Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 2 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Non sono elettori:
a) coloro che sono dichiarati falliti finche' dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;
b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finche' durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla liberta' vigilata o al divieto di soggiorno in uno o piu' comuni o in una o piu' prov- ince, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finche' durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.
2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato".
"Art. 2. - 1. Non sono elettori:
a) coloro che sono dichiarati falliti finche' dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;
b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finche' durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla liberta' vigilata o al divieto di soggiorno in uno o piu' comuni o in una o piu' prov- ince, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finche' durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.
2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2.
1. All'articolo 4 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, le parole: "nel registro della popolazione stabile del comune" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anagrafe della popolazione residente nel comune o nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)".
2. All'articolo 4 del medesimo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le norme di cui al primo comma si applicano anche ai cittadini che sono iscritti all'ufficio anagrafe del comune di Roma, a norma dell'articolo 5 del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323".
"Le norme di cui al primo comma si applicano anche ai cittadini che sono iscritti all'ufficio anagrafe del comune di Roma, a norma dell'articolo 5 del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323".
Nota all'art. 2:
- L'art. 4 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con , come modificato dalla presente legge, e' cosi' formulato:
"Art. 4. - Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali i cittadini che, possedendo i requisiti per essere elettori e non essendo incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo, sono compresi nell'anagrafe della popolazione residente nel comune o nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).
Le norme di cui al primo comma si applicano anche ai cittadini che sono iscritti all'ufficio anagrafe del comune di Roma, a norma dell'art. 5 del regolamento per l'esecuzione della , sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero, approvato con ".
Art. 3.
1. Al primo comma dell'articolo 7 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, come sostituito dall'articolo 15 della legge 8 marzo 1975, n. 39, le parole: "hanno compiuto o" sono soppresse.
Nota all'art. 3:
- L'art. 7 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con , gia' modificato dall' , e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' cosi' formulato:
"Art. 7. - L'aggiornamento delle liste elettorali si effettua a mezzo di due revisioni semestrali, secondo le modalita' e nei termini previsti dal presente titolo, con la iscrizione di coloro che compiano il diciottesimo anno di eta', rispettivamente, dal 1 gennaio al 30 giugno e dal 1 luglio al 31 dicembre di ciascun anno e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 4.
Le variazioni apportate alle liste elettorali hanno effetto, rispettivamente, il 1 gennaio ed il 1 luglio di ogni anno".
Art. 4.
1. Al primo comma dell'articolo 8 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, come sostituito dall'articolo 16 della legge 8 marzo 1975, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "dell'anagrafe" sono sostituite dalle seguenti: "delle anagrafi di cui all'articolo 4";
b) alla lettera a), le parole: "nel registro della popolazione stabile del comune" sono sostituite dalle seguenti: "nelle anagrafi di cui all'articolo 4" e le parole: "o che lo avessero gia' compiuto ed abbiano, a qualsiasi titolo, diritto di essere iscritti nelle liste elettorali" sono sostituite dalle seguenti: "e si trovino nella condizione di cui all'articolo 4";
c) alla lettera b), le parole: "nel registro della popolazione stabile del comune" sono sostituite dalle seguenti: "nelle anagrafi di cui all'articolo 4" e le parole: "o che lo avessero gia' compiuto ed abbiano, a qualsiasi titolo, diritto ad essere iscritti nelle liste elettorali" sono sostituite dalle seguenti: "e si trovino nella condizione di cui all'articolo 4".
2. Al secondo comma dell'articolo 8 del medesimo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, le parole: "del registro di popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "delle anagrafi".
Nota all'art. 4:
- L'art. 8 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con , gia' modificato dall' , e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' cosi' formulato:
"Art. 8. - Il sindaco, in base ai registri dello stato civile e delle anagrafi di cui all'art. 4 e sulla scorta dello schedario elettorale, provvede:
a) entro il mese di febbraio, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nelle anagrafi di cui all'art. 4 alla data del 15 febbraio, compiranno il diciottesimo anno di eta' dal 1 luglio al 31 dicembre e si trovino nella condizione di cui all'art. 4;
b) entro il mese di agosto, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che trovandosi iscritti nelle anagrafi di cui all'art. 4 alla data del 15 agosto, compiranno il diciottesimo anno di eta' dal 1 gennaio al 30 giugno dell'anno successivo e si trovino nella condizione di cui all'art. 4.
In caso di distruzione totale o parziale o d'irregolare tenuta delle anagrafi, vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti dello stato civile, dalle liste di leva e dai ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale.
Ove manchino anche tali indicazioni, puo' farsi ricorso a registri, atti e documenti in possesso di altri enti od uffici".
Art. 5.
1. L'articolo 10 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, come sostituito dall'articolo 17 della legge 8 marzo 1975, n. 39, e' sostituito dal seguente:
"Art. 10. - 1. L'autorita' provinciale di pubblica sicurezza trasmette ai comuni, rispettivamente entro il 20 marzo ed il 20 settembre, l'elenco dei cittadini che si trovino sottoposti alle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e che compiano il diciottesimo anno di eta' entro il semestre successivo".
"Art. 10. - 1. L'autorita' provinciale di pubblica sicurezza trasmette ai comuni, rispettivamente entro il 20 marzo ed il 20 settembre, l'elenco dei cittadini che si trovino sottoposti alle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e che compiano il diciottesimo anno di eta' entro il semestre successivo".
Art. 6.
1. L'articolo 11 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, e' sostituito dal seguente:
"Art. 11. - 1. Gli elettori residenti all'estero possono chiedere, in qualsiasi momento, di essere iscritti nelle liste elettorali del comune di nascita.
2. La domanda, diretta al sindaco del comune di nascita, deve essere inoltrata per il tramite della competente autorita' consolare e deve contenere l'indicazione del comune nella cui anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) l'elettore e' iscritto.
3. Il sindaco, per il tramite della autorita' consolare, notifica le decisioni adottate in ordine alla domanda presentata.
4. I cittadini italiani residenti all'estero, emigrati dalle zone che, in dipendenza di trattati internazionali ratificati alla data di entrata in vigore della presente legge, non fanno piu' parte del territorio dello Stato, possono, a meno che non rientrino nel caso di cui ai commi 1, 2 e 3, chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica con le modalita' di cui al comma 2. Alla domanda deve essere allegato atto o certificato dal quale risulti che l'istante e' in possesso della cittadinanza italiana.
5. L'accoglimento delle domande di cui ai commi 2 e 4 produce la conseguente iscrizione nell'AIRE del comune.
6. Della condizione di cittadino residente all'estero e' fatta apposita annotazione nello schedario elettorale e nelle liste sezionali".
"Art. 11. - 1. Gli elettori residenti all'estero possono chiedere, in qualsiasi momento, di essere iscritti nelle liste elettorali del comune di nascita.
2. La domanda, diretta al sindaco del comune di nascita, deve essere inoltrata per il tramite della competente autorita' consolare e deve contenere l'indicazione del comune nella cui anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) l'elettore e' iscritto.
3. Il sindaco, per il tramite della autorita' consolare, notifica le decisioni adottate in ordine alla domanda presentata.
4. I cittadini italiani residenti all'estero, emigrati dalle zone che, in dipendenza di trattati internazionali ratificati alla data di entrata in vigore della presente legge, non fanno piu' parte del territorio dello Stato, possono, a meno che non rientrino nel caso di cui ai commi 1, 2 e 3, chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica con le modalita' di cui al comma 2. Alla domanda deve essere allegato atto o certificato dal quale risulti che l'istante e' in possesso della cittadinanza italiana.
5. L'accoglimento delle domande di cui ai commi 2 e 4 produce la conseguente iscrizione nell'AIRE del comune.
6. Della condizione di cittadino residente all'estero e' fatta apposita annotazione nello schedario elettorale e nelle liste sezionali".
Art. 7.
1. Il quarto comma dell'articolo 16 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967 e' sostituito dal seguente:
"Nel secondo elenco la commissione propone la cancellazione degli iscritti che sono stati eliminati dalle anagrafi di cui all'articolo 4 per irreperibilita'".
"Nel secondo elenco la commissione propone la cancellazione degli iscritti che sono stati eliminati dalle anagrafi di cui all'articolo 4 per irreperibilita'".
Nota all'art. 7:
- L'art. 16 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con , come modificato dalla presente legge, e' cosi' formulato:
"Art. 16. - Non oltre il 10 aprile ed il 10 ottobre di ciascun anno, la commissione elettorale comunale procede alla formazione, in ordine alfabetico, di due elenchi separati per la revisione semestrale delle liste.
Gli elenchi, in duplice copia, devono essere distinti per uomini e donne.
Nel primo elenco la commissione elettorale comunale, sulla scorta dell'elenco di cui all'art. 8, propone l'iscrizione di coloro i quali risultino in possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nelle liste elettorali ai sensi del precedente art. 4.
Nel secondo elenco la commissione propone la cancellazione degli iscritti che sono stati eliminati dalle anagrafi di cui all'art. 4 per irreperibilita'.
Accanto a ciascun nominativo va apposta un'annotazione indicante il titolo ed i documenti per i quali l'iscrizione o la cancellazione e' proposta".
Art. 8.
1. Il terzo comma dell'articolo 27 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244, e' sostituito dal seguente:
"Le funzioni di segretario della commissione elettorale circondariale e delle relative sottocommissioni istituite nel comune capoluogo del circondario sono svolte dal segretario o da funzionari di ruolo del comune designati dal sindaco; in seno alle sottocommissioni istituite presso altri comuni, le stesse funzioni sono svolte dal segretario del comune che ne e' sede o da impiegati dello stesso, designati dal sindaco".
"Le funzioni di segretario della commissione elettorale circondariale e delle relative sottocommissioni istituite nel comune capoluogo del circondario sono svolte dal segretario o da funzionari di ruolo del comune designati dal sindaco; in seno alle sottocommissioni istituite presso altri comuni, le stesse funzioni sono svolte dal segretario del comune che ne e' sede o da impiegati dello stesso, designati dal sindaco".
Nota all'art. 8:
- L'art. 27 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con , come gia' modificato dall' , e come modificato dalla presente legge, e' cosi' formulato:
"Art. 27. - La commissione elettorale circondariale e le sottocommissioni compiono le proprie operazioni con l'intervento del presidente e di almeno due commissari.
Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.
Le funzioni di segretario della commissione elettorale circondariale e delle relative sottocommissioni istituite nel comune capoluogo del circondario sono svolte dal segretario o da funzionari di ruolo del comune designati dal sindaco; in seno alle sottocommissioni istituite presso altri comuni, le stesse funzioni sono svolte dal segretario del comune che ne e' sede o da impiegati dello stesso, designati dal sindaco.
Di tutte le operazioni il segretario redige processi verbali che sono sottoscritti da lui e da ciascuno dei membri presenti alle sedute.
Le decisioni devono essere motivate; quando esse non siano concordi, nel verbale deve essere indicato il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni addotte anche dai dissenzienti.
Copia dei verbali e' trasmessa, entro il termine di giorni cinque, al prefetto ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio".
Art. 9.
1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 32 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967 e' sostituito dal seguente:
"3) della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorita' giudiziaria. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nonche' il cancelliere o il funzionario competenti alla formazione delle schede e dei fogli complementari per il casellario giudiziale, inviano, ciascuno per la parte di competenza, certificazione delle sentenze e dei provvedimenti che importano la perdita del diritto elettorale al comune di residenza dell'interessato ovvero, quando il luogo di residenza non sia conosciuto, a quello di nascita. La certificazione deve essere trasmessa all'atto delle registrazioni di competenza. Se la persona alla quale si riferisce la sentenza o il provvedimento non risulti iscritta nelle liste elettorali del comune al quale e' stata comunicata la notizia, il sindaco, previ eventuali accertamenti per mezzo degli organi di pubblica sicurezza, la partecipa al comune nelle cui liste il cittadino e' compreso;".
"3) della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorita' giudiziaria. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nonche' il cancelliere o il funzionario competenti alla formazione delle schede e dei fogli complementari per il casellario giudiziale, inviano, ciascuno per la parte di competenza, certificazione delle sentenze e dei provvedimenti che importano la perdita del diritto elettorale al comune di residenza dell'interessato ovvero, quando il luogo di residenza non sia conosciuto, a quello di nascita. La certificazione deve essere trasmessa all'atto delle registrazioni di competenza. Se la persona alla quale si riferisce la sentenza o il provvedimento non risulti iscritta nelle liste elettorali del comune al quale e' stata comunicata la notizia, il sindaco, previ eventuali accertamenti per mezzo degli organi di pubblica sicurezza, la partecipa al comune nelle cui liste il cittadino e' compreso;".
Nota all'art. 9:
- L'art. 32 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con , come gia' modificato dall' , e dall' , e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' cosi' formulato:
"Art. 32. - Alle liste elettorali, rettificate in conformita' dei precedenti articoli, non possono apportarsi, sino alla revisione del semestre successivo, altre variazioni se non in conseguenza:
1) della morte;
2) della perdita della cittadinanza italiana.
Le circostanze di cui al presente ed al precedente numero debbono risultare da documento autentico;
3) della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorita' giudiziaria. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), nonche' il cancelliere o il funzionario competenti alla formazione delle schede e dei fogli complementari per il casellario giudiziale, inviano, ciascuno per la parte di competenza, certificazione delle sentenze e dei provvedimenti che importano la perdita del diritto elettorale al comune di residenza dell'interessato ovvero, quando il luogo di residenza non sia conosciuto, a quello di nascita. La certificazione deve essere trasmessa all'atto delle registrazioni di competenza. Se la persona alla quale si riferisce la sentenza o il provvedimento non risulti iscritta nelle liste elettorali del comune al quale e' stata comunicata la notizia, il sindaco, previ eventuali accertamenti per mezzo degli organi di pubblica sicurezza, la partecipa al comune nelle cui liste il cittadino e' compreso;
4) del trasferimento della residenza. Gli iscritti che hanno perduto la residenza nel comune sono cancellati dalle relative liste, in base al certificato dell'ufficio anagrafico attestante l'avvenuta cancellazione dal registro di popolazione. I gia' iscritti nelle liste, che hanno acquistato la residenza nel comune, sono iscritti nelle relative liste, in base alla dichiarazione del sindaco del comune di provenienza, attestante l'avvenuta cancellazione da quelle liste. La dichiarazione e' richiesta d'ufficio dal comune di nuova iscrizione anagrafica;
5) dell'acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del diciottesimo anno di eta' o del riacquisto del diritto stesso per la cessazione di cause ostative.
Ai fini della iscrizione il sindaco deve acquisire presso l'ufficio anagrafico e richiedere al casellario giudiziale e all'autorita' di pubblica sicurezza le certificazioni necessarie per accertare se l'interessato e' in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio del diritto di voto nel comune.
Le variazioni alle liste sono apportate, con l'assistenza del segretario, dalla commissione elettorale comunale che vi allega copia dei suindicati documenti; le stesse variazioni sono apportate alle liste di sezione. Copia del verbale relativo a tali operazioni e' trasmesso al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della commissione elettorale circondariale.
La commissione elettorale circondariale apporta le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste generali e nelle liste di sezione depositate presso di essa ed ha facolta' di richiedere gli atti al comune.
Alle operazioni previste dal presente articolo la commissione comunale e' tenuta a provvedere almeno ogni sei mesi e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la variazione di cui ai numeri 2, 3 e 4; non oltre il trentesimo giorno anteriore alla data delle elezioni per le variazioni di cui al n. 5; non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, per le variazioni di cui al n. 1.
Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni.
Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui al n. 5, unitamente all'elenco degli elettori iscritti ed alla relativa documentazione, sono depositate nella segreteria del comune durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della adozione delle variazioni stesse. Del deposito il sindaco da' preventivo, pubblico avviso, con manifesto da affigere nell'albo comunale ed in altri luoghi pubblici.
Avverso le deliberazioni di cui ai precedenti commi e' ammesso ricorso alla commissione elettorale cincondariale nel termine di dieci giorni, rispettivamente dalla data della notificazione o dalla data del deposito.
La commissione circondariale decide sui ricorsi nel termine di quindici giorni dalla loro ricezione e dispone le conseguenti eventuali variazioni.
Le decisioni sono notificate agli interessati, a cura del sindaco, con le stesse modalita' di cui al comma precedente.
Per i cittadini residenti all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 11, 20 e 29".
Art. 10.
1. Dopo l'articolo 32- bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, aggiunto dall'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, e' inserito il seguente:
"Art. 32-ter. - 1. Qualora, successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, pervenga al comune provvedimento, dal quale risulti la perdita del diritto elettorale per uno dei motivi indicati ai numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 32, il sindaco fa notificare all'elettore una comunicazione indicante il motivo per il quale l'elettore stesso non e' ammesso al voto, disponendo, nel contempo, il ritiro del certificato elettorale, se gia' consegnato.
2. Copia della comunicazione di cui al comma 1 e' consegnata al presidente del seggio il quale ne prende nota, nelle liste della sezione accanto al nome dell'elettore.
3. Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al comma 1 sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione".
"Art. 32-ter. - 1. Qualora, successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, pervenga al comune provvedimento, dal quale risulti la perdita del diritto elettorale per uno dei motivi indicati ai numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 32, il sindaco fa notificare all'elettore una comunicazione indicante il motivo per il quale l'elettore stesso non e' ammesso al voto, disponendo, nel contempo, il ritiro del certificato elettorale, se gia' consegnato.
2. Copia della comunicazione di cui al comma 1 e' consegnata al presidente del seggio il quale ne prende nota, nelle liste della sezione accanto al nome dell'elettore.
3. Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al comma 1 sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione".
Art. 11.
1. Il secondo comma dell'articolo 36 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967 e' sostituito dal seguente:
"Gli elettori residenti all'estero, ivi compresi quelli di cui al secondo comma dell'articolo 4, restano o sono assegnati ad una sezione nella cui circoscrizione hanno avuto l'ultima residenza prima della emigrazione o, in mancanza, nella cui circoscrizione eleggono il proprio domicilio".
"Gli elettori residenti all'estero, ivi compresi quelli di cui al secondo comma dell'articolo 4, restano o sono assegnati ad una sezione nella cui circoscrizione hanno avuto l'ultima residenza prima della emigrazione o, in mancanza, nella cui circoscrizione eleggono il proprio domicilio".
2. All'articolo 36 del medesimo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Gli elettori per i quali non possono applicarsi i criteri di cui al secondo comma, nel caso in cui il territorio comunale sia diviso in piu' collegi per l'elezione del Senato della Repubblica, dei consigli provinciali o dei consigli circoscrizionali, sono distribuiti presso le singole sezioni in eguale numero per ogni collegio. A tal fine gli elettori e le corrispondenti sezioni di assegnazione sono individuati rispettivamente secondo ordine alfabetico e progressione numerica".
"Gli elettori per i quali non possono applicarsi i criteri di cui al secondo comma, nel caso in cui il territorio comunale sia diviso in piu' collegi per l'elezione del Senato della Repubblica, dei consigli provinciali o dei consigli circoscrizionali, sono distribuiti presso le singole sezioni in eguale numero per ogni collegio. A tal fine gli elettori e le corrispondenti sezioni di assegnazione sono individuati rispettivamente secondo ordine alfabetico e progressione numerica".
Nota all'art. 11:
- L'art. 36 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con , come modificato dalla presente legge, e' cosi' formulato:
"Art. 36. - Il cittadino iscritto e' assegnato alla sede della sezione nella cui circoscrizione ha, secondo l'indicazione della lista generale, la propria abitazione.
Gli elettori residenti all'estero, ivi compresi quelli di cui al secondo comma dell'art. 4, restano o sono assegnati ad una sezione nella cui circoscrizione hanno avuto l'ultima residenza prima della emigrazione o, in mancanza, nella cui circoscrizione eleggono il proprio domicilio.
Gli elettori per i quali non possono applicarsi i criteri di cui al secondo comma, nel caso in cui il territorio comunale sia diviso in piu' collegi per l'elezione del Senato della Repubblica, dei consigli provinciali o dei consigli circoscrizionali, sono distribuiti presso le singole sezioni in eguale numero per ogni collegio. A tal fine gli elettori e le corrispondenti sezioni di assegnazione sono individuati rispettivamente secondo ordine alfabetico e progressione numerica".
Art. 12.
1. Dopo il quinto comma dell'articolo 75 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e' inserito il seguente:
"Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto sono personalmente responsabili del recapito di essi; e' vietato ogni stanziamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni".
"Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto sono personalmente responsabili del recapito di essi; e' vietato ogni stanziamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni".
Nota all'art. 12:
- L'art. 75 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con , come modificato dalla presente legge, e' cosi' formulato:
"Art. 75. - Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla prefettura, tramite il comune. Il verbale e' poi immediatamente chiuso in un plico, che dev'essere sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza e' poi sciolta immediatamente.
Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui al terzo comma dell'art. 72 alla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.
La cancelleria del tribunale provvede all'immediato inoltro alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale del capoluogo della circoscrizione dei plichi e dei documenti previsti dal comma precedente, nonche' delle cassette, delle urne, dei plichi e degli altri documenti di cui all'art. 73.
L'altro esemplare del suddetto verbale e' depositato, nella stessa giornata, nella segreteria del comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.
Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'art. 73, viene subito portato, da due membri almeno dell'ufficio della sezione, al pretore, il quale, accertata l'integrita' dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della pretura e la propria firma e redige verbale della consegna.
Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto sono personalmente responsabili del recapito di essi; e' vietato ogni stazionamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni.
Il pretore invita gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste ad assistere, ove lo credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del plico contenente le liste, indicato nell'art. 67, n. 2, ed alla compilazione, a cura del cancelliere, di un estratto delle liste, da lui vistato in ciascun foglio, e in cui sono elencati gli elettori che non hanno votato.
Gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste intervenuti possono apporre su ciascun foglio la loro firma.
L'estratto e' trasmesso, non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello della votazione, al sindaco del comune dove ha avuto sede la sezione, il quale ne cura il deposito, per quindici giorni, nella segreteria, dandone pubblico avviso mediante manifesto. Ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prendere conoscenza dell'estratto.
Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto nel secondo, terzo e quarto comma del presente articolo, il presidente della corte di appello o del tribunale puo' far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.
Le spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal comune e rimborsate dallo Stato".
Art. 13.
1. Il quarto comma dell'articolo 104 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e' sostituito dal seguente:
"Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, e' punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire due milioni a lire quattro milioni".
"Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, e' punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire due milioni a lire quattro milioni".
Nota all'art. 13:
- L'art. 104 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con , come gia' modificato sulla base degli aumenti di pena stabiliti dall' , e dall' e , e come ulteriormente modificato dall' , e dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 104. - Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 2.000.000. Se il reato e' commesso da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000.
Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullita' delle elezioni o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni e' punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.
Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'art. 68, e' punito con la reclusione da tre a sei mesi.
Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, e' punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire due milioni a lire quattro milioni.
Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento, e' punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.
Il segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta di in- serire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.
I rappresentanti delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa di lire 2.000.000 a lire 4.000.000.
Chiunque, al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale e' punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 4.000.000.
Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 gennaio 1992
COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri SCOTTI, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: MARTELLI