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Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Sofia il 21 settembre 1988.

Art. 21

Articolo 21
Patrimonio
Il patrimonio costituito da beni immobili di cui all'articolo 5, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente, e' imponibile di detto altro Stato.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell'attivo di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente, o da beni mobili appartenente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, e' imponibile di detto altro Stato.
3. Il patrimonio costituito da navi, aeromobile e veicoli stradali utilizzati in traffico internazionale nonche' da beni mobili destinati all'esercizio di tali navi, aeromobili o veicoli, e' imponibile soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.