Sanatoria delle situazioni pregresse in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese che effettuano installazioni di impianti.
Art. 1.
Fiscalizzazione degli oneri sociali
per le imprese impiantistiche
1. Per i periodi contributivi anteriori al 1 gennaio 1991 restano salvi e conservano la loro efficacia gli importi contributivi gia' fiscalizzati nei confronti dei dipendenti delle imprese impiantistiche di cui all'articolo 2- bis del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, nella misura prevista a favore delle aziende manifatturiere dalle norme allora vigenti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' (Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi) e' il seguente: "2-bis. - 1. L' , convertito, con modificazioni, dalla , si applica, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1991, ai dipendenti delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria indipendentemente dalla loro classificazione ai fini statistici o previdenziali. Al relativo onere, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 'Istruzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati'".