Partecipazione dell'Italia alla nona ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA).
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla nona ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per la sviluppo (International Development Association - IDA), della quale l'Italia fa parte in virtu' della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo statuto dell'Associazione.
2. Ai fini previsti dal comma 1 e' stabilito un contributo di lire 1.100.362.000.000, da versare in tre rate annuali, a partire dal 1991, di cui la prima rata pari a lire 366.788.000.000 e le altre due pari a lire 366.787.000.000 ciascuna.
3. La quota del 16,67 per cento di ogni rata, pari a lire 61.143.000.000, verra' erogata in contanti, mentre la restante parte, pari a lire 305.645.000.000 per la prima rata e a lire 305.644.000.000 per ognuna delle altre due rate, verra' pagata mediante promissory notes.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all' reca: "Approvazione ed esecuzione dello statuto dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - I.D.A.)".
Art. 2.
1. Le somme necessarie al pagamento delle quote da erogare in contanti sono iscritte ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.
2. Le somme relative agli importi da erogare in promissory notes sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 366.788.000.000 per l'anno 1991 ed in lire 366.787.000.000 per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 gennaio 1992
COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri CARLI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTELLI