N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, con annesso, atto finale e relative raccomandazioni, fatta a Vienna il 20 dicembre 1988.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, con annesso atto finale e relative raccomandazioni, fatta a Vienna il 20 dicembre 1988.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 29 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore entro il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 novembre 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Convenzione

Art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE
Conferenza delle Nazioni Unite per l'adozione di una Convenzione
contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
Vienna (Austria), 25 novembre-2o dicembre 1988
Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di
stupefacenti e di sostanze psicotrope
- Adottato dalla Conferenza nella sua 6a seduta plenaria, il 19 Dicembre 1988.
Le Parti alla presente Convenzione,
Profondamente preoccupate dall'ampiezza e dall'incremento della produzione, della domanda e del traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope che rappresentano una grave minaccia per la salute ed il benessere degli individui e che hanno effetti funesti sulle basi economiche, culturali e politiche della societa',
Profondamente preoccupate inoltre dai crescenti effetti di devastazione causati dal traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope nei vari strati della societa', in particolare a causa del fatto che in numerose regioni del mondo i bambini sono sfruttati in quanto consumatori sul mercato della droga ed utilizzati ai fini della illecita produzione, distribuzione e commercio di stupefacenti e di sostanze psicotrope, il che rappresenta un pericolo di incommisurabile gravita',
Riconoscendo i legami tra il traffico illecito ed altre attivita' criminali organizzate correlate, che minano i fondamenti della legittima economia e minacciano la stabilita', la sicurezza e la sovranita' degli Stati,
Riconoscendo anche che il traffico illecito e' un'attivita' criminale internazionale la cui eliminazione esige un'attenzione urgente e la massima precedenza;
Riconoscendo altresi' che il traffico illecito e' fonte di profitti finanziari e di patrimoni considerevoli che permettono alle organizzazioni criminali trasnazionali di penetrare, contaminare e corrompere le strutture dello Stato,, le attivita' commerciali e finanziarie legittime e la societa' a tutti i livelli,
Determinate a privare coloro che praticano il traffico illecito del frutto delle loro attivita' criminali ed a eliminare in tal modo il loro movente principale,
Desiderose di eliminare le cause profonde del problema dell'abuso di stupefacenti e di sostanze psicotrope, soprattutto la richiesta illecita di tali stupefacenti e sostanze ed i profitti considerevoli derivanti dal traffico illecito,
In considerazione della necessita' di adottare misure per controllare alcune sostanze, compresi i precursori, i prodotti chimici ed i solventi che sono utilizzati nella fabbricazione di stupefacenti e di sostanze psicotrope e la cui disponibilita' ha dato luogo ad un incremento della fabbricazione clandestina di tali stupefacenti e sostanze,
Risolute a migliorare la cooperazione internazionale per la repressione del traffico illecito via mare,
Riconoscendo che l'eliminazione del traffico illecito spetta alla responsabilita' collettiva di tutti gli Stati e che un'azione coordinata e' necessaria a tal fine nell'ambito della cooperazione internazionale,
Riconoscendo la competenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in materia di controllo degli stupefacenti e di sostanze psicotrope ed auspicando che gli organismi internazionali competenti in materia esercitino la loro attivita' nel quadro di questa Organizzazione,
Riaffermando i principi direttivi dei trattati in vigore relativi agli stupefacenti ed alle sostanze psicotrope nonche' il sistema di controllo stabilito da detti trattati,
Riconoscendo la necessita' di rafforzare e completare le misure previste nella Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 in questa Convenzione come modificata dal Protocollo del 1972 che emenda la Convenzione Unica sugli stupefacenti del 1961 e nella Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope al fine di ridurre l'ampiezza e l'estensione del traffico illecito e di attenuarne le gravi conseguenze,
Riconoscendo anche che occorre rafforzare ed accrescere i mzzi giuridici efficaci di cooperazione internazionale in materia penale per porre fine alle attivita' criminali internazionali costituite dal traffico illecito,
Desiderando stipulare una Convenzione internazionale, globale ed operativa nell'intento specifico di lottare contro il traffico illecito nella quale si tenga conto dei vari aspetti dell'insieme del problema soprattutto di quelli che non sono stati trattati negli strumenti internazionali esistenti nel settore degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope,
Convengono quanto segue:
Articolo primo
DEFINIZIONI Tranne indicazione espressa in senso opposto o qualora il contesto esiga diversamente, le seguenti definizioni si applicano a tutte le disposizioni della presente Convenzione:
a) per "beni" si intendono tutti i tipi di averi, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, nonche' gli atti giuridici o documenti attestanti la proprieta' di tali averi o dei diritti relativi;
b) per "albero della coca" si intende qualunque specie di arbusto del genere erythroxylon;
c) per "Commissione" si intende la Commissione degli stupefacenti del Consiglio economico e sociale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
d) Per "confisca" si intende la privazione permanente di beni dietro decisione di un tribunale o altra autorita' competente;
e) per "Consiglio" si intende il consiglio economico e sociale dell'organizzazione delle Nazioni Unite;
f) per "Convenzione del 1961" s'intende la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961;
g) Per "-Convenzione del 1961 cosi' come modificata" s'intende la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 cosi' come modificata dal Protocollo del 1972 che emana la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961;
h) per "Convenzione del 1971" si intende la Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope;
i) per "Stato di transito" si intende uno Stato sul cui territorio vengono spostate sostanze illecite - stupefacenti, sostanze psicotrope e sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II - e che non e' ne' il punto di origine ne' la destinazione finale di tali sostanze.
j) per "conglomeramento" o "sequestro" si intende il divieto temporaneo relativo al trasferimento, alla conversione, alla disposizione o al movimento di beni oppure il fatto di assumere provvisoriamente la custodia o il controllo di beni dietro decisione di un tribunale o di un'altra autorita' competente;
k) per "consegna sorvegliata" si intendono i metodi atti a consentire il passaggio sul territorio di uno o piu' paesi, di stupefacenti o di sostanze psicotrope, di sostanze figuranti alla Tabella I o alla Tabella II annesse alla presente Convenzione o di sostanze che sono loro sostituite, spedite illecitamente o sospettate di esserlo, sotto il controllo delle autorita' competenti dei predetti Paesi che ne sono a conoscenza, al fine di identificare le persone implicate nella perpetrazione dei reati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 3 della Convenzione;
1) per "Organo" si intende l'Organo internazionale di controllo degli stupefacenti stabilito dalla Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 e questa Convenzione cosi' modificata dal Protocollo del 1972
che emenda la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961
m) per "papavero da oppio" si intende la pianta della specie "Papaver somniferum" L.;
n) per "canapa indiana" s'intende ogni pianta del genere canapa indiana;
o) per "prodotto" si intende qualsiasi bene proveniente direttamente o indirettamente dalla perpetrazione da un reato determinato conformemente con il paragrafo 1 dell'articolo 3 oppure ottenuto direttamente o indirettamente all'atto della trasgressione;
p) per "segretariato generale" si intende il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite,
q) Per "stupefacente" si intende ogni sostanza di origine naturale o di sintesi figurante alla tabella I o alla Tabella II della Convenzione del 1961 e della Convenzione del 1961 cosi' come modificata;
r) per "sostanza psicotropa" si intende ogni sostanza, avente origine naturale o di sintesi, oppure ogni prodotto naturale della Taballa I, II, III o IV della Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope;
s) Per "Tabella I" e "Tabella II si intendono le liste di sostanze annesse alla presente Convenzione che potranno essere modificate periodicamente conformemente con l'articolo 12;
t) per "traffico illecito" si intendono le infrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3 della presente Convezione;
u) per "trasportatore commerciale" si intende ogni persona o ente pubblico privato o altro che provveda al trasporto di persone, di beni, o di corriere a titolo oneroso.

Art. 2

Articolo 2
Ambito di applicazione della Convenzione
1. L'oggetto della presente Convenzione e' di promuovere la cooperazione tra le Parti in modo tale che esse possano combattere con maggiore efficacia i vari aspetti del traffico illecito di stupefacenti e delle sostanze psicotrope di dimensioni internazionale. Nell'adempimento dei loro obblighi ai sensi della Convenzione, le Parti adottano le misure necessarie, compresi i provvedimenti legislativi e regolamentari compatibili con le disposizioni fondamentali dei loro rispettivi sistemi legislativi interni.
2. Le Parti adempiono ai loro obblighi in virtu' della presente Convenzione in maniera compatibile con i principi della parita' sovrana e dell'integrita' territoriale degli Stati, ed in virtu' del principio di non intervento negli affari interni di altri Stati.
3. Ogni Parte si astiene dall'esercitare sul territorio di un'altra Parte competenze o funzioni che sono esclusivamente riservate alle Autorita' di detta altra Parte dalla sua legislazione nazionale.

Art. 3

Articolo 3
Reati e sanzioni
1. Ciascuna Parte adotta i provvedimenti necessari per attribuire il carattere di reato, conformemente con la sua legislazione nazionale, qualora l'atto sia stato commesso intenzionalmente):
a) i) alla produzione, alla fabbricazione, all'estrazione, alla preparazione, all'offerta, alla messa in vendita, alla distribuzione, alla vendita, alla consegna a qualsiasi condizione, alla mediazione, alla spedizione, alla spedizione in transito, al trasporto, all'importazione o all'esportazione di qualsiasi stupefacente o di qualunque sostanza psicotropa in violazione delle disposizioni della Convenzione del 1961, della Convenzione del 1961 cosi' come modificata o della Convenzione del 1971,
ii) alla coltivazione del papavero da oppio, dell'albero della coca o della pianta di canapa indiana, ai fini della produzione di stupefacenti in violazione delle disposizioni della Convenzione del 1961 e della Convenzione del 1961 cosi' modificata.
iii) alla detenzione o all'acquisto di qualunque stupefacente o di ogni sostanza psicotropa ai fini di una delle attivita' enumerate al capoverso i) sopra
iv) alla fabbricazione, al trasporto o alla distribuzione di attrezzature di materiali o di sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II, che la persona addetta sa essere destinate all'utilizzazione nella coltivazione, la produzione o la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, o a favore di esse;
v) all'organizzazione, alla gestione o al finanziamento di uno dei reati enumerati ai capoversi i, ii), iii) o iv) precedenti;
i) alla conversione o al trasferimento dei beni, effettuati con la consapevolezza che provengono da uno dei reati stabiliti in conformita' con il capoverso a) del presente paragrafo o dalla partecipazione alla sua perpetrazione, al fine di dissimulare o di contraffare l'origine illecita di detti beni o di aiutare qualsiasi persona implicata nella perpetrazione di uno di tali reati a sfuggire alle conseguenze legali dei suoi atti;
ii) alla dissimulazione o alla contraffazione nella reale natura, origine, luogo, disposizione, movimento o proprieta' dei beni o relativi diritti, il cui autore sa essere proveniente da uno dei reati determinati conformemente con il capoverso a) del presente paragrafo o dalla partecipazione ad uno di questi reati;
c) Fatti salvi i suoi principi costituzionali ed i concetti fondamentali del proprio sistema giuridico,
i) all'acquisto, alla detenzione o all'utilizzazione di beni il cui acquirente, detentore o utilizzatore sa, al momento in cui li riceve, essere provenienti da uno dei reati determinati conformemente con il capoverso a) del presente paragrafo o dalla partecipazione ad una di queste infrazioni;
ii) alla detenzione di attrezzature di materiali o di sostanze figuranti alla Tabella I o alla Tabella II il cui detentore sa che sono debbono essere utilizzati nella coltivazione, produzione o fabbricazione illecite di stupefacenti o di sostanze psicotrope, o a favore di esse;
iii) al fatto di incitare o di indurre pubblicamente altrui con qualsiasi mezzo, a commettere uno dei reati determinati in conformita' con il presente articolo o fare illecitamente uso di stupefacenti o di sostanze psicotrope;
iv) alla partecipazione ad uno dei reati determinati in conformita' con il presente articolo o ad ogni associazione, intesa, tentativo o complicita' tramite prestazione di assistenza, di aiuto o di consigli in vista della sua pepetrazione.
2. Fatti salvi i propri principi costituzionali ed i concetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico, ciascuna Parte adotta le misure necessarie per attribuire la natura di reato, conformemente alla propria legislazione interna, qualora l'atto sia stato commesso intenzionalmente, alla detenzione ed all'acquisto di stupefacenti e di sostanze psicotrope, alla coltivazione di stupefacenti destinati al consumo personale in violazione delle disposizioni della Convenzione di Vienna del 1961, della Convenzione del 1961 cosi' come modificata oppure dalla Convenzione del 1971.
3. La conoscenza, l'intenzione, o la motivazione necessaria in quanto elementi di uno dei reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.
4. a) Ciascuna Parte fara' si che i reati determinati in conformita' con il paragrafo 1 del presente articolo siano punibili con sanzioni tenendo conto della loro gravita' quali l'imprigionamento o altre pene privative della liberta', l'imposizione di multe ed il sequestro;
b) Le Parti possono provvedere che l'autore del reato sara' sottoposto a misure di trattamento terapeutico, di istruzione, di assistenza sanitaria post-ospedaliera, di riadattamento o di reinserimento sociale, come misure complementari alla condanna o alla sanzione penale decretata per un reato determinato in conformita' con il paragrafo 1 del presente articolo;
c) Nonostante le disposizioni dei capoversi precedenti in casi adeguati di reati di natura minore le Parti possono in particolare prevedere in luogo di una condanna o di una sanzione penale misure di educazione di riadattamento o di rinserimento sociale nonche' qualora l'autore del reato sia un tossicomane misure di trattamento terapeutico e di assistenza sanitaria post-ospedaliera;
d) Le Parti possono prevedere che misure di trattamento terapeutico, di educazione, di assistenza sanitaria post-ospedaliera, di riadattamento o di riinserimento sociale dell'autore del reato siano sia in sostituzione della condanna o della pena decretate per un reato determinato conformemente con le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, sia in aggiunta ad essa.
5. Le Parti faranno in modo che i loro tribunali ed altre autorita' competenti possano tener conto di circostanze di fatto che conferiscono una particolare gravita' ai reati determinati in conformita' con il paragrafo 1 del presente articolo, come:
a) Lapartecipazione all'esecuzione del reato, da parte di una organizzazione di malfattori alla quale appartiene l'autore del reato;
b) la partecipazione dell'autore del reato ed altre attivita' criminali organizzate a livello internazionale;
c) la partecipazione dell'autore del reato ed altre attivita' illegali facilitate dalla perpetrazione del reato;
d) l'uso della violenza o di armi da parte dell'autore del reato;
e) il fatto che l'autore del reato abbia un incarico pubblico e che il reato sia collegato a detto incarico;
f) l'abuso o l'utilizzazione di minori;
g) il fatto che il reato sia stato commesso in uno stabilimento penitenziario, in un istituto d'istruzione, in un centro servizi sociali o nella loro immediata vicinanza o in altri luoghi dove gli scolari e gli studenti praticano attivita' educative, sportive o sociali.
h) nella misura in cio' sia consentito dalla legislazione interna di una Parte, precedenti condanne soprattutto per analoghi reati, nel paese o all'estero.
6. Le Parti si sforzano di fare in modo che ogni potere giudiziario discrezionale conferito loro dalla loro legislazione interna e pertinente ai procedimenti giudiziari intentati contro individui per reati determinati in conformita' con il presente articolo, venga esercitato in modo da valorizzare al massimo l'efficacia delle misure di individuazione e di repressione relative a detti reati tenendo debitamente conto della necessita' di esercitare un effetto di dissuasione per quanto riguarda la loro perpetrazione.
7. Le Parti si accertano che i loro tribunali o altre autorita' competenti prendano in considerazione la gravita' dei reati enumerati al paragrafo 1 del presente articolo nonche' le circostanze di cui al paragrafo 5 del presente articolo qualora esse prendano in considerazione l'eventualita' di un proscioglimento anticipato o condizionale di persone riconosciute colpevoli di tali reati.
8. Se del caso, ciascuna Parte determina nell'ambito della sua legislazione nazionale un periodo prolungato di prescrizione durante il quale possono essere intentati procedimenti per uno dei reati determinati in conformita' con il paragrafo 1 del presente articolo.
Questo periodo sara' piu' lungo se il presente autore del reato si e' sottratto alla giustizia.
9. Ciascuna Parte adotta, in conformita' con il proprio ordinamento giuridico adeguati provvedimenti affinche' ogni persona accusata o riconosciuta colpevole dii un reato determinato conformemente con il paragrafo 1 del presente articolo, che si trova sul suo territorio assista allo svolgimento della procedura penale necessaria.
10. Ai fine della cooperazione tra le Parti in virtu' della presente Convenzione ed in particolare della cooperazione in virtu' degli articoli 5, 6, 7 e 9, i reati determinati conformemente con il presente articolo non sono considerati come reati fiscali o politici ne' considerati come aventi moventi politici, fatti salvi i limiti costituzionali e della legislazione fondamentale delle Parti.
11. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il principio secondo il quale la determinazione dei reati che ne sono oggetto ed i mezzi giuridici di difesa relativi sono di esclusiva competenza del diritto interno di ciascuna Parte ed in base al quale i predetti reati sono perseguiti e puniti in conformita' con detta legislazione.

Art. 4

Articolo 4
COMPETENZA
1. Ciascuna Parte:
a) adotta le misure necessarie per stabilire la propria competenza per quanto riguarda i reati da essa determinati conformemente con il paragrafo 1 dell'articolo 3 quando:
i) il reato e' stato commesso sul proprio territorio;
ii) il reato e' stato commesso a bordo di una nave battente la sua bandiera o di un aeronave immatricolato conformemente con la sua legislazione nel momento in cui il reato e' stato commesso;
b) Puo' adottare le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione per quanto riguarda i reati che essa ha determinato conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 3 quando:
i) il reato e' stato commesso da uno dei suoi concittadini o da una persona che risiede abitualmente sul suo territorio;
ii) il reato e' stato commesso a bordo di una nave contro la quale questa Parte e' stata autorizzata a prendere adeguati provvedimenti in virtu' dell'articolo 17, con la riserva che tale competenza sia esrcitata solo in base agli accordi ed alle intese di cui ai paragrafi 4 e 9 di detto articolo;
iii) il reato fa parte di quelli determinati in base al capoverso c)iv) del paragrafo 1 dell'articolo 3 ed e' stato commesso fuori dal suo territorio al fine dell'esecuzione sul suo territorio di uno dei reati determinati conformemente con il paragrafo 1 dell'articolo 3.
2. Ciascuna Parte:
a) adotta anche le misure necessarie a determinare la sua competenza, per quanto riguarda i reati che essa ha stabilito conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 3 quando il presunto autore del reato si trova sul suo territorio ed essa non lo estrada verso il territorio di un'altra Parte per il motivo che:
i) il reato e' stato commesso sul suo territorio o a bordo di una nave che batte la sua bandiera o di un aeronave immatricolato conformemente con la sua legislazione nel momento in cui il reato e' stato commesso, oppure
ii) il reato e' stato commesso da uno dei suoi concittadini;
b) Puo' anche adottare i provvedimenti necessari per determinare la sua competenza per quanto concerne i reati che essa ha stabilito conformemente con il paragrafo 1 dell'articolo 3 quando il presunto autore del reato si trova sul suo territorio ed essa non lo estrada verso il territorio di un'altra Parte.
3. La presente Convenzione non esclude l'esercizio di qualsiasi competenza in materia penale stabilita da una Parte conformemente alla propria legislazione nazionale.

Art. 5

Articolo 5
CONFISCA
1. Ciascuna Parte adotta i provvedimenti che si rivelano necessari per consentire la confisca:
a) dei prodotti derivanti da reati stabiliti in base al paragrafo 1 dell'articolo 3 o di beni il cui valore corrisponde a quello di tali prodotti;
b) degli stupefacenti, sostanze psicotrope, materiali ed attrezzature o altri strumenti utilizzati o destinati ad essere utilizzati in qualunque modo per i reati stabiliti conformemente con il paragrafo 1 dell'articolo 3.
2. Ciascuna Parte adotta inoltre i provvedimenti che si rivelano necessari per permettere alle sue autorita' competenti di identificare individuare, congelare o sequestrare i prodotti i beni, gli strumenti oppure ogni altra cosa di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai fini di una eventuale confisca.
3. Per poter applicare le misure previste al presente articolo, ciascuna Parte abilita i suoi tribunali o altra autorita' competenti ad ordinare la presentazione o lo confisca di documenti bancari, finanziari o commerciali. Le Parti non possono invocare il segreto bancario per rifiutare di dare effetto alle disposizioni del presente paragrafo.
4. a) Quando una Parte che abbia competenza a giudicare un reato determinato in conformita' con il paragrafo 1 dell'articolo 3 presente una richiesta ai sensi del presente articolo, la Parte sul di cui territorio sono situati prodotti beni, strumenti o ogni altra cosa di cui al paragrafo 1 del presente articolo:
i) trasmette la richiesta alle proprie Autorita' competenti in vista di far decretare una decisione di confisca, e qualora detta decisione
venga decretata, la fa eseguire, oppure
ii) trasmette alle sue Autorita' competenti affinche' venga eseguita nei limiti della richiesta la decisione di confisca presa dalla Parte richiedente in conformita' con il paragrafo 1 del presente articolo per quanto riguarda prodotti beni strumentali od ogni altra cosa di cui al paragrafo 1 situato sul territorio della Parte richiesta.
b) Se una richiesta e' effettuata in virtu' del presente articolo da un'altra Parte che ha competenza a giudicare un reato determinato conformemente con il paragrafo 1 dell'articolo 3, la Parte richiesta prende provvedimenti per individuare, identificare, congelare o confiscare i prodotti, i beni, gli strumenti ed ogni altra cosa di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ai fini di un'eventuale confisca ordinata sia della Parte richiedente, sia a seguito di una domanda formulata in base al capovero a) del presente paragrafo, dalla Parte richiesta.
c) le decisioni o misure previste ai capoversi a) e b) del presente paragrafo sono adottate dalla Parte richiesta conformemente con la sua legislazione interna ed in base alle disposizioni di tale legislazione, e conformemente alle sue regoledi procedura o ad ogni trattato, accordo o intesa bilaterale o multilaterale che la lega alla Parte richiedente;
d) Le disposizioni dei paragrafi da 6 a 19 dell'articolo 7 si applicano "mutatis mutandis". Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 10 dell'articolo 7 le richieste effettuate in conformita' con il presente articolo contengono le seguenti informazioni:
i) Se la domanda e' di competenza del capoverso a) i) del presente paragrafo, una descrizione dei beni da confiscare ed un esposto dei fatti sui quali si basa la Parte richiedente, che consenta alla Parte richiesta di far pronunciare una decisione di confisca nell'ambito della sua legislazione interna;
ii) Se la richiesta e' di competenza del capoverso a)ii) una copia legalmente accettabile della decisione di confisca decretata dalla Parte richiedente su cui la domanda si basa, un esposto dei fatti, nonche' informazioni che indichino entro i quali limiti si chiede che la decisione venga applicata;
iii) Se la richiesta e' di competenza del capoverso b), un esposto dei fatti sui quali si basa la Parte richiedente ed una descrizione delle misure richieste.
e) Ciascuna Parte comunica al Segretario generale il testo delle leggi e dei regolamenti che danno effetto al presente paragrafo nonche' il testo di qualsiasi modifica legalmente apportata a dette leggi e regolamenti;
f) Se una Parte decide di subordinare l'adozione dei provvedimenti di cui ai capoversi a) e b) del presente paragrafo all'esistenza di un trattato in materia, essa considera la presente Convenzione come una base pattizia necessaria e sufficiente;
g) Le Parti si sforzeranno di concludere trattati accordi o intese bilaterali e multilateriali al fine di rafforzare l'efficacita' della cooperazione internazionale ai fini del presente articolo;
5. a) Ogni Parte che confisca prodotti o beni in attuazione del paragrafo 1 o del paragrafo 4 del presente articolo, ne dispone conformemente alla sua legislazione interna ed alle sue procedure amministrative;
b) Quando una Parte agisce dietro richiesta di un'altra parte in applicazione del presente articolo essa puo' prevedere in particolare di concludere accordi che prevedano:
i) di versare il valore di detti prodotti e beni, oppure i fondi provenienti dalla loro vendita, o una parte sostanziale del valore di detti prodotti e beni ad organismi intergovernativi specializzati nella lotta contro il traffico illecito e l'abuso di stupefacenti e di sostanze psicotrope;
ii) di dividere con altre Parti, sistematicamente o caso per caso, tali prodotti o tali beni, oppure i fondi provenienti dalla loro vendita, in conformita' con la sua legislazione interna, le sue procedure amministrative e con gli accordi bilaterali o multilaterali stipulati a tal fine.
6. a) Se determinati prodotti sono stati trasformati o convertiti in altri beni, detti beni possono essere oggetto delle misure di cui al presente articolo in luogo ed in sostituzione di questi prodotti;
b) Se dei prodotti sono stati mischiati a beni acquisiti lecitamente, tali beni salvo ogni potere di confisca o di congelamento possono essere confiscati fino a concorrenza del valore stimato dei prodotti che vi sono mischiati;
c) I redditi ed altri benefici derivanti:
i) dai prodotti,
ii) Dai beni nei quali questi sono prodotti sono stati trasformati o convertiti, oppure
ii) dai beni ai quali sono stati mischiati dei prodotti, possono altresi' essere oggetto delle misure di cui al presente articolo nella stessa maniera e nella stessa misura dei prodotti.
7. Ciascuna Parte puo' prendere in considerazione l'ipotesi di invertire l'onere di prova per quanto concerne l'origine lecita dei prodotti presunti o di altri beni che possono essere oggetto di una confisca, nella misura in cui cio' sia conforme con i principi della sua legislazione interna e con la natura della procedura giudiziaria e delle altre procedure.
8. L'interpretazione delle disposizioni del presente articolo non deve in alcun caso pregiudicare i diritti dei terzi in buona fede.
9. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il principio secondo il quale le misure che ne sono oggetto sono determinate ed eseguite conformemente al diritto interno di ciascuna Parte e secondo le disposizioni di detta legislazione.

Art. 6

Articolo 6
Estradizione
1. Il presente articolo si applica ai reati determinati dalle Parti conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 3.
2. Ciascuno dei reati cui si applica il presente articolo e' con tutti i diritti incluso in ogni trattato di estradizione in vigore tra le Parti in quanto reati il cui autore puo' essere estradato. Le Parti si impegnano ad includere tali reati come reati il cui autore puo' essere estradato in ogni trattato di estradizione che concluderanno.
3. Se una Parte che subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato riceve una richiesta di estradizione di una Parte con la quale ha concluso un simile trattato, essa puo' considerare la presente Convenzione come base legale di estradizione per i reati cui si applica il presente articolo. Le Parti che necessitano di misure legislative dettagliate per poter utilizzare la presente Convenzione in quanto base legale di estradizione prenderanno in considerazione l'adozione di tali misure.
4. Le Parti che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato riconoscono tra di loro alle infrazioni cui il presente articolo si applica, la natura di reato il cui autore puo' essere estradato.
5. L'estradizione e' subordinata alle condizioni previste dal diritto della Parte richiesta o dei trattati di estradizione applicabili compresi i motivi per i quali la Parte richiesta puo' rifiutare l'estradizione.
6. Nell'esaminare le richieste ricevute in applicazione del presente articolo la Parte richiesta puo' rifiutarsi di giudicarle se le sue autorita' giudiziarie o altre autorita' competenti hanno ragioni fondate di ritenere che l'estradizione agevolerebbe l'esercizio di azioni giudiziarie o l'imposizione di una sanzione penale contro una persona per via della sua razza, della sua religione della sua nazionalita' o delle sue opinioni politiche, oppure recherebbe pregiudizio per uno qualunque di questi motivi ad una persona chiamata in causa dalla domanda.
7. Le Parti si sforzano di accelerare le procedure di estradizione e di semplificare i relativi requisiti in materia di prova per quanto concerne i reati cui si applica il presente articolo.
8. Fatte salve le disposizioni della sua legislazione interna e dei trattati di estradizione che essa ha stipulato la Parte richiesta puo', dietro richiesta della Parte richiedente e qualora ritenga che le circostanze lo giustifichino e che vi sia urgenza, porre in detenzione una persona presente sul suo territorio e di cui si richiede l'estradizione, oppure prendere nei suoi confronti ogni altra misura adeguata per assicurare la sua presenza durante la procedura di estradizione.
9. Fatto salvo l'esercizione della sua giurisdizione penale determinata conformemente alla sua legislazione interna, una Parte sul cui territorio si trova il presunto autore di reato deve:
a) Se, per i motivi enunciati al capoverso a) del paragrafo 2 dell'articolo 4, essa non lo estrada per un reato deteminato conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 3, sottoporre il caso allee sue autorita' competenti per l'esercizio dell'azione penale, a meno che non ne sia convenuto diversamente con la Parte richiedente;
b) Se essa non lo estrada per tale reato ed ha determinato la propria giurisdizione per quanto riguarda tale reato, conformemente con il capoverso b) del paragrafo 2 dell'articolo 4, sottoporre il caso alle sue Autorita' competenti per l'esercizio dell'azione penale a meno che la Parte richiedente non domandi una diversa procedura per salvaguardare la sua legittima competenza.
10. Se l'estradizione richiesta ai fini dell'esecuzione di una pena, e' rifiutata in quanto la persona che e' oggetto di tale richiesta e' un cittadino della Parte richiesta quest'ultima, qualora la sua legislazione glielo consenta, conformemente con le disposizioni di tale legislazione e dietro richiesta della Parte richiedente, prendera' in considerazione di fare eseguire essa stessa la pena che e' stata pronunciata conformemente con la legislazione della Parte richiedente oppure la rimanenza di tale pena.
11. Le Parti si sforzeranno di stipulare accordi bilaterali e multilaterali per consentire l'estradizione o accrescerne l'efficacita'.
12. Le Parti possono prevedere di concludere accordi bilaterali o multilaterali vertenti su questioni particolari o di natura generale, relativi al trasferimento nel loro paese di persone condannate a pene di imprigionamento o ad altre pene privative di liberta' per i reati cui si applica il presente articolo, affinche' possano ivi scontare la rimanenza della pena.

Art. 7

Articolo 7
Assistenza giudiziaria reciproca
1. Le Parti si prestano reciprocamente, in conformita' con il presente articolo, la piu' vasta assistenza giudiziaria possibile per tutte le inchieste, procedimenti penali e procedure giudiziarie relative alle infrazioni stabilite conformemente con il paragrafo 1 dell'articolo 3.
2. L'assistenza giudiziaria concessa in applicazione del presente articolo puo' essere richiesta per i seguenti fini:
a) raccogliere testimonianze o deposizioni,
b) notificare atti giudiziari;
c) Effettuare perquisizioni e confische;
d) Esaminare oggetti e visitare luoghi;
e) Fornire informazioni e corpi del reato;
f) Fornire originali o copie certificate conformi di documenti e fascicoli pertinenti, compresi estratti bancari, documenti contabili, fascicoli di societa' e documenti commerciali;
g) Identificare o individuare prodotti, beni, strumenti o altre cose al fine di raccogliere elementi di prova.
3. Le parti possono prestarsi tra di loro ogni altra forma di assistenza giudiziaria autorizzata dalla legislazione interna della parte richiesta.
4. Dietro richiesta, le Parti agevolano o incoraggiano nella misura compatibile con la loro legislazione e prassi interne, la presentazione o la messa a disposizione di persone, compresi i detenuti che accettano di fornire la loro partecipazione all'inchiesta o di partecipare alla procedura.
5. Le Parti non possono invocare il segreto bancario per rifiutare l'assistenza giudiziaria di cui al presente articolo.
6. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano in alcun modo gli obblighi derivanti da ogni altro trattato bilaterale o multilaterale che regoli o debba regolare, in tutto o in parte, l'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale.
7. I paragrafi da 8 a 19 del presente articolo sono applicabili alle richieste effettuate conformemente al presente articolo se le Parti in questione non sono vincolate da un trattato di assistenza giudiziaria reciproca. Se queste Parti sono vincolate da un trattato di questo tipo, sono applicabili le disposizioni corrispondenti di tale trattato a meno che le Parti non convengano di applicare in luogo di esse le disposizioni dei paragrafi da 8 a 19 del presente articolo.
8. Le Parti indicano un'autorita' o, se del caso, delle autorita' che hanno la responsabilita' ed il potere di rispondere alle richieste di assistenza giudiziaria o di trasmetterle alle autorita' competenti per esecuzione. L'autorita' o le autorita' designate a tal fine sono oggetto di una notifica rivolta al Segretario Generale. La trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria reciproca e di ogni comunicazione relativa avviene tra le autorita' designate dalle Parti, s'intende che la presente disposizione non pregiudica il diritto di qualunque parte di esigere che tali domande e comunicazioni le siano inviate per le vie diplomatiche e nei casi urgenti se le Parti ne convengono tramite l'OIPC/Interpol se cio' e' possibile.
9. Le richieste sono inviate per iscritto in una lingua accettabile per la Parte richiesta. La o le lingue accettabili per ciascuna Parte sono notificate al Segretario generale. In caso di urgenza e se le Parti ne convengono le richieste possono essere fatte verbalmente, ma dovranno essere immediatamente confermate per iscritto.
10. Le richieste di assistenza giudiziaria reciproca debbono contenere le seguenti informazioni:
a) la designazione dell'autorita' da cui proviene la richiesta;
b) L'oggetto e la natura dell'inchiesta dei procedimenti penali o della procedura giudiziaria cui si riferisce la richiesta ed il nome e le funzioni dell'autorita' che ne e' incaricata;
c) Un riassunto dei fatti pertinenti, salvo per le richieste inviate ai fini della notifica di atti giudiziari;
d) Una descrizione dell'assistenza richiesta, nonche' il dettaglio di ogni particolare procedura che la Parte richiedente vorrebbe vedere attuata;
e) se possibile l'identita', l'indirizzo e la nazionalita' di ogni
persona interessata; nonche'
f) Lo scopo per il quale la testimonianza, le informazioni o le misure sono richieste.
11. La Parte richiesta puo' richiedere un supplemento di informazione qualora cio' le sembri necessario per dar seguito alla richiesta conformemente con la sua legislazione o quando cio' puo' facilitare l'espletamento della richiesta.
12. Ogni richiesta e' espletata conformemente con la legislazione della Parte richiesta e, nella misura in cui cio' non contravviene con detta legislazione, e qualora cio' sia possibile, in conformita' con le procedure specificate nella richiesta.
13. La Parte richiedente non comunica ne' utilizza le informazioni o le testimonianze fornite dalla Parte richiesta per inchieste, procedimenti penali o procedure giudiziarie diverse da quelle che sono l'oggetto della domanda, senza il consenso preliminare della Parte richiesta.
14. La Parte richiedente puo' esigere che la Parte richiesta mantenga il segreto sulla richiesta e sul suo contenuto tranne nella misura necessaria per procedere al suo espletamento. Se la Parte richiesta non puo' soddisafare da questa esigenza essa ne informa immediatamente la Parte richiedente.
15. L'assistenza giudiziaria puo' essere rifiutata:
a) Se la richiesta non e' effettuata in conformita' con le disposizioni del presente articolo;
b) Se la Parte richiesta ritiene che l'espletamento della domanda puo' pregiudicare la sua sovranita', la sua sicurezza, il suo ordine pubblico o altri interessi essenziali;
c) Qualora la legislazione della Parte richiesta vieterebbe alle sue Autorita' di adottare le misure richieste se si dovesse trattare di un reato analogo gia' precedentemente oggetto di un'inchiesta, di procedimenti penali o di una procedura giudiziaria nell'ambito della loro competenza;
d) Qualora fosse contrario all'ordinamento giuridico della Parte richiesta in materia di assistenza giudiziaria reciproca di accettare la richiesta.
16. Ogni rifiuto di assistenza giudiziaria reciproca deve essere motivato.
17. L'assistenza giudiziaria puo' essere differita dalla Parte richiesta per il motivo che essa potrebbe intralciare un'inchiesta, procedimenti penali o una procedura giudiziaria in corso. In tal caso la Parte richiesta consulta la Parte richiedente al fine di determinare se tale assistenza reciproca puo' ancora essere fornita alle condizioni reputate necessarie dalla Parte richiesta.
18. Un testimone, un esperto un'altra persona che acconsente a depositare una testimonianza durante una procedura o a collaborare ad un'inchiesta, a procedimenti penali o ad una procedura giudiziaria sul territorio della Parte richiedente non sara' ne' perseguito, ne' detenuto ne' punito ne' sottoposto ad alcun'altra limitazione della sua liberta' personale in detto territorio per atti, omissioni o condanne precedenti alla sua partenza dal territorio della Parte richiesta. Tale immunita' cessera' quando il teste, l'esperto o detta persona, dopo aver avuto, per un periodo di 15 giorni consecutivi o per ogni altro periodo conventuo dalle Parti, a decorrere dalla data alla quale sono stati ufficialmente informati che la loro presenza non era piu' richiesta dalle autorita' giudiziarie - la possibilita' di abbandonare il territorio, vi siano tuttavia rimasti volontariamente, oppure, avendolo lasciato, vi siano ritornati di loro libera volonta'.
19. Le spese ordinarie sostenute per espletare una domanda sono a carico della Parte richiesta a meno che non sia diversamente convenuto tra le Parti interessate. Qualora spese importanti o straordinarie siano o si rivelino ulteriormente necessarie per dare attuazione alla richiesta, le Parti si consulteranno per fissare le condizioni in base alle quali sara' dato segutio alla richiesta nonche' la maniera in cui le spese saranno prese a carico.
20. Le Parti prendono in considerazione, se del caso, la possibilita' di concludere accordi o intese bilaterali conformi agli obiettivi delle disposizioni del presente articolo, danno ad essi effetto pratico o li rafforzano.

Art. 8

Articolo 8
Trasferimento delle procedure repressive
Le Parti prenderanno in considerazione la possibilita' di trasferirsi reciprocamente le procedure repressive relative ai reati determinati conformemente al il paragrafo 1 dell'articolo 3 nei casi in cui il trasferimento sia necessario nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia.

Art. 9

Articolo 9
Altre forme di cooperazione e di formazione
1. Le Parti cooperano strettamente conformemente con i loro rispettivi ordinamenti giuridici ed amministrativi, in vista di rafforzare l'efficacita' dell'azione di individuazione e di repressione volta a porre fine all'esecuzione dei reati stabiliti conformemente con il paragrafo 1 dell'articolo 3. In particolare in base ad accordi o intese bilaterali o multilaterali:
a) Esse stabiliscono e mantengono canali di comunicazione tra gli organismi ed i servizi nazionali competenti in vista di facilitare lo scambio sicuro e rapido di informazioni concernenti tutti gli aspetti dei reati determinati conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 3, compresi, qualora le Parti interessate lo ritengano appropriato i collegamenti di tale traffico con altre attivita' criminali;
b) Esse cooperano tra di loro, nel caso di reati determinati conformemente con il paragrafo 1 dell'articolo 3 e aventi carattere internazionale, mediante lo svolgimento di inchieste concernenti:
i) l'identita', il luogo dove si trovano e le attivita' che esercitano le persone sospettate dei reati determinati conformemente con il paragrafo 1 dell'articolo 3;
ii) il movimento di prodotti e di beni provenienti dalla perpetrazione di detti reati;
iii) il movimento degli stupefacenti, sostanze psicotrope, e sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II della presente Convenzione e gli strumenti utilizzati o destinati ad essere utilizzati nell'esecuzione di tali reati;
c) Se del caso, e qualora cio' non sia contrario alla loro legislazione interna, esse creano, tenendo conto della necessita' di proteggere la sicurezza delle persone e delle operazioni, squadre miste incaricate di attuare le disposizioni del presente paragrafo.
Gli agenti di ogni Parte membri di tali squadre si conformano alle indicazioni delle autorita' competenti della Parte sul di cui territorio l'operazione si svolge. In tutti questi casi le Parti interessate vigilano affinche' sia pienamente rispettata la sovranita' della Parte sul di cui territorio l'operazione si svolge.
d) Esse forniscono, se del caso, le quantita' necessarie di sostanze a fini di analisi o di inchiesta;
e) esse agevolano un efficace coordinamento tra i loro organismi e servizi competenti e favoriscono lo scambio di personale e di esperti, compresa l'assegnazione di agenti di collegamento.
2. Nella misura in cui cio' e' necessario, ciascuna Parte istituisce, sviluppa o migliora programmi di formazione specifici ad intenzione dei membri dei suoi servizi di individuazione e di repressione e di altro personale, compresi gli agenti doganali incaricati della repressione dei reati stabiliti conformemente con il paragrafo 1 dell'articolo 3. Questi programmi dovranno vertere in particolare sui seguenti punti:
a) I metodi utilizzati per individuare e reprimere i reati determinati conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 3;
b) Gli itinerari seguiti e le tecniche utilizzate dalle persone sospettate dei reati determinati particolarmente negli Stati di transito e le misure di lotta appropriate;
c) il controllo dell'importazione e dell'esportazione degli stupefacenti, sostanze psicotrope e sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II;
d) l'individuazione ed il controllo del movimento di prodotti e di beni provenienti dall'esecuzione dei reati determinati conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 3; e degli stupefacenti, sostanze psicotrope, sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II e strumenti utilizzati o destinati ad essere utilizzati per commettere tali reati;
e) I metodi utilizzati per trasferire dissimulare o contraffare questi prodotti, beni e strumenti;
f) la raccolta di elemento prova;
g) le tecniche di controllo nelle zone franche e nei porti franchi;
h) le tecniche moderne di individuazione e di repressione.
3. Le Parti si prestano a vicenda assistenza per pianificare ed eseguire programmi di formazione e di ricerca che consentano loro di scambiare conoscenze specializzate nei settori di cui al paragrafo 2 del presente articolo ed a tal fine organizzano anche, se del caso, conferenze e seminari regionali ed internazionali per stimolare la cooperazione e consentire l'esame di problemi di interesse comune compresi i problemi e necessita' particolari degli Stati di transito.

Art. 10

Articolo 10
Cooperazione internazionale ed assistenza agli Stati di transito 1. Le Parti cooperano, direttamente o tramite le organizzazioni internazionali o regionali competenti in vista di aiutare e di appoggiare nella misura del possibile sviluppo che necessitano di tale assistenza e di tale appoggio per mezzo di programmi di cooperazione tecnica volti ad impedire l'entrata ed il transito illeciti e relativi ad attivita' connesse.
2. Le Parti possono intraprendere direttamente tramite le organizzazioni internazionali o regionali competenti di fornire un aiuto finanziario a questi stati di transito per sviluppare e rafforzare l'infrastruttura necessaria all'efficita' della lotta contro il traffico illecito e alla prevenzione di tale traffico.
3. Le Parti possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali per rafforzare l'efficacia della cooperazione internazionale di cui al presente articolo e possono prevedere di concludere intese finanziarie al riguardo.

Art. 11

Articolo 11
Consegne sorvegliate
1. Se i principi fondamentali dei loro ordinamenti giuridici interni lo consentono, le Parti prendono i provvedimenti necessari tenendo conto delle loro possibilita' per consentire un adeguato ricorso alle consegne sorvegliate a livello internazionale in base ad accordi o intese da esse eventualmente stipulate in vista di identificare gli individui implicati in reati stabiliti conformemente con il paragrafo 1 dell'articolo 3 e di intentare procedimenti contro di essi.
2. La decisione di ricorrere a consegne sorvegliate viene adottata in ogni fattispecie e puo', se del caso tener conto di accordi e di intese finanziarie per quanto riguarda l'esercizio della loro competenza da parte delle Parti interessate.
3. Le spedizioni illecite per le quali sia stato convenuto di sorvegliare la consegna possono, con il consenso delle Parti interessate essere intercettate ed autorizzate a proseguire il loro percorso, sia tali quali, sia dopo che gli stupefacenti o le sostanze psicotrope ne siano state sottratte o sostituite in tutto o in parte da altri prodotti.

Art. 12

Articolo 12
Sostanze frequentemente utilizzate nella fabbricazione illecita di stupefacenti di sostanze psicotrope.
1. Le Parti adottano le misure che esse ritengono appropriate per impedire la deviazione di sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II ai fini della fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope e cooperano tra di loro a questo fine.
2. Se una Parte o l'Organo sono in possesso di informazioni che, a loro avviso necessitano che una sostanza venga iscritta nella Tabella I o nella Tabella II, esse inviano al Segretario generale una notifica accompagnata da tutte le informazioni pertinenti. La procedura descritta ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo si applica anche quando una Parte o l'Organo sono in possesso di informazioni che giustificano la radiazione di una sostanza dalla Tabella I o dalla Tabella II, o il passaggio di una sostanza da un tabella all'altra.
3. Il Segretario generale comunica questa notifica e tutte le informazioni che essa ritiene pertinenti alle Parti, alla Commissione e, se la notifica proviene da una Parte, all'Organo. Le Parti comunicano al Segretario generale le loro osservazioni relative alla notifica, nonche' ogni informazione complementare tale da poter aiutare l'Organo a procedere ad una valutazione e la Commissione a pronunciarsi.
4. Se l'Organo, tenendo conto dell'ampiezza, dell'importanza e della diversita' degli usi leciti della sostanza e dopo aver esaminato se sia possibile ed agevole utilizzare sostanze di sostituzione sia per fini leciti sia per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, constata:
a) che la sostanza e' frequentemente utilizzata per la fabbricazione illecita di uno stupefacente o di una sostanza psicotropa, e
b) che la fabbricazione illecita di uno stupefacente o di una sostanza psicotropa, per via del loro volume e della loro ampiezza, crea gravi problemi di sanita' pubblica o sociali, giustificando in tal modo un'azione a livello internazionale,
esso comunica alla Commissione una valutazione della sostanza indicando in particolare gli effetti probabili dell'iscrizione di detta sostanza alla Tabella I o alla Tabella II sia per quanto riguarda gli usi leciti che la fabbricazione illecita e, se del caso, formula raccomandazioni per quanto concerne le misure di controllo che sarebbero adeguate tenendo conto di tale valutazione.
5. La Commissione, tenendo conto delle osservazioni presentate dalle Parti e delle osservazioni e raccomandazioni dell'Organo la cui valutazione sara' determinante a livello scientifico e prendendo altresi' debitamente in considerazione tutti gli altri fattori pertinenti puo' decidere a maggioranza di due terzi dei suoi membri di iscrivere una sostanza alla Tabella I o alla Tabella II.
6. Ogni decisione presa dalla Commissione in virtu' del presente articolo e' comunicata dal Segretario generale a tutti gli Stati ed altri enti che sono Parti alla presente Convenzione o sono abilitati a divenirlo ed all'Organo. Essa prendera' pienamente effetto nei confronti di ciascuna Parte 180 giorni dopo la data della sua comunicazione.
7. a) Le decisioni prese dalla Commissione in virtu' del presente articolo sono sottoposte al Consiglio per revisione se una Parte ne fa domanda entro i 180 giorni successivi alla data della loro notifica. La domanda deve essere inviata al Segretario generale accompagnata da tutte le informazioni pertinenti che la motivano;
b) Il Segretario Generale comunica copia della domanda e delle informazioni pertinenti alla Commissione all'Organo e a tutte le Parti invitandole a presentare le loro osservazioni entro 90 giorni.
Tutte le osservazioni ricevute sono comunicate al Consiglio per esame;
c) Il Consiglio puo' confermare o annulare la decisione della Commissione. La sua decisione e' comunicata a tutti gli Stati ed altri enti che sono Parti alla presente Convenzione o sono abilitati a divenirlo, alla Commission e all'Organo.
8. a) Fatto salvo il carattere generale delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo e delle disposizioni della Convenzione del 1961, della Convenzione del 1961 cosi' modificata e della Convenzione del 1971, le Parti prendono le misure che ritengono appropriate per controllare, sul loro territorio, la fabbricazione e la distribuzione di sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II,
b) A tal fine le Parti possono:
i) Esercitare una sorveglianza su tutte le persone ed imprese che praticano la fabbricazione e la distribuzione di dette sostanze;
ii) sottoporre ad un regime di licenza gli stabilimenti ed i locali nei quali detta fabbricazione o distribuzione possono essere effettuate;
iii) Esigere che i titolari di una licenza ottengano un'autorizzazione per svolgere le operazioni summenzionate;
iv) Impedire l'accumulo da parte dei fabbricanti e dei distributori di quantitativi di dette sostanze in eccedenza a quelli richiesti dal funzionamento normale della loro impresa e dalla situazione del mercato.
9. Per quanto riguarda le sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II, ciascuna Parte adotta le misure seguenti:
a) Stabilisce e mantiene un sistema di sorveglianza del commercio internazionale delle sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette.
Questi sistemi di sorveglianza debbono essere attuati in stretta collaborazione con i fabbricanti, importatori, esportatori, grossisti dettaglianti, che segnalano alle autorita' competenti le ordinazioni e le operazioni sospette;
b) Prevede il sequestro di ogni sostanza figurante alla Tabella I ed alla Tabella II qualora esistano prove sufficienti che essa e' destinata a servire alla fabbricaizione illecita di uno stupefacente o di una sostanza psicotropa,
c) Informa il piu' rapidamente possibile le autorita' ed i servizi competenti delle Parti interessate qualora vi siano ragioni di ritenere che una sostanza figurante alla Tabella I o alla Tabella II e' importata, esportata o avviata in transito o in vista della fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope soprattutto fornendo a tali Autorita' informazioni sulle modalita' di pagamento utilizzate ed ogni altro elemento essenziale di prova.
d) esige che gli invii che sono oggetto d'importazioni e di esportazioni siano correttamente contrassegnati e accompagnati dai necessari documenti. I documenti commerciali quali fatture, manifesti di carico, documenti doganali di trasporto ed altri documenti di spedizione devono indicare i nomi delle sostanze che sono oggetto dell'importazione o dell'esportazione cosi' come figurano alla Tabella I o alla Tabella II, la quantita' importata o esportata, nonche' il nome e l'indirizzo dell'esportatore, dell'importatore e quelli del destinatario quando e' noto;
e) Fa in modo che i documenti di cui al capoverso d) del presente paragrafo siano conservati per almeno due anni e tenuti a disposizione per esame delle autorita' competenti.
10). a) Oltre alle disposizioni del paragrafo 9), dietro richiesta inviata al Segretario generale dalla Parte interessata, ciascuna Parte del territorio dal quale una sostanza figurante alla Tabella I deve essere esportata, vigila affinche', prima dell'esportazione, le informazioni seguenti siano fornite dalle sue Autorita' competenti alle Autorita' competenti del paese importatore:
i) nome e indirizzo dell'esportatore dell'importatore e, del destinatario quanto e' noto;
ii) designazione della sostanza cosi' come figura alla Tabella I,
iii) quantitativo di sostanza esportata;
iv) punto di ingresso e data di spedizione previsti;
v) ogni altra informazione reciprocamente convenuta tra le Parti;
b) Ogni Parte puo' adottare misure di controllo piu' rigorose o piu' severe di quelle previste al presente paragrafo se essa lo ritiene auspicabile o necessario.
11. Quando una Parte fornisce informazioni ad un'altra Parte conformemente con i paragrafi 9 e 10 del presente articolo, essa puo' esigere dalla Parte che le riceve che custodisca la natura riservata di ogni segreto economico, industriale o commerciale o professionale, o procedimento commerciale che tali informazioni possono contenere.
12. Ciascuna Parte fornisce annualmente all'Organo nella forma e con le modalita' da esso definite ed utilizzando i formulari da quest'ultimo forniti, informazioni su:
a) I quantitativi di sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II che sono stati sequestrati e la loro origine se essa e' nota;
b) Ogni altra sostanza che non e' iscritta nella Tabella I o nella Tabella II ma che e' stata identificata come avente servito per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope e che la Parte considera come sufficientemente importante da essere segnalata all'attenzione dell'Organo;
c) i metodi di deviamento e di fabbricazione illecita.
13. L'Organo fa rapporto ogni anno alla Commissione in merito all'attuazione del presente articolo e la Commissione esamina periodicamente se la Tabella I e la Tabella II sono adeguate e pertinenti.
14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ne' ai preparati farmaceutici, ne' agli altri preparati contenenti sostanze figuranti alla Tabella I o alla Tabella II e miscelati in modo tale che dette sostanze non possano essere agevolmente utilizzate ne' estratti con mezzi agevoli da attuare.

Art. 13

Articolo 13
Materiali ed attrezzature
Le Parti adottano i provvedimenti che ritengono appropriati per prevenire il commercio e il deviamento di materiali e di attrezzature in vista della produzione o della fabbricazione illecite di stupefacenti e di sostanze psicotrope, ed esse cooperano a tal fine.

Art. 14

Articolo 14
Misure volte ad eliminare la coltivazione illecita delle piante da cui si estraggono stupefacenti ed a sopprimere la domanda illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
1. Le misure adottate dalle Parti in virtu' della presente Convenzione non saranno meno rigorose delle disposizioni applicabili alla eliminazione della coltivazione illecita di piante contenenti stupefacenti e sostanze psicotrope, ed alla eliminazione della domanda illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope ai sensi delle disposizioni della Convenzione del 1961, della Convenzione del 1961 cosi' come modificata e della Convenzione del 1971
2. Ciascuna Parte adotta misure appropriate per impedire sul suo territorio la coltura illecita di piante contenenti stupefacenti sostanze psicotrope come il papavero da oppio, l'albero della coca e la pianta di canapa indiana, e per distruggere quelle che vi fossero illecitamente coltivate. Le misure adottate debbono rispettare i diritti fondamentali dell'uomo e tenere debitamente conto degli usi leciti tradizionali - quando tali usi sono attestati dalla storia - nonche' della protezione dell'ambiente.
3. a) Le Parti possono cooperare per rendere piu' efficaci gli sforzi volti ad eliminare la coltivazione illecita. Tale cooperazione puo' in particolare comportare il sostegno di uno sviluppo rurale integrato finalizzato a coltivazioni di sostituzione fattibili da un punto di vista economico. Prima di attuare tali programmi di sviluppo rurale si dovra' tener conto di fattori come l'accesso al mercato, le risorse disponibili e la situazione socio-economica. Le Parti possono convenire di altre misure appropriate di cooperazione;
b) Le Parti facilitano altresi' lo scambio di informazioni scientifiche e tecniche e l'esecuzione di lavori di ricerca concernenti l'eliminazione delle coltivazioni illecite;
c) Le Parti, quando hanno frontiere comuni, si sforzano di cooperare ai programmi di eliminazione della coltivazione illecita nelle loro rispettive zone frontaliere.
4. Le Parti adottano misurare appropriate per eliminare o ridurre la domanda illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope in vista di diminuire le sofferenze dell'uomo e di far scomparire gli incitamenti di natura finanziaria al traffico illecito. Tali provvedimenti possono essere in particolare fondati sulle Raccomandazioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, delle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite come l'Organizzazione mondiale della sanita' ed altre Organizzazioni internazionali competenti, e sullo Schema Multidisciplinare completo adottato dalla Conferenza internazionale sull'abuso e sul traffico illecito di droghe svoltaosi nel 1987, nella misura in cui detto Schema concerne gli sforzi degli organismi governativi e nongovernativi, e l'iniziativa privata nel campo della prevenzione, del trattamento terapeutico e della riabilitazione. Le Parti possono concludere accordi o intese bilaterali volte a sopprimere o a ridurre la domanda illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
5. Le Parti possono anche adottare i provvedimenti necessari per la distruzione rapida o l'utilizzazione lecita degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope e delle sostanze iscritte alla Tabella I ed alla Tabella II che sono state sequestrate o confiscate, e affinche' i quantitativi necessari debitamente certificati di queste sostanze siano ammissibili come prova.

Art. 15

Articolo 15
Trasportatori commerciali
1. Ciascuna Parte esige che le spedizioni lecite di stupefacenti e di sostanze psicotrope destinate all'esportazione siano accompagnate dei documenti necessari. Non solo le spedizioni devono soddisfare le disposizioni in materia di documentazione enunciate all'articolo 31 della Convenzione del 1961, all'articolo 31 della Convenzione del 1961 cosi' come modificata ed all'articolo 12 della Convenzione del 1971, ma i documenti commerciali come fatture, note di carico, documenti doganali, di trasporto ed altri documenti di spedizione debbono indicare i nomi degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope che sono oggetto dell'esportazione cosi' come figurano nelle tabelle pertinenti della Convenzione del 1961, della Convenzione del 1961 cosi' modificata e della Convenzione del 1971, il quantitativo esportato nonche' il nome e l'inidirizzo dell'esportatore, dell'importatore e quelli del destinatario se quest'ultimo e' noto.
2. Ciascuna Parte esige che le spedizioni di stupefacenti e di sostanze psicotrope destinate all'esportazione non siano contrassegnate in maniera scorretta.

Art. 16

Articolo 16
Documenti commerciali e marcatura delle esportazioni
1. Le Parti adottano i provvedimenti appropriati in vista di assicurare che i mezzi di trasporto utilizzati dai trasportatori commerciali non servano a commettere i reati determinati conformemente con il paragrafo 1 dell'articolo 3; tali misure possono includere la conclusione di intese speciali con i trasportatori commerciali.
2. Ciascuna Parte esige dai trasportatori commerciali che essi adottino ragionevoli precauzioni per impedire che i loro mezzi di trasporto servano a commettere i reati determinati conformemente con il paragrafo 1 dell'articolo 3. Tali precauzioni possono in particolare consistere:
a) Se il trasportatore commerciale ha la sua sede di affari principale sul territorio di detta Parte:
i) Nel formare personale che sia in grado di identificare gli invii o le persone sospette;
ii) nell'incoraggiare l'integrita' del personale;
b) Se il trasportatore commerciale opera sul territorio di questa Parte:
i) nel depositare in anticipo le note di carico ogni qualvolta cio' sia possibile
ii) Nell'utilizzare, per i contenitori, sigilli infalsicabili e che possano essere oggetto di un controllo a parte:
iii) Nell'informare le autorita' competenti, il prima possibile, di ogni circostanza sospetta che potrebbe essere collegata alla perpetrazione dei reati determinati conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 3.
3. Ciascuna Parte vigila affinche', nei punti di entrata e di uscita e nelle altre zone di controllo doganale, i trasportatori commerciali e le Autorita' competenti cooperino in vista di impedire l'accesso non autorizzato ai mezzi di trasporto ed ai carichi e di applicare le misure di sicurezza appropriate.

Art. 17

Articolo 17
Traffico illecito via mare
1. Le Parti cooperano, in tutta la misura del possibile in vista di porre fine al traffico illecito via mare in conformita' con il diritto internazionale del mare.
2. Una Parte che ha motivi ragionevoli di sospettare che una nave che batte la sua bandiera o che non batte nessuna bandiera, ovvero che non sia in alcun modo immatricolata, pratichi il traffico illecito, puo' domandare alle altre Parti di aiutarla a porre fine a tale utilizzazione. Le Parti cosi' richieste forniscono tale assistenza compatibilmente con i mezzi di cui dispongono.
3. Una Parte che ha motivi ragionevoli di sospettare che una nave che esercita la liberta' di navigazione conformemente al diritto internazionale e che un'altra Parte, pratichi un traffico illecito puo' notificarla allo Stato di bandiera, domandare conferma dell'immatricolazione e se questa e' confermata, chiedere a questo Stato l'autorizzazione di prendere misure appropriate nei confronti di questa nave.
4. Conformemente con le disposizioni del paragrafo 3 con i trattati in vigore tra di loro o con ogni altro accordo o intesa peraltro stipulata tra queste Parti, lo Stato di bandiera puo' in particolare autorizzare lo Stato richiedente a:
a) Fermare la nave in alto mare per ispezionarla;
b) visitare la nave;
c) se sono scoperte prove attestanti la partecipazione ad un traffico illecito, prendere adeguati provvedimenti nei confronti della nave, delle persone che si trovano a bordo e del carico.
5. Se una misura e' adottata in attuazione del presente articolo, le Parti interessate tengono debitamente conto della necessita' di non pregiudicare la sicurezza della vita in mare e quella della nave e del suo carico e di non recare pregiudizio agli interessi commerciali e giuridici dello Stato di bandiera o di ogni altro Stato interessato.
6. Lo Stato di bandiera puo', in misura compatibile con i suoi obblighi a titolo del paragrafo 1 del presente articolo, subordinare la sua autorizzazione a condizioni decise di comune accordo tra lo Stato di bandiera e lo Stato richiedente in particolare per quanto riguarda la responsabilita'.
7. Ai fini dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, ciascuna Parte risponde senza indugio ad ogni domanda rivoltale da un'altra Parte in vista di determinare se una nave che batte la sua bandiera vi e' autorizzata, ed alle domande di autorizzazione presentate in applicazione del paragrafo 3. Nel momento in cui diviene Parte alla presente Convenzione ciascun Stato designa l'autorita', o, se del caso le autorita' abilitate a ricevere tali domande ed a rispondervi.
Entro il mese successivo a tale designazione, il Segretario generale notifica a tutte le altre Parti l'autorita' designata da ciascuna di esse.
8. Una Parte che ha adottato una delle misure di cui al presente articolo informa senza indugio lo Stato di bandiera interessato dei risultati di tale misura.
9. Le Parti prenderanno in considerazione la conclusione di accordi o di intese bilaterali o regionali in vista di dare effetto alle disposizioni del presente articolo o di rafforzarne l'efficacita'.
10 Le misure prese in applicazione del paragrafo 4 sono eseguite unicamente da navi da guerra o da aeronavi militari o da altre navi o aeronavi a tal fine debitamente abilitate che portano in maniera visibile un contrassegno esterno e che sono identificabili come essendo al servizio dello Stato.
11. Ogni misura adottata conformemente con il presente articolo tiene debitamente conto, conformemente con il diritto internazionale del mare, della necessita' di non sconfinare sui diritti e sugli obblighi e sull'esercizio della giurisdizione degli Stati costieri, e di non pregiudicare tali diritti, obblighi, o giurisdizione.

Art. 18

Articolo 18
Zone franche e porti franchi
1. Le Parti applicano, per porre fine al traffico illecito degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope e delle sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II nelle zone franche e nei porti franchi, misure che non saranno meno severe di quelle che applicano nelle altre parti del loro territorio.
2. Le Parti si sforzano:
a) di sorvegliare il movimento delle merci e delle persone nelle zone franche e nei porti franchi, ed a tal fine abilitano le autorita' competenti a procedere alla visita dei carichi e delle navi in entrata ed in uscita, comprese le navi da diporto e da pesca, nonche' le aeronavi ed i veicoli e, se del caso a frugare i membri dell'equipaggio ed i passeggeri nonche' i loro bagagli;
b) di stabilire e mantenere un sistema che consenta di individuare le spedizioni sospette di contenere stupefacenti, sostanze psicotrope o sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II che entrano nelle zone franche e nei porti franchi o ne escono;
c) di stabilire e di mantenere sistemi di sorveglianza nei bacini e nei depositi portuali nonche' negli aeroporti e nei posti di frontiera nelle zone franche e nei porti franchi.

Art. 19

Articolo 19
Utilizzazione dei servizi postali
1. In esecuzione dei loro obblighi derivanti dalle Convenzioni dell'Unione Postale Universale, ed in conformita' con i principi fondamentali dei loro ordinamenti giuridici interni, le Parti prendono provvedimenti per porre fine alla utilizzazione dei servizi postali ai fini del traffico illecito e cooperano a tal fine tra di loro.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo includono in particolare:
a) un'azione coordinata per la prevenzione e la repressione dell'utilizzazione dei servizi postali ai fini del traffico illecito;
b) L'adozione e l'attuazione, per mezzo dei servizi di individuazione e di repressione a tal fine abilitati, di tecniche d'inchiesta e di controllo atte a consentire di scoprire nelle consegne postali le spedizioni illecite di stupefacenti, di sostanze psicotrope e di sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II;
c) Provvedimenti legislativi che consentano il ricorso a mezzi appropriati per raccogliere le prove necessarie per i procedimenti giudiziari.

Art. 20

Articolo 20
Informazioni che debbono essere fornite dalle parti
Le Parti forniscono alla Commissione, tramite il Segretario generale, informazioni sull'applicazione della presente Convenzione sul loro territorio, ed in particolare:
a) il testo delle leggi e dei regolamenti promulgati per dare effetto alla presente Convenzione;
b) dettagli sui casi di traffico illecito di loro competenza che esse ritengono importanti in quanto tali casi rivelano nuove tendenze, indicando i quantitativi di cui si tratta, le fonti da cui provengono le sostanze o i metodi utilizzati delle persone che praticano il
traffico illecito
2. Le Parti forniscono queste informazioni con le modalita' ed alle date stabilite dalla Commissione.

Art. 21

Articolo 21
Funzioni della Commissione
La Commissione e' abilitata ad esaminare tutte le questioni attinenti ai fini della presente Convenzione, ed in particolare:
a) In base alle informazioni presentate dalle, Parti in conformita' con l'articolo 20, la Commissione segue l'attuazione della presente Convenzione.
b) La Commissione puo' formulare suggerimenti e raccomandazioni generali sull'esame delle informazioni ricevute dalle Parti;
c) La Commissione puo' richiamare l'attenzione dell'Organo su tutte le questioni che possono essere attinenti alle funzioni di quest'ultimo;
d) La Commissione adotta i provvedimenti che ritiene appropriati per quanto riguarda ogni questione che le viene deferita dall'Organo in applicazione del paragrafo 1 b) dell'articolo 22;
e) La Commissione puo', in conformita' con le procedure enunciate all'articolo 12, modificare la Tabella I e la Tabella II;
La Commissione puo' richiamare l'attenzione degli Stati che non sono sulle decisioni e le raccomandazioni che essa adotta in virtu' della presente Convenzione affinche' essi prevedano di adottare provvedimenti in conseguenza.

Art. 22

Articolo 22
Funzioni dell'Organo
1. Fatte salve le funzioni che spettano alla Commissione in virtu' dell'articolo 21 fatte salve le funzioni che spettano all'Organo ed alla Commissione in virtu' de:lla Convenzione del 1961, della Convenzione del 1961 cosi' come modificata e della Convenzione del 1971:
a) se, dopo aver esaminato le informazioni di cui dispongono l'Organo, il Segretario Generale o la Commissione, o le informazioni comunicate dagli organismi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, l'Organo ha motivi di ritenere che non sono state conseguite le finalita' della presente Convenzione in settori di sua competenza, esso puo' invitare una Parte o delle Parti a fornire tutte le informazioni pertinenti;
b) Per quanto riguarda gli articoli 12, 13 e 16.
i) Dopo aver agito conformemente con il capoverso a) del presente paragrafo, l'Organo puo', qualora lo ritenga necessario, domandare alla parte interessata di prendere le misure correttive che, date le circostanze, appaiono necessarie per assicurare l'esecuzione delle disposizioni degli articoli 12, 13 e 16;
ii) Prima di agire in conformita' con il capoverso iii) in appresso, l'Organo considerera' come riservate le comunicazioni che avra' scambiato con la Parte interessata in virtu' dei capoversi precedenti;
iii) L'Organo, qualora constati che la Parte interessata non ha preso i provvedimenti correttivi che era stata invitata a prendere in conformita' con il presente capoverso, puo' richiamare l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione sulla questione. Ogni rapporto pubblicato in virtu' del presente capoverso conterra' altresi' il parere della Parte interessata se quest'ultima lo richiede.
2. Ogni Parte sara' invitata a farsi rappresentare alle sessioni dell'Organo durante le quali una questione che la concerne direttamente deve essere esaminata in applicazione del presente articolo.
3. Nei casi in cui una decisione dell'Organo adottata in base al presente articolo non e' unanime, deve essere rappresentata l'opinione della minoranza.
4. Le decisioni dell'Organo in base al presente articolo debbono essere prese a maggioranza di due terzi del numero totale dei membri dell'Organo.
5. L'Organo, nell'esercizio delle funzioni che gli spettano in virtu' del capoverso a) del paragrafo 1 del presente articolo, salvaguardia la natura riservata di ogni informazione che potra' avere.
6. L'esecuzione dei trattati o degli accordi stipulati tra le Parti conformemente con le disposizioni della presente Convenzione non ricade sotto la responsabilita' che incombe all'Organo in base al presente Articolo.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle controversie tra le Parti ai sensi delle disposizioni dell'articolo 32.

Art. 23

Articolo 23
Rapporti dell'Organo
1. L'Organo redige un rapporto annuale sulle sue attivita', nel quale analizza le informazioni di cui dispone e rende conto, in casi appropriati, riguardo ad eventuali spiegazioni fornite dalle Parti o loro richieste, formulando ogni osservazione e raccomandazione che ritiene opportuno fare. L'Organo puo' redigere rapporti supplementari se lo ritiene necessario. I rapporti sono presentati al Consiglio tramite la Commissione che puo' formulare ogni osservazione che ritenga opportuna.
2. I rapporti dell'Organo sono comunicati alle Parti e pubblicati in seguito dal Segretario Generale. Le Parti debbono autorizzare la loro distribuzione senza limitazioni.

Art. 24

Articolo 24
Applicazione di misure piu' severe di quelle prescritte dalla presente Convenzione.
Le Parti possono adottare misure piu' rigorose o piu' severe di quelle previste dalla presente Convenzione se esse lo ritengono auspicabile o necessario per prevenire o eliminare il traffico illecito.

Art. 25

Articolo 25
Non-deroga ai diritti ed obblighi derivanti da trattati precedenti
Le disposizioni della presente Convenzione non derogano ad alcun diritto od obbligo che la Convenzione del 1961, la Convenzione del 1961 cosi' come modificata o la Convenzione del 1971 riconoscono impongono alle Parti alla persente Convenzione.

Art. 26

Articolo 26
Firma
La presente Convenzione sara' aperta dal 20 dicembre 1988 al 28 febbraio 1989, presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Vienna e successivamente, fino al 20 dicembre 1989, presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, alla firma:
a) di tutti gli Stati;
b) Della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia;
c) delle Organizzazioni d'integrazione economica regionale aventi competenza in materia di negoziazione, di conclusione e di applicazione di accordi internazionali relativi a questioni che sono oggetto della, presente Convenzione, i riferimenti nella Convenzione a Parti, Stati o servizi nazionali essendo applicabili a queste organizzazioni entro i limiti della loro competenza.

Art. 27

Articolo 27
Ratifica, Accettazione, Approvazione o Atto di conferma formale
1. La presente Convenzione e' soggetta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati e della Namibia rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, e ad un atto di conferma formale delle organizzazioni regionali d'integrazione economica di cui al capoverso c) dell'articolo 26. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione e gli strumenti relativi agli atti di conferma formale saranno depositati presso il Segretario generale.
2. Nei loro strumenti di conferma formale, le organizzazioni regionali d'integrazione economica specificheranno l'ambito della loro competenza nei settori di competenza della presente Convenzione.
Inoltre, queste organizzazioni infomeranno il Segretario Generale di ogni modifica apportata alla portata della loro competenza nei settori coperti dalla Convenzione.

Art. 28

Articolo 28
Adesione
1. La presente Convenzione rimarra' aperta all'adesione di ogni Stato, della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, e delle organizzazioni d'integrazione economica regionale di cui al capoverso c) dell'articolo 26. L'adesione avra' luogo mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale.
2. Nei loro strumenti di adesione, le organizzazioni di integrazione economica regionale specificheranno la portata della loro competenza nei settori coperti dalla presente Convenzione. Inoltre, queste organizzazioni informeranno il Segretario generale di ogni modifica apportata all'ambito della loro competenza nei settori coperti dalla Convenzione.

Art. 29

Articolo 29
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entrera' in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario generale, del ventesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione da parte degli Stati o dalla Namibia, rappresentata dal Consiglio per la Namibia.
2. Per ciascuno degli Stati e per la Namibia, rappresentata dal Consiglio per la Namibia che ratificheranno, accetteranno od approveranno la presente Convenzione o vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la Convenzione entrera' in vigore il novantesimo giorno dopo il deposito del suo strumento di ratifica di accettazione di approvazione o di adesione.
3. Per ciascuna organizzazione regionale di integrazione economica di cui al capoverso c) dell'articolo 26 che deporra' uno strumento relativo ad un atto di conferma formale o uno strumento di adesione, la Convenzione entrera' in vigore alla piu' lontana delle seguenti due date: il novantesimo giorno dopo detto deposito o alla data alla quale la Convenzione entrera' in vigore conformemente con il paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 30

Articolo 30
Denuncia
1. Ogni Parte puo' denunciare la presente Convenzione in ogni tempo per mezzo di notifica scritta iniviata al Segretario Generale.
2. La denuncia ha effetto per la Parte interessata un anno dopo la data alla quale la notifica sara' stata ricevuta dal Segretario generale.

Art. 31

Articolo 31
Emendamenti
1. Ogni Parte puo' proporre un emendamento alla presente Convenzione.
Il testo di detto emendamento e le ragioni che lo motivano sono comunicate da tale Parte al Segretario generale il quale le trasmette alle altre Parti e domanda loro se esse accettano l'emendamento proposto. Se il testo di un emendamento distribuito in tal modo non e' stato respinto da nessuna Parte nei 24 mesi successivi alla sua comunicazione, si riterra' che tale emendamento e' stato accettato e che entra in vigore per ciascuna Parte 90
giorni dopo che questa Parte avra' depositato presso il Segretario generale uno strumento che esprime il suo consenso ad essere vincolato da detto emendamento.
2. Se un emenamento e' stato respinto da una Parte, il Segretario generale inizia consultazioni con le Parti e, qualora una maggioranza lo domandi, deferisce la questione, nonche' ogni osservazione presentata dalle Parti, dinnanzi al Consiglio che puo' decidere di convocare una conferenza conformemente con il paragrafo 4 dell'articolo 62 della Carta delle Nazioni Unite. Ogni emendamento risultante da tale conferenza sara' riportato per iscritto in un protocollo di emendamento. Le Parti che consentono ad essere vincolate da questo Protocollo sono tenute ad informare espressamente il Segretario Generale.

Art. 32

Articolo 32
Risoluzione delle controversie
1. Qualora sorga tra due o piu' Parti una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, le Parti si consulteranno in vista di risolvere tale controversia per via negoziale, d'inchiesta, di mediazione, di conciliazione, di arbitrato o di ricorso ad organismi regionali, per via giudiziaria o mediante altri mezzi pacifici di loro scelta.
2. Ogni controversia di tal sorta che non puo' essere risolta con i mezzi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sara' sottoposta, dietro richiesta di uno qualsiasi degli Stati Parti alla controversia, alla Corte internazionale di giustizia, per decisione.
3. Se un'organizzazione regionale d'integrazione economica di cui al capoverso c) dell'articolo 26 e' parte ad una controversia che non puo' essere risolta nel modo previsto al paragrafo 1 del presente articolo, essa puo', tramite uno Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, pregare il Consiglio di domandare un parere consultativo alla Corte internazionale di giustizia in virtu' dell'articolo 65 dello Statuto della Corte, parere che sara' considerato come decisivo.
4. Ciascun Stato, all'atto di firmare, ratificare, accettare od approvare la presente Convenzione o di aderirvi a ciascuna organizzazione regionale d'integrazione economica all'atto della firma, del deposito di un atto di conferma formale o dell'adesione puo' dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo le altre Parti non sono vincolate dalle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 nei confronti di una Parte che ha reso una tale dichiarazione.
5. Ogni Parte che ha effettuato una dichiarazione in base al paragrafo 4 del presente articolo puo' in ogni tempo ritirare questa dichiarazione mediante notifica inviata al Segretario generale.

Art. 33

Articolo 33
Testi autentici
I testi in lingua inglese, in lingua araba, in lingua cinese, in lingua spagnola, in lingua francese ed in lingua russa della presente Convenzione fanno ugualmente fede.

Art. 34

Articolo 34
Depositario
Il Segretario generale e' il depositario della presente Convenzione.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
FATTO A VIENNA, in un esemplare originale, il venti dicembre millenovecentottantotto.

Convention

Convention

Parte di provvedimento in formato grafico

Annesso - Tabella I

ANNESSO
TABELLA I
Acido lisergico
Efedrina
Ergometrina
Ergotamina
Fenil-1 propanone-2
................................Pseudo-efedrina
I sali delle sostanze iscritte nella presente Tabella in tutti i casi
in cui l'esistenza di questi sali e' possibile

Annesso - Tabella II

TABELLA II
Acetone
Acido antranilico
Acido fenilacetico
Anidride acetica
Etere etilico
Piperidina
I sali delle sostanze figuranti nella presente Tabella in tutti i casi in cui l'esistenza di questi sali e' possiblile.

Conferenza

CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE PER L'ADOZIONE DI UNA CONVENZIONE CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI E DI SOSTANZE E
PSICOTROPE
Vienna (Austria), 25 novembre - 20 dicembre 1988
ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE PER L'ADOZIONE DI UNA CONVENZIONE CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI E DI
SOSTANZE PSICOTROPE
1. Nella sua risoluzione 39/141 del 14 dicembre 1984 , l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha pregato il Consiglio economico e sociale dell'ONU, in considerazione del paragrafo 3 dell'Articolo 62 e del paragrafo 1 dell'Articolo 66 della Carta delle Nazioni Unite e della Risoluzione 9 (I) adottata il 16 febbraio 1946 dal Consiglio stesso di invitare la Commissione degli stupefacenti ad iniziare la preparazione a titolo prioritario, nel corso della sua trentunesima sessione che avra' luogo nel febbraio 1985, di un progetto di Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti nel quale fossero trattati globalmente i vari aspetti del problema ed in particolare quelli che non sono trattati negli strumenti internazionali esistenti...
2. Dando seguito a tale richiesta ed alle misure per darvi effetto adottate dalla Commissione degli Stupefacenti e dal Consiglio economico e sociale, il Segretario generale dell'ONU ha predisposto il testo iniziale di un progetto di convenzione contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope. In base alle osservazioni espresse in proposito dai governi e dai dibattiti che la Commissione degli stupefacenti ha tenuto su questo progetto nel corso della sua trentaduesima sessione nel 1987, il Segretario generale ha predisposto un documento di lavoro consolidato che e' stato distribuito a tutti i governi nell'aprile 1987. Questo documento e' stato esaminato nel corso di due sessioni di un gruppo intergovernativo di esperti a composizione aperta. Il 7 dicembre 1987, l'Assemblea Generale ha adottato la sua risoluzione 42/111 nella quale essa ha dato istruzioni complementari per far progredire la redazione del progetto di convenzione. Il gruppo di esperti essendo stato impossibilitato per mancanza di tempo ad esaminare a fondo tutti gli articoli, l'Assemblea Generale ha pregato il Segretario generale di prevedere di convocare nuovamente il gruppo intergovernativo di esperti per una durata di due settimane immediatamente prima della decima sessione straordinaria della Commissione degli stupefacenti del febbraio 1988, alfine di proseguire la revisione del d ocumento di lavoro sul progetto di convenzione contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope e, se possibile, di giungere ad un accordo relativo alla Convenzione. Nella sua decima sessione straordinaria svoltasi a Vienna dall'8 al 19 febbraio 1988, la Commissione degli stupefacenti ha esaminato il testo del progetto di convenzione ed ha deciso che alcuni di questi articoli dovranno essere rinviati alla Conferenza che venisse convocata per adottare una Convenzione. La Commissione ha anche raccomandato al Consiglio economico e sociale alcuni mezzi per accelerare la stesura del progetto di convenzione.
3. Nella sua risoluzione 1988/8 del 25 maggio 1988 , il Consiglio economico e sociale avendo ricordato i lavori preparatori intrapresi dagli organi competenti dell'ONU in conformita' con la risoluzione 39/141 dell'Assemblea generale ha deciso "di convocare, in conformita' con il paragrafo 4 dell'Articolo 62 della Carta delle Nazioni Unite e nell'ambito delle disposizioni della risoluzione 366 (IV) dell'Assemblea Generale del 3 dicembre 1949, una Conferenza di plenipotenziari in vista dell'adozione di una convenzione contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope".
Nella sua decisione 1988/120, parimenti adottata il 25 maggio 1988, il Consiglio ha deciso che la Conferenza sivolgerebbe a Vienna, dal 25 novembre al 20 dicembre 1988 e che il Segretario generale dovrebbe inviare un invito a partecipare alla Conferenza a coloro i quali erano stati invitati a partecipare alla conferenza internazionale sull'abuso ed il traffico illecito di droghe svoltosi a Vienna dal 17 al 26 giugno 1987.
4. Nella sua risoluzione 1988/8 , il Consiglio economico e sociale ha anche deciso di convocare un gruppo di studi in vista della Conferenza per esaminare alcuni progetti di articoli ed il progetto di convenzione globalmente per garantire l'uniformita' del progetto di convenzione da sottoporre alla Conferenza. Il Gruppo di studio sul progetto di convenzione si e' riunito presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Vienna, dal 27 giugno all'8 luglio 1988, ed ha adottato un rapporto (E/CONF. 82/3) ad intenzione della Conferma.
5. La Conferenza delle Nazioni Unite per l'adozione di una Convenzione contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope si e' riunita alla Neue Hofburg a Vienna, dal 25 Novembre al 20 dicembre 1988.
6. In conformita' con la risoluzione 1988/8 e con la decisione 1988/120 del Consiglio economico e sociale entrambe adottate il 25 maggio 1988,
il Segretario generale ha invitato:
a) Tutti gli Stati a partecipare alla Conferenza;
b) La Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, a partecipare alla Conferenza.
c) I rappresentanti delle organizzazioni che hanno ricevuto dall'Assemblea Generale un invito permanente a partecipare in quanto osservatori alle sessioni ed ai lavori di tutte le Conferenze internazionali, convocate sotto i suoi auspici, a partecipare alla Conferenza in tale qualita', in conformita' con le risoluzioni 3237 (XXIX), in data 22 novembre 1974, e 31/152, in data 20 dicembre 1975, dell'Assemblea generale;
d) I rappresentanti dei movimenti di liberazione nazionale riconosciuti dall'Organizzazione dell'Unita' africana nella sua regione a partecipare alla Conferenza in qualita' di osservatori, in conformita' con la risoluzione 3280 (XXIX) dell'Assemblea generale in data 10 dicembre 1974;
e) Le istituzioni specializzate e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica nonche' gli organi interessati dell'ONU a farsi rappresentarsi alla Conferenza;
f) Le altre organizzazioni intergovernativa a farsi rappresentare da osservatori alla Conferenza;
g) Le organizzazioni non governative dotate di statuto consultivo presso il Consiglio economico e sociale interessate, ed altre organizzazioni non governative interessate che possono dare un contributo specifico ai lavori della Conferenza, sono state invitate a farvisi rappresentare da osservatori.
7. Hanno partecipato alla Conferenza le delegazioni dei 106 Stati seguenti:
Afganistan, Albania, Algeria, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belgio, Birmania, Bolivia Botswana, Brasile, Bulgaria, Cameroun, Canada, Capoverde, Cecoslovacchia, Cile, Cina, Cipro, Colombia, Costa Rica, Costa d'Avorio, Cuba, Danimarca, Filippine, Egitto, Emirati arabi uniti, Equador, Etiopia, Finlandia, Francia, Gana, Germania, Giordania, Giamaica, Giappone, Grecia, Guatemala, Guinea, Honduras, India, Indonesia, Iran (Repubblica islamica d'), Iraq, Irlanda Israele, Italia,
Iugoslavia, Jaashiriya araba Libica, Kenya, Kuweit, Lussemburgo, Madagascar, Malesia, Malta, Marocco, Mauritius, Mauritania, Messico, Monaco, Nepal, Nicaragua, Nigeria Norvegia Nuova-Zelanda, Oman Pakistan, Panama, Papuasia-Nuova Guinea, Paraguay, Paesi Bassi Peru', Polonia, Portogallo, Qatar, Repubblica di Corea, Repubblica democratica tedesca, Repubblica dominicana, Repubblica socialista sovietica di Bielorussia, Repubblica socialista sovietica di Ucraina Repubblica Unita di Tanzania Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Santa Sede, Senegal, Spagna, Sudan, Sri Lanka, Stati Uniti d'America, Svezia, Svizzera, Suriname, Tailandia, Tunisia, Turchia, Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, Ungheria, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Yemen e Zaire.
8. I rappresentanti dei movimenti di liberazione nazionale in appresso, invitati alla Conferenza dal Segretario generale, vi hanno assistito ed hanno partecipato in conformita' con il regolamento interno della Conferenza (E/CONF. 82/7), Congresso panafricanista di Azania e Organizzazione dei popoli dell'Africa sud-occidentale.
9. I rappresentanti delle istituzioni specializzate in appresso, invitate alla Conferenza dal Segretario generale, vi hanno assistito e partecipato in conformita' con il regolamento interno della Conferenza: Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'istruzione, la scienza e la cultura e Organizzazione mondiale della sanita'.
10. I rappresentanti delle altre organizzazioni intergovernative in appresso, invitate alla Conferenza dal Segretario generale vi hanno assistito e partecipato in conformita' con il regolamento interno della Conferenza: Ufficio del Piano di Colombo, Centro arabo di studi e di formazione in materia di sicurezza, Comunita' economica europea, Consiglio di cooperazione doganale, Consiglio dell'Europa, Lega degli Stati Arabi, Oragnizzazione internazionale di polizia criminale e Trattato sud-americano sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope.
11. Rappresentanti degli organi e degli organismi delle Nazioni Unite interessate, invitati alla Conferenza dal Segretario generale, vi hanno assistito e partecipato in conformita' con il regolamento interno della Conferenza: Centro per lo sviluppo sociale e gli affari umanitari, Fond delle Nazioni Unite per la lotta contro l'abuso di droghe, Istituto delle Nazioni Unite per la prevenzione dei reati ed il trattamento dei delinquenti in Asia ed in Estremo Oriente, ed Organo internazionale di controllo degli stupefacenti.
12. Manno assistito o partecipato alla Conferenza, in conformita' con il suo regolamento interno, gli osservatori delle organizzazioni non governativo in appresso, invitato alla Conferenza del Segretario Generale: Agenzia islamica di soccorso per l'Africa, Associazione delle scuole internazionali, Associazione del trasporto aereo internazionale, Associazione internazionale della pubblicita', Associazione internazionale dei giuristi democratici, Associazione internazionale dei Lions Clubs, Associazione mondiale delle guide e delle sconta, Associazione soroptimist internazionale, Ufficio internazionale cattolico dell'infanzia, Caritas Internationalis, Centro Italiano di solidarieta', Camera di Commercio internazionale, Comitato di coordinamento di organizzazioni ebreo, Comunita' internazionale Baha'is, Comunita' terapeutiche colombiane, Confederazione internazionale dei sindacati liberi, Consiglio internazionale dei sindacati liberi, Consiglio internazionale delle donne, Consiglio internazionale sui problemi dell'alcolismo e dei tossicomani, Cruz Blanca Panama, Programma di prevenzione per l'abuso della droga, Federazione abolizionista internazionale, Federazione internazionale degli assistenti sociali e delle assistenti sociali, Federazione internazionale delle donne professioniste nel settore liberale e commerciale, Federazione internazionale farmaceutica Integrative Drogenhilfe a.D. Fachhochscbule Ffm. c.v., Trattamento per la disintossicazione dell'Oppio; Fondazione per l'addestramento e la ricerca, Affari Internazionali Paco del Regno Unito, Pax Ecana, Unione europea femminile, Unione mondiale delle Organizzazioni femminili cattoliche e Zonta internazionale.
13. La Conferenza ha eletto Guillermo Bedrogal Guttierez (Bolivia) come Presidente.
14. La Conferenza ha eletto come vice-presidenti i rappresentanti dei seguenti Stati: Algeria, Argentina, Bahamas, Cina, Costa d'Avorio, Stati Uniti d'ameria, Francia, Iran (Repubblica Islamica d'), Giappone, Kenya, Malesia, Messico, Marocco, Nigeria, Pakistan, Filippine, Regno-Unito di Gran-Bretagna e d'Irlanda del Nord, Senegal, Sudan, Svezia, Turchia, Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, Venezuela e Jugoslavia.
15. La Conferenza ha eletto la Sig.ra Nervat Talling (Egitto) come relatore generale.
16. La Conferenza ha istituito una Burear nonche' le seguenti commissioni e comitati:
Burear
Presidente: Il Presidente della Conferenza,
Membri: Il Presidente ed i Vice-Presidenti della Conferenza, il Relatore generale della Conferenza, i Presidenti delle Commissioni plenario ed il Presidente del Comitato di redazione.
Commissione plenaria
Commissione I
Presidente: Gioacchino Polimeni (Italia):
Vice-Presidente: M.A.Hena (Bangladesh)
Relatore: Oshar Hugler (Repubblica democratica tedesca)
Commissione II
Presidente: Istvan Bayer (Ungheria)
Vice-Presidente: L. M.J.B. van Gorkon (Paesi Bassi)
Relatore: Sig.ra Yolanda Fernandez Ochoa (Costa Rica)
Comitato di redazione
Presidente: M.V.M. Rao (India)
Vice-Presidente: Hashem m. Kuran (Egitto)
Membri: Il Presidente del Comitato di redazione ed i rappresentanti degli stati seguenti: Australia, Botswana, Canada, Cina, Colombia, Egitto, Spagna, Francia, Gana, Iraq, Pern, Senegal, Cecoslovacchia e Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche.
I relatori delle commissioni plenarie hanno partecipata in base alle loro qualifiche ai lavori del Comitato di redazione in conformita' con l'articolo 49 del Regolamento interno della Conferenza.
Commissione di verifica dei poteri
Presidente: M. Edouart Molitor (Lussemburgo)
Membri: I rappresentanti dei seguenti Stati: Bolivia, Botawana, Cina, Costa d'Avorio, Stati Uniti d'America, Giamaica, Lussemburgo, Tailandia e Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche.
17. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite era rappresentato dalla Sig.na Margaret J. Anztee, Vice Segretario generale, Direttore generale dell'Ufficio delle Nazioni Unite a Vienna. Il Signor Francisco Ramos-Galino, Direttore della Divisione stupefacenti e' stato nominato Segretario esecutivo dal segretario generale.
16. Alla conferenza veniva presentato il rapporto (E/CONF. 82/3) del Gruppo di studio convocato in conformita' con la risoluzione 1988/8 del Consiglio economico sociale in data 25 maggio 1988. Oltre ad un resoconto dei lavori del Gruppo di studio, il rapporto conteneva proposte concernenti il progetto di Convenzione presentate al Gruppo di studio per essere trasmesse alla Conferenza nonche' il testo del progetto di Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (annesso II). Tale progetto di convocazione costitutiva la proposta di base per l'esame da parte della Conferenza.
19. Durante i suoi lavori, la Conferenza ha suddiviso l'esame degli articoli figuranti nel progetto di convocazione tra le due Commissioni plenarie (Commissione I e Commissione II). Gli articoli da 1 a 5 ed il preambolo sono stati rinviati alla Commissione I e gli altri articoli alla Commissione II. Ogni Commissione plenaria, dopo aver raggiunto un accordo sul testo di tale o talaltro articolo, lo sottoponeva al Comitato di redazione il quale lo rinviava alla Commissione. Le Commissioni plenarie hanno resto conto alla Conferenza in merito ai risultati dei loro lavori ed il Comitato di redazione ha presentato alla Conferenza un testo completo della Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
20. In base ai dibattiti ciascuna nei racconti analitici delle sedute della Conferenza (E/CONF.82/SR. 1 6) e delle commissioni plenarie (E/CONF. 82/C1/SR.1 a 33 ed E/CONF.82/C.2/SR.1 a 34), nonche' dei rapporti delle commissioni plenarie (E/CONF.82/11 ed E/CONF.82/12) e del Comitato di redazione (E/CONF.82.13), la Conferenza ha elaborato la seguente Convenzione:
La convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
21. Questa Convenzione, che e' soggetta a ratifica, accettazione, approvazione o ad un atto di conferma formale, o che rimarra' aperta all'adesione, e' stata adottata dalla Conferenza del 19 dicembre 1988, e aperta alla firma il 20 dicembre 1988 in conformita' con le sue disposizioni, fino al 28 febbraio 1989 presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Vienna e, dopo questa data, fino al 20 dicembre 1989 presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, essendone depositario il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
22. La Conferenza ha anche adottato le risoluzioni in appresso, annesso al presente Atto finale:
1. Scambio di informazioni
2. Applicazione provvisoria della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
3. Fornitura delle risorse necessarie alla divisione degli stupefacenti ed al Segretariato dell'Organo Internazionale degli stupefacenti per consentir loro di adempiere alle funzioni loro spettanti in virtu' dei trattati internazionali sul controllo delle droghe.
IN FEDE DI CHE i rappresentanti hanno firmato il presente Atto finale.
FATTO a Vienna, il venti dicembre millenovecentottantotto, in unico esemplare che depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, in inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese ed in russo, ciascun testo facente ugualmente fede.

Annesso

ANNESSO
RISOLUZIONI ADOTTATE DALLA CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE PER L'ADOZIONE DI UNA CONVENZIONE CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO DI
STUPEFACENTI E DI SOSTANZE PSICOTROPE
1. Scambio di informazioni
2. Applicazioni provvisoria della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
3. Fornitura delle risorse necessarie alla Divisione degli stupefacenti ed al Segretario dell'Organo internazionale degli stupefacenti per consentir loro di adempiere alle funzioni loro spettanti in virtu' dei trattati internazionali sul controllo delle droghe.

Annesso - Risoluzione n. 1

RISOLUZIONE 1
Scambio di informazioni
La Conferenza delle Nazioni Unite per l'adozione di una Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope Richiamando l'attenzione sulla risoluzione II della Conferenza delle Nazioni Unite del 1961 incaricata di adottare una Convenzione unica sugli stupefacenti, che insista sull'importanza di schede tecniche concernenti i trafficanti internazionali di droghe, stabilite dall'Organizzazione internazionale di polizia criminale e sulla loro utilizzazione da parte di questa Organizzazione per diffondere la segnalazione di questi trafficanti,
In considerazione del dispositivo messo a punto dall'organizzazione internazionale doi polizia criminale per lo scambio tempestivo ed efficace di informazioni sulle inchieste criminali tra servizi di polizia a livello mondiale,
Raccomanda che i servizi di polizia facciano il piu' largo uso possibile degli schedari e del sistema di comunicazione dell'Organizzazione internazionale di politica criminale per raggiungere gli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

Annesso - Risoluzione n. 2

RISOLUZIONE 2
Applicazione provvisoria dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro
il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope
La Conferenza delle Nazioni Unite per l'adozione di una Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope 1. Sollecita gli Stati ad accelerare, nella misura in cui possono farlo, le procedure di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, affiche' essa entri in vigore nella prima possibile;
2. Invita gli Stati ad applicare provvisoriamente, nella misura in cui possono farlo, le misure previste nella Convenzione in attesa della sua entrata in vigore nei confronti di ciascuno di essi;
3. Prega il Segretario generale di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio economico e sociale ed all'Assemblea generale.

Annesso - Risoluzione n. 3

RISOLUZIONE 3
Fornitura delle risorse necessarie alla Divisione degli stupefacenti ed al segretariato dell'Organo internazionale degli stupefacenti per consentir loro di adempire alle funzioni loro spettanti in virtu' dei
trattati internazionali sul controllo delle droghe
La Conferenza delle Nazioni Unite per l'adozione di una Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, Riconoscendo che la Convenzione Unica sugli stupefacenti del 1961, questa Convenzione cosi' come modificata dal Protocollo del 1972 recante emendamento della Convenzione Unica sugli stupefacenti dal 1961 e la Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope, rimangono la base degli sforzi internazionali in materia di controllo degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, e che e' indispensabile una rigorosa applicazione sia da parte dei governi che degli organi internazionali di controllo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, degli obblighi derivanti dalle convenzioni, per raggiungere gli obiettivi delle predette Convenzioni,
Considerando che la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope creera' nuovi obblighi, e nuove spese per i governi, la Commissione degli stupefacenti, l'Organo internazionale di controllo degli stupefacenti ed i loro rispettivi segretariati,
Profondamente allarmata dalla portata delle recenti riduzioni di personale e di risorse di bilancio, sulla capacita' della Divisione degli stupefacenti e del Segretariato dell'Organo internazionale di controllo degli stupefacenti di eseguire integralmente il loro programma di lavoro come risulta dal mandato affidato loro;
1. Sollecita tutti gli Stati Membri a prendere i provvedimenti richiesti nell'Assemblea Generale nonche' negli organi finanziari dell'Assemblea per stabilire un opportuno grado di precedenza ed approvare dei crediti di bilancio necessari al fine di dotare la Divisione degli Stupefacenti ed il Segretariato dell'Organo Internazionale di controllo degli stupefacenti delle risorse necessarie per consentir loro di adempiere pienamente alle funzioni loro spettanti in virtu' della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope della Convenzione sugli stupefacenti del 1961, di questa Convenzione cosi' modificata del Protocollo del 1972 recante emendamento della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 e della Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope;
2. Prega il Segretariato generale di prendere i provvedimenti necessari di sua competenza per dare effetto alle norme del paragrafo 1 precedente.