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Ratifica ed esecuzione dei protocolli aggiuntivi agli accordi tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Austria, la Confederazione Svizzera, il Regno di Svezia, il Regno di Norvegia e la Repubblica d'Islanda dall'altro, a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, firmati a Bruxelles rispettivamente il 2 febbraio 1989, il 16 febbraio 1989, il 20 marzo 1989, il 12 aprile 1989, il 19 aprile 1989 ed il 31 maggio 1989.

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti accordi internazionali:
a) protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica di Finlandia dall'altro a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 1989;
b) protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri delle CECA e la CECA da un lato e la Repubblica d'Austria dall'altro a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, fatto a Bruxelles il 16 febbraio 1989;
c) protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Confederazione svizzera dall'altro a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, fatto a Bruxelles il 20 marzo 1989;
d) protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e il Regno di Svezia dall'altro a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, fatto a Bruxelles il 12 aprile 1989;
e) protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e il Regno di Norvegia dall'altro a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, fatto a Bruxelles il 19 aprile 1989;
f) protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Repubblica d'Islanda dall'altro a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, fatto a Bruxelles il 31 maggio 1989;