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Modifiche agli articoli 29, 31, 32 e 34 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in materia previdenziale ed assicurativa per volontari in servizio civile e cooperanti.

Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 29, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, dopo le parole: "di finanziamento" sono inserite le seguenti: "salvo quanto previsto agli articoli 31, comma 2- bis, e 32, comma 2- ter". ((1))
AGGIORNAMENTO (1)


- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera d)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...]
d) la legge 29 agosto 1991, n. 288".
- Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.

Art. 2.

1. All'articolo 31 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Agli effetti della presente legge sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualita' personali necessarie per rispondere alle esigenze dei Paesi interessati, nonche' di adeguata formazione e di idoneita' psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori di solidarieta' e della cooperazione internazionale, abbiano stipulato un contratto di cooperazione della durata di almeno due anni registrato ai sensi del comma 5, con il quale si siano impegnati a svolgere attivita' di lavoro autonomo di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo nell'ambito di programmi previsti dall'articolo 29.
2. Il contratto di cooperazione deve prevedere il programma di cooperazione nel quale si inserisce l'attivita' di volontariato e il trattamento economico. I contenuti di tale contratto sono definiti dal comitato direzionale sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative. I volontari in servizio civile con contratto di cooperazione registrato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, esclusi quelli in aspettativa ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera a), sono iscritti a loro cura alle assicurazioni per invalidita', vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nonche' all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma rimanendo la natura autonoma del rapporto e l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto dei volontari. Termini e modalita' del versamento dei contributi saranno definiti dal regolamento di esecuzione della presente legge, anche in deroga alle disposizioni previste in materia per le predette assicurazioni.
2- bis. I contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 2, gli importi dei quali sono commisurati ai compensi convenzionali determinati con apposito decreto interministeriale, sono posti integralmente a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo la quale provvede direttamente all'accredito dei contributi presso il fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. I volontari ed i loro familiari a carico sono anche assicurati contro i rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo provvede al pagamento dei premi per massimali che sono determinati con delibera del comitato direzionale su proposta della Commissione per le organizzazioni non governative. Per i volontari in aspettativa ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera a), il trattamento previdenziale ed assistenziale rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza per la parte di loro competenza, mentre la parte a carico del lavoratore e' rimborsata dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alle stesse amministrazioni".
((1))
AGGIORNAMENTO (1)


- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera d)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...]
d) la legge 29 agosto 1991, n. 288".
- Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.

Art. 3.

1. All'articolo 32 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "che assumono un impegno di cooperazione, con contratto a termine," sono sostituite dalle seguenti: "che si siano impegnati a svolgere attivita' di lavoro autonomo nei Paesi in via di sviluppo con un contratto di cooperazione,";
b) al comma 2, le parole: "I cooperanti dipendenti dallo Stato o da enti pubblici possono ottenere il collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto di cooperazione, previo nulla osta delle amministrazioni vigilanti" sono sostituite dalle seguenti: "I cooperanti dipendenti dallo Stato o da enti pubblici hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto di cooperazione";
c) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
"2- bis. I cooperanti in servizio con contratto di cooperazione registrato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo possono iscriversi a loro cura alle assicurazioni per invalidita', vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nonche all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma rimanendo la natura autonoma del rapporto e l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto dei cooperanti. Termini e modalita' del versamento dei contributi saranno definiti dal regolamento di esecuzione della presente legge, anche in deroga alle disposizioni previste in materia per le predette assicurazioni. I contributi sono commisurati ai compensi convenzionali da determinarsi con apposito decreto interministeriale.
2-ter. I contributi previdenziali e assistenziali per i cooperanti che si iscrivono alle assicurazioni di cui al comma 2- bis sono posti integralmente a carico della Direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo. I cooperanti ed i loro familiari a carico sono anche assicurati contro i rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo provvede al pagamento dei premi per massimali che sono determinati con delibera del comitato direzionale su proposta della Commissione per le organizzazioni non governative.
2-quater. I cooperanti hanno diritto al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo ai sensi dell'articolo 20".
((1))
AGGIORNAMENTO (1)


- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera d)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...]
d) la legge 29 agosto 1991, n. 288".
- Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.

Art. 4.

1. All'articolo 34 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I volontari ed i cooperanti non possono intrattenere con le organizzazioni non governative rapporti di lavoro subordinato per l'esercizio di qualsivoglia mansione. Ogni contratto di lavoro subordinato eventualmente stipulato dal volontario o dal cooperante, anche tacitamente, con le organizzazioni non governative e' nullo ai sensi dell'articolo 1343 del codice civile. In caso di inosservanza di quanto disposto nel comma 1 o del divieto di cui al presente comma, o di grave mancanza - accertata nelle debite forme - ai doveri di cui al comma 2, il contratto di cooperazione, di cui agli articoli 31 o 32, e' risolto con effetto immediato e i volontari o i cooperanti decadono dai diritti previsti dalla presente legge";
b) al comma 5, le parole: "possono rescindere anticipatamente i contratti di cooperazione e disporre il rimpatrio del cooperante interessato" sono sostituite dalle seguenti: "possono risolvere anticipatamente i contratti di cooperazione e disporre il rimpatrio del volontario o del cooperante interessato".
((1))
AGGIORNAMENTO (1)


- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera d)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...]
d) la legge 29 agosto 1991, n. 288".
- Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.

Art. 5.

1. Fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi tutti gli effetti delle procedure seguite in materia di contributi previdenziali per i volontari e cooperanti.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro degli affari esteri emana, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le norme necessarie per l'esecuzione della presente legge e per l'aggiornamento e coordinamento del regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177.
((1))
AGGIORNAMENTO (1)


- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera d)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...]
d) la legge 29 agosto 1991, n. 288".
- Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Tambre d'Alpago, addi' 29 agosto 1991
COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI ((1))