Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
1. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, e' incrementato della somma di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni dal 1991 al 1995.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione), come sostituito dall' , e' il seguente:
"Art. 37. - E' istituito presso la Cassa un fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 35.
Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:
a) dai conferimenti dello Stato;
b) dai conferimenti delle regioni da destinarsi secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali e da utilizzarsi nell'ambito territoriale delle singole regioni conferenti;
c) dal dividendo spettante allo Stato sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della Cassa medesima, ai sensi del successivo art. 39;
d) dall'ottanta per cento dei fondi di riserva della Cassa esistenti alla chisura dell'esercizio 1957.
I limiti e le modalita' per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Le concessioni del contributo, nel limite dei plafonds stabiliti ai sensi del successivo art. 44, lettera i), sono deliberate da appositi comitati tecnici regionali costituiti presso gli uffici della Cassa in ogni capoluogo di regione e composti:
da un rappresentante della regione, il quale assume le funzioni di presidente;
da due rappresentanti delle commissioni regionali dell'artigianato di cui al capo III della ;
da un rappresentante della Cassa per il credito alle imprese artigiane;
da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato.
Alle riunioni dei comitati tecnici regionali assiste un rappresentante della Corte dei conti.
Le spese per il funzionamento dei comitati tecnici regionali sono a carico delle regioni".
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1991 e 1992, pari a lire 150 miliardi annui, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento "Aumento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 30 della legge 7 agosto 1982, n. 526", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 2:
- Si trascrive il testo del , concernente provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia: "Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell' , e successive modificazioni ed integrazioni, e' incrementato della somma di lire 1.350 miliardi, di cui lire 150 miliardi per l'anno 1982".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 novembre 1990
COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri CARLI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: VASSALLI