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Disposizioni sull'efficacia di norme della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace e della legge 26 novembre 1990, n. 353, contenente provvedimenti urgenti per il processo civile.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 35 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' sostituito dal seguente:
"Art. 35 (Delega al Governo in materia penale). - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1993, norme concernenti la competenza del giudice di pace in materia penale ed il relativo procedimento unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, sulla base dei princi'pi e criteri direttivi previsti dagli articoli 36, 37 e 38".
2. L'articolo 38 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' sostituito dal seguente:
"Art. 38 (Entrata in vigore del decreto legislativo). - 1. Il decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 35 entra in vigore il 3 gennaio 1995".
3. L'articolo 49 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' sostituito dal seguente:
"Art. 49 (Entrata in vigore ed efficacia di singole disposizioni).
- 1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 3 gennaio 1994".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo degli e e' il seguente: "Art. 36. (Competenza in materia penale del giudice di pace). - 1. Al giudice di pace e' devoluta la competenza per le contravvenzioni e per i delitti puniti con la pena della multa, anche in alternativa alla pena della reclusione, purche' tali reati siano previsti da norme che non presentino particolari difficolta' interpretative e non diano luogo, di regola, a particolari problemi di valutazione della prova in sede di accertamento giudiziale". "Art. 37. (Procedimento penale innanzi al giudice di pace). - 1. Al procedimento penale innanzi al giudice di pace si applicano i criteri e i princi'pi di cui all' , con le massime semplificazioni rese necessarie dalla particolare competenza dello stesso giudice. 2. Si applica la procedura prevista dall' , ma i termini per l'espressione del parere sono ridotti alla meta'". - Il testo dell' , sostituito dal comma 2, era il seguente: "Art. 38. (Entrata in vigore del decreto legislativo). - 1. Il decreto legislativo emanato ai sensi dell'art. 35 entra in vigore il 1 gennaio 1994". - Il testo dell' , sostituito dal comma 3, era il seguente: "Art. 49. (Entrata in vigore ed efficacia di singole disposizioni). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41; da 43 a 47 hanno effetto a decorrere dal 2 gennaio 1993".

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e' sostituito dal seguente:
" 1. Sono abrogati gli articoli 353, ultimo comma; 359, secondo comma; 672; 673; 674; 680; 681; 682; 683; 689; 690; 701; 702 e 818, secondo comma, del codice di procedura civile. A far data dal 2 gennaio 1994 sono altresi' abrogati gli articoli 7, secondo comma; 12, secondo comma; 177, terzo comma, numero 4); 178, commi sesto, settimo ed ottavo; 185, primo comma; 244, secondo e terzo comma e 357 dello stesso codice".
2. Ai commi 2, 3 e 4 del citato articolo 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, sono premesse le seguenti parole: "A far data dal 2 gennaio 1994".
3. L'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e' sostituito dal seguente:
"Art. 90 (Disciplina transitoria). - 1. I giudizi pendenti alla data del 2 gennaio 1994 sono definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore. Tuttavia, i giudizi pendenti dinanzi al pretore sono da quest'ultimo decisi qualora rientrino nella sua competenza ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 8 del codice di procedura civile ancorche' il pretore fosse incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore.
2. L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 del codice di procedura civile sono rilevate d'ufficio non oltre la prima udienza successiva alla data del 2 gennaio 1994.
3. Se nessuna delle parti propone, non oltre la prima udienza successiva alla data del 2 gennaio 1994, istanza per la prosecuzione del giudizio, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
4. Se almeno una delle parti ha presentato l'istanza di cui al comma 3, il giudice, nella prima udienza successiva alla data del 2 gennaio 1994, assegna alle parti un termine perentorio non superiore a quaranta giorni per provvedere, ferme restando le decadenze gia' verificatesi, agli adempimenti di cui agli articoli 163, 167, 183, quarto comma, e 184 del codice di procedura civile.
5. Nei procedimenti che alla data del 2 gennaio 1994 sono stati rimessi al tribunale ai sensi dell'articolo 189 del codice di procedura civile, il tribunale stesso giudica con il numero invariabile di tre votanti e si applica l'articolo 190 del codice di procedura civile nel testo in vigore anteriormente a tale data.
6. Ai giudizi pendenti in grado d'appello alla data del 2 gennaio 1994 non si applica il nuovo testo dell'articolo 345 del codice di procedura civile. Ai giudizi in grado d'appello iniziati dopo tale data non si applica il nuovo testo dell'articolo 345 del codice di procedura civile, ove il giudizio di primo grado si sia svolto sotto la disciplina della legge anteriore.
7. L'articolo 447- bis del codice di procedura civile si applica ai giudizi pendenti alla data del 2 gennaio 1994 previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'articolo 426 dello stesso codice.
8. Per quanto non disposto dai commi da 1 a 7, le disposizioni della presente legge si applicano ai giudizi in corso alla data del 2 gennaio 1994".
4. L'articolo 91 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e' sostituito dal seguente:
"Art. 91 (Organizzazione degli uffici nella fase transitoria). - 1.
Alla trattazione delle controversie pendenti alla data del 2 gennaio 1994 sono addetti, per un biennio da tale data, non meno della meta' e non piu' dei due terzi di tutti i magistrati incaricati della trattazione delle controversie e degli affari civili.
2. Per gli anni successivi al biennio di cui al comma 1 tale numero sara' stabilito ogni due anni, con decreto del Presidente della Repubblica in conformita' alle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, assunte sulle proposte avanzate dai presidenti delle corti di appello sentiti i consigli giudiziari.
3. Qualora l'organico degli uffici giudiziari, per la sua esiguita', sia tale da impedire l'applicazione del comma 1, il capo dell'ufficio adotta gli idonei provvedimenti per consentire una equilibrata trattazione delle controversie in relazione al carico delle pendenze esistenti alla data del 2 gennaio 1994 nonche' al numero delle cause sopravvenute".
5. L'articolo 92 della legge 26 novembre 1990, n. 353, gia' sostituito dall'articolo 50 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' sostituito dal seguente:
"Art. 92 (Entrata in vigore ed efficacia di singole disposizioni.
Norma transitoria). - 1. Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993.
Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994".
Note all'art. 2: - Si riporta il testo del , sostituito dal comma 1, nella stesura precedente: "1. Sono abrogati gli articoli 7, secondo comma, 12, secondo comma, 177, terzo comma, numero 4), 178, commi sesto, settimo e ottavo, 185, primo comma, 244, secondo e terzo comma, 353, ultimo comma, 357, 359, secondo comma, 672, 673, 674, 680, 681, 682, 683, 689, 690, 701, 702 e ". - Si riporta il testo dei , e , modificati dal comma 2, nella formulazione precedente: 2. Sono abrogati gli articoli 110 e 112- bis delle disposizioni di attuazione del . 3. Sono abrogati gli articoli 30, secondo comma, 43, 44, 45, primo, secondo, terzo e quarto comma, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 della , e suc- cessive modificazioni. 4. Al , le parole: "osservando le norme previste dall'art. 46" sono sostituite dalle seguenti: "osservando le norme previste dall' ". - Il testo dell' , sostituito dal comma 3, era il seguente: "Art. 90. (Disciplina transitoria). - 1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore. Tuttavia, i giudizi pendenti dinanzi al pretore sono da quest'ultimo decisi qualora rientrino nella sua competenza ai sensi della nuova formulazione dell' ancorche' il pretore fosse incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore. 2. L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall' sono rilevate d'ufficio non oltre la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Se nessuna delle parti compare alla prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ne' propone, non oltre tale udienza, istanza per la prosecuzione del giudizio, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo. 4. Se almeno una delle parti e' comparsa ovvero se e' stata presentata l'istanza di cui al comma 3, il giudice istruttore o il pretore, nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, assegna alle parti un termine perentorio non superiore a quaranta giorni per provvedere, ferme restando le decadenze gia' verificatesi, agli adempimenti di cui agli articoli 163, 167, 183, quarto comma, e 184 del , nonche' un ulteriore termine non superiore a venti giorni per provvedere agli adempimenti resisi necessari a seguito delle integrazioni formulate entro il primo termine. 5. Il tribunale giudica con il numero invariabile di tre votanti nei procedimenti che alla data di entrata in vigore della presente legge gli sono stati rimessi ai sensi dell' . 6. Ai giudizi pendenti in grado d'appello non si applica il nuovo testo dell' . Ai giudizi in grado d'appello iniziati dopo la data di entrata in vigore della presente legge non si applica il nuovo testo dell' , ove il giudizio di primo grado si sia svolto sotto la disciplina della legge anteriore. 7. L' si applica ai giudizi pendenti previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'art. 426 dello stesso codice. 8. Per quanto non disposto dai commi da 1 a 7, le disposizioni della presente legge si applicano ai giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore". - Il testo dell' , sostituito dal comma 4, era il seguente: "Art. 91. (Organizzazione degli uffici nella fase transitoria). - 1. Nel primo biennio di applicazione della presente legge il numero dei magistrati addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge stessa non puo' essere inferiore alla meta' ne' superiore ai due terzi di quello di tutti i magistrati incaricati della trattazione delle controversie e degli affari civili. 2. Per gli anni successivi al biennio di cui al comma 1 tale numero sara' stabilito ogni due anni, con decreto del Presidente della Repubblica in conformita' delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, assunte sulle proposte avanzate dai presidenti delle Corti di appello sentiti i consigli giudiziari. 3. Qualora l'organico degli uffici giudiziari, per la sua esiguita', sia tale da escludere l'applicazione del comma 1, il capo dell'ufficio adotta gli idonei provvedimenti per consentire una equilibrata trattazione delle controversie in relazione al carico delle pendenze esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge nonche' al numero delle cause sopravvenute". - Si riporta il testo dell' , sostituito dal comma 5, nella stesura precedente: "Art. 92 (Entrata in vigore). - 1. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1992, fatta eccezione per la disposizione di cui all'art. 1". L' , entrato in vigore il 16 dicembre 1990, sostituisce l' con il seguente: "Art. 1284 (Saggio degli interessi). - Il saggio degli interessi legali e' del dieci per cento in ragione di anno. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 dicembre 1992
SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI