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Partecipazione dell'Italia alla VII ricostituzione delle risorse della Banca interamericana di sviluppo (BID).

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla VII ricostituzione delle risorse della Banca interamericana di sviluppo (BID), nella misura di dollari USA correnti 254.779.692, quale sottoscrizione al capitale, e di L. 9.496.294.000, quale contributo al Fondo operazioni speciali, da versare in quattro rate uguali annuali, a partire dal 1990.

Art. 2.

1. Le somme di cui all'articolo 1 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale verranno effettuati i prelevamenti per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ripartito in rate uguali di L. 4.762.633.000 per ciascuno degli anni dal 1990 al 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-92, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 ottobre 1990
COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri CARLI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: VASSALLI