Autorizzazione alla partecipazione italiana alle iniziative per i servizi in comune fra le rappresentanze all'estero dei Paesi comunitari.
Art. 1.
1. E' autorizzata per il triennio 1990-1992 la partecipazione italiana alle iniziative per i servizi in comune fra le rappresentanze all'estero dei Paesi comunitari.
2. Le spese derivanti dalla partecipazione di cui al comma 1 gravano su un apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.