Decentramento dell'Ordine nazionale dei geologi.
Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Ordine regionale
1. Presso ogni regione e' costituito l'ordine regionale dei geologi con sede nel comune capoluogo; esso e' formato dagli iscritti all'Ordine nazionale dei geologi, sezione regionale.
2. I consigli degli ordini periferici sono costituiti, per ciascuna regione, con decreto del Ministro di grazia e giustizia su proposta del Consiglio nazionale dell'ordine.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2.
Consiglio regionale
1. Gli iscritti all'ordine regionale eleggono il consiglio regionale dei geologi, ((. . .)).
2.
(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169 )).
(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169 )).
3. Per la prima elezione il Consiglio nazionale dell'ordine nomina per ciascuna regione un commissario straordinario che entro centoventi giorni dalla nomina provvede, previa formazione dell'albo e dell'elenco speciale regionale, alla convocazione dell'assemblea degli iscritti. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2 e 6 della legge 25 luglio 1966, n. 616, sostituito al presidente il commissario straordinario.
4. Sono elettori e possono essere eletti, oltre agli iscritti all'albo professionale, anche i pubblici dipendenti iscritti nell'elenco speciale regionale di cui al comma 3.
Art. 3.
Cariche del consiglio regionale e sue riunioni
Decadenza dei suoi membri e scioglimento
1. Per le cariche e le riunioni del consiglio regionale dei geologi si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1403.
2. La carica di componente del consiglio di un ordine periferico e' incompatibile con quella di membro del Consiglio nazionale dell'ordine. In mancanza di opposizione entro venti giorni dalla comunicazione dell'elezione, si presume la rinuncia alla carica di componente del Consiglio nazionale.
3. Per la validita' delle sedute occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
4. Il membro del consiglio che senza giustificato motivo non interviene a cinque riunioni consecutive decade dalla carica.
5. I membri decaduti o dimissionari sono sostituiti dai candidati non eletti che seguono nell'ordine di votazione per numero di voti ottenuti.
6. Il consiglio regionale puo' essere sciolto nei casi e con le modalita' previsti dall'articolo 11 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, sostituito, ai fini del previsto parere, alla commissione centrale il Consiglio nazionale dell'ordine.
Note all'art. 3:
- Il testo degli articoli 9 e 10 del regolamento di esecuzione della , contenente disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo, approvato con , e' il seguente:
"Art. 9 (Attribuzioni del presidente del Consiglio nazionale). Il presidente del Consiglio nazionale ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge, dal presente regolamento o da altre norme.
Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.
Art. 10 (Riunioni del Consiglio nazionale dell'Ordine).
- Il Consiglio nazionale dell'Ordine e' convocato dal presidente ogni volta che egli lo ritenga opportuno o sia richiesto da almeno quattro membri, e comunque almeno una volta ogni tre mesi.
Il verbale della riunione e' redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed e' sottoscritto da entrambi".
- Il testo dell' (Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo) e' il seguente:
"Art. 11 (Scioglimento del Consiglio nazionale dell'Ordine). - Se non e' in grado di funzionare, se - chiamato all'osservanza dei propri doveri - persiste nel violarli, ovvero se ricorrano altri gravi motivi, il Consiglio nazionale dell'Ordine puo' essere sciolto.
In caso di scioglimento del Consiglio nazionale dell'Ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.
Lo scioglimento del Consiglio nazionale dell'Ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere della Commissione centrale dei geologi.
Il commissario ha la facolta' di nominare un Comitato di non meno di due e non piu' di sei membri, da scegliersi tra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni. Egli nomina, altresi', un segretario tra gli iscritti all'albo".
Art. 4.
Attribuzioni del consiglio regionale
1. Il consiglio esercita nella propria regione le attribuzioni gia' demandate al Consiglio nazionale dell'ordine dall'articolo 9 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, sottoponendo all'approvazione del Consiglio nazionale il bilancio annuale e il conto consuntivo di cui alla lettera f) di tale articolo, nonche' la misura del contributo annuale e delle tasse di cui alla lettera g) del medesimo articolo.
2. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci. (( PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)).
Art. 5.
Consiglio nazionale dell'ordine e sue attribuzioni
1. L'Ordine nazionale dei geologi e' costituito da tutti gli iscritti agli ordini regionali, i quali eleggono il Consiglio nazionale dell'ordine. Si applicano le disposizioni della legge 25 luglio 1966, n. 616.
2. Sono elettori e possono essere eletti anche i geologi pubblici dipendenti iscritti nell'elenco speciale.
3. Il Consiglio nazionale dell'ordine opera per la valorizzazione pubblica della professione, favorendo tutte le iniziative dirette al miglioramento tecnico-culturale della professione e coordinando le attivita' dei consigli regionali; esprime, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, il proprio parere su disegni e proposte di legge o di regolamenti che interessano la professione; propone la costituzione di nuovi ordini, lo scioglimento dei consigli degli ordini e la nomina dei commissari straordinari; designa rappresentanti chiamati a far parte di commissioni e organizzazioni di carattere nazionale o internazionale; determina, nei limiti necessari a coprire le spese per l'adempimento dei compiti istituzionali, la misura del contributo annuo da corrispondere da parte degli iscritti agli ordini; decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini in materia di iscrizione, trasferimento, cancellazione dall'albo e dall'elenco speciale e reiscrizione, in materia disciplinare, nonche' sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli stessi; cura la pubblicazione triennale dell'albo nazionale e dell'elenco speciale divisi in sezioni regionali sulla base dei dati forniti dai singoli consigli; adempie alle ulteriori funzioni attribuitegli dalla presente legge o da altre disposizioni.
Nota all' si veda la nota all'art. 2.
Art. 6.
Impugnazioni
1. Le decisioni del consiglio regionale in materia di iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e reiscrizioni nell'albo e nell'elenco speciale, nonche' in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede l'ordine, con ricorso al Consiglio nazionale dell'ordine nel termine di trenta giorni dalla loro notificazione o comunicazione.
2. Il ricorso al Consiglio nazionale dell'ordine e' presentato o notificato al consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione impugnata.
3. Salvo che si tratti di materia elettorale, il ricorso al Consiglio nazionale dell'ordine ha effetto sospensivo.
4. Le decisioni del Consiglio nazionale dell'ordine pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e reiscrizioni nell'albo e nell'elenco speciale, nonche' in materia disciplinare o elettorale, possono essere impugnate, anche per il merito, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione o dalla proclamazione, dagli interessati e dal procuratore della Repubblica competente per territorio davanti al tribunale nel cui circondario ha sede l'ordine che ha emesso la decisione impugnata o si e' svolta l'elezione contestata.
5. La decisione del tribunale puo' essere impugnata davanti alla corte d'appello, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione, dall'interessato, dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale presso la corte d'appello.
6. Sia il tribunale sia la corte d'appello sono integrati da due iscritti all'ordine, designati di volta in volta dal Consiglio nazionale fra i geologi che siano ((. . .)) di eta' non inferiore ai trenta anni e di incensurabile condotta, con iscrizione all'ordine da almeno cinque anni. (1)
7. Il tribunale e la corte d'appello provvedono in camera di consiglio sentito il pubblico ministero e l'interessato, il quale puo' farsi assistere da un avvocato.
8. Avverso la decisione della corte d'appello e' proponibile ricorso per cassazione dall'interessato o dal procuratore generale presso la corte d'appello, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione.
AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 25 marzo-1 aprile 1998, n. 83 (in G.U. 1a s.s. 08/04/1998, n. 14) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 6 del presente articolo, limitatamente alle parole "designati di volta in volta dal Consiglio nazionale".
La Corte Costituzionale con sentenza 25 marzo-1 aprile 1998, n. 83 (in G.U. 1a s.s. 08/04/1998, n. 14) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 6 del presente articolo, limitatamente alle parole "designati di volta in volta dal Consiglio nazionale".
Art. 7.
Disposizioni transitorie e finali
1. Fino all'entrata in vigore di un nuovo ordinamento della professione di geologo, continuano ad applicarsi le norme attualmente vigenti in materia di iscrizione, trasferimento, cancellazione e reiscrizione nell'ordine, nonche' in materia disciplinare, intendendosi sostituiti il consiglio dell'ordine periferico al Consiglio nazionale e quest'ultimo alla commissione centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, che viene conseguentemente soppressa.
2. Sono abrogati, in particolare, gli articoli 10 e 12 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, gli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1403, il terzo comma dell'articolo 1 e l'articolo 16 della legge 25 luglio 1966, n. 616.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' emanato, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di esecuzione.
Note all'art. 7:
- Per il titolo della si veda la precedente nota all'art. 4.
- Per il titolo del si veda nelle note all'art. 3.
- Per il titolo della si veda la precedente nota all'art. 2.
- Il testo dell' (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle legge e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 novembre 1990
COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI