Norme concernenti le mole abrasive.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
1. La mola abrasiva e' un utensile da taglio composto da granuli abrasivi agglomerati con sostanze organiche od inorganiche.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2.
1. La presente legge non si applica alle mole arenarie e alle mole i cui granuli abrasivi siano costituiti da diamante o nitruro di boro.
Art. 3.
1. Su ciascuna mola deve essere riportata ogni indicazione atta ad individuare:
a) il nominativo del fabbricante o un marchio depositato;
b) il tipo di abrasivo;
c) il tipo di legante e, per le mole a legante organico, il termine di validita' che, in ogni caso, non puo' superare i due anni dalla data di fabbricazione per le mole non rinforzate e i tre anni per le mole rinforzate;
d) i limiti di impiego.
2. Per le mole di diametro esterno non superiore a 80 millimetri, le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate su un cartellino di accompagnamento anche cumulativo per gruppi di mole aventi lo stesso diametro e tipologia.
Art. 4.
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto:
a) le modalita' di collaudo, da effettuarsi a cura del fabbricante, in relazione alle caratteristiche fisiche e dimensionali delle mole abrasive;
b) i tipi di imballaggio delle mole abrasive;
c) i limiti di impiego di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d);
d) il sistema di incollaggio delle parti in cartone, ove previsto;
e) gli enti e i laboratori specializzati di cui all'articolo 5;
f) le modalita' per l'assunzione dell'onere relativo alle spese necessarie per l'espletamento delle operazioni di accertamento di cui all'articolo 6.
Art. 5.
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato vigila sull'applicazione della presente legge, disponendo verifiche ed accertamenti, avvalendosi anche di enti o laboratori specializzati.
Art. 6.
1. L'onere relativo alle spese necessarie per l'espletamento delle operazioni di accertamento e' posto a carico dei produttori o degli importatori.
Art. 7.
1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 3 o delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 4 e' applicabile una sanzione amministrativa sino ad un massimo di lire 10 milioni, fatta salva l'applicazione della legge penale ove i fatti accertati costituiscano reato.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, con proprio provvedimento, il ritiro dal mercato dei prodotti non rispondenti alle disposizioni di cui all'articolo 3.
Art. 8.
Note all'art. 8:
- Il testo dell' (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) era il seguente:
"Art. 85. - Le mole abrasive artificiali non devono essere usate ad una velocita' superiore a quella garantita dal costruttore e indicata sulla etichetta di cui all'articolo precedente.
Qualora, per smarrimento o deterioramento della etichetta, non sia possibile rilevare i dati in essa indicati, la velocita' d'uso per minuto secondo non deve superare:
a) per le mole a disco normale: m. 20 se ad impasto magnesiaco o silicato, m. 25 se ad impasto ceramico, m. 30 se ad impasto con resine sintetiche o con gomma vulcanizzata o con gommalacca;
b) per le mole ad anello, a tazza, a scodella, a coltello ed a sagome speciali in genere: m. 15, 20, 25 rispettivamente per le mole ad impasto magnesiaco o silicato, ceramico ed organico o con resine sintetiche".
- Il testo degli e (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con ) era il seguente:
"Art. 51 (Collaudo delle mole). - Le mole abrasive artificiali di diametro non inferiore a 150 mm devono essere collaudate a cura del costruttore prima di essere messe in commercio.
La velocita' di collaudo a vuoto deve essere superiore a quella massima di uso:
di almeno il 20% per le mole sottili per troncare;
di almeno il 25% per le mole la cui velocita' massima di uso non superi 25 m/s;
di almeno il 40% per tutte le altre mole.
Art. 52 (Velocita' massima di uso). - Ogni mola deve portare un'etichettta con l'indicazione del tipo, della qualita', del diametro e della velocita' massima di uso, espressa in numero di giri al minuto primo (velocita' angolare) riferita a mola nuova ed in metri al minuto secondo (velocita' periferica) nonche' il nome e la sede del costruttore. Per le mole di diametro non superiore a 50 mm e' ammessa la sostituzione dell'etichetta con un cartellino di accompagnamento anche cumulativo per gruppi di mole delle stesse dimensioni e caratteristiche; detto cartellino di accompagnamento deve indicare la velocita' massima di uso espressa in numero di giri al minuto primo, nonche' il nome e la sede del costruttore.
La velocita' da riportare nell'etichetta o nel cartellino, ai sensi del comma precedente, deve essere esclusivamente indicata con la dizione 'velocita' massima di uso'. E' vietato far menzione delle velocita' di collaudo".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 novembre 1990
COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI