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Autorizzazione alla partecipazione italiana alle iniziative per i servizi in comune fra le rappresentanze all'estero dei Paesi comunitari.

Art. 1.

1. E' autorizzata per il triennio 1990-1992 la partecipazione italiana alle iniziative per i servizi in comune fra le rappresentanze all'estero dei Paesi comunitari.
2. Le spese derivanti dalla partecipazione di cui al comma 1 gravano su un apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.