Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padanoveneto.
Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
1. La realizzazione del sistema idroviario padano-veneto e' dichiarata di preminente interesse nazionale.
2. Alla costruzione e alla gestione del sistema idroviario padano-veneto provvede il Ministero dei trasporti.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2.
1. Per la prima attuazione del sistema idroviario padano-veneto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione dei trasporti (CIPET) o, nelle more della sua costituzione, il Comitato dei Ministri previsto dall'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, e prorogato dal comma 3 dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sentita l'Unione di navigazione interna italiana (UNII) e d'intesa con le regioni Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, definisce il tracciato della rete che costituisce il sistema idroviario padano-veneto, nonche' il relativo piano pluriennale di attuazione. Qualora entro novanta giorni non si raggiunga l'intesa con le regioni, il Ministro dei trasporti provvede, sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. Il Ministro dei trasporti approva, con proprio decreto, il tracciato della rete che costituisce il sistema idroviario padano-veneto e il relativo piano pluriennale di attuazione entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il piano pluriennale di attuazione del sistema idroviario padano-veneto definisce l'ordine di precedenza degli interventi in funzione della creazione di tratte funzionali e della loro immediata entrata in esercizio, e prevede la realizzazione di strutture per l'interscambio con gli altri sistemi di trasporto nazionali ed internazionali.
Note all'art. 2:
- Il testo dell' (Elaborazione del piano generale dei trasporti) e' il seguente:
"Art. 2. - Per l'elaborazione del piano generale dei trasporti di cui al precedente art. 1, e' costituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, un Comitato composto dal Ministro dei trasporti, che lo presiede, e dai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della marina mercantile, del turismo e dello spettacolo, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, nonche' da cinque presidenti delle regioni designati dalla conferenza permanente dei presidenti delle regioni.
Alle riunioni del Comitato possono partecipare i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che siano interessate agli argomenti indicati nell'ordine del giorno.
A norma dell' , il piano di cui al precedente art. 1 e gli aggiornamenti di cui al successivo art. 4 sono predisposti d'intesa con le province autonome di Trento e Bolzano per quanto riguarda gli aspetti che attengono nell'ambito territoriale di tali province.
Ai lavori del Comitato possono partecipare i Sottosegretari di Stato su delega dei Ministri e gli assessori competenti su delega dei presidenti delle regioni.
Entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Comitato conclude i suoi lavori sulla base dei quali il Ministro dei trasporti predispone lo schema del piano generale dei trasporti.
Lo schema del piano, previo esame del CIPE, e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni permanenti che si pronunciano nei termini fissati dai regolamenti parlamentari.
Il piano generale dei trasporti e' approvato dal Consiglio dei Ministri ed adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri".
- Il testo del (Legge finanziaria 1986) e' il seguente: "3. Per la gestione del piano generale dei trasporti, fino all'entrata in funzione del Comitato interministeriale per la programmazione dei trasporti (CIPET), e' prorogato il Comitato dei Ministri previsto dall' , che si avvarra' della segretaria tecnica prevista dall'art. 3 della stessa legge".
Art. 3.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4))
Art. 4.
1. Il Ministro dei trasporti e' autorizzato ad affidare in concessione la costruzione e gestione del sistema idroviario padano-veneto alla societa' "Idrovie S.p.a." o ad altra societa' a prevalente capitale pubblico.
2. Le regioni di cui all'articolo 2 possono sottoscrivere quote di capitale o acquistare azioni della societa' concessionaria fino al 50 per cento del capitale sociale.
3. La concessione e' accordata con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, del tesoro, della marina mercantile e dell'ambiente. Con lo stesso decreto viene approvata altresi', sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, la convenzione che disciplina la concessione ed il relativo piano finanziario.
4. La concessione e' accordata per un periodo non superiore a sessanta anni.
Art. 5.
1. Il concessionario puo' contrarre mutui con istituti, enti e sezioni di credito autorizzati ad esercitare il credito a medio e a lungo termine, con istituti, enti e societa' di previdenza e di assicurazione e con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.
Art. 6.
1. In via transitoria, per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto, nel quadro del piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1986, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 1986, e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1990 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, per opere di sistemazione e ricalibratura dell'alveo del fiume Po al fine di assicurare la navigazione, per opere di costruzione o completamento di lotti funzionali del canale Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante, dell'idrovia Padova-Venezia e dell'idrovia ferrarese e per lavori di straordinaria manutenzione dell'idrovia litoranea veneta, nonche' per opere di costruzione o completamento di lotti funzionali di porti interni, tenuto conto delle intese intervenute tra le regioni interessate. La spesa predetta comprende gli oneri per eventuali studi ed indagini preliminari per l'intero sistema idroviario, nonche' per le progettazioni.
2. Il Ministro dei trasporti, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici e con le regioni di cui all'articolo 2, dispone l'assegnazione degli stanziamenti per la realizzazione delle opere di cui al comma 1 al Ministero dei lavori pubblici per le opere relative al Po e alle regioni per le altre opere.
3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1990 e a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 novembre 1990
COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI