Interpretazione autentica dell'articolo 4, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 122, in materia di procedure per le espropriazioni delle aree destinate alla Seconda universita' di Roma.
Art. 1.
1. L'articolo 4, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 122, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute per il compimento delle espropriazioni e per l'esecuzione dell'opera si applicano anche alle espropriazioni gia' disposte sulla base della legge 22 novembre 1972, n. 771.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui' trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell' (Realizzazione della seconda Universita' di Roma e istituzione delle Universita' statali della Tuscia e di Cassino) e' il seguente: "Ferma restando la dichiarazione di pubblica utilita' di cui agli e , i termini per il compimento delle espropriazioni e per l'esecuzione dell'opera sono fissati allo scadere dei dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Il termine previsto dal comma di cui sopra e' stato differito al 18 aprile 1995 dall' .
- La reca: "Istituzione di una seconda universita' statale in Roma". Con decreto rettorale 8 gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 1992, e' stata modificata la denominazione dell'universita' in "Universita' degli studi di Roma 'Tor Vergata'".