N NORME. red.it

Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. Le imprese radiofoniche di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, qualora siano costituite in societa' cooperativa senza scopo di lucro, sono esentate dalla comunicazione di cui all'articolo 9, comma 2, della legge medesima.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell' (Rinnovo della , recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 11 (Contributi ad imprese radiofoniche di informazione). 1. Le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, che effettuino da almeno tre anni servizi informativi, che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1› gennaio 1991: a) alle riduzioni tariffarie di cui all' , e successive modificazioni, applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite; b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale. 2. Alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, le quali: a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale; b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 30 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20; c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'articolo 9, viene corrisposto a cura del Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio, ai sensi della , per il quinquennio 1986-1990 un contributo annuo fisso pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi avendo riferimento per la prima applicazione agli esercizi 1985 e 1986, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a due miliardi. 3. Le imprese di cui al precedente comma 2 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all' , applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di energia elettrica, nonche' alle agevolazioni di credito di cui al successivo art. 20 e al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinati i metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica della loro persistenza". - Il testo dell'art. 9 della citata e' il seguente: "Art. 9 (Contributi ad imprese editrici di particolare valore). 1. Alle imprese editrici di giornali quotidiani costituite in forma cooperativa ai sensi dell' , come modificato dall'articolo 4 della presente legge, nonche' dell'articolo 52 della medesima legge n. 416 sono concessi per il quinquennio 1986-1990 contributi nella misura di cui al successivo comma 5. 2. La disposizione del precedente comma 1 si applica altresi' alle imprese editrici di giornali quotidiani che si pubblichino da almeno tre anni, le quali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, comunichino alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica, la decisione irrevocabile di non procedere a distribuzione o assegnazione di utili o dividendi sotto qualsiasi forma, e, nella ipotesi di imprese individuali, di non procedere a destinazione di beni o somme a finalita' estranee a quelle dell'impresa, nell'esercizio in cui sono riscossi i contributi e nei cinque esercizi successivi alla riscossione dell'ultimo contributo. La decisione deve essere assunta nelle societa' di persone dai soci all'unanimita', e nelle societa' di capitali dall'assemblea, con le maggioranze dell'assemblea straordinaria. 3. Ove nei cinque anni dalla riscossione dell'ultimo contributo la societa' proceda ad operazioni di riduzione del capitale per esuberanza, ovvero la societa' deliberi la fusione o l'imprenditore individuale operi il conferimento di azienda in societa' che non abbia assunto o assuma analogo impegno, la societa' o l'imprenditore dovranno versare somma pari ai contributi riscossi aumentati degli interessi al tasso di riferimento di cui all' , calcolati a partire dalla data di ogni riscossione e capitalizzati annualmente, in conto entrate al Ministero del tesoro; ove nello stesso periodo la societa' o l'impresa individuale siano posti in liquidazione, la societa' o l'imprenditore dovranno versare in conto entrate al Ministero del tesoro somma parimenti calcolata, nei limiti pero' del risultato netto della liquidazione, prima di qualunque distribuzione o assegnazione. Somma parimenti calcolata dovra' essere versata dalla societa' o dall'imprenditore quando, nello stesso periodo di tempo, dai bilanci annuali o da altra documentazione idonea risulti violato l'impegno assunto. 4. I contributi di cui ai commi precedenti sono corrisposti a condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna impresa editoriale acquisiti nell'anno precedente non superino complessivamente il 40 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa per l'anno medesimo risultanti da bilancio. 5. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono fissati nella seguente misura: a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, avendo riferimento per la prima applicazione agli esercizi 1985-1986, inclusi gli ammortamenti e comunque non superiore a 1 miliardo e 500 milioni di lire, nonche': b) contributi variabili nelle seguenti misure: 1) lire 400 milioni da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera e 200.000.000 di lire all'anno ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera dalle 30.000 alle 150.000 copie; 2) 100.000.000 di lire all'anno ogni 10.000 copie oltre le 150.000 e fino alle 250.000 copie; 3) 50.000.000 di lire all'anno ogni 10.000 copie di tiratura oltre le 250.000. 6. Alle imprese editrici di quotidiani o periodici che attraverso esplicita menzione riportata in testata risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e' corrisposto: a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti e comunque non superiore a 1 miliardo e 500 milioni per i quotidiani e 300 milioni per i periodici; b) un contributo variabile calcolato secondo i parametri previsti dal precedente comma 5 per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo o un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di 200 milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie. 7. I contributi di cui al comma 6 sono concessi a condizione che le imprese non fruiscano di quelli di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 ne' direttamente ne' indirettamente ed a condizione che i contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da imprese da esse controllate o che le controllano o che siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi soggetti che le controllano. 8. I contributi di cui al comma 6 sono corrisposti nel quinquennio 1986-1990 anche ai periodici, editi da almeno tre anni, da cooperative di giornalisti, ivi comprese quelle di cui all' . 9. I contributi di cui al comma 6 del presente articolo e al comma 2 dell'articolo 11 sono corrisposti alternativamente per un quotidiano, o un periodico, o una impresa radiofonica, qualora espressione dello stesso partito politico. 10. Le imprese editrici di cui al presente articolo sono comunque soggette agli obblighi di cui all' , come sostituito dall' , a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi medesimi a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'articolo 1". L' ha cosi' disposto: "Art. 2. Per le imprese di cui all' , ed all' , le garanzie relative ai mutui agevolati per l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio al 31 dicembre 1986, regolarmente approvato e depositato, disciplinate dall' , sono estese all'intero ammontare del finanziamento concesso. Tali garanzie devono intendersi di natura primaria e interamente sostitutive di quelle richiedibili dagli istituti di credito indicati dalla legge alle imprese sopra richiamate".

Art. 2.

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, da parte delle imprese radiofoniche costituite in forma giuridica diversa dalla societa' cooperativa, che usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 11 della stessa legge, e che hanno presentato la relativa domanda, e' riaperto per il periodo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note agli articoli 2 e 3: - Per l'art. 9 della citata vedi precedente nota all'art. 1. - Per l'art. 11 della citata vedi precedente nota all'art. 1.

Art. 3.

1. Per l'anno 1990 alle imprese radiofoniche di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli risultanti dal comma 6 dell'articolo 9 e dal predetto comma 2 dell'articolo 11 della medesima legge, sempre che tutte le entrate pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi gli ammortamenti risultanti a bilancio.(21)
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70)).
2-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70)).
2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, sono concessi alle emittenti radiotelevisive, comunque costituite, che trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese beneficiarie non possiedano altre emittenti radiotelevisive. Alle emittenti radiotelevisive di cui al periodo precedente i contributi sono concessi nel limite complessivo di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70)). (16) (17) (21)
2-quater.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70)).
2-quinquies. Per la concessione dei contributi alle emittenti radiotelevisive, di cui al comma 2-ter, si tiene conto soltanto dei seguenti criteri, e cio' in via di interpretazione autentica del medesimo comma 2-ter:
a) devono trasmettere giornalmente tra le ore 6.00 e le ore 22.00 e per oltre la meta' del tempo di trasmissione programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, almeno in parte prodotti dalle stesse emittenti radiotelevisive o da terzi per loro conto;
b) devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni;
c) l'importo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e' ripartito, anno per anno, in base al numero delle domande inoltrate, tra le emittenti radiofoniche e le emittenti televisive.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese editrici di periodici che risultino esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da societa' la maggioranza del capitale sociale delle quali sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente 0,2 euro per copia stampata fino a 30.000 copie di tiratura media, indipendentemente dal numero delle testate. Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono corrisposti a condizione che le imprese editrici:
a) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 18 MAGGIO 2012, N. 63, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 LUGLIO 2012, N. 103;
b)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70));
c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali, 18 per i quindicinali e 9 per i mensili. (2)
3-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70)).
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70)).
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70)).
6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo la societa' proceda ad operazioni di riduzione del capitale per esuberanza, ovvero la societa' deliberi la fusione o comunque operi il conferimento di azienda in societa' il cui statuto non contempli l'esclusione di cui al comma 5, la societa' dovra' versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti, aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembe 1976, n. 902, e successive modificazioni, a partire dalla data di ogni riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso periodo la societa' sia posta in liquidazione, dovra' versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della liquidazione, prima di qualunque distribuzione od assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovra' essere versata dalla societa' quando, nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo, dai bilanci annuali o da altra documentazione idonea, risulti violata l'esclusione della distribuzione degli utili.
7. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223.
8. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223.
9. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223.
10. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223.
11. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223.
11-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 LUGLIO 1998, N. 224.
11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione che non fruiscano dei contributi previsti dal predetto comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o controllate da essa, o che la controllano, o che siano controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti che la controllano.
12. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223.
13. I contributi di cui all'articolo 4 sono concessi a condizione che le imprese non fruiscano, ne' direttamente ne' indirettamente, di quelli di cui ai commi 6, 7 e 8, ed a condizione che i contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi soggetti che le controllano.(21)
14.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70)).
15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle previste dal comma 3, sono comunque soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi medesimi, a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
15-bis. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223. (17)
(14)

AGGIORNAMENTO (1)


La L. 9 gennaio 1991, n. 19 ha disposto (con l'art. 14, comma 3) che "I contributi di cui ai commi 2 e 8 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, in favore di quotidiani in lingua slovena sono aumentati del 50 per cento, nei limiti delle disponibilita' finanziarie della legge stessa".

AGGIORNAMENTO (2)


La L. 14 agosto 1991, n. 278 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che a decorrere dal 1 gennaio 1991, il contributo previsto dal comma 11 del presente articolo, e' raddoppiato.
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, commi 1 e 2) che "1. L'articolo 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250, deve essere interpretato nel senso che il contributo di 200 lire a copia, nel limite di 40.000 copie di tiratura media, si riferisce a ciascun numero del periodico.
2. I contributi disposti dall'articolo 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono corrisposti anche ai periodici bimestrali, alle medesime condizioni; il requisito di cui alla lettera b) del medesimo comma 3 si intende assolto qualora le imprese interessate abbiano pubblicato non meno di cinque numeri ogni anno".

AGGIORNAMENTO (13)


La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 454) che "A decorrere dai contributi relativi all'anno 2005, non e' piu' corrisposta l'anticipazione di cui all'articolo 3, comma 15-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 250.
I contributi sono comunque erogati in un'unica soluzione entro l'anno successivo a quello di riferimento";
- (con l'art. 1, comma 455) che "A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai fini del calcolo dei contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, i costi sostenuti per collaborazioni, ivi comprese quelle giornalistiche, sono ammessi fino ad un ammontare pari al 10 per cento dei costi complessivamente ammissibili";
- (con l'art. 1, comma 457) che le modifiche ai commi 2-ter e 2-quater del presente articolo, decorrono dal 1° gennaio 2002;
- (con l'art. 1, comma 457) che "A decorrere dai contributi relativi all'anno 2005, il requisito temporale previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 250, e' elevato a cinque anni per le imprese editrici costituite dopo il 31 dicembre 2004. In caso di cambiamento della periodicita' della testata successivo al 31 dicembre 2004, il requisito deve essere maturato con riferimento alla nuova periodicita'";
- (con l'art. 1, comma 461) che "Le imprese richiedenti i contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonche' all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, decadono dal diritto alla percezione delle provvidenze qualora non trasmettano l'intera documentazione entro un anno dalla richiesta".

AGGIORNAMENTO (14)


Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, nel modificare la L. 23 dicembre 2005, n. 266, ha disposto (con l'art. 2, comma 128) che "Il termine di decadenza previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si intende riferito anche ai contributi relativi agli anni precedenti".

AGGIORNAMENTO (16)


Il D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Per i contributi relativi agli anni 2007 e 2008, previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, e dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica una riduzione del 2 per cento del contributo complessivo spettante a ciascun soggetto avente diritto ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni".

AGGIORNAMENTO (17)


Il D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223 ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera a)) che e' abrogato "il secondo periodo del comma 2-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole: "e 11 e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,"".
Inoltre ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Ai sensi del comma 1 dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal bilancio d'esercizio delle imprese beneficiarie successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
La L. 14 agosto 1991, n. 278, come modificata dal D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che il contributo previsto dal comma 11 del presente articolo, non e' piu' raddoppiato.

AGGIORNAMENTO (21)


Il D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 70 ha disposto (con l'art. 32, comma 1, alinea) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2019.

Art. 4.

1. A decorrere dal 1 gennaio 1991, viene corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contributo annuo pari al ((40 per cento)) della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4 miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, e' concesso un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i contributi non puo' comunque superare ((il 50 per cento)) dei costi come determinati al medesimo comma 1. (2) (6)
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni di credito di cui all'articolo 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
4. I metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 1987. (8) (13) (14) (16)

AGGIORNAMENTO (2)


La L. 14 agosto 1991, n. 278 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che a decorrere dal 1 gennaio 1991, il contributo previsto dal comma 2 del presente articolo, e' raddoppiato.

AGGIORNAMENTO (6)


La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 2, comma 29) che l'ammontare dei contributi previsti dal comma 2 del presente articolo non puo' comunque superare il 50 per cento dei costi presi a base del calcolo dei contributi stessi.

AGGIORNAMENTO (8)


La L. 31 luglio 1997, n. 249 ha disposto (con l'art. 2, comma 20) che ai fini dell'applicazione del presente articolo, per trasmissioni quotidiane si intendono quelle effettuate nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni al semestre.

AGGIORNAMENTO (13)


La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto (con l'art. 1, comma 461) che "Le imprese richiedenti i contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonche' all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, decadono dal diritto alla percezione delle provvidenze qualora non trasmettano l'intera documentazione entro un anno dalla richiesta".

AGGIORNAMENTO (14)


Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, nel modificare la L. 23 dicembre 2005, n. 266, ha disposto (con l'art. 2, comma 128) che "Il termine di decadenza previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si intende riferito anche ai contributi relativi agli anni precedenti".

AGGIORNAMENTO (16)


Il D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Per i contributi relativi agli anni 2007 e 2008, previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, e dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica una riduzione del 2 per cento del contributo complessivo spettante a ciascun soggetto avente diritto ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni".

Art. 5.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono prorogate per il quinquennio 1991-1995. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1991 al 2000.
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 29 della citata , e successive modificazioni, e' il seguente: "Art. 29 (Programmi ammessi al finanziamento agevolato). - E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo per i contributi in conto interesse a carico del bilancio dello Stato sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica secondo le modalita' e le condizioni stabilite nel presente articolo e nei successivi. I programmi finanziabili con il contributo dello Stato di cui al presente articolo devono contenere indicazioni analitiche su: 1) la situazione patrimoniale dell'impresa; 2) la descrizione particolareggiata degli interventi previsti dall'impresa ai fini della realizzazione delle iniziative di ristrutturazione tecnico-produttiva, dello sviluppo economico-produttivo con l'indicazione analitica dei finanziamenti necessari per ciascuna delle predette finalita'; 3) i tempi entro i quali le imprese prevedono di raggiungere l'obiettivo del programma ed il complesso delle iniziative di carattere finanziario ed industriale, ivi compreso il ricorso alle altre agevolazioni di cui alla presente legge, attraverso le quali si prevede di raggiungere l'obiettivo suddetto". Con , recante integrazione del fondo per i contributi sui finanziamenti allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica, di cui all' , e' stata autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1984 al 1993, quale ulteriore contributo dello Stato sul fondo. - Il testo dell'art. 30 della citata , e successive modificazioni, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 30 (Finanziamenti per ristrutturazione economico-produttiva). - I programmi di ristrutturazione economico-produttiva possono prevedere esclusivamente iniziative comprese tra le seguenti: a) l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche e degli impianti di composizione, stampa, confezione, magazzinaggio, teletrasmissione e degli impianti di alta e bassa frequenza delle imprese di radiodiffusione sonora, nonche' l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili e l'acquisto del terreno; b) introduzione di sistemi di produzione e di gestione basati sull'impiego di elaborati ed elaborazione dei programmi necessari per renderli operativi; c) riqualificazione del personale connessa con l'introduzione di nuove tecnologie; d) costituzione delle scorte di materie prime e di materiale da impiegare nella produzione, necessari per assicurare la regolarita' e continuita' di questa; e) realizzazione di nuove testate o di nuove iniziative editoriali, anche nell'ambito delle testate esistenti, con esclusione delle spese correnti connesse alla loro pubblicazione. I finanziamenti di cui al presente articolo sono riservati alle imprese editrici di giornali quotidiani, alle imprese editrici di giornali periodici, alle agenzie nazionali di stampa di cui all'articolo 27, alle imprese la cui attivita' esclusiva o prevalente consiste nella produzione dei giornali quotidiani e periodici. I finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo possono essere concessi anche alle imprese editrici di libri nonche' alle imprese stampatrici di libri, in misura proporzionale al fatturato relativo ai libri, sul fatturato complessivo per le iniziative comprese tra quelle di cui alle lettere a), b) e c). Si applicano le disposizioni di cui al quinto, settimo, nono e decimo comma. I finanziamenti di cui al presente articolo possono essere accordati alle imprese di distribuzione della stampa quotidiana e periodica solo per iniziative comprese tra quelle di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma e connesse all'attivita' delle imprese beneficiarie, nonche' per l'acquisto di mezzi di trasporto. E' data precedenza, nella concessione dei contributi sui finanziamenti alle imprese di distribuzione, a quelli destinati alle imprese costituite in forma cooperativa o consortile tra imprese editrici, tra imprese di distribuzione e tra rivenditori. La quota degli investimenti e delle altre iniziative previste nel primo comma assistita da contributo in conto interessi non puo' superare il settanta per cento del complesso delle spese previste per la loro realizzazione, ivi comprese quelle indicate nel , e le spese previste per il fabbisogno annuale delle scorte in misura non superiore al quaranta per cento degli investimenti fissi ammessi al finanziamento. Il limite percentuale della quota di investimenti e delle altre iniziative assistita da contributo in conto interessi e' elevato all'ottanta per cento per le cooperative di cui all'articolo 6. Il limite massimo di finanziamento assistibile dal contributo in conto interessi e' stabilito in lire 10 miliardi per ogni operazione. Per il primo biennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge e' ammissibile a contributo una sola operazione ai sensi del presente articolo per ogni testata di giornale quotidiano edita o per ogni impresa editrice di giornali periodici o per ogni agenzia nazionale di stampa o per ogni impresa la cui attivita' esclusiva o prevalente consiste nella stampa di giornali o per ogni impresa editrice di libri o per ogni impresa di distribuzione della stampa quotidiana e periodica. La durata massima dei finanziamenti e' fissata in anni dieci. Gli istituti e le aziende di credito abilitati all'esercizio a medio termine, di cui all' , sono autorizzati ad accordare, nel quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie che ne definiscono i compiti di istituto, i finanziamenti di cui al presente articolo. Alle imprese di cui al secondo e terzo comma che intendano effettuare investimenti con il sistema della locazione finanziaria possono essere accordati contributi in conto canoni a valere sul fondo di cui all'articolo 29. I contributi in conto canoni non possono comunque essere superiori all'importo dei contributi in conto interessi di cui godrebbero le operazioni se effettuate ai sensi e con i limiti di cui ai commi dal quinto al nono. I contratti di locazione finanziaria hanno durata decennale. Per operazioni di locazione finanziaria si intendono quelle di cui al ". - Il testo dell'art. 31 della citata , e successive modificazioni, e' il seguente: "Art. 31 (Durata e modalita' dei finanziamenti). - Ai finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo precedente si applica il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, pari al cinquanta per cento del tasso di riferimento di cui all' , ridotto al trenta per cento per le cooperative giornalistiche di cui all'articolo 6 della presente legge. La durata dei finanziamenti non puo' superare i dieci anni, di cui non piu' di due di utilizzo o preammortamento. La durata del finanziamento, le modalita' di ammortamento e le altre condizioni sono stabilite per ciascuna operazione all'atto della concessione dei contributi. Per la liquidazione dei contributi in conto interessi si applicano le disposizioni di cui al e . Gli adempimenti a carico delle imprese finanziate, degli istituti e delle aziende di credito, nonche' le modalita' di esecuzione sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro". - Il testo dell'art. 32 della citata , come modificato dall'art. 20 della citata e della presente legge, e' il seguente: "Art. 32 (Dotazione finanziaria e gestione del fondo per il finanziamento agevolato). - Le dotazioni finanziarie del fondo di cui al primo comma dell'art. 29, per il quale viene autorizzata apposita gestione ai sensi dell' , sono costituite da un contributo dello Stato di cinque miliardi di lire per il primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, dieci miliardi di lire per ciascuno dei nove esercizi finanziari successivi e cinque miliardi di lire per l'ultimo esercizio finanziario. I relativi ordini di pagamento sono emessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Sottosegretario da lui designato, su conforme delibera di un comitato composto da: a) un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo presiede; b) un Sottosegretario di Stato per il tesoro; c) un Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato; d) tre esperti in materia di editoria, nominati dal Presidente del Consigli dei Ministri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che esprimono il proprio parere nei termini stabiliti dai rispettivi regolamenti; e) il direttore generale delle informazioni, editoria e proprieta' letteraria, artistica e scientifica, o un suo delegato; f) il ragioniere generale dello Stato, o un suo delegato; g) il direttore generale del tesoro, o un suo delegato; h) un rappresentante degli editori di giornali quotidiani; i) un rappresentante degli editori di giornali periodici; l) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti; m) un rappresentante dei lavoratori poligrafici (designato, con cadenza annuale, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative); n) un rappresentante degli editori radiofonici. Il comitato di cui sopra e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso la direzione generale delle informazioni, editoria e proprieta' letteraria, artistica e scientifica. Per l'adozione di delibere concernenti la concessione del contributo in conto interessi sui finanziamenti relativi a imprese editrici di libri, il comitato e' integrato da due esperti in materia di editoria libraria, nominati del Presidente del Consiglio dei Ministri". - Il testo dell'art. 33 della citata , e successive modificazioni, e' il seguente: "Art. 33 (Fondo centrale di garanzia) - E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale delle informazioni, editoria e proprieta' letteraria, artistica e scientifica, un fondo centrale di garanzia per i finanziamenti di importo non superiore a 1.500 milioni di lire, concessi in base all'art. 29 ed ammessi ai benefici di cui allo stesso articolo. A tal fine e' autorizzata apposita gestione ai sensi dell' . La garanzia sul fondo e' di natura sussidiaria e puo' essere accordata agli istituti ed aziende di credito su richiesta dei medesimi o dei beneficiari dei finanziamenti. La garanzia del fondo si applica con le stesse modalita' previste dal primo comma dell'art. 20 della legge 12 agoso 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni. La dotazione finanziaria del fondo e' costituita: 1) dalle somme che gli istituti erogatori devono versare in misura corrispondente alla trattenuta che essi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti concessi, limitatamente ai primi 3.000 milioni di ciascun finanziamento. La trattenuta e' dello 0,50 per cento; 2) da contributi posti a carico degli istituti erogatori di importo pari a quello stabilito dal CIPI ai sensi della , modificato dall' , convertito in legge, con modificazioni, dalla ; 3) da un contributo dello Stato di lire 200 milioni per ciascuno dei primi tre esercizi finanziari successivi alla entrata in vigore della presente legge; 4) dagli interessi maturati sulle disponibilita' del fondo".

Art. 6.

1. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e' autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di durata almeno ventennale per l'importo complessivo di lire 450 miliardi da destinare alla corresponsione dei contributi previsti dalla legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. Gli oneri per capitali ed interessi del mutuo sono a carico dello Stato fino all'ammontare di lire 52 miliardi annui. Per la copertura del relativo onere e' autorizzata la spesa di lire 52 miliardi per ciascuno degli anni finanziari a decorrere dal 1991.
3. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e' incrementata da un contributo ulteriore dello Stato di lire 50 miliardi per gli esercizi finanziari 1990-1999 in ragione di lire 5 miliardi per anno.
Note all' vedi precedente nota all'art. 1. - Il testo del comma 3 dell'art. 12 della citata e' il seguente: "3. Per la corresponsione dei contributi a carico dello Stato sui mutui di cui ai precedenti commi 1 e 2 viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica, apposito fondo la cui dotazione finanziaria e' costituita da un contributo complessivo dello Stato di 100 miliardi per gli esercizi finanziari dal 1987 al 2006". L' (Modifica alla ) ha disposto un incremento di lire 10 miliardi annui della dotazione finanziaria del fondo.

Art. 7.

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e' sostituito dal seguente:
" 1. Le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, che effettuino da almeno tre anni servizi informativi, che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1 gennaio 1991:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite;
b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale". (8) (13) ((14))
AGGIORNAMENTO (8)


La L. 31 luglio 1997, n. 249 ha disposto (con l'art. 2, comma 20) che ai fini dell'applicazione del presente articolo, per trasmissioni quotidiane si intendono quelle effettuate nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni al semestre.

AGGIORNAMENTO (13)


La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto (con l'art. 1, comma 461) che "Le imprese richiedenti i contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonche' all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, decadono dal diritto alla percezione delle provvidenze qualora non trasmettano l'intera documentazione entro un anno dalla richiesta".

AGGIORNAMENTO (14)


Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, nel modificare la L. 23 dicembre 2005, n. 266, ha disposto (con l'art. 2, comma 128) che "Il termine di decadenza previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si intende riferito anche ai contributi relativi agli anni precedenti".

Art. 8.

1. Le imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, e trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007:
a)
((LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145));
b) al rimborso del 60 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale. (8) (13) (14)

AGGIORNAMENTO (8)


La L. 31 luglio 1997, n. 249 ha disposto (con l'art. 2, comma 20) che ai fini dell'applicazione del presente articolo, per trasmissioni quotidiane si intendono quelle effettuate nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni al semestre.

AGGIORNAMENTO (13)


La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto (con l'art. 1, comma 461) che "Le imprese richiedenti i contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonche' all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, decadono dal diritto alla percezione delle provvidenze qualora non trasmettano l'intera documentazione entro un anno dalla richiesta".

AGGIORNAMENTO (14)


Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, nel modificare la L. 23 dicembre 2005, n. 266, ha disposto (con l'art. 2, comma 128) che "Il termine di decadenza previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si intende riferito anche ai contributi relativi agli anni precedenti".

Art. 9.

1. Le imprese di radiodiffusione sonora che ottengono l'accesso ai contributi di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge, e all'articolo 8 sono iscritte nel registro nazionale della stampa di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.
Note all'art. 9: - Per l'art. 11 della citata vedi precedente nota all'art. 1. - Il testo dell'art. 8 della citata e' il seguente: "Art. 8 (Contributi ai quotidiani). - 1. Salvo quanto diversamente previsto dall'art. 9, i contributi di cui all' , sono prorogati fino al 31 dicembre 1987 con le modalita' che seguono. 2. Per l'anno 1986 sono corrisposti, alle imprese editrici di giornali quotidiani anche se la loro stampa avviene in tutto o in parte all'estero, contributi nella seguente misura, per ciascuna testata: a) lire 55 per copia stampata per le prime cinquantamila copie di tiratura media girnaliera; b) lire 51 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornaliere comprese tra cinquantamila e centomila; c) lire 33 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornaliere comprese tra centomila e duecentomila; d) lire 28 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornaliere eccedenti le duecentomila. 3. Per l'anno 1987 i contributi di cui al precedente comma 2 sono ridotti del 30 per cento. 4. I suddetti contributi sono proporzionalmente ridotti corrispondentemente al relativo scaglione di tiratura nel caso di testate il cui numero medio di pagine per copia sia minore di 10 per tirature medie giornaliere fino a cinquantamila copie, sia minore di 12 per tirature medie giornaliere fino a centomila copie, sia minore di 14 per tirature medie giornaliere fino a duecentomila copie, sia minore di 16 per tirature medie giornaliere eccedenti le duecentomila copie. Il numero medio di pagine per copia viene riferito al formato tipo di centimetri 43 per 59. 5. I contributi sono ridotti di una percentuale pari ad un terzo della percentuale di contenuto pubblicitario medio. 6. Le tirature medie giornaliere, il numero medio di pagine per copia e le percentuali medie di contenuto pubblicitario sono determinati con riferimento a periodi semestrali. 7. I contributi sono aumentati del 15 per cento per i giornali quotidiani interamente editi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. Per i giornali di lingua italiana editi parzialmente in una delle lingue suddette, nelle stesse regioni autonome, l'aumento del contributo e' limitato alla parte del giornale pubblicata nella lingua non italiana. 8. I contributi spettano alle imprese editrici di giornali quotidiani posti in vendita, anche in abbonamento, da almeno un anno e di cui siano stati pubblicati almeno centoventi numeri per semestre, salvo casi di forza maggiore. Per le pubblicazioni di nuova edizione la condizione si considera realizzata qualora siano stati pubblicati almeno duecentoquaranta numeri nel primo anno dall'inizio delle pubblicazioni. 9. Per i fini di cui al presente articolo, le tirature medie, il numero delle pagine e la percentuale di contenuto pubblicitario devono essere indicati dell'editore in una dichiarazione da cui risultino, giorno per giorno, le tirature ed il numero di pagine per copia, nonche' la percentuale dello spazio pubblicitario e i dati relativi agli acquisti e ai consumi di carta, documentati con le copie delle relative fatture, anche nell'ipotesi di acquisto di carta mediante le prenotazioni mensili notificate all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta. 10. I contributi di cui al presente articolo sono cosi' erogati: a) dopo l'accertamento della tiratura delle singole testate, ma non oltre un semestre dal termine di presentazione delle domande e purche' sia stata verificata l'esistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, viene erogato il 60 per cento dei contributi calcolai in base alle tirature accertate ed alla percentuale di contenuto pubblicitario dichiarato dall'impresa; b) dopo l'accertamento della percentuale di contenuto pubblicitario delle singole testate viene erogato il saldo. 11. Qualora la dichiarazione dell'editore circa il numero delle copie tirate ed il numero delle pagine risulti non rispondente al vero, la testata e' esclusa dalle provvidenze previste dal presente articolo per un anno. Qualora, invece, le percentuali di contenuto pubblicitario dichiarato risultino inferiori a quelle accertate, la testata e' esclusa dalle provvidenze di cui alla lettera b) del comma 10 del presente articolo. 12. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e' autorizzato a trattenere sui contributi determinati ai sensi dei commi precedenti una somma non superiore al 30 per cento degli stessi ed a fornire alle imprese editrici in sostituzione di tale somma quantitativi di carta del tipo e del formato utilizzato per la stampa delle singole testate, calcolati sulla base del prezzo minimo vigente per lo stesso tipo di carta sui mercati della Comunita' economica europea. 13. Il Comitato interministeriale per i prezzi accerta il prezzo minimo di cui al comma precedente, al 1› luglio ed al 1› gennaio di ciascun anno, in relazione alla fornitura del quantitativo di carta in conto contributi rispettivamente per il primo ed il secondo semestre. 14. E' fatto obbligo alle societa' che, sulla base dell'ultimo bilancio depositato, redatto ai sensi dell' , abbiano conseguito utili, di reinvestire le provvidenze di cui al presente articolo nell'impresa editoriale, in favore dello sviluppo dell'impresa. La violazione del suddetto obbligo comporta la decadenza dal diritto a tutte le provvidenze e alle agevolazioni di cui alla legge 5 agosto 1981. n. 416". - Il testo dell'art. 11 della citata lgge n. 416/1981 e' il seguente: "Art. 11 (Registro nazionale della stampa). - E' istituito il registro nazionale della stampa, la cui tenuta e' affidata, sotto la vigilanza del Garante, al servizio dell'editoria. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro nazionale della stampa gli editori di: 1) giornali quotidiani; 2) periodici o riviste, nei casi previsti dall'art. 18; 3) agenzie di stampa, nei casi previsti dall'art. 18. I soggetti di cui al secondo comma, all'atto della richiesta dell'iscrizione nel registro nazionale della stampa, devono depositare: a) una dichiarazione con firma autenticata del titolare o del legale rappresentante dell'impresa editrice, dalla quale risultino il nome o la ragione sociale ed il domicilio della persona fisica o giuridica che ha la proprieta' della testata edita, nonche' di chi esercita l'attivita' editoriale relativa alla pubblicazione di tale testata; b) copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli organi sociali, in carica, nel caso in cui l'impresa proprietaria della testata o l'impresa editrice siano costituite in forma di societa'; c) una dichiarazione contenente l'elenco delle testate edite e, per ciascuna di esse, l'indicazione del luogo di pubblicazione. Sono altresi' soggette all'obbligo di iscrizione al medesimo registro nazionale della stampa le imprese concessionarie di pubblicita' sui giornali quotidiani e le imprese concessionarie di pubblicita' sui periodici di cui al primo e secondo comma dell'art. 18. Queste, all'atto della richiesta dell'iscrizione, devono depositare: a) una dichiarazione con firma autenticata dalla quale risulti il nome e il domicilio di chi esercita l'attivita' imprenditoriale; b) copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli organi sociali in carica, nel caso che l'imprenditore sia una societa'; c) una dichiarazione contenente l'elenco delle testate giornalistiche servite. Le variazioni riguardanti quanto attestato dai documenti di cui al terzo e quarto comma devono essere comunicate al servizio dell'editoria, entro trenta giorni. Nel caso in cui i soggetti che vi sono obbligati non richiedano l'iscrizione al registro nazionale della stampa, l'iscrizione stessa e' disposta d'ufficio dal servizio dell'editoria, che ne da' immediata comunicazione al Garante. Le cancellerie presso i tribunali trasmettono agli uffici di cui al primo comma del presente articolo copia del registro di cui all' , e periodicamente, gli aggiornamenti del medesimo e i mutamenti di cui all'art. 6 della stessa . Sono puniti con le pene stabilite dal , convertito in legge, con modificazioni, dalla , gli amministratori che, nonostante il formale invito a provvedere da parte del servizio dell'editoria, violano le disposizioni di cui ai primi undici commi dell'art. 1 e di cui all'art. 11 della presente legge. Sono soggetti alle stesse pene gli amministratori della societa' titolari di azioni o quote di societa' editrici che comunque controllino, direttamente o indirettamente, societa' editrici, che non trasmettono alle imprese di giornali quotidiani l'elenco dei propri soci, malgrado il formale invito da parte del servizio dell'editoria. Gli editori di cui al secondo comma e gli imprenditori di cui al quarto comma hanno diritto di ottenere, a domanda, certificati comprovanti la posizione delle testate che essi pubblicano o servono e l'avvenuto adempimento degli obblighi di comunicazione durante l'anno finanziario precedente. L'iscrizione nel registro nazionale della stampa non esonera gli imprenditori, che vi sono tenuti, dalla iscrizione nel registro delle imprese ai sensi della sezione II del capo III del titolo II del libro quinto del . Il registro di cui al presente articolo sostituisce a tutti gli effetti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il registro istituito dall' ".

Art. 10.

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, nonche' degli articoli 5, 6 e 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le emittenti di radiodiffusione sonora di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge, sono equiparate alle imprese di giornali quotidiani.
2. Alla lettera a) del primo comma dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, dopo la parola: "teletrasmissione" sono aggiunte le seguenti: "e degli impianti di alta e bassa frequenza delle imprese di radiodiffusione sonora".
3. Al secondo comma dell'articolo 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e' aggiunta la seguente lettera:
"n) un rappresentante degli editori radiofonici".
Note all'art. 10: - Per gli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della citata e successive modificazioni, vedi precedente nota all'art. 5. - Il testo degli articoli 5 e 6 della citata e' il seguente: "Art. 5 (Pubblicita' di amministrazioni pubbliche). - 1. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicita' su quotidiani e periodici una quota non inferiore al cinquanta per cento delle spese per la pubblicita' iscritte nell'apposito capitolo di bilancio. 2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad istituire nel proprio bilancio uno specifico capitolo al quale imputare tutte le spese comunque afferenti alla pubblicita'. 3. E' fatto divieto alle amministrazioni statali e agli enti pubblici di cui al comma 1 di destinare a pubblicita' con qualsiasi mezzo effettuata finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma, al di fuori di quelli previsti nel presente articolo. 4. Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, e le loro aziende, nonche' le unita' sanitarie locali che gestiscono servizi per piu' di 40 mila abitanti, nonche' gli enti pubblici, economici e non economici, sono tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, al Garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico. 5. Sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti. 6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica, e' istituita una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nella quale sono inclusi i rappresentanti delle categorie operanti nel settore della stampa, dell'editoria e della pubblicita', che formula pareri alla Presidenza del Consiglio e alle singole amministrazioni statali, ai fini del coordinamento e della promozione della pubblicita' su quotidiani e periodici da parte delle amministrazioni stesse con particolare riferimento all'illustrazione delle leggi e dalla loro applicazione e alla promozione di una piu' diffusa conoscenza delle relative problematiche nonche' sui servizi, le strutture e il loro uso. La ripartizione di tale pubblicita' deve avvenire senza discriminazione e deve tenere conto delle testate che per loro natura raggiungono i soggetti specificamente interessati. 7. A tal fine le amministrazioni statali interessate dovranno presentare entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato progetti di massima con l'illustrazione della pubblicita' da svolgere, degli organi di stampa prescelti e della copertura finanziaria in riferimento all'apposito capitolo di bilancio, nonche' dei soggetti, coinvolti direttamente o indirettamente nella realizzazione dei progetti stessi, prescelti a trattativa privata, anche in deroga ai limiti previsti dall' , e successive modificazioni, previa in ogni caso gara esplorativa, ai sensi dell' . 8. La commissione istituita ai sensi del precedente comma 6 si esprime sulla assegnazione a progetti motivatamente prescelti di un contributo sulle spese necessarie alla loro realizzazione a valere su un fondo istituito presso la Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite da un contributo dello Stato di un miliardo per l'esercizio finanziario 1987 e dal venti per cento delle somme complessivamente stanziate da tutte le amministrazioni statali nel capitolo di bilancio, di cui al precedente comma 1, negli anni successivi. 9. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non osservano le disposizioni contenute nel presente articolo sono puniti con la multa da lire un milione a 10 milioni". "Art. 6 (Pubblicita' dei bilanci degli enti pubblici). - 1. Le regioni, le province, i comuni con piu' di 20.000 abitanti, i loro consorzi e le aziende municipalizzate soggette all'art. 27-nonies del , convertito con modificazioni dalla , nonche' le unita' sanitarie locali che gestiscono servizi per piu' di 40 mila abitanti, devono pubblicare in estratto, su almeno due giornali quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio di competenza, nonche' su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un periodico, i rispettivi bilanci. 2. L'estratto deve essere compilato secondo un modello che sara' stabilito con decreto del Presidente della Repubblica entro tre mesi della data di entrata in vigore della presente legge e nel quale saranno evidenziate le principali poste attive e passive, al fine di assicurare il massimo di comprensibilita' e trasparenza ai documenti stessi. La pubblicazione sara' effettuata entro tre mesi dalla approvazione del bilancio da parte degli organi competenti. 3. Le norme in materia di pubblicita' degli appalti pubblici si applicano anche nel caso di appalti di forniture e servizi pubblici, salvo che si proceda a trattativa privata". - Per l'art. 20 della citata vedi precedente nota all'art. 4. - Per l'art. 11 della citata vedi precedente nota all'art. 1. - Per l'art. 30 della citata vedi precedente nota all'art. 5.

Art. 11.

1. Ai sensi della presente legge le agenzie di stampa e di informazione radiofonica nazionale sono tali allorche':
a) siano dotate di una struttura redazionale adeguata a consentire una autonoma produzione di servizi e notiziari relativamente all'intero territorio nazionale;
b) siano collegate in abbonamento a non meno di 30 emittenti radiofoniche distribuite in almeno 12 regioni;
c) abbiano registrato la testata presso il competente tribunale con la qualifica di agenzia quotidiana di informazione per la stampa o analoga;
d) emettano notiziari quotidiani, annualmente in numero non inferiore a mille.
2. Le agenzie di informazione radiofonica di cui al comma 1 sono equiparate alle agenzie di stampa di cui al secondo comma dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e a quelle definite dal comma 3 dell'articolo 16 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
3. Le agenzie di informazione radiofonica di cui al comma 1 del presente articolo sono soggette agli obblighi di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.
Note all'art. 11: - Il testo dell'art. 27, secondo comma, della citata , e successive modificazioni, e' il seguente: "Ai sensi della presente legge, sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa che siano collegate per telescrivente con canali in concessione esclusiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con almeno quindici quotidiani in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro piu' di dieci giornalisti professionisti a tempo pieno ed esclusivo e piu' di quindici poligrafici ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno". - Il testo dell'art. 16, comma 3, della citata e' il seguente: "3. Ai sensi della , sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa che siano collegate per telescrivente con canali in concessione esclusiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con almeno quindici quotidiani in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro piu' di dieci giornalisti professionisti a tempo pieno ed esclusivo e piu' di quindici poligrafici, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno". - Il testo dell'art. 18 della citata , e successive modificazioni, e' il seguente: "Art. 18 (Estensione della normativa ad alcuni tipi di periodici e di agenzie di stampa). - Sono soggetti agli obblighi stabiliti dagli articoli 1, 2, 3, 7, 11, 47 e 48 gli editori di giornali periodici e riviste che da almeno un anno hanno alle loro dipendenze non meno di cinque giornalisti a tempo pieno. Per le testate pubblicate da editori non aventi alle proprie dipendenze da almeno un anno un minimo di cinque giornalisti a tempo pieno, l'adempimento, da parte dei rispettivi editori, degli obblighi stabiliti dall'art. 11 e' condizione per accedere alle provvidenze previste dalla presente legge. Sono soggetti agli obblighi stabiliti dalla presente legge, con esclusione di quelli previsti dall'art. 17, gli editori delle agenzie di stampa aventi i requisiti di cui al secondo comma dell'art. 27 nonche' le agenzie di stampa di cui al quinto comma del medesimo art. 27. Gli editori di cui al secondo comma del presente articolo debbono depositare, entro il termine stabilito dal primo comma dell'art. 7, il proprio bilancio, redatto sulla base delle risultanze amministrative contabili. Il modello di bilancio per le imprese editrici di cui ai primi tre commi del presente articolo e' stabilito con le stesse procedure di cui al primo comma dell'art. 7. L'adempimento degli obblighi stabiliti dal presente articolo e' condizione per l'accesso alle provvidenze previste dalla presente legge.

Art. 12.

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1990, e in lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando: quanto a lire 20 miliardi, nel 1990, l'accantonamento "Ripiano debiti settore editoria (rate ammortamento mutui)"; quanto a lire 20 miliardi, per ciascuno degli anni 1991 e 1992, quota delle proiezioni relative ai medesimi anni dell'accantonamento "Costituzione di un fondo per l'informatizzazione delle amministrazioni pubbliche" e, quanto a lire 30 miliardi, per ciascuno degli anni 1991 e 1992, quota delle proiezioni relative ai medesimi anni dell'accantonamento "Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente".
2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5, valutato in lire 20 miliardi annui, per gli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando quota delle proiezioni relative ai medesimi anni dell'accantonamento "Fondo per lo sviluppo economico e sociale".
3. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 6, commi 1 e 2, valutato in lire 52 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, nonche' dall'applicazione dell'articolo 6, comma 3, valutato in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando, rispettivamente, le proiezioni relative agli anni 1991 e 1992 dell'accantonamento "Ripiano debiti settore editoria (rate ammortamento mutui)" e l'accantonamento "Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge n. 67 del 1987, in materia di editoria (contributi negli interessi)".
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 12: - Per l'art. 12 della citata vedi precedente nota all'art. 6.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 agosto 1990
COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI