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Istituzione di contributi per le associazioni di promozione sociale.

Art. 1.

1. Le associazioni di promozione sociale (( di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476 )), godono di un contributo per le attivita' di promozione sociale svolte in ottemperanza agli articoli 3 e 38 della Costituzione.