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Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la liberalizzazione dei voli di aeroambulanza tra le regioni frontaliere per il trasporto con carattere di urgenza di traumatizzati o ammalati gravi, firmato a Vienna il 21 febbraio 1989.

Art. 7

Articolo 7.
1. I voli di aeroambulanza da/per aviosuperfici potranno essere effettuati nello Stato di destinazione solo da piloti in possesso delle autorizzazioni richieste dallo Stato di origine.
2. Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 dovranno essere portate con se' dai piloti insieme ai documenti di bordo previsti dall'ordinamento dello Stato di origine.
3. Il personale di condotta del volo deve essere adeguatamente addestrato e conoscere, nel caso in cui si utilizzi un'aviosuperficie, le regolamentazioni dello Stato di destinazione che disciplinano i voli da/per aviosuperfici.
4. Gli Stati contraenti si comunicano reciprocamente le disposizioni interne in materia.