Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 dicembre 1991, n. 396, recante disposizioni modificative della disciplina del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, concernenti l'applicazione, nell'anno 1991, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 13 dicembre 1991, n. 396, recante disposizioni modificative della disciplina del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, concernenti l'applicazione, nell'anno 1991, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
AVVERTENZA:
Il , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 292 del 13 dicembre 1991.
A norma dell' (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 13.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 febbraio 1992
COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri FORMICA, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: MARTELLI ------------------
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13
DICEMBRE 1991, N. 396.
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: "predetti gruppi" sono inserite le seguenti: ", nonche' per gli immobili compresi nello stato attivo di societa' dichiarate fallite o in liquidazione coatta amministrativa alla data del 31 ottobre 1991"; e le parole: "anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 20 dicembre 1991";
al comma 2, secondo periodo, le parole: "20 dicembre 1992" sono sostituite dalle seguenti: "18 dicembre 1992";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"6- bis. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di cui all' articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363 , si considerano tempestivi la dichiarazione presentata od il versamento eseguito oltre il termine del 20 dicembre 1991 ma entro il 24 dicembre 1991 e si considerano regolari i versamenti effettuati fino alla data medesima al concessionario del Servizio centrale della riscossione anziche' all'ufficio del registro e viceversa".
DICEMBRE 1991, N. 396.
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: "predetti gruppi" sono inserite le seguenti: ", nonche' per gli immobili compresi nello stato attivo di societa' dichiarate fallite o in liquidazione coatta amministrativa alla data del 31 ottobre 1991"; e le parole: "anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 20 dicembre 1991";
al comma 2, secondo periodo, le parole: "20 dicembre 1992" sono sostituite dalle seguenti: "18 dicembre 1992";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"6- bis. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di cui all' articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363 , si considerano tempestivi la dichiarazione presentata od il versamento eseguito oltre il termine del 20 dicembre 1991 ma entro il 24 dicembre 1991 e si considerano regolari i versamenti effettuati fino alla data medesima al concessionario del Servizio centrale della riscossione anziche' all'ufficio del registro e viceversa".