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Per gli interventi di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44 , e successive modificazioni, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1994.";
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri:
a) le agevolazioni sono calcolate in 'equivalente sovvenzione netto' secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Comunita' economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di aiuti regionali;
b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere effettuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative, che concentri l'intervento straordinario nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, nei settori a maggiore redditivita' anche sociale identificati nella stessa delibera;
c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditivita' delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a sistemi di tutoraggio;
d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti per le agevolazioni industriali con provvedimento di concessione provvisoria non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziario risultanti in sede di consuntivo.";
al comma 3: alla lettera a), dopo le parole: "dal CIPI", sono aggiunte le seguenti: "o negli accordi di programma stipulati ai sensi dell' articolo 7 della legge 1 marzo 1986, n. 64 "; le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
"d) deliberati dalle regioni meridionali o dagli istituti di credito convenzionati con le regioni stesse ai sensi dell' articolo 9, comma 14, della legge 1 marzo 1986, n. 64 , fino alla concorrenza massima di lire 200 miliardi dello stanziamento previsto dal comma 1 del presente articolo;
e) richiesti con domanda acquisita dagli organismi abilitati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363 , ivi comprese quelle riferite ad iniziative indotte dalla realizzazione dei contratti di programma e degli accordi di programma, purche' siano stati avviati a realizzazione gli investimenti alla predetta data ovvero riguardino investimenti per i quali risulta stipulato il contratto di locazione finanziaria con le societa' convenzionate, quelli deliberati o approvati dagli istituti di credito abilitati.";
dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Gli interventi richiesti con domanda acquisita dagli istituti abilitati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363 , che non rientrano in quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 3, sono regolati dalle norme di cui al comma 2.
3-ter. In ogni caso il provvedimento di concessione per gli interventi di cui al comma 3, lettera e), ha durata limitata a ventiquattro mesi, termine entro il quale il programma di investimento deve essere completato; detto termine puo' essere eccezionalmente prorogato per non oltre sei mesi per cause di forza maggiore.";
al comma 7, primo periodo, le parole: "nell'ambito del territorio delle regioni del Mezzogiorno" sono sostituite dalle seguenti: "con priorita' nei territori in cui ricadono i finanziamenti revocati";
il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Per la realizzazione di progetti strategici funzionali agli investimenti nelle aree con maggiore ritardo di sviluppo, nonche' per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 2, entro i limiti delle risorse destinate dal CIPE, e' autorizzato il ricorso a mutui il cui onere, per capitale ed interessi, e' assunto a totale carico del bilancio dello Stato, da contrarre tramite primari istituti di credito identificati dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, per il complessivo importo di lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995. I prestiti sono contratti nel secondo semestre di ciascun anno anche per la quota non impegnata nell'anno precedente. Qualora alla realizzazione dei progetti intervengano altre amministrazioni con risorse proprie, si provvede con gli accordi di programma, come disciplinati dalla delibera CIPE del 29 dicembre 1986, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1987. Il CIPE delibera, previo parere delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, la programmazione dei progetti strategici nei limiti delle disponibilita' di cui alla
citata legge 1 marzo 1986, n. 64 , e al presente comma.";
il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. Sono prorogati, fino al 30 aprile 1993, gli organi amministrativi scaduti dell'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, nonche' degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno, di cui all' articolo 6 della legge 1 marzo 1986, n. 64 .";
il comma 11 e' soppresso;
il comma 12 e' soppresso.
Il titolo e' sostituito dal seguente: "Modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64 , in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno".