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Limitazione trentennale del divieto di frazionamento delle unita' poderali per la ricostruzione delle unita' produttive.

Art. 1.

1. Il divieto di frazionamento delle unita' poderali di cui all'articolo 1 della legge 3 giugno 1940, n. 1078, ha durata trentennale dalla prima assegnazione.
Nota all' : - L' , recante "Norme per evitare il frazionamento delle unita' poderali assegnate a contadini diretti coltivatori", stabilisce, senza prevedere termini di durata, il divieto di frazionamento delle unita' poderali assegnate a contadini diretti coltivatori costituite in comprensori di bonifica da enti di colonizzazione o da consorzi di bonifica. La disposizione cosi' recita: "Art. 1. - Le unita' poderali costituite in comprensori di bonifica da enti di colonizzazione o da consorzi di bonifica ed assegnate in proprieta' a contadini diretti coltivatori, non possono essere frazionate per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi".