Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatta a Bonn il 18 ottobre 1989.
Art. 21
Art. 21.
I n s e g n a n t i
Una persona fisica che, su invito sia di uno Stato contraente, che di un'universita', di un istituto di insegnamento superiore, di una scuola, di un museo o di un'altra istituzione culturale di detto Stato contraente, ovvero nel quadro di uno scambio culturale a carattere ufficiale, soggiorna in tale Stato contraente per un periodo non superiore a due anni al solo scopo di insegnare, di tenere dei corsi o di svolgere ricerche in uno dei detti istituti, e che e' un residente dell'altro Stato contraente o lo era immediatamente prima di soggiornare nel primo Stato, e' esente da imposta in quest'ultimo Stato relativamente alle remunerazioni che percepisce per tali attivita', a condizione che tali remunerazioni provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.
I n s e g n a n t i
Una persona fisica che, su invito sia di uno Stato contraente, che di un'universita', di un istituto di insegnamento superiore, di una scuola, di un museo o di un'altra istituzione culturale di detto Stato contraente, ovvero nel quadro di uno scambio culturale a carattere ufficiale, soggiorna in tale Stato contraente per un periodo non superiore a due anni al solo scopo di insegnare, di tenere dei corsi o di svolgere ricerche in uno dei detti istituti, e che e' un residente dell'altro Stato contraente o lo era immediatamente prima di soggiornare nel primo Stato, e' esente da imposta in quest'ultimo Stato relativamente alle remunerazioni che percepisce per tali attivita', a condizione che tali remunerazioni provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.