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Modifica dell'articolo 39 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, concernente i requisiti per l'insegnamento nelle scuole materne.

Art. 1.

1. L'articolo 39 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e' sostituito dal seguente:
"Art. 39 (Articolo 37, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432). - 1.
Il personale insegnante delle scuole materne deve essere fornito di titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio rilasciato dagli istituti magistrali".
AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all' reca: "Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche emanate in virtu' dell' , sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione".