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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, recante interventi urgenti per la torre di Pisa.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, recante interventi urgenti per la torre di Pisa, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 214.
AVVERTENZA: Il , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 233 del 5 ottobre 1990. A norma dell' (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 30.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 novembre 1990
COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri FACCHIANO, Ministro per i beni culturali e ambientali PRANDINI, Ministro dei lavori pubblici Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Allegato

ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 5 OTTOBRE 1990, N. 279.
All'articolo 1:
al comma 2, le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi";
al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il comitato sovrintende all'attivita' di controllo delle condizioni della torre e attiva gli interventi necessari alla sicurezza della stessa".
All'articolo 2, al comma 1, le parole: "per l'anno 1990 un contributo di lire 3.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "in via straordinaria, per il triennio 1990-1992, un contributo annuo di lire 3.000 milioni".
All'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Per l'attuazione del presente decreto e' autorizzata la complessiva spesa di lire 46.000 milioni nel triennio 1990-1992. Alla relativa copertura si provvede, quanto a lire 40.000 milioni per l'anno 1990 mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente per gli importi di lire 37.000 milioni e di lire 3.000 milioni, ai capitoli 8652 e 8712 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e, quanto a lire 3.000 milioni per l'anno 1991 e lire 3.000 milioni per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i medesimi anni, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento 'Interventi per l'edilizia storico-artistico monumentale'".