Adeguamento delle pensioni di guerra ed integrazione del trattamento base dei grandi invalidi di guerra e per servizio.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Nuovi importi degli assegni di superinvalidita'
1. A decorrere dal 1 maggio 1990 gli importi base annui degli assegni di superinvalidita' in atto previsti dalla tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come da ultimo sostituita dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni, sono aumentati come indicato nell'allegato I alla presente legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' reca: "Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra".
Art. 2.
Nuovi importi delle indennita' di assistenza
e di accompagnamento
1. A decorrere dal 1 maggio 1990, gli importi mensili delle integrazioni delle indennita' di assistenza e di accompagnamento in atto previsti dai commi quinto e sesto dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, gia' sostituito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, come sostituiti dal comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dalla legge per i sottoindicati invalidi di guerra, sono aumentati:
a) per gli invalidi ascritti alla lettera A, n. 1), affetti anche da mancanza dei due arti superiori o inferiori o da sordita' bilaterale ovvero che per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico di guerra, ed invalidi ascritti alla lettera A, n. 2), da L. 2.236.529 a L. 2.563.529;
b) per gli invalidi ascritti alla lettera A, numeri 1), 3) e 4), commi secondo e terzo, da L. 1.491.019 a L. 1.709.019;
c) per gli invalidi ascritti alla lettera A-bis, n. 1), da L. 994.013 a L. 1.139.013;
d) per gli invalidi ascritti alla lettera A-bis, n. 2), da L. 497.006 a L. 569.006.
2. A decorrere dal 1 maggio 1990 gli importi annui delle integrazioni delle indennita' di assistenza e di accompagnamento in atto previsti per gli invalidi ascritti alla lettera A, n. 1), che abbiano riportato per causa di guerra anche alterazioni dell'apparato uditivo comportanti sordita' assoluta permanente, oppure la perdita funzionale dei due arti superiori o inferiori, fino al limite della perdita delle due mani o dei due piedi, sono integrati di un ulteriore importo annuo di L. 3.000.000.
3. A decorrere dal 1 maggio 1990 gli importi annui delle integrazioni delle indennita' di assistenza e di accompagnamento in atto previsti per gli invalidi ascritti alla lettera A, n. 1), che abbiano riportato per cause di guerra anche la perdita di un arto, fino al limite di una mano o di un piede, o la sua perdita funzionale sono integrati di un ulteriore importo annuo di L. 1.500.000.
4. I benefici previsti dai commi 2 e 3 sono concessi su domanda degli interessati.
Nota all'art. 2:
- I commi quinto e sesto dell'art. 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con , da ultimo sostituiti dall' , cosi' recitano:
"La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, e' stabilita: dal 1 gennaio 1985 in L. 1.260.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in L. 1.638.000 mensili per gli ascritti alla lettera A, n. 1), che abbiano riportato per causa di guerra anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordita' bilaterale ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico di guerra, e n. 2); dal 1 gennaio 1985 in L. 840.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in L. 1.092.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1), 3) e 4), commi secondo e terzo della lettera A; dal 1 gennaio 1985 in L. 560.000 mensili e dal 1 gennaio 1986 in L. 728.000 mensili per gli ascritti al n. 1) della lettera A-bis.
Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera A-bis, n. 2), i quali, in luogo del secondo accompagnatore possono chiedere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento, nella misura di L. 280.000 mensili dal 1 gennaio 1985 e di L. 364.000 mensili dal 1 gennaio 1986".
Art. 3.
Nuovi importi degli assegni
per cumulo d'infermita'
1. A decorrere dal 1 maggio 1990 gli importi annui dell'assegno per cumulo di infermita' in atto previsti dalla tabella F, allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come da ultimo sostituita dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni, sono aumentati come indicato nell'allegato II alla presente legge.
Nota all'art. 3:
- Per il titolo della si veda la precedente nota all'art. 1.
Art. 4.
Estensione dei miglioramenti economici
ai grandi invalidi per servizio
1. Ai sensi della legge 29 gennaio 1987, n. 13, i miglioramenti previsti dagli articoli 1, 2 e 3 della presente legge a favore dei grandi invalidi di guerra, si applicano agli assegni accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati dello Stato nonche' alle categorie dei dipendenti civili dello Stato.
Nota all' reca: "Adeguamento e aggancio automatico degli assegni accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati dello Stato, ai corrispondenti assegni annessi alle pensioni dei grandi invalidi di guerra".
Art. 5.
Nuovi importi dei trattamenti spettanti ai mutilati
ed invalidi di guerra, nonche' ai congiunti dei caduti
1. A decorrere dal 1 maggio 1990, gli importi dei trattamenti base annui in atto spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra, nonche' ai congiunti dei caduti, di cui rispettivamente alla tabella C e alla tabella G, allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come da ultimo sostituite dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni, sono aumentati come indicato nell'allegato III alla presente legge.
Nota all'art. 5:
- Per il titolo della si veda la precedente nota all'art. 1.
Art. 6.
Norma transitoria
1. I miglioramenti previsti dalla presente legge restano in vigore sino al riordino del sistema pensionistico di guerra.
Art. 7.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 40 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 1991, si provvede: quanto a lire 40 miliardi per l'anno 1990 con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Adeguamento delle pensioni di guerra e integrazione del trattamento base dei grandi invalidi di guerra"; quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1991 e lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Adeguamento delle pensioni di guerra e integrazione del trattamento base dei grandi invalidi di guerra e di servizio"; quanto a lire 10 miliardi per l'anno 1991 a carico del capitolo 6171 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 dicembre 1990
COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI _______
Allegato I
ALLEGATO I (articolo I)
AUMENTI AGLI ASSEGNI DI SUPERINVALIDITA', DI CUI ALLA TABELLA E, ALLEGATA AL TESTO UNICO DELLE NORME IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA====================================================================
da lire a lire Lettera A ................. 16.384.825 17.671.825 Lettera A/bis ............. 14.746.343 15.904.343 Lettera B.................. 13.107.860 14.136.860 Lettera C ................. 11.469.378 12.369.378 Lettera D.................. 9.830.888 10.602.888 Lettera E.................. 8.192.413 8.835.413 Lettera F ................. 6.553.930 7.067.930 Lettera G ................. 4.915.448 5.301.448 Lettera H.................. 3.276.965 3.533.965
AUMENTI AGLI ASSEGNI DI SUPERINVALIDITA', DI CUI ALLA TABELLA E, ALLEGATA AL TESTO UNICO DELLE NORME IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA====================================================================
da lire a lire Lettera A ................. 16.384.825 17.671.825 Lettera A/bis ............. 14.746.343 15.904.343 Lettera B.................. 13.107.860 14.136.860 Lettera C ................. 11.469.378 12.369.378 Lettera D.................. 9.830.888 10.602.888 Lettera E.................. 8.192.413 8.835.413 Lettera F ................. 6.553.930 7.067.930 Lettera G ................. 4.915.448 5.301.448 Lettera H.................. 3.276.965 3.533.965
Allegato II
ALLEGATO II
(articolo 3)
AUMENTI ALL'ASSEGNO PER CUMULO D'INFERMITA' DI CUI ALLA TABELLA F, ALLEGATA AL TESTO UNICO DELLE NORME IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA
====================================================================
da lire a lire
Per due superinvalidita' con- 20.708.750 23.635.780
template nelle lettere A,
A-bis e B
Per due superinvalidita' di 15.772.034 18.001.034
cui una contemplata nelle
lettere A e A-bis e l'altra
contemplata nelle lettere C,
D ed E
Per due superinvalidita' di 8.675.765 9.901.765
cui una contemplata nelle
lettere B l'altra contemplata
nelle lettere C, D ed E
Per due superinvalidita' con 6.516.245 7.436.245
templata nella tabella E
Per una seconda infermita' 4.938.385 5.635.385
della prima categoria del-
la tabella A
Per una seconda infermita' 4.445.151 5.073.151
della seconda categoria
della tabella A
Per una seconda infermita' 3.949.562 4.507.562
della terza categoria
della tabella A
Per una seconda infermita' 3.457.198 3.945.198
della quarta categoria
della tabella A
Per una seconda infermita' 2.964.014 3.382.014
della quinta categoria
della tabella A
Per una seconda infermita' 2.469.194 2.817.194
della sesta categoria
della tabella A
Per una seconda infermita' 1.975.190 2.253.190
della settima categoria
della tabella A
Per una seconda infermita' 1.482.008 1.691.008
della ottava categoria
della tabella A
(articolo 3)
AUMENTI ALL'ASSEGNO PER CUMULO D'INFERMITA' DI CUI ALLA TABELLA F, ALLEGATA AL TESTO UNICO DELLE NORME IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA
====================================================================
da lire a lire
Per due superinvalidita' con- 20.708.750 23.635.780
template nelle lettere A,
A-bis e B
Per due superinvalidita' di 15.772.034 18.001.034
cui una contemplata nelle
lettere A e A-bis e l'altra
contemplata nelle lettere C,
D ed E
Per due superinvalidita' di 8.675.765 9.901.765
cui una contemplata nelle
lettere B l'altra contemplata
nelle lettere C, D ed E
Per due superinvalidita' con 6.516.245 7.436.245
templata nella tabella E
Per una seconda infermita' 4.938.385 5.635.385
della prima categoria del-
la tabella A
Per una seconda infermita' 4.445.151 5.073.151
della seconda categoria
della tabella A
Per una seconda infermita' 3.949.562 4.507.562
della terza categoria
della tabella A
Per una seconda infermita' 3.457.198 3.945.198
della quarta categoria
della tabella A
Per una seconda infermita' 2.964.014 3.382.014
della quinta categoria
della tabella A
Per una seconda infermita' 2.469.194 2.817.194
della sesta categoria
della tabella A
Per una seconda infermita' 1.975.190 2.253.190
della settima categoria
della tabella A
Per una seconda infermita' 1.482.008 1.691.008
della ottava categoria
della tabella A
Allegato III
ALLEGATO III
(articolo 5)
NUOVI IMPORTI DEI TRATTAMENTI SPETTANTI AI MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA NONCHE' AI CONGIUNTI DEI CADUTI, DI CUI RISPETTIVAMENTE ALLE TABELLE C e G, ALLEGATE AL TESTO UNICO DELLE NORME IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA
====================================================================
da lire a lire
Tabella C:
prima categoria ............. 5.653.584 5.841.584
seconda categoria ........... 5.088.312 5.256.312
terza categoria ............. 4.523.032 4.664.032
quarta categoria ............ 3.957.754 4.095.754
quinta categoria ............ 3.392.479 3.510.479
sesta categoria ............. 2.827.203 2.926.203
settima categoria ........... 2.261.106 2.340.106
ottava categoria ............ 1.695.829 1.754.829
Tabella G 3.303.399 3.352.399
(articolo 5)
NUOVI IMPORTI DEI TRATTAMENTI SPETTANTI AI MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA NONCHE' AI CONGIUNTI DEI CADUTI, DI CUI RISPETTIVAMENTE ALLE TABELLE C e G, ALLEGATE AL TESTO UNICO DELLE NORME IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA
====================================================================
da lire a lire
Tabella C:
prima categoria ............. 5.653.584 5.841.584
seconda categoria ........... 5.088.312 5.256.312
terza categoria ............. 4.523.032 4.664.032
quarta categoria ............ 3.957.754 4.095.754
quinta categoria ............ 3.392.479 3.510.479
sesta categoria ............. 2.827.203 2.926.203
settima categoria ........... 2.261.106 2.340.106
ottava categoria ............ 1.695.829 1.754.829
Tabella G 3.303.399 3.352.399