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Adesione della Repubblica italiana allo statuto del gruppo internazionale di studio sul nickel, adottato il 2 maggio 1986 dalla conferenza delle Nazioni Unite 1985 sul nickel, e sua esecuzione.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire allo statuto del gruppo internazionale di studio sul nickel, adottato il 2 maggio 1986 dalla conferenza delle Nazioni Unite 1985 sul nickel.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e' data allo statuto di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto al punto 19 dello statuto stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 28 milioni per l'anno 1991 e in lire 39 milioni per ciascuno degli anni successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 gennaio 1992
COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI --------------------

Statuto

STATUTO DEL GRUPPO DI STUDIO INTERNAZIONALE DEL NICKEL ADOTTATO IL 2 MAGGIO 1986 DALLA CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE SUL NICKEL, 1985
PREAMBOLO
Le parti al presente accordo hanno raggiunto un'intesa per l'istituzione di un Gruppo di studio internazionale del Nickel che avra' il seguente Statuto.
ISTITUZIONE
1. Con il presente mezzo e' istituito il Gruppo di studio internazionale del Nickel, al fine di amministrare le norme e provvedere alla supervisione delle attivita' previste dallo Statuto.
OBIETTIVI
2. Assicurare la valorizzazione della cooperazione internazionale per quanto riguarda questioni concernenti il Nickel, in particolare grazie al miglioramento delle informazioni disponibili relative alla economia del nickel a livello internazionale, e provvedere un'istanza per consultazioni intergovernative sul Nickel.
DEFINIZIONI
3.(a) Per "Gruppo" si intende il Gruppo di Studio internazionale sul Nickel come istituito nel presente Statuto;
(b) Per "Nickel", si intendono Inter alia, i rottami, le scorie e/o i residui e tutti i prodotti del nickel che possono essere definiti dal Gruppo;
(c) Per "Membri" si intendono tutti gli Stati di cui al paragrafo 5 che hanno notificato la loro accettazione in conformita' con il paragrafo 19.
FUNZIONI
4(a). Stabilire le competenze per, ed attuare, una sorveglianza costante dell'economia mondiale del nickel e delle sue tendenze, in particolare coll'istituire, mantenere ed aggiornare continuamente un sistema statistico relativo alla produzione mondiale, scorte, commercio e consumo di ogni forma di nickel;
(b) Svolgere tra i membri consultazioni e scambi di informazioni sugli sviluppi connessi alla produzione, alle scorte, al commercio ed al consumo di ogni forma di Nickel;
(c) intraprendere studi, se del caso, su una vasta serie diimportanti questioni connesse con il nickel, in conformita' con le decisioni del Gruppo;
(d) esaminare problemi o difficolta' particolari, esistenti o che si prevede possano sorgere nell'economia internazionale del nickel.
APPARTENENZA
5. Tutti gli Stati interessati alla produzione o al consumo del commercio internazionale del nickel possono divenire membri del Gruppo.
POTERI DEL GRUPPO
6.(a) Il Gruppo esercitera' quei poteri e svolgera', o provvedera' a che siano svolte, quelle funzioni necessarie per l'attuazione delle norme dello Statuto.
(b) Il Gruppo non e' un'organizzazione commerciale e non avra' potere di stipulare qualsivoglia contratto commerciale per il nickel o ogni altra merce di prima necessita', o prodotto.
(b) Il Gruppo adottera' il Regolamento interno che riterra' necessario ai fini dell'espletamento delle sue funzioni.
SEDE
7. La sede del Gruppo sara' situata nel territorio di uno Stato membro in un luogo selezionato dal Gruppo. Il Gruppo negoziera' un Accordo di Sede con il Governo ospitante.
MECCANISMO DECISIONALE
8.(a) La massima autorita' del Gruppo istituito in base al presente Statuto, sara' rappresentata di diritto alla Sessione Generale.
(b) Il Gruppo, il Comitato permanente di cui al paragrafo 9, e ogni Comitato ed organo sussidiario che possa essere istituito, prenderanno di regola le loro decisioni per consenso. Qualora un voto sia richiesto, la votazione avverra' alle condizioni stabilite nel regolamento interno.
COMITATO PERMANENTE
9. (a) Il Gruppo istituira' un Comitato Permanente il quale sara' costituito da quei Membri del Gruppo che abbiano indicato il loro desiderio di partecipare ai lavori di detto Comitato.
(b) Il Comitato Permanente svolgera' quelle mansioni che possono essergli assegnate dal Gruppo e riferira' al Gruppo per quanto riguarda il completamento o l'andamento del suo lavoro.
COMITATI E ORGANI SUSSIDIARI
10. Il Gruppo puo' istituire eventuali Comitati o Organi sussidiari, in aggiunta al Comitato Permanente, in base a condizioni e modalita' che potra' determinare.
SEGRETARIATO
11(a) Il Gruppo avra' un Segretariato costituito da un Segretario Generale e dal personale ritenuto necessario.
(b) Il Segretario Generale sara' il principale funzionario amministrativo del Gruppo e sara' responsabile nei suoi confronti della gestione e dell'attuazione del presente Statuto in conformita' con le decisioni del Gruppo.
COOPERAZIONE CON ALTRI
12.(a) Il Gruppo puo' prendere accordi in vista di consultazioni o di cooperazione con le Nazioni Unite, i suoi organi o agenzie specializzate e con altre istituzioni intergovernative, come appropriato.
(b) Il Gruppo puo' anche prendere accordi per mantenere il contatto con i Governi degli Stati non-partecipanti interessati di cui al paragrafo 5, con altre Organizzazioni internazionali non- governative o con istituzioni del settore privato, come appropriato.
POSIZIONE GIURIDICA
13.(a) Il Gruppo avra' personalita' giuridica nel Paese che lo ospita. In particolare, avra' capacita' di stipulare contratti, di acquistare beni mobili ed immobili e di disporne, e di intentare procedimenti legali.
(b) La posizione del Gruppo nel territorio del Governo ospitante sara' disciplinata da un Accordo di Sede tra il Governo ospitante ed il Gruppo, che dovra' essere concluso il prima possibile dopo l'entrata in vigore del presente Statuto.
QUOTE DI BILANCIO
14. Il Gruppo stabilira' la quota di ciascun Membro per ogni anno finanziario nella valuta del Paese di accoglienza in conformita' con le disposizioni relative alle quote specificate nel Regolamento interno. Il pagamento delle quote da parte di ciascun Membro, dovra' essere effettuato in conformita' con la sua procedura costituzionale.
STATISTICHE ED INFORMAZIONI
15.(a) Il Gruppo raccogliera', collazionera', e porra' a disposizione dei membri tutte le informazioni statistiche sulla produzione, il commercio, le scorte, il consumo, e sulle quotazioni del nickel pubblicate e riconosciute a livello internazionale, come lo ritenga opportuno, ai fini dell'attuazione effettiva del presente Statuto.
(b) Il Gruppo prendera' ogni accordo che ritiene appropriato, per mezzo del quale si possano scambiare informazioni con i Governi non-partecipanti interessati e con le organizzazioni non-governative ed intergovernative appropriate, al fine di garantire la disponibilita' di dati recenti ed affidabili concernenti la produzione, il consumo, le scorte, il commercio internazionale, le quotazioni pubblicate riconosciute a livello internazionale, nonche' altri fattori che incidono sulla domanda e sull'offerta di nickel.
(c) Il Gruppo fara' di tutto per garantire che nessuna informazione pubblicata pregiudichi la riservatezza delle attivita' di persone o aziende che producono, lavorano, commercializzano il nickel o ne sono consumatori.
VALUTAZIONE ANNUA E STUDI
16. (a) Il Gruppo predisporra' e distribuira' ai membri una valutazione annua della situazione mondiale del nickel e delle questioni attinenti, alla luce delle informazioni fornite dai Membri e integrate da informazioni provenienti da ogni altra fonte pertinente.
(b) Il Gruppo potra', qualora lo ritenga opportuno, intraprendere o stipulare intese appropriate al fine di intraprendere studi a breve e lunga scadenza sull'economia del nickel a livello internazionale, compreso, una volta l'anno o con l'approvazione del Gruppo, piu' di una volta l'anno, l'approntamento di un prospetto sulla produzione, il consumo ed il commercio del nickel per l'anno civile successivo, in modo che tale scambio di informazioni possa essere di assistenza tecnica ai Membri nelle loro valutazioni individuali dell'andamento dell'economia del nickel a livello internazionale.
OBBLIGHI DEI MEMBRI
17. I Membri faranno del loro meglio per cooperare e promuovere il conseguimento degli obiettivi del Gruppo, in particolare per quanto riguarda l'approvigionamento dei dati di cui al paragrafo 15 relativi alla economia del nickel.
EMENDAMENTO
18. Lo Statuto puo' essere emendato solo per consenso del Gruppo e senza votazione.
ENTRATA IN VIGORE
19.(a) Il presente Statuto entrera' in vigore quando almeno 15 Stati, rappresentanti in totale oltre il 50 per cento del commercio mondiale di nickel, avranno notificato il Segretario-Generale delle Nazioni Unite in applicazione del capoverso c) in appresso. Qualora lo Statuto entri in vigore ai sensi del presente articolo, i membri saranno invitati a partecipare ad una riunione inaugurale. I membri dovranno essere notificati con almeno un mese di anticipo, se possibile, prima della riunione.
(b) Se i requisiti per l'entrata in vigore del presente Statuto non sono stati soddisfatti alla data del 20 Settembre 1986, il Segretario Generale delle Nazioni Unite invitera' quei Governi che hanno notificato, in applicazione del paragrafo (c) in appresso, il loro intento di divenire membri del Gruppo, a riunirsi il prima possibile per decidere se porre o meno in effetto il presente Statuto tra di loro, in tutto o in parte.
(c) Ogni Stato di cui al paragrafo 5, il quale desideri divenire membro del Gruppo notifichera' per iscritto che intende applicare il presente Statuto, sia a titolo provvisorio, finche' sono in fase di definizione le sue procedure interne, o in via definitiva. Fino all'entrata in vigore di detto Statuto e all'assunzione del suo incarico da parte del Segretario Generale del Gruppo, detta notifica sara' rimessa al Segretario Generale delle Nazioni Unite; dopo cio' sara' rimessa al Segretario Generale del Gruppo. Uno Stato che applica il presente Statuto a titolo provvisorio fara' di tutto per completare le proprie procedure entro sei mesi ma in ogni caso non oltre 12 mesi dalla data della sua notifica e notifichera' il depositario in conformita'.
RECESSO
20.(a) Un Membro puo' ritirarsi dal Gruppo in ogni tempo, notificando il recesso per iscritto al Segretario Generale del Gruppo.
(b) Il recesso non pregiudichera' qualsiasi obbligo finanziario precedentemente assunto e non dara' diritto allo Stato che recede a qualsivoglia riduzione della sua quota per l'anno in cui il recesso ha luogo.
(c) Il recesso avra' effetto 60 giorni dopo il ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
(d) Il Segretario Generale notifichera' ciascun Membro riguardo ad ogni notifica ricevuta in base al presente paragrafo.
DURATA DEL GRUPPO
21. Il Gruppo rimarra' in funzione per tutto il tempo in cui continui, a giudizio dei Membri, a servire ad uno scopo utile, a meno che non venga sciolto in conformita' con il paragrafo 22.
CESSAZIONE
22.(a) Il Gruppo puo' in ogni tempo decidere con votazione a maggioranza dei due terzi, di porre fine al presente Statuto. Tale cessazione avra' effetto alla data decisa dal Gruppo.
(b) Nonostante la cessazione del presente Statuto, il Gruppo rimarra' in funzione per tutto il tempo necessario ad effettuare la liquidazione, compresa la chiusura dei conti.
CLAUSOLE FINALI
C.N.145.1986- TRATTATI-1 Annesso 1)
STATUTO DEL GRUPPO DI STUDIO INTERNAZIONALE DEL NICKEL adottato il 2 maggio 1986 dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul nickel, 1985.
Definizioni
3. (c) Per "membri" si intendono tutti gli Stati di cui al paragrafo 5 che hanno notificato la loro accettazione in conformita' con il par. 19.
Appartenenza
5. Tutti gli Stati interessati alla produzione o al consumo del commercio internazionale del nickel possono divenire membri del Gruppo.
EMENDAMENTO
18. Lo Statuto puo' essere emendato solo per consenso del Gruppo e senza votazione.
C.N.145.1986.TRATTATI-1(Annesso 2)
TABELLA
Quota in percentuale del Commercio mondiale* di Nickel
1982-1984 %
Albania 0.8
Austria 0.3
Australia 6.7
Belgio 0.5
Botswana 1.6
Bulgaria 0.1
Canada 12.1
Colombia 0.8
Cuba 3.2
Cecoslovacchia 1.1
Repubblica Dominicana 1.6
Finlandia 2.1
Francia 6.4
Repubblica Democratica Tedesca 0.6
Repubblica Federale di Germania 6.1
Grecia 1.2
Hong Kong 0.4
Ungheria 0.4
India 0.6
Indonesia 3.6
Italia 1.8
Giappone 11.0
Messico 0.2
Paesi Bassi 0.8
Norvegia 6.5
Filippine 1.2
Polonia 0.5
Repubblica di Corea 0.2
Romania 0.5
Singapore 0.6
Sud Africa 1.4
Spagna 0.7
Svezia 1.3
Taiwan 0.2
Regno Unito di G. Bretagna & Irlanda del Nord 4.1
URSS 4.4
USA 12.4
Iugoslavia 0.1
Zimbabwe 1.2
* in base alla somma di esportazioni ed importazioni di: minerale e concentrati di nickel, di prodotti intermedi del nickel e prodotti non lavorati di nickel raffinato.