Norme per la definizione dei profili professionali del personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) e per le autorizzazioni alla medesima Azienda a sottoscrivere azioni della Societa' italiana per il traforo autostradale del Fre'jus (SITAF).
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Sottoscrizione di ulteriori azioni della SITAF S.p.a.
1. L'Azienda nazionale autonoma delle strade e' autorizzata a sottoscrivere ulteriori azioni di nuova emissione riservate esclusivamente ad essa per aumento del capitale sociale al fine di mantenere ferma la partecipazione azionaria al capitale della Societa' italiana per il traforo autostradale del Fre'jus (SITAF) S.p.a. prevista dall'articolo 6, primo comma, lettera b), della legge 12 agosto 1982, n. 531, nella misura non superiore al 40 per cento del capitale sociale.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell' (Piano decennale per la viabilita' di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale):
"Per l'attuazione degli impegni assunti con la convenzione stipulata a Parigi il 23 febbraio 1972 tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese, relativa al traforo del Fre'jus e ratificata in data 8 marzo 1973, giusta la legge di autorizzazione 18 dicembre 1972, n. 878, l'ANAS provvede a realizzare il collegamento tra Bardonecchia e Rivoli e concorre ad assicurare i fondi necessari per far fronte ai maggiori oneri di costruzione del traforo rispetto a quelli originariamente previsti. A tali fini l'ANAS e' autorizzata:
a ) (omissis);
b) ad assumere partecipazioni azionarie nella SITAF, sottoscrivendo azioni di nuova emissione per aumento del capitale sociale nella misura non superiore al 40 per cento del capitale stesso, anche in deroga all' e fino a concorrenza della somma di lire 10 miliardi".
Art. 2.
Profili professionali del personale
dell'Azienda nazionale autonoma delle strade
1. La definizione dei profili professionali del personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade prevista dal comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, viene effettuata mediante intesa tra la delegazione di parte pubblica e quella sindacale, costituite ai sensi dei commi primo e quarto dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93. Tale intesa e' recepita con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
2. Le corrispondenze fra le attribuzioni delle qualifiche del precedente ordinamento ed i profili professionali di cui al comma 1, ai fini dell'inquadramento previsto dall'ottavo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono individuate con protocollo redatto d'intesa con le organizzazioni sindacali.
3. Gli inquadramenti del personale, in applicazione del comma 2, decorrono, ai fini giuridici, dal 1 gennaio 1978 e, ai fini economici, dal 1 luglio 1978.
4. Nei confronti del personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade si applicano le disposizioni di cui ai commi nono e decimo dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonche' quelle di cui all'articolo 5 della legge 7 luglio 1988, n. 254. Il termine di cui al decimo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, decorre dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di apposito avviso relativo ai provvedimenti di primo inquadramento di cui al comma 2 del presente articolo.
Note all'art. 2:
- Il testo del (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, riguardante il comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo) e' il seguente: "1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno essere avviate per ciascuna azienda ed amministrazione autonoma le procedure per definire, ove non ancora provveduto, i profili professionali secondo le previsioni e le modalita' di cui all' . Dette procedure dovranno essere concluse entro il 31 dicembre 1987".
- Il testo dei e (Legge quadro sul pubblico impiego) e' il seguente: "Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la delegazione e' composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
(Omissis).
La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per ogni singolo comparto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale".
- Il testo dei , e (Nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato) e' il seguente:
"Il personale le cui attribuzioni, in base alla qualifica rivestita, corrispondono a quelle risultanti, per le nuove qualifiche, dai profili professionali di cui al precedente art. 3, e' inquadrato nelle qualifiche medesime, anche in soprannumero. Ove manchi una esatta corrispondenza di mansioni, si ha riguardo, ai fini dell'inquadramento, al profilo assimilabile della stessa qualifica.
I dipendenti che abbiano effettivamente svolto per un periodo non inferiore a cinque anni le mansioni di un profilo diverso dalla qualifica rivestita secondo il vecchio ordinamento possono essere inquadrati, a domanda, previo parere favorevole della commissione d'inquadramento prevista dal successivo art. 10, nel profilo professionale della qualifica funzionale relativa alle mansioni esercitate.
Il personale che ritenga di individuare in una qualifica funzionale superiore a quella in cui e' stato inquadrato le attribuzioni effettivamente svolte da almeno cinque anni puo' essere sottoposto, a domanda da presentarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previa favorevole valutazione del consiglio di amministrazione, ad una prova selettiva intesa ad accertare l'effettivo possesso della relativa professionalita'".
- Il testo dell' (Norme in matera di primo inquadramento della nona qualifica funzionale per il personale appartenente al comparto ministeriale ed a quello delle aziende e delle amministrazioni dello Stato, nonche' disposizioni transitorie per l'inquadramento nei profili professionali del personale ministeriale) e' il seguente:
"Art. 5 (Ammissione ai corsi di riqualificazione del personale ministeriale assunto dopo la data di entrata in vigore della ). - 1. Ai corsi di riqualificazione previsti dall' , convertito, con modificazioni, dalla , e' ammesso anche il personale assunto in servizio successivamente alla data del 13 luglio 1980 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, che non sia stato inquadrato, ai sensi dell' , in un profilo professionale ascritto a qualifica funzionale o livello superiore rispetto alla qualifica funzionale o livello corrispondente alla qualifica di assunzione in servizio.
2. Ferme restanto, per il personale di cui al , convertito, con modificazioni, dalla , le decorrenze e le modalita' degli inquadramenti nei profili professionali di livello superiore previste nel terzo comma del medesimo articolo, il personale assunto in servizio con decorrenza successiva al 13 luglio 1980 sara' inquadrato, anche in soprannumero, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo al compimento del quarto anno dalla data di assunzione in servizio di ruolo".
Art. 3.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in L. 6.800.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 709 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1990.
2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, valutato in L. 944.000.000 per l'anno 1990, L. 305.000.000 per l'anno 1991 e L. 357.000.000 per l'anno 1992, si provvede quanto a L. 773.000.000 ed a L. 171.000.000, rispettivamente a carico degli stanziamenti dei capitoli 108 e 294 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1990 e quanto a L. 305.000.000 ed a L. 357.000.000 a carico dello stanziamento del capitolo 108 del medesimo stato di previsione, rispettivamente per gli anni 1991 e 1992.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 luglio 1990
COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri PRANDINI, Ministro dei lavori pubblici Visto, il Guardasigilli: VASSALLI _____________________________________