N NORME. red.it

Modifiche e integrazioni alla legge 3 gennaio 1981, n. 6, concernente norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 3 gennaio l981, n. 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Su richiesta dell'interessato la decorrenza della pensione di cui alla lettera a) del primo comma e' differita al primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' stata presentata la domanda, sempreche' tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa.
Le pensioni corrisposte dalla Cassa sono cumulabili con altri trattamenti pensionistici".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo dell' (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 1 (Prestazioni). - La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti corrisponde le seguenti pensioni: a) di vecchiaia; b) di anzianita'; c) di inabilita' e invalidita'; d) ai superstiti, di reversibilita' o indirette. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la presentazione della domanda, ad esclusione delle pensioni di cui alle lettere a) e d) del precedente comma, che decorrono dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto. Su richiesta dell'interessato la decorrenza della pensione di cui alla lettera a) del primo comma e' differita al primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' stata presentata la domanda, sempreche' tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa. Le pensioni corrisposte dalla Cassa sono cumulabili con altri trattamenti pensionistici".

Art. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e' sostituito dal seguente:
"La pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta', dopo almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa. La pensione e' pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione, al due per cento della media dei piu' elevati dieci redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione o alla domanda di pensione presentata ai sensi del secondo comma dell'articolo 1".
2. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e' sostituito dal seguente:
"La misura della pensione non puo' essere inferiore a otto volte il contributo soggettivo minimo in vigore alla data dalla quale decorre la pensione".
4. Le percentuali dell'1,50 per cento, dell'1,30 per cento e dell'1 per cento di cui alle lettere a), b) e c) del quarto comma dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 198l, n. 6, sono sostituite, rispettivamente, dall'1,71 per cento, dall'1,43 per cento e dall'1,14 per cento.
6. Il settimo comma dell'articolo 2 della legge 3 gennaio l981, n. 6, e' sostituito dal seguente:
"Coloro che dopo la data di decorrenza della pensione continuano l'esercizio della professione, hanno diritto a supplemento di pensione per ogni ulteriore biennio d'iscrizione e contribuzione.
Tale supplemento e' pari, per ognuno dei due anni, alla percentuale di cui al primo comma del presente articolo, riferita alla media dei redditi professionali prodotti nei due anni solari antecedenti la scadenza del biennio stesso. Tali redditi sono rivalutati a norma dell'articolo 14. In caso di cancellazione si fa riferimento al periodo maturato al momento della cancellazione stessa, anche se inferiore a due anni".
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 2 della citata , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 2 (Pensione di vecchiaia). - La pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta', dopo almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa. La pensione e' pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione, al due per cento della media dei piu' elevati dieci redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione o alla domanda di pensione presentata ai sensi del secondo comma dell'art. 1. Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'art. 9, primo comma, lettera a); i redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'art. 14 della presente legge. La misura della pensione non puo' essere inferiore a otto volte il contributo soggettivo minimo in vigore alla data dalla quale decorre la pensione. Se la media dei redditi e' superiore a lire 20 milioni, la percentuale di cui al primo comma e' ridotta come segue: a) all'1,71 per cento per lo scaglione da lire 20 milioni a lire 30 milioni; b) all'1,43 per cento per lo scaglione di reddito da lire 30 milioni a lire 35 milioni; c) all'1,14 per cento per lo scaglione da lire 35 milioni a lire 40 milioni. Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se piu' favorevoli al pensionato. Coloro che dopo la data di decorrenza della pensione continuano l'esercizio della professione, hanno diritto a supplemento di pensione per ogni ulteriore biennio d'iscrizione e contribuzione. Tale supplemento e' pari, per ognuno dei due anni, alla percentuale di cui al primo comma del presente articolo, riferita alla media dei redditi professionali prodotti nei due anni solari antecedenti la scadenza del biennio stesso. Tali redditi sono rivalutati a norma dell'art. 14. In caso di cancellazione si fa riferimento al periodo maturato al momento della cancellazione stessa, anche se inferiore a due anni".

Art. 3.

1. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e' sostituito dal seguente:
"La pensione e' determinata con applicazione dei commi dal primo al quarto dell'articolo 2".
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 3 della citata , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 3 (Pensione di anzianita'). - La pensione di anzianita' e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione di contribuzione alla Cassa. La corresponsione della pensione e' subordinata alla cancellazione dall'albo professionale ed e' incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente. La pensione e' determinata con applicazione dei commi dal primo al quarto dell'art. 2. Verificandosi uno dei casi di incompatibilita' di cui al secondo comma, la pensione di anzianita' e' revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilita'".

Art. 4.

1. Al primo comma dell'articolo 4 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
" b) l'iscritto abbia compiuto almeno cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione, anche non continuativi. Si prescinde dall'anzianita' minima quando l'inabilita' e' causata da infortunio".
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 4 della citata , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 4 (Pensione di inabilita'). - La pensione di inabilita' spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni: a) la capacita' dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale; b) l'iscritto abbia compiuto almeno cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione, anche non continuativi. Si prescinde dall'anzianita' minima quando l'inabilita' e' causata da infortunio. Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni di cui all'art. 2. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di 10, sino ad un massimo complessivo di 35, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a 12 milioni annui; si considera a tal fine la media del triennio precedente alla domanda di pensione di inabilita'. Successivamente alla concessione della pensione, quando il titolare fruisca del beneficio di cui al comma precedente, questi deve dimostrare l'entita' dei propri redditi ogni tre anni, con riferimento al triennio trascorso, pena la perdita del beneficio stesso. La concessione della pensione e' subordinata alla cancellazione dall'albo professionale ed e' revocata in caso di nuova iscrizione. Entro i dieci anni dalla concessione della pensione, la Cassa puo' in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilita'. L'erogazione della pensione e' sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione".

Art. 5.

1. L'articolo 7 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e' sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Pensioni di riversibilita' e indirette). - 1. Le pensioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:
a) al coniuge, nella misura e con l'aggiunta, per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, previste dal comma 2;
b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro.
2. La misura della pensione e' pari al sessanta per cento della pensione diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo. Il titolare della pensione ha diritto ad un'aggiunta del venti per cento per ogni altro superstite fino ad un massimo complessivo pari al cento per cento della pensione diretta.
3. La pensione indiretta spetta, nei casi e alle condizioni di cui al comma 1, ai coniugi e ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempreche' quest'ultimo abbia maturato al momento del decesso almeno cinque anni anche non consecutivi di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. Si prescinde dall'anzianita' minima quando l'evento e' causato da infortunio. La pensione indiretta e' calcolata con le stesse modalita' previste per la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianita' maturata a tal fine; la pensione minima di cui al terzo comma dell'articolo 2 e' proporzionalmente ridotta in trentesimi in base all'anzianita' medesima, con un minimo non inferiore a venti trentesimi. La pensione indiretta spetta nelle percentuali di cui al comma 2.
4. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno d'eta'".

Art. 6.

1. Il rapporto assicurativo di iscritto che goda di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale non puo' dar titolo alla maturazione di pensione di inabilita', invalidita' o indiretta, ma esclusivamente a liquidazione di supplemento di pensione mediante ricongiunzione presso l'ente erogatore.

Art. 7.

1. Il quarto comma dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1981, n. 6, e' sostituito dal seguente:
"Per gli ingegneri ed architetti che si iscrivono alla Cassa prima di aver compiuto i trentacinque anni d'eta', per l'anno solare di prima iscrizione e per altri due anni successivi il contributo di cui al primo comma e' ridotto alla meta' e il contributo minimo di cui al secondo comma e' ridotto ad un terzo".
Nota all'art. 7: - Il testo dell'art. 9 della citata , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 9 (Contributo soggettivo). - Il contributo soggettivo obbligatorio, a carico di ogni iscritto alla Cassa, e' pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni: a) sul reddito sino a lire 40 milioni, il dieci per cento; b) sul reddito eccedente lire 40 milioni, il tre per cento. E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di L. 600.000. Il contributo di cui al primo comma e' dovuto anche dai pensionati che proseguano nell'esercizio della professione. Non si applica il secondo comma del presente articolo. Per gli ingegneri ed architetti che si iscrivono alla Cassa prima di aver compiuto i trentacinque anni d'eta', per l'anno solare di prima iscrizione e per altri due anni successivi il contributo di cui al primo comma e' ridotto alla meta' e il contributo minimo di cui al secondo comma e' ridotto ad un terzo. Il contributo soggettivo e' deducibile ai fini dell'IRPEF".

Art. 8.

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 gennaio l981, n. 6, e' aggiunto il seguente:
"Per gli ingegneri e gli architetti che si iscrivono alla Cassa prima di aver compiuto i trentacinque anni d'eta', per l'anno solare di prima iscrizione e per altri due anni successivi l'importo minimo del contributo integrativo e' ridotto ad un terzo".
2. All'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Il contributo integrativo non e' dovuto per le prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione tra ingegneri ed architetti anche in quanto partecipanti ad associazioni o societa' di professionisti.
Il contributo integrativo minimo non e' dovuto dai pensionati della Cassa che proseguono nell'esercizio della professione.
Il contributo integrativo non e' assoggettabile all'IRPEF ne' all'IVA e non concorre alla formazione del reddito professionale ne' del volume d'affari".
Nota all'art. 8: - Il testo dell'art. 10 della citata , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 10 (Contributo integrativo). - A partire dal 1› gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e di architetto devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA e versarne alla Cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione e' ripetibile nei confronti di quest'ultimo. Le associazioni o societa' di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli albi di ingegnere e architetto; l'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista e' calcolato su una percentuale del volume d'affari dell'associazione o societa', pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso. Gli iscritti alla Cassa sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al primo comma, un importo minimo risultante dall'applicazione della percentuale ad un volume di affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all'articolo 9, secondo comma, dovuto per l'anno stesso. Per gli ingegneri e gli architetti che si iscrivono alla Cassa prima di aver compiuto i trentacinque anni d'eta', per l'anno solare di prima iscrizione e per altri due anni successivi l'importo minimo del contributo integrativo e' ridotto ad un terzo. Salvo quanto disposto dall'art. 12, secondo comma, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, e' stabilita nella misura del 2 per cento. Il contributo integrativo non e' dovuto per le prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione tra ingegneri ed architetti anche in quanto partecipanti ad associazioni o societa' di professionisti. Il contributo integrativo minimo non e' dovuto dai pensionati della Cassa che proseguono nell'esercizio della professione. Il contributo integrativo non e' assoggettabile all'IRPEF ne' all'IVA e non concorre alla formazione del reddito professionale ne' del volume d'affari".

Art. 9.

1. I contributi minimi di cui agli articoli 9 e 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, come modificati dalla presente legge, sono commisurati, in dodicesimi, ai mesi di effettiva iscrizione alla Cassa nell'anno solare secondo modalita' stabilite dal consiglio di amministrazione della Cassa stessa.
Nota all'art. 9: - Per gli articoli 9 e 10 della citata , vedi precedenti note agli articoli 7 e 8.

Art. 10.

1. Il primo comma dell'articolo 11 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e' sostituito dal seguente:
"Il fondo di garanzia deve essere di importo pari ad almeno due annualita' della somma delle pensioni da erogare. Detto fondo deve essere costituito da capitale liquido o titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, a breve e medio termine. La misura delle somme da accantonare ai fini della costituzione di detto fondo e' stabilita dal consiglio di amministrazione della Cassa, sulla base degli orientamenti dettati dal comitato nazionale dei delegati in sede di approvazione del bilancio preventivo, ed il relativo provvedimento e' sottoposto all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro".
Nota all'art. 10: - Il testo dell'art. 11 della citata , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 11 (Fondo di garanzia). - Il fondo di garanzia deve essere di importo pari ad almeno due annualita' della somma delle pensioni da erogare. Detto fondo deve essere costituito da capitale liquido o titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, a breve e medio termine. La misura delle somme da accantonare ai fini della costituzione di detto fondo e' stabilita dal consiglio di amministrazione della Cassa, sulla base degli orientamenti dettati dal comitato nazionale dei delegati in sede di approvazione del bilancio preventivo, ed il relativo provvedimento e' sottoposto all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della costituzione del fondo di cui al comma precedente, si terra' conto anche del valore degli immobili costituenti il patrimonio della Cassa, quale risultante da stima sommaria dell'ufficio tecnico erariale, al netto degli oneri in caso di vendita".

Art. 11.

1. Nel primo e nel quarto comma dell'articolo 12 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, le parole: "ogni quattro anni" sono sostituite con le parole: "ogni due anni".
Nota all'art. 11: - Il testo dell'art. 12 della citata , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 12 (Variabilita' dei contributi). - La percentuale di cui all'art. 9, primo comma, lettera a), puo' essere variata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro del tesoro, ogni due anni, con effetto dal 1› gennaio successivo. Essa non puo' eccedere il 15 per cento. La prima variazione puo' avvenire nel 1983, con effetto dal 1› gennaio 1984. La percentuale di cui all'art. 10 puo' essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro del tesoro con effetto dal 1› gennaio dell'anno successivo. Essa non puo' eccedere il 5 per cento. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione della Cassa, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della Cassa e di una verifica tecnica, da disporre ogni due anni, sull'equilibrio della gestione. Le percentuali di cui al presente articolo devono essere aumentate quando la misura delle entrate annue complessive non e' sufficiente, in relazione all'ultimo bilancio consuntivo, a provvedere a tutte le uscite e alla integrazione del fondo di garanzia. Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per il fondo di garanzia, oppure quando il fondo di garanzia ha raggiunto l'ammontare di tre annualita' delle pensioni erogate".

Art. 12.

1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 14 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, sono sostituiti dai seguenti:
"Le entita' dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'articolo 15.
A tal fine il consiglio di amministrazione della Cassa redige entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT), apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno, e la comunica al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministro del tesoro per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione".
Nota all'art. 12: - Il testo dell'art. 14 della citata , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 14 (Rivalutazione dei redditi). - Le entita' dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'articolo 15. A tal fine il consiglio di amministrazione della Cassa redige entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT) (recte: Istituto nazionale di statistica, a norma dell' , n.d.r. ), apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno, e la comunica al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministro del tesoro per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione. La percentuale di cui sopra puo' essere variata con la procedura di cui all'articolo 12, secondo comma, tenuto conto dell'andamento finanziario della Cassa".

Art. 13.

1. L'articolo 15 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e' sostituito dal seguente:
"Art. 15 (Rivalutazione delle pensioni e dei contributi). - 1. Con delibera del consiglio di amministrazione, gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono aumentati in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, a decorrere dal 1› gennaio successivo all'anno piu' recente preso in considerazione per calcolare la variazione medesima.
2. Con la stessa delibera, e con la stessa decorrenza, sono adeguati nella stessa misura i limiti di reddito di cui all'articolo 2, quarto comma, all'articolo 4, secondo comma, all'articolo 9, primo comma, e il contributo minimo di cui all'articolo 9, secondo comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire piu' vicine per i primi ed il secondo, e alle 10.000 lire piu' vicine per il terzo".

Art. 14.

1. Il primo comma dell'articolo 16 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e' sostituito dai seguenti:
"Tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti devono comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 9 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonche' il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere l'indicazione del codice fiscale e della partita IVA.
Sono esonerati dall'invio della predetta comunicazione annuale i non iscritti alla Cassa che nell'anno in esame non sono tenuti a presentare dichiarazione fiscale agli effetti dell'IRPEF e dell'IVA relativamente ad attivita' professionale".
2. Il quinto comma dell'articolo 16 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e' sostituito dal seguente:
"L'omissione, il ritardo oltre centottanta giorni e l'infedelta' della comunicazione non seguita da rettifica entro centottanta giorni costituiscono infrazione disciplinare. Gli ordini professionali competenti, su comunicazione della Cassa, sono tenuti a dare corso alla relativa procedura; la seconda infrazione comporta la sospensione dall'albo fino all'adempimento".
Nota all'art. 14: - Il testo dell'art. 16 della citata , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 16 (Comunicazioni obbligatorie alla Cassa). - Tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti devono comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 9 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonche' il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere l'indicazione del codice fiscale e della partita IVA. Sono esonerati dall'invio della predetta comunicazione annuale i non iscritti alla Cassa che nell'anno in esame non sono tenuti a presentare dichiarazione fiscale agli effetti dell'IRPEF e dell'IVA relativamente ad attivita' professionale. Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili IRPEF e dei volumi d'affari IVA, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati. Relativamente al volume d'affari dei partecipanti a societa' od associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'art. 10, secondo comma. Chi non ottemperi all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettui una comunicazione infedele, e' tenuto a versare alla Cassa, oltre ai contributi evasi, una somma pari ai contributi stessi. Tale somma e' ridotta ad un quarto se la comunicazione o la rettifica e' fatta entro novanta giorni dalla scadenza del termine ed e' accompagnata dal pagamento di tutte le somme dovute, fermo il disposto di cui all'art. 17, secondo comma. L'omissione, il ritardo oltre centottanta giorni e l'infedelta' della comunicazione non seguita da rettifica entro centottanta giorni costituiscono infrazione disciplinare. Gli Ordini professionali competenti, su comunicazione della Cassa, sono tenuti a dare corso alla relativa procedura; la seconda infrazione comporta la sospensione dall'albo fino all'adempimento. Il consiglio di amministrazione della Cassa predispone il modulo col quale deve essere fatta la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi, e stabilisce con regolamento le modalita' per l'applicazione del presente articolo e degli articoli 17 e 24 della presente legge. La Cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'IVA le informazioni relative alle dichiarazioni e gli accertamenti definitivi concernenti tutti gli ingegneri e architetti nonche' i pensionati. Se il diritto a pensione matura prima della scadenza della dichiarazione annuale dei redditi, chi richiede la pensione puo' dichiarare provvisoriamente l'entita' del reddito soggetto ad IRPEF percepito nell'ultimo anno, con l'obbligo di presentare una dichiarazione integrativa nei termini, nelle forme e con gli effetti previsti nel presente articolo".

Art. 15.

1. L'articolo 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e' sostituito dal seguente:
"Art. 20 (Restituzione dei contributi). - 1. Coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta' e che cessino dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione, possono ottenere il rimborso dei contributi di cui all'articolo 9 nonche' degli eventuali contributi individuali previsti dalla legislazione precedente.
2. Il rimborso spetta anche ai superstiti dell'iscritto indicati all'articolo 7 sempreche' i medesimi non abbiano titolo alla pensione indiretta conseguibile anche mediante ricongiunzione.
3. Sulle somme rimborsate e' dovuto l'interesse composto del cinque per cento dal 1› gennaio successivo ai relativi pagamenti".

Art. 16.

Nota all'art. 16: - Il testo dell'art. 25 della citata , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 25 (Decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie). - Sono disciplinate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianita' che maturano dal 1› gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore. Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al comma precedente sono regolate dalla normativa previgente; cosi' anche le relative pensioni di riversibilita' e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l'iscritto, sia defunto prima della stessa data. Sono concesse e sono reversibili secondo la normativa previgente anche le pensioni di invalidita' per le quali i presupposti si sono verificati, e la domanda sia stata presentata, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Resta salva, nei limiti dei relativi presupposti, la facolta' di chiedere il ricalcolo secondo l'art. 27 della presente legge. Per coloro che siano iscritti alla Cassa dal 1961 sono utili, ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di anzianita', anche gli anni di anteriore effettivo esercizio professionale. L'entita' della pensione e' commisurata all'anzianita' effettiva di iscrizione e contribuzione. Per coloro che siano iscritti continuativamente alla Cassa dalla data di entrata in funzione della Cassa stessa si prescinde dalla condizione della antecedenza dell'iscrizione al compimento del quarantesimo anno di eta', di cui all'art. 4, primo comma, lettera b), ed all'art. 7, quarto comma. Gli iscritti alla Cassa in data anteriore alla entrata in vigore della presente legge conservano il diritto: 1) alla pensione di vecchiaia con l'anzianita' minima di 20 anni; 2) alla pensione di inabilita' ed indiretta con l'anzianita' minima di: a) due anni se iscritti prima del cinquantesimo anno di eta'; b) cinque anni, ovvero due anni ove l'evento sia conseguente ad infortunio, se iscritti dopo il cinquantesimo anno di eta' ma prima del sessantesimo anno di eta'. In caso di maturazione del diritto a pensione in virtu' dei requisiti di cui al comma precedente, la pensione di vecchiaia e' commisurata agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione, con le modalita' di cui all'art. 2; la pensione di inabilita' e indiretta e' liquidata con i criteri di cui rispettivamente agli articoli 4 e 7. Sino alla data di cui al primo comma del presente articolo la pensione minima di vecchiaia e' fissata in lire tre milioni annui. L'importo di cui al comma precedente e' comprensivo del supplemento di pensione previsto dall' . I trattamenti previdenziali maturati ai sensi dell' , e dell' , non sono soggetti a rideterminazione in dipendenza delle variazioni delle pensioni per altro titolo percepite ma restano definitivamente acquisiti nella misura gia' in godimento. I trattamenti previdenziali maturati ai sensi dell' , e non ancora in godimento, saranno liquidati nella misura e con le modalita' stabilite prima dell'entrata in vigore della presente legge".

Art. 17.

1. Coloro che siano iscritti alla Cassa dal 1961, hanno facolta' di riscattare agli effetti del calcolo della pensione gli anni di anteriore effettivo esercizio professionale non concomitanti con rapporto di lavoro subordinato o con altre attivita' coperte da forme di previdenza obbligatorie.

Art. 18.

1. Il termine di cui al primo comma dell'articolo 24 della legge 3 gennaio l98l, n. 6, e' riaperto ai fini anche, ove sia stata gia' esercitata l'integrazione contributiva, del completamento di essa in relazione al primo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 6 del 1981, come modificato dall'articolo 2 della presente legge.
Note all'art. 18: - Il testo del primo comma dell'art. 24 (Integrazione contributiva per il passato) della citata e' il seguente: "Le facolta' di cui al primo e al secondo comma dell'art. 23 devono essere esercitate entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge". - Per il primo comma dell'art. 2 della citata vedi precedente nota all'art. 2.

Art. 19.

1. Il periodo legale dei corsi di laurea di ingegneria e di architettura e' riscattabile.
2. Sono analogamente riscattabili il periodo di servizio militare, anche prestato in guerra, nonche' i servizi ad esso equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo.
3. I riscatti di cui ai commi 1 e 2 possono essere richiesti ed ottenuti solo da coloro che non ne usufruiscano presso altra Cassa o altro ente previdenziale.

Art. 20.

1. Contributi, modalita' e termini per l'applicazione degli articoli 17, 18 e 19 sono stabiliti entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera del comitato nazionale dei delegati approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, assicurando in ogni caso la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo di riscatto.
2. L'approvazione s'intende data se non negata entro i due mesi successivi alla comunicazione della delibera.

Art. 21.

1. Le pensioni gia' liquidate con le modalita' di cui all'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, sono ricalcolate in relazione alle modifiche al medesimo articolo introdotte dall'articolo 2 della presente legge.
2. Le pensioni maturate in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei trattamenti previdenziali di cui agli ultimi due commi dell'articolo 25 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, sono adeguate, se inferiori, alle corrispondenti ed analoghe pensioni minime previste dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della citata legge n. 6 del 198l, come modificata dalla presente legge.
3. Il ricalcolo e l'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 21: - Per gli articoli 2, 3, 4 e 25 della citata vedi precedenti note agli articoli 2, 3, 4 e 16. - Il testo dell'art. 5 della citata e' il seguente: "Art. 5 (Pensione di invalidita'). - La pensione di invalidita' spetta all'iscritto la cui capacita' all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermita' o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresi' concorrere le condizioni di cui all'art. 4, primo comma, lettera b). Sussiste diritto a pensione anche quando le infermita' o difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, purche' vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermita' che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacita' lavorativa. La misura della pensione e' pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'art. 4, secondo comma. La Cassa accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidita' e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione e' definitiva quanto l'invalidita', dopo la concessione, e' stata confermata altre due volte. L'erogazione della pensione e' sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Il pensionato per invalidita' che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianita' puo' chiedere la liquidazione di quest'ultima, ai sensi dell'art. 2, in sostituzione della pensione di invalidita'".

Art. 22.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, i competenti organi della Cassa adottano i provvedimenti necessari a garantire l'equilibrio della gestione con oneri ad esclusivo carico della Cassa e con esclusione comunque di oneri a carico dello Stato.
Nota all'art. 22: - Il testo dell' (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni) e' il seguente: "Art. 7 (Pensioni dei liberi professionisti). - 1. I trattamenti pensionistici corrisposti dalle Casse di previdenza per i liberi professionisti non possono essere d'importo inferiore a quello minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. A tal fine, entro il 30 giugno 1989, con separati provvedimenti che tengano conto dei limiti di reddito previsti per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle specifiche normative delle singole gestioni, i competenti organi delle Casse adottano i provvedimenti necessari ad assicurare la copertura dei relativi oneri, che restano a loro carico, sempreche' le disponibilita' complessive delle rispettive gestioni lo consentano e con esclusione, comunque, di oneri a carico dello Stato".

Art. 23.

1. La denominazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti e' modificata in quella di Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti.

Art. 24.

1. Il comitato nazionale dei delegati e' composto da un ingegnere e da un architetto per provincia, eletto a maggioranza assoluta dei voti rispettivamente dagli ingegneri e dagli architetti iscritti alla Cassa nell'ambito della provincia stessa.
2. Le modalita' di votazione sono stabilite con regolamento deliberato dal comitato nazionale dei delegati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro di grazia e giustizia.
3. In seno al comitato nazionale dei delegati possono essere formati dei comitati ristretti per l'esame e la trattazione preliminare degli argomenti di competenza del comitato stesso.

Art. 25.

1. Il consiglio di amministrazione della Cassa e' composto da undici membri eletti a scrutinio segreto dal comitato nazionale dei delegati con le norme di cui all'articolo 10 della legge 4 marzo 1958, n. 179, e successive modificazioni. Almeno quattro membri sono ingegneri e almeno quattro architetti.
2. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente ed il vice presidente.
Nota all'art. 25: - Il testo dell' (Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti), e successive modificazioni, e' il seguente: "Art. 10. - Il Comitato nazionale dei delegati e' convocato almeno una volta all'anno, o quando sia richiesto da componenti che rappresentino almeno un quarto degli iscritti, dal presidente della Cassa mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonche' l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere spedito a mezzo raccomandata quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'adunanza e' valida in prima convocazione se interviene almeno la meta' dei delegati rappresentanti i tre quarti degli iscritti alla Cassa. In seconda convocazione, che dovra' tenersi il giorno successivo, l'adunanza e' valida con qualsiasi numero degli intervenuti, purche' sia rappresentata almeno la meta' degli iscritti alla Cassa. Ciascun delegato ha diritto: a) ad un voto se gli iscritti da lui rappresentati raggiungono il numero di 50, o frazione di 50, e ad un altro voto se il numero dei rappresentanti e' fra il 50 ed il 100; b) oltre ai due voti indicati nella lettera precedente per i primi 100, ad un altro voto per ogni 100 se gli iscritti non superano il numero 500; c) oltre ai voti indicati nelle lettere a) e b) per i primi 500 voti, ad un altro voto per ogni 200 o frazione di 200 se il numero degli iscritti supera i 500".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 ottobre 1990
COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI