Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica.
Art. 1.
1. In attuazione degli indirizzi definiti nel piano forestale nazionale, i comuni ((con popolazione superiore a 15.000 abitanti)) provvedono, ((entro sei mesi)) dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente ((e di ciascun minore adottato)), a porre a dimora un albero nel territorio comunale. ((Il termine si applica tenendo conto del periodo migliore per la piantumazione. La messa a dimora puo' essere differita in caso di avversita' stagionali o per gravi ragioni di ordine tecnico. Alle piantumazioni di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, salvo che il sito su cui si realizza l'intervento sia sottoposto a vincolo monumentale)).
((2. Entro il termine di cui al comma 1, l'ufficio anagrafico comunale fornisce informazioni dettagliate circa la tipologia dell'albero e il luogo dove l'albero e' stato piantato alla persona che ha richiesto la registrazione anagrafica. Il comune stabilisce una procedura di messa a dimora di alberi quale contributo al miglioramento urbano i cui oneri siano posti a carico di cittadini, imprese od associazioni per finalita' celebrative o commemorative))
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno emana disposizioni per l'attuazione della norma di cui al comma 2.