Istituzione in Sassari di una sezione distaccata della corte d'appello di Cagliari e di una sezione di corte d'assise d'appello.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
1. E' istituita, in Sassari, una sezione distaccata della corte d'appello di Cagliari, con giurisdizione sui circondari dei tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania.
Art. 2.
1. E' istituita, in Sassari, una sezione della corte d'appello di Cagliari in funzione di corte d'assise d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i circoli della corte d'assise di Sassari e della corte d'assise di Nuoro.
Art. 3.
1. Il Governo e' autorizzato a determinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il personale necessario al funzionamento degli uffici giudiziari previsti negli articoli 1 e 2, rivedendo le piante organiche di altri uffici entro il limite delle attuali dotazioni dei ruoli del Ministero.
Art. 4.
1. Il Governo e' autorizzato a stabilire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti negli articoli 1 e 2.
Art. 5.
1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti negli articoli 1 e 2, gli affari civili e penali pendenti davanti alla corte d'appello, alla corte d'assise d'appello ed al tribunale per i minorenni di Cagliari ed appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza per territorio rispettivamente della sezione distaccata della corte d'appello di Cagliari con sede in Sassari, della sezione della corte d'appello di Cagliari con sede in Sassari in funzione di corte d'assise d'appello e del tribunale per i minorenni di Sassari sono devoluti alla cognizione di questi uffici.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali il decreto di citazione e' stato notificato a tutte le parti, agli affari di volontaria giurisdizione gia' in corso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 1990
COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI ------------