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Universita' non statali legalmente riconosciute.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. Le universita' e gli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti operano nell'ambito delle norme dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione e delle leggi che li riguardano, nonche' dei princi'pi generali della legislazione in materia universitaria in quanto compatibili.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' : - L' cosi' recita: "Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e libero ne e' l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole, o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, universita' ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato".

Art. 2.

1. Lo Stato puo' concedere contributi, nei limiti stabiliti dalla presente legge, alle universita' e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti che abbiano ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 245.
Nota all' : - L' (Norme sul piano triennale di sviluppo dell'universita' e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990) e' cosi' formulato: "Art. 6 (Universita' non statali). - 1. L'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitari aventi valore legale e' conferita a istituzioni, promosse o gestite da enti e da privati, con decreto del Ministro, secondo le espresse indicazioni contenute nel piano su conforme parere delle competenti commissioni parlamentari. 2. Le universita' non statali, in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1, possono attivare, con modifica statutaria, nuovi corsi di studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i corsi vengano istituiti nelle sedi delle predette universita'. Nuovi corsi possono essere istituiti in altre sedi solo se espressamente previsti dal piano. 3. Ferme restando le disposizioni per l'assegnazione alle universita' non statali dei contributi dello Stato in relazione alle strutture didattiche e scientifiche deliber- ate alla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso di attivazione di nuove strutture i contributi sono erogati tenendo conto esclusivamente di quelle la cui istituzione e' prevista nel piano".

Art. 3.

1. L'universita' o l'istituto superiore non statale che intende avvalersi del contributo dello Stato di cui alla presente legge presenta annualmente al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro", il bilancio preventivo dell'esercizio in corso, il bilancio consuntivo dell'anno precedente e una relazione sulla struttura e sul funzionamento dell'universita' stessa, con l'indicazione di dati statistici e informativi riguardanti: il numero degli studenti; le facolta', i corsi di laurea, le scuole, i corsi di dottorato di ricerca, i dipartimenti e gli istituti; l'organico del personale docente e non docente; la dotazione di strumentario scientifico, tecnico e di biblioteca; la consistenza e il grado di disponibilita' delle strutture immobiliari adibite alle attivita' universitarie; le condizioni finanziarie con specificazione delle entrate derivanti dalle tasse e dai contributi studenteschi.
2. Il Ministro puo' chiedere al rettore dell'universita' chiarimenti sui dati forniti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1. Il Ministro puo' inoltre disporre ispezioni al fine di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla presente legge e dichiarati dalle universita' o istituti superiori non statali.
3. Il contributo da assegnare a ciascuna universita' e' determinato sulla base di criteri oggettivi, che tengano conto degli elementi di cui al comma 1, stabiliti con apposito decreto del Ministro. Ogni universita' riserva una quota del contributo statale agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, mediante borse di studio o forme di esenzione dal pagamento di tasse e contributi studenteschi.
4. Il Ministro riferisce al Parlamento annualmente sui criteri e le procedure adottate nell'erogazione dei contributi.

Art. 4.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai professori ed ai ricercatori universitari in servizio presso le universita' non statali si applica, ai fini del trattamento di quiescenza, la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, quando cio' sia previsto da apposita norma statutaria. I provvedimenti di attribuzione del trattamento di quiescenza sono adottati con la stessa procedura prevista per il personale delle universita' statali.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, le universita' non statali sono tenute al versamento in conto entrate Tesoro di una ritenuta a carico del personale nella misura fissata dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' al versamento di un contributo pari a due volte l'importo della ritenuta predetta. Tale obbligo e' riferito a tutti i periodi di servizio effettivo valutabili ai fini del trattamento di quiescenza.
3. Per la ricongiunzione di tutti i periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le universita' non statali, con iscrizione a forme obbligatorie di previdenza diverse da quella prevista per i dipendenti statali, si applica l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. La stessa disposizione si applica anche per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali fondi sostitutivi e integrativi di previdenza esistenti presso le predette universita' non statali, nonche' per il trasferimento dei contributi versati nei fondi stessi.
4. Il personale di cui al comma 1 e' iscritto, ai fini del trattamento di previdenza, all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), quando cio' sia previsto da apposita norma statutaria.
5. Per le finalita' di cui al comma 4, le universita' non statali provvedono a versare all'ENPAS l'indennita' di anzianita', maturata da ciascun dipendente alla data di iscrizione a quest'ultimo Ente.
Per i periodi di servizio che abbiano comunque dato luogo a versamento di contributi all'ENPAS gli stessi restano acquisiti al predetto Ente, sempreche' i periodi medesimi non siano stati ricongiunti ai sensi dell'articolo 28 della legge 29 gennaio 1986, n. 23.
6. Ai fini della ricongiunzione nell'ambito della gestione previdenziale ENPAS di tutti i servizi o periodi gia' riconoscuti utili ai fini dei preesistenti trattamenti di fine servizio presso le universita' non statali, l'Ente stesso, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato ed all'anzianita' di servizio maturata alla data di iscrizione, determina in via teorica l'importo dell'indennita' di buonuscita riferita alla predetta data di iscrizione, secondo le disposizioni del proprio ordinamento.
7. L'eventuale eccedenza tra l'importo versato dall'universita' per l'indennita' maturata dai singoli dipendenti e l'importo teorico di cui al comma 6 e' liquidata, a cura dell'ENPAS, ai medesimi entro tre mesi dall'effettivo versamento di quanto dovuto dall'universita' allo stesso titolo.
8. Ai fini delle assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria e dei versamenti per il finanziamento delle finalita' del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (ENAOLI), le universita' non statali legalmente riconosciute sono soggette alla disciplina delle universita' statali. ((1))

AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 1995, n. 236 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che " Le disposizioni dell'articolo 4, comma 8, della legge 29 luglio 1991, n. 243, si applicano anche per periodi anteriori alla data di entrata in vigore della legge stessa."

Art. 5.

1. Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge in favore delle universita' e degli istituti superiori non statali e' autorizzata la spesa di lire 87 miliardi per l'anno 1991 e di lire 127 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, da iscrivere in apposito capitolo di nuova istituzione dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. Alla libera Universita' degli studi di Urbino e' inoltre assegnata la somma di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, finalizzata ad interventi per le opere di edilizia.
3. Dall'anno finanziario 1994, la spesa di cui al comma 1 e' determinata dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 87 miliardi per l'anno 1991 e lire 127 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede:
a) quanto a lire 87 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Universita' non statali legalmente riconosciute (di cui almeno 32.000 milioni annui da destinarsi quale contributo all'Universita' degli studi di Urbino)";
b) quanto a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 1501 dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica intendendosi corrispondentemente soppressa l'autorizzazione di spesa relativa alla concessione di contributi alle universita' non statali prevista dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1551, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi per le opere di edilizia a favore dell'Universita' degli studi di Urbino".
6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Il primo comma dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, e successive modificazioni ed integrazioni, e' abrogato.
Note all' : - L' (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), cosi' dispone: "Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria. 2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. 3. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte, tasse e contributi, ne' puo' disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene: a) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1› gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione; b) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate; c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati; d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria; e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa; f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non piu' di un anno di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale; g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 11- bis e le corrispondenti tabelle; h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego a norma dell' , ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale; i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti. 4. La legge finanziaria indica altresi' quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese. 5. In attuazione dell' , la legge finanziaria puo' disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio, pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'articolo 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. 6. In ogni caso, ferme restando le modalita' di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento". - Il testo dell' (Aumento dei contributi statali a favore delle universita' e degli istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e soprattasse universitarie), e successive modificazioni ed integrazioni, e' il seguente: "Art. 14. - Alle Universita' libere puo' essere concesso un contributo ai sensi del secondo comma dell'art. 1 a compenso delle minori entrate determinate dalla entrata in vigore della presente legge. Vengono prorogate per l'anno accademico 1950-51 le disposizioni di cui all' ".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 luglio 1991
COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri RUBERTI, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Visto, il Guardasigilli: MARTELLI