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Norme per la conservazione e la consultabilita' degli atti del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, si applicano anche per il versamento degli atti del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo dell' (Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato) e' il seguente: "Art. 23 (Versamenti). - Gli organi indicati nel n. 2) della lettera a) del primo comma dell'art. 1 versano ai competenti archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre 40 anni. Le liste di leva e di estrazione sono versate 70 anni dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notari che cessarono dall'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio. Il sovrintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti piu' recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento. Nessun versamento puo' essere ricevuto se non siano state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per i versamenti sono a carico delle amministrazioni che li effettuano. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero degli affari esteri".

Art. 2.

1. I criteri per la consultabilita' dei documenti di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, valgono anche per gli atti del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, in quanto documenti di carattere riservato relativi alla politica interna dello Stato.
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 21 del citato e' il seguente: "Art. 21 (Limiti alla consultabilita' dei documenti). - I documenti conservati negli archivi di Stato sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili 50 anni dopo la loro data, e di quelli riservati relativi a situazioni puramente private di persone, che lo diventano dopo 70 anni. I documenti dei processi penali sono consultabili 70 anni dopo la data della conclusione del procedimento. Il Ministro per l'interno, previo parere del direttore dell'archivio di Stato competente e udita la giunta del Consiglio superiore degli archivi, puo' permettere, per motivi di studio, la consultazione di documenti di carattere riservato anche prima della scadenza dei termini indicati nel comma precedente. I documenti di proprieta' dei privati, e da questi depositati negli archivi di Stato o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredita' o legato, sono assoggettati alla disciplina stabilita dal primo e dal secondo comma del presente articolo. I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredita' o legato documenti agli archivi di Stato, possono tuttavia porre la condizione della non consultabilita' di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, come pure quella generale stabilita dal primo comma, non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata. La limitazione e' altresi' inoperante nei confronti degli aventi causa dei depositanti, dei donanti, dei venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali ai quali siano interessati per il titolo d'acquisto".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 ottobre 1990
COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI