Estensione dei benefici previsti dall'articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, al personale di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186.
Art. 1.
1. La disposizione transitoria di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, trova applicazione nei confronti del personale di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186, limitatamente al biennio successivo alla data di entrata in vigore della stessa legge 13 aprile 1988, n. 117, senza peraltro modificare l'ordine di anzianita' del medesimo personale ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186.
2. Al relativo onere finanziario, valutato per gli anni 1990, 1991 e 1992, rispettivamente, in lire 41,8 milioni, in lire 66,3 milioni ed in lire 46,6 milioni, si provvede mediante l'indisponibilita' di due posti per tre anni nelle qualifiche di consigliere, primo referendario e referendario di cui alla tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- Per il testo del si veda nelle note all'art. 1.
- Per il titolo della si veda nelle note all'art. 1.
Note all'art. 1:
- Il testo del (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati) e' il seguente: "2. Si applicano ai referendari a primi referendari della Corte dei conti gli , , , e , con decorrenza dell'entrata in vigore della presente legge".
La citata e' entrata in vigore il 16 aprile 1988.
- Il testo del (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali) e' il seguente: "I consiglieri di Stato e i consiglieri di tribunale amministrativo regionale, al compimento di otto anni di anzianita' nelle rispettive qualifiche, conseguono la nomina alle qualifiche di cui al n. 2) del precedente art. 14, nei limiti dei posti disponibili, previo giudizio di idoneita' espresso dal consiglio di presidenza sulla base di criteri predeterminati che tengano conto in ogni caso dell'attitudine all'ufficio direttivo e dell'anzianita' di servizio".
Le qualifiche di cui al n. 2) dell'art. 14 della medesima sono: presidenti di sezione del Consiglio di Stato; presidenti di tribunale amministrativo regionale.