Concessione di un contributo straordinario ed aumento del contributo ordinario al Servizio sociale internazionale.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
1. E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 500 milioni per il 1990 e di un contributo ordinario per il 1991 di lire 1 miliardo al Servizio sociale internazionale, con sede in Roma.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Art. 2.
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 4 agosto 1989, n. 291, il Ministro degli affari esteri sospende, con proprio decreto motivato, l'erogazione del finanziamento in caso di inattivita' dell'ente, di comprovata destinazione dei contributi a fini non istituzionali o di gravi irregolarita' nella gestione degli stessi, dandone comunicazione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
2. Ove nel termine fissato nel decreto di cui al comma 1 le cause che hanno dato luogo alla sospensione non siano rimosse, il Ministro degli affari esteri dispone, con proprio decreto motivato, la cessazione del finanziamento.
Nota all'art. 2, comma 1:
- Il testo degli e (Finanziamento del Servizio sociale internazionale) e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Alla concessione del contributo di cui al precedente articolo provvede il Ministero degli affari esteri, previa presentazione del conto consuntivo dell'ente, approvato in conformita' delle norme statutarie, accompagnato da una relazione illustrativa dell'attivita' svolta nell'anno precedente.
2. Il Ministro degli affari esteri trasmette annualmente al Parlamento il conto consuntivo e la relazione illustrativa dell'attivita' dell'ente.
Art. 3. - 1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 1, le competenti amministrazioni dello Stato, le regioni e gli altri enti pubblici possono affidare al Servizio sociale internazionale Sezione italiana, lo svolgimento di programmi specifici o di attivita' rivolte a particolari categorie di assistiti, da regolarsi mediante convenzioni disciplinanti anche i relativi controlli".
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 500 milioni per l'anno 1990 e a lire 1 miliardo per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 1990 e 1991 degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 dicembre 1990
COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI