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Ratifica ed esecuzione del protocollo alla convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso la frontiera a lunga distanza del 1979, relativo alla lotta contro le emissioni di ossidi di azoto o contro i loro flussi attraverso la frontiera, fatto a Sofia il 1› novembre 1988, con annesso tecnico e dichiarazione.

Art. 2

ARTICOLO 2
OBBLIGHI FONDAMENTALI
1. Le Parti prendono, in un primo tempo e non appena possibile, provvedimenti efficaci per controllare / o ridurre le loro emissione annue nazionali di ossidi di azoto o i loro flussi attraverso la frontiera affinche' questi, al piu' tardi entro il 31 dicembre 1994, non siano superiori alle loro emissioni annue nazionali di ossido di azoto o ai flussi attraverso la frontiera di tali emissioni durante l'anno civile 1987 o ogni anno anteriore da specificarsi all'atto della firma del Protocollo o dell'adesione a quest'ultimo alla condizione, inoltre, che per quanto riguarda una Parte qualunque che specifichi qualsiasi anno precedente, i suoi flussi nazionali attraverso la frontiera, o le sue emissioni nazionali di ossidi di azoto durante il periodo dal 1o gennaio 1987 al 1o gennaio 1996 non superino nella media annuale, i suoi flussi attraverso la frontiera o le sue emissioni nazionali durante l'anno civile 1987.
2. Inoltre, le Parti adottano le seguenti misure in particolare, non oltre due anni dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo:
a) Applicazione di norme nazionali concernenti l'emissione per le grandi fonti e/o categorie di fonti fisse nuove, e per le fonti fisse sensibilmente modificate nelle grandi categorie di fonti, norme fondate sulle migliori tecnologie applicabili ed economicamente accettabili, tenendo conto dell'Annesso tecnico;
b) Applicazione di norme nazionali concernnti l'emissione, alle fonti mobili nuove in tutte le grandi categorie di fonti, norme basate sulle migliori tecnologie applicabili ed economicamente accettabili, in considerazione dell'Annesso tecnico e delle decisioni pertinenti adottate nell'ambito del Comitato dei trasporti interni della Commissione;
d) Adozione di misure antiinquinamento per le grandi fonti fisse esistenti, in considerazione dell'Annesso tecnico e delle caratteristiche dell'impianto, della sua durata, del suo tasso di utilizzazione e della necessita' di evitare una perturbazione ingiustificata dello sfruttamento.
3. a) Le Parti, in un secondo tempo, inzieranno negoziati, non oltre sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo, sulle ulteriori misure da prendere per ridurre le emissioni annue nazionali di ossidi di azoto o i flussi attraverso la frontiera di queste emissioni, in base alle migliori innovazioni scientifiche e tecniche disponibili, e tenendo conto dei carichi critici accettati a livello internazionale e degli altri elementi risultanti dal programma di lavoro intrapreso a titolo dell'articolo 6.
b) A tal fine, le Parti cooperano in vista di definire:
i) i carichi critici;
ii) le riduzioni necessarie delle emissioni annue nazionali di ossidi di azoto o dei flussi attraverso la frontiera di tali emissioni per raggiungere gli obiettivi convenuti basati sui carici critici;
iii) i provvedimenti ed un calendario a decorrere al piu' tardi dal 1o gennaio 1996 per realizzare queste riduzioni.
4. Le Parti possono prendere provvedimenti piu' rigorosi di quelli stabiliti dal presente articolo.