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Completamento ed adeguamento delle strutture del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso.

Preambolo
approvato;
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. L'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) e' autorizzata a progettare il defintivo completamento del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso relativamente alle seguenti opere:
a) due nuove sale laboratorio in sotterraneo;
b) una galleria carrabile di accesso e servizio per il collegamento autonomo del laboratorio in sotterraneo con l'esterno sul versante aquilano, ivi compresa la corsia di attesa, le nicchie ospitanti il monitoraggio ambientale e gli eventuali cunicoli di emergenza;
c) l'ampliamento ed adeguamento del centro direzionale-laboratorio esterno, nell'area adiacente il fabbricato esistente, nonche' il suo allaccio alla galleria di collegamento con il laboratorio sotterraneo.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4)).
3. L'ANAS e' autorizzata a realizzare le opere di cui al comma 1 in caso di esito positivo della valutazione di impatto ambientale, o parte di esse in caso di esito parzialmente positivo della suddetta valutazione, conformemente alle indicazioni del Ministero dell'ambiente, assumendo, se necessario, le opportune misure di mitigazione e le eventuali alternative indicate.
4. Ricorrendo i motivi previsti dalle lettere b), c) e d) del primo comma dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1977, n. 584, l'ANAS puo' curare l'esecuzione degli interi lavori di cui alla presente legge secondo le modalita' gia' previste dai commi secondo, quarto e quinto dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 32.
5. Completate le opere di cui al comma 1, l'ANAS le consegna all'Istituto nazionale di fisica nucleare, il quale provvede con propri fondi all'attrezzatura, alla sperimentazione, alla gestione ed alla manutenzione delle stesse.

Art. 2.

1. L'Istituto nazionale di fisica nucleare provvede con propri fondi alla realizzazione degli impianti speciali di sicurezza necessari per le attivita' specifiche poste in essere dall'Istituto stesso in rapporto alla singole sperimentazioni che saranno effettuate.
2. La progettazione degli impianti di cui al comma 1 avviene con la consulenza, anche in sede di collaudo, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Art. 3.

1. Fermi restando gli obblighi contrattuali gia' assunti e da assumersi da parte delle ditte esecutrici, l'ANAS provvede al miglioramento ed al restauro dell'ambiente nelle zone interessate dalle opere da realizzarsi ai sensi della presente legge, nonche' in quelle interessate dai gia' eseguiti lavori di costruzione del traforo autostradale e del laboratorio di fisica nucleare, applicando altresi' le disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni e integrazioni. A tal fine, l'ANAS, con apposito progetto, procede alla localizzazione e definizione degli interventi da eseguire non solo relativamente alle aree demaniali, ma anche a quelle considerate meritevoli di recupero e di eventuale acquisizione al demanio.
2. Gli oneri per gli interventi di cui al presente articolo corrispondono al 10 per cento dello stanziamento previsto dall'articolo 5.
3. L'istituto nazionale di fisica nucleare rimuove le strutture prefabbricate installate sotto le pendici di monte Aquila e ripristina lo stato preesistente dei luoghi entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge. (1) ((2))

AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 3 del presente articolo e' differito al 31 dicembre 1996.

AGGIORNAMENTO (2)
La L. 14 gennaio 1999, n. 4, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per consentire il completamento delle operazioni di rimozione delle strutture dell'esperimento scientifico EASTOP dalle pendici del Monte Aquila, il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 29 novembre 1990, n. 366, e' differito al 31 dicembre 2000."

Art. 4.

1. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, a fini di promozione scientifica e ambientale dell'area su cui grava il laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso, promuove la costituzione di un consorzio, con sede in L'Aquila, tra l'Istituto nazionale di fisica nucleare e, a loro richiesta, la regione Abruzzo, l'Universita' de L'Aquila, il Consiglio nazionale delle ricerche, il Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative e Telespazio Spa.
2. Il consorzio provvede, attraverso apposite strutture, alla realizzazione di programmi sperimentali concernenti l'approntamento di una rete di rilevamento e controllo ambientale nella regione del Gran Sasso per lo studio dei fenomeni geofisici, interni ed esterni, delle acque sotterranee e delle risorse idrogeologiche nonche' delle trasformazioni dell'ambiente naturale.
3. Allo scadere del programma sperimentale della durata di cinque anni, la rete di rilevamento e controllo ambientale entra a far parte dei servizi tecnici dello Stato.
4. Il consorzio promuove, inoltre, l'istituzione e la gestione di centri di ricerca scientifica, localizzati a L'Aquila ed a Teramo, finalizzati alla ricerca nel campo delle telecomunicazioni, delle tecnologie compatibili con l'ambiente e delle attivita' produttive ad impatto ambientale limitato, nonche' alla diffusione delle conoscenze scientifiche acquisite, al trasferimento ed all'uso produttivo delle tecnologie, operando in stretta collaborazione con il laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso.
5. Per consentire al consorzio il raggiungimento delle sue finalita', viene istituito un fondo di dotazione, finalizzato alle sole spese di investimento, da finanziare, per lire 5 miliardi secondo le modalita' di cui all'articolo 5, e, per le restanti necessita', con i contributi erogati dagli enti partecipanti.
6. Possono aderire al consorzio, dopo la sua costituzione, altri enti e societa' interessati che si obblighino ad erogare contributi al fondo di dotazione secondo le norme che saranno fissate dallo statuto del consorzio stesso.
7. Il Ministro dell'universita' e delle ricerca scientifica e tecnologica provvede altresi' alla realizzazione in Teramo, all'interno del centro di ricerca scientifica di cui al comma 4, del Museo della fisica e dell'astrofisica, per l'importo di lire quattro miliardi a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 5. Il Museo e' gestito dall'Istituto nazionale di fisica nucleare nel quadro dei suoi programmi di didattica, informazione e divulgazione scientifica.
Alle spese relative alla gestione del Museo l'Istituto nazionale di fisica nucleare provvede a carico degli ordinari stanziamenti del proprio bilancio.

Art. 5.

1. All'onere di lire 110 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nel quadriennio 1990-1993, per quello che concerne la prima fase dei lavori di completamento, si fa fronte quanto a lire 5 miliardi per l'anno 1990, lire 15 miliardi per l'anno 1991 e lire 45 miliardi per l'anno 1992, mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 all'uopo utilizzando la specifica voce "Completamento laboratorio scientifico del Gran Sasso".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 novembre 1990
COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI