N NORME. red.it

Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro.

Art. 1.

Inquadramento dell'attivita' fonografica
1. I fonogrammi anche musicali registrati su disco, nastro e supporti analoghi, quali strumenti di diffusione culturale, costituiscono beni di interesse nazionale.
2. Le imprese di produzione fonografica sono imprese industriali e come tali usufruiscono delle agevolazioni previste, in relazione alle proprie dimensioni, a favore delle grandi, medie e piccole imprese industriali.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.