Modifiche al codice penale in tema di delitti contro la pubblica amministrazione.
Art. 1.
1. Nell'articolo 316- bis del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della legge 26 aprile 1990, n. 86, dopo le parole "ente pubblico" sono inserite le seguenti: "o dalle Comunita' europee".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell' , introdotto dall' (Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), come modificato dall'art. 1 della presente legge:
"Art. 316- bis (Malversazione a danno dello Stato). - Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunita' europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attivita' di pubblico interesse, non li destina alle predette finalita', e' punito con la resclusione da sei mesi a quattro anni".