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Disposizioni in materia di notificazione dei controricorsi e dei ricorsi incidentali dinanzi alla Corte di cassazione.

Art. 1.

1. La notificazione del controricorso e del ricorso incidentale dinanzi alla Corte di cassazione puo' essere effettuata anche dall'ufficiale giudiziario del luogo ove ha sede il giudice che ha pronunziato il provvedimento impugnato, a mezzo del servizio postale.