Istituzione di contributi per le associazioni di promozione sociale.
Art. 1.
1. Le associazioni di promozione sociale (( di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476 )), godono di un contributo per le attivita' di promozione sociale svolte in ottemperanza agli articoli 3 e 38 della Costituzione.