Norme in materia di quiescenza e previdenza dei dipendenti dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
1. A decorrere dal 1 gennaio 1982, al personale dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, di seguito denominata Azienda, si applicano, ai fini del trattamento di quiescenza, le norme relative alla disciplina generale dei dipendenti civili dello Stato, di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Dalla stessa data di cui al comma 1 si applica, ai fini del trattamento di previdenza, la disciplina del "Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti", gestito dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, di cui al testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La spesa derivante dal pagamento del trattamento di quiescenza per il personale dell'Azienda e' assunta dal bilancio dello Stato e fa carico al capitolo 4351 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
4. L'Azienda, ai fini dell'applicazione del comma 3, e' tenuta al versamento in conto entrate del Tesoro di una ritenuta a carico del personale nella misura fissata dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni ed integrazioni, calcolata sulla base contributiva di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge, nonche' al versamento di un contributo pari a due volte l'importo della ritenuta predetta. I rapporti finanziari derivanti dal versamento della ritenuta e del contributo di cui al presente comma saranno regolati con decreto del Ministro del tesoro, con decorrenza 1 gennaio 1982.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' reca: "Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato".
- Il , e successive modificazioni ed integrazioni, reca: "Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato".
- Il testo dell' , e successive modificazioni ed integrazioni (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza) e' il seguente:
"Art. 13 (Ritenute in conto entrate Tesoro). - A decorrere dal 1 gennaio 1976, i dipendenti dello Stato sono sottoposti alla ritenuta in conto entrate Tesoro del 7 per cento dell'80 per cento:
1) dello stipendio lordo e della tredicesima mensilita';
2) dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla , e degli analoghi assegni o indennita' di cui alle ;
3) dell'indennita' di funzione di cui al , ed alla ;
4) dell'assegno personale di cui all' ;
5) dell'indennita' integrativa speciale di cui alla , e successive modificazioni ed integrazioni, compreso l'importo corrisposto sulla tredicesima mensilita';
6) dei restanti assegni pensionabili non considerati ai fini della maggiorazione della base pensionabile di cui agli articoli 15 e 16.
Agli effetti del precedente comma, gli assegni imponibili si considerano integralmente anche se dovuti in misura ridotta.
A decorrere dal 1 gennaio 1976 e' soppresso il ".
Art. 2.
1. I provvedimenti di attribuzione del trattamento di quiescenza del personale dell'Azienda, adottati con determinazione del direttore generale dell'Azienda medesima, sono sottoposti al controllo della ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti, nonche' alla procedura prevista dall'articolo 166, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e sono trasmessi per il pagamento alle direzioni provinciali del Tesoro.
2. I provvedimenti di computo, riscatto e ricongiunzione dei servizi, ai fini del trattamento di quiescenza, del personale dell'Azienda, sono sottoposti al controllo della Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti, nonche' al controllo della Corte dei conti, secondo le norme previste in materia dal testo unico di cui all'articolo 1, comma 1.
3. I provvedimenti del direttore generale dell'Azienda relativi ai trattamenti di pensione privilegiata sono adottati, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, con la procedura stabilita dal testo unico di cui all'articolo 1, comma 1.
Nota all' :
- L' (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) cosi' dispone: "I decreti di cui al titolo II, parte II, del , e successive modificazioni e integrazioni, acquistano immediata efficacia ai fini della corresponsione delle prestazioni dovute; i decreti concessivi sono trasmessi alla Corte dei conti per il riscontro in via successiva".
Art. 3.
1. La competenza per la concessione delle pensioni di riversibilita' a favore degli aventi causa dei titolari di trattamento di quiescenza gia' dipendenti dell'Azienda e' attribuita alle direzioni provinciali del Tesoro.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1990 il trattamento provvisorio di pensione e' attribuito ed erogato secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni, dalle direzioni provinciali del Tesoro.
3. I trattamenti provvisori gia' attribuiti ed erogati dall'Azienda sono fatti salvi sino all'emanazione del provvedimento definitivo e saranno oggetto di regolamento dei rapporti finanziari con il Tesoro di cui al comma 4 dell'articolo 1.
4. A decorrere dal 1 gennaio 1982, la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale dell'Azienda titolare di pensione diretta e' ridotta, a cura della competente direzione provinciale del Tesoro, dell'importo lordo mensile di L. 72.122.
5. L'importo di cui al comma 4, nel caso in cui l'indennita' integrativa speciale e' sospesa o non spetta, e' portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.
6. Dalla data di cui al comma 4, ai titolari di pensione di riversibilita' aventi causa dei predetti dipendenti, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.122 va operata in proporzione all'aliquota di riversibilita' della pensione spettante, osservando le modalita' di cui al comma 1.
7. Se la pensione di riversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi, la predetta riduzione va effettuata proporzionalmente alla quota di pensione assegnata a ciascun compartecipe.
Nota all' , e successive modificazioni e integrazioni, reca: "Parziale attuazione della delega di cui alle , e , in materia di semplificazione delle procedure relative al pagamento di stipendi e pensioni".
Art. 4.
1. Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti dell'Azienda, e' aumentata del 18 per cento la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio e dagli assegni sottoindicati, integralmente percepiti:
a) scatti di anzianita' compreso lo scatto anomalo;
b) superminimo professionale;
c) assegno ad personam di cui all'articolo 38 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1983, n. 279.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1988 le seguenti voci retributive corrisposte ai dipendenti dell'Azienda concorrono, nella misura del 60 per cento del loro importo, alla determinazione della base pensionabile:
a) indennita' di controllo;
b) indennita' di volo;
c) indennita' tecnico-amministrativa;
d) indennita' professionale per il personale dirigente.
3. In caso di cumulo di piu' indennita' viene considerata la piu' favorevole. Per il personale che fruisce dell'indennita' di funzione per i quadri si considera, ai fini dell'aumento di cui al comma 2, l'indennita' spettante per il profilo professionale di appartenenza.
4. A decorrere dal 1 gennaio 1988 le indennita' di cui al comma 2, nella misura ivi indicata, concorrono a costituire la base contributiva di cui all'articolo 38 del testo unico di cui all'articolo 1, comma 2.
Note all'art. 4:
- L'art. 38 del regolamento approvato con il (Approvazione del regolamento del personale dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale) cosi' dispone:
"Art. 38 (Passaggio ad altro profilo per sopraggiunta infermita'). - Al dipendente che per sopraggiunta infermita' sia giudicato permanentemente non idoneo alle mansioni del proprio profilo professionale puo' essere attribuito anche mediante il superamento di un corso di riqualificazione un profilo professionale omogeneo della stessa qualifica funzionale purche' sia convenientemente utilizzabile o, in mancanza dei prescritti requisiti, ad uno di qualifica funzionale inferiore.
I relativi accertamenti sanitari sono effettuati con la procedura prevista per i casi di dispensa dal servizio per inidoneita' di cui ai successivi articoli 41, sesto comma, e 99, secondo comma.
I passaggi di profilo di cui al precedente primo comma sono disposti dal consiglio di amministrazione su istanza degli interessati.
Il dipendente cui e' attribuito un altro profilo professionale conserva a tutti gli effetti l'anzianita' maturata in quello di provenienza.
Qualora il dipendente sia assegnato ad un profilo con trattamento economico di base inferiore gli verra' corrisposto, fino al riassorbimento da effettuarsi in presenza di qualunque ipotesi di miglioramento economico anche se indipendente dalla progressione di qualifica, un assegno personale pari alla differenza tra il trattamento in precedenza percepito e quello di competenza".
- L'art. 38 del testo unico approvato con (per cui si veda la nota all'art. 1), cosi' dispone:
"Art. 38 (Base contributiva). - La base contributiva e' costituita dall'80 per cento dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo, di cui alle leggi concernenti il trattamento economico del personale iscritto al Fondo, nonche' dei seguenti assegni:
indennita' di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall' ;
assegno perequativo previsto dalla , per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, e per gli operai dello Stato;
indennita' prevista dall' , per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
assegno annuo previsto dall'art. 12 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito nella , per il personale insegnante delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria di ruolo, fuori ruolo ed incaricato;
assegno annuo previsto dall' , per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica;
assegno perequativo previsto dall' , per gli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonche' per i sottufficiali e per i militari di truppa;
assegno personale attribuito, nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione, ai dipendenti con stipendio, od altro assegno che concorra a costituire la base contributiva, superiore a quello spettante nella nuova qualifica.
Concorrono altresi' a costituire la base contributiva gli assegni e le indennita' previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale.
Per particolari categorie di personale, per le quali non e' agevole l'accertamento dell'ammontare della retribuzione o che svolgano attivita' che comportano, in linea normale, orari di lavoro ridotti, la base per la commisurazione del contributo e' stabilita, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, in una somma fissa mensile ragguagliata alla retribuzione complessiva di similari categorie di dipendenti statali".
Art. 5.
1. A decorrere dal 1 gennaio 1982 il servizio prestato dai dipendenti dell'Azienda appartenenti ai profili professionali sottoindicati, ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza e' computato, senza oneri a carico degli interessati, secondo le seguenti norme:
a) i periodi di servizio effettivo prestati nei profili professionali di controllore del traffico aereo, pilota e operatore radiomisure, sono aumentati di un terzo della loro durata;
b) i periodi di servizio effettivo prestati nei profili professionali di esperto di assistenza al volo e meteo sono aumentati di un quinto della loro durata.
2. Gli aumenti di cui al comma 1 non sono fra loro cumulabili.
Art. 6.
1. A decorrere dal 1 gennaio 1982 per il riconoscimento delle infermita' dipendenti da causa di servizio si applicano, al personale dell'Azienda, le disposizioni previste in materia per i dipendenti civili e militari dello Stato.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1982, al personale dell'Azienda che, per infermita' contratta per causa di servizio ordinario, abbia subi'to una menomazione ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B, annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni ed integrazioni, e' concesso un equo indennizzo per la perdita dell'integrita' fisica.
3. L'equo indennizzo e' liquidato con determinazione del direttore generale dell'Azienda, previa delibera del consiglio di amministrazione, in base alle categorie di menomazioni dell'integrita' fisica ed in conformita' delle tabelle A e B di cui al comma 2.
4. Le modalita' per la concessione dell'equo indennizzo, secondo le norme previste in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni, sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.
Note all' , e successive modificazioni ed integrazioni, reca: "Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall' ". Le tabelle A e B annesse al predetto D.P.R. concernono, rispettivamente: "Lesioni ed infermita' che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo" e "Lesioni ed infermita' che danno diritto ad indennita' per una volta tanto".
- Il , e successive modificazioni ed integrazioni, reca: "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con ".
Art. 7.
1. Per il personale proveniente dai ruoli transitori del Commissariato per l'assistenza al volo di cui al decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635, il servizio prestato dalla data di cancellazione dai ruoli di provenienza fino alla data di immissione nei ruoli aziendali viene valutato secondo le norme di cui alla presente legge.
2. Il servizio prestato anteriormente alla data di immissione nei ruoli aziendali del personale gia' dipendente proveniente da amministrazioni statali o enti pubblici e' valutato secondo le norme dell'amministrazione o dell'ente di provenienza.
Nota all' , convertito, con modificazioni, dalla , reca: "Istituzione presso il Ministero dei trasporti del commissariato per l'assistenza al volo".
Art. 8.
1. Per quanto non previsto dalla presente legge, restano ferme le norme di cui ai due testi unici richiamati nell'articolo 1, commi 1 e 2.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 agosto 1990
COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri BERNINI, Ministro dei trasporti Visto, il Guardasigilli: VASSALLI