Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per l'assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Roma il 9 dicembre 1987.
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione fra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per l'assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Roma il 9 dicembre 1987.