Nuove norme sulla cittadinanza.
Art. 22.
1. Per coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano gia' perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, cessa ogni obbligo militare.
Nota all'art. 22:
- Per il testo dell' si veda in nota all'art. 17.