Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
1. Al Fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, come modificato dall'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' conferita la somma di lire 100 miliardi per il 1989.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' (Norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria), come modificato dall' (Legge finanziaria 1988), e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Per il finanziamento dei programmi e progetti di sostegno all'artigianato e la valorizzazione e lo sviluppo delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali e' istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in armonia con i principi previsti dalla , il 'Fondo nazionale per l'artigianato'.
2. Il Fondo e' utilizzato, per una quota pari al 75 per cento, direttamente dalle regioni e ripartito ogni anno fra le medesime con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale dell'artigianato, di cui all' , in base al numero delle imprese artigiane esistenti in ciascuna regione moltiplicato per il reciproco del reddito pro-capite regionale secondo i dati disponibili presso l'Istituto centrale di statistica nel periodo immediatamente precedente la ripartizione.
3. Per la realizzazione di iniziative di valorizzazione e sviluppo del settore, di rilevanza nazionale o ultraregionale, con riferimento anche ad attivita' promozionali all'estero, l'utilizzo della restante quota del quindici per cento e' disposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mentre quello del residuo dieci per cento e' disposto dal Consiglio nazionale dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la istituzione del sistema informativo e dell'osservatorio economico nazionale dell'artigianato. Con proprio decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina altresi' i criteri, le procedure e le modalita' di erogazione delle somme, ivi compresa la verifica di attuazione delle iniziative.
4. Le regioni trasmettono annualmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione sull'utilizzo dei fondi ad esse trasferiti ai sensi del comma 2.
5. Alla copertura dell'onere, valutato in lire 40 miliardi per il 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione, per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando la voce 'Provvedimenti di sostegno e di riforma per l'artigianato ed il commercio'.
6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Art. 2.
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni e integrazioni, e' incrementata di lire 130 miliardi per l'anno 1989.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' (Credito agevolato al commercio), e successive modificazioni e integrazioni, e' il seguente:
"Art. 6 (Fondo per il finanziamento delle agevolazioni e comitato di gestione). - Nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito un fondo per il finanziamento delle agevolazioni di cui alla presente legge.
La gestione del fondo e' affidata ad un comitato istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nominato con decreto del Ministro e composto dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, o suo delegato, che lo presiede, dal Ministro per il tesoro, dal Ministro per il lavoro, dal Ministro per le regioni, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministro per il turismo, dal Ministro per il bilancio o loro delegati, da un rappresentante degli istituti di credito designato dall'Associazione bancaria italiana, da un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali a carattere generale dei commercianti, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e da due rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI.
Alle sedute del comitato partecipa inoltre il rappresentante della regione interessata alle domande da esaminare per la concessione dei contributi.
Le mansioni di segretario del suddetto comitato sono svolte da un direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.
Il suddetto comitato:
1) stabilisce i termini entro i quali gli interessati dovranno presentare le domande di finanziamento;
2) riceve tutte le domande presentate dagli interessati per la concessione dei contributi, le quali devono essere inoltrate con parere motivato da parte degli istituti e delle aziende di credito entro 120 giorni dalla presentazione delle stesse;
3) accerta le caratteristiche dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 1 della presente legge;
4) verifica la rispondenza dei singoli programmi di investimento alle finalita' della presente legge, tenuti presenti in particolare i piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita predisposti dai comuni ed eventuali criteri di priorita' per l'accoglimento delle richieste, indicati dalle regioni interessate;
5) propone la concessione dei contributi in conto interesse che vengono assegnati e liquidati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, compiuti gli accertamenti di cui al paragrafo 3);
6) predispone eventuali schemi di convenzione tra gli istituti di credito di cui al precedente articolo 4 e le regioni al fine di stabilire in particolare il tasso di interesse che gli istituti medesimi si obbligano a praticare per i finanziamenti di cui alla presente legge.
Per la corresponsione dei contributi in conto interessi viene stanziata la somma di lire 4 miliardi per l'anno 1975 e di lire 9 miliardi per nove anni a partire dall'anno 1976, con copertura dell'onere relativo all'anno finanziario 1975 mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Della suddetta somma la quota riservata al commercio all'ingrosso non puo' essere superiore al 10 per cento.
La quota si riserva per i territori di cui all' , e successive modificazioni e integrazioni, e' fissata nella misura del 50 per cento dello stanziamento.
Le somme eventualmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio sono riportate negli esercizi finanziari successivi e possono essere utilizzate, previo parere del CIPE, anche in deroga al presente comma.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio".
Art. 3.
1. Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dai commi 15 e 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la complessiva autorizzazione di spesa e' aumentata di lire 150 miliardi, di cui 50 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 a favore delle societa' consortili a maggioranza di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso e 25 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 a favore di societa' promotrici di centri commerciali all'ingrosso.
2. Per la concessione dei contributi in conto interessi di cui ai citati commi 15 e 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, a favore dei centri commerciali all'ingrosso, la complessiva autorizzazione di spesa e' aumentata di lire 140 miliardi, nella misura di lire 14 miliardi all'anno per dieci anni a partire dal 1990.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione, in deroga alla riserva di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, dello stanziamento iscritto al capitolo 8042 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo intendendosi complessivamente ridotte di pari importo le autorizzazioni di spesa di cui al medesimo articolo 6 della legge n. 517 del 1975.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 3:
- Il testo dei e (Legge finanziaria 1986) e' il seguente:
"15. Le autorizzazioni di spesa di cui all' , e successive modificazioni ed integrazioni, sono altresi' incrementate di lire 30 miliardi per il 1986, 160 miliardi per il 1987, 260 miliardi per il 1988, nonche' della somma di lire 20 miliardi annui dal 1987 al 1996 e di lire 30 miliardi l'anno dal 1988 al 1997.
16. Le predette somme sono destinate alla concessione delle seguenti agevolazioni alle societa' promotrici di centri commerciali all'ingrosso nonche' alle societa' consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale e provinciale:
1) contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento degli investimenti fissi realizzati;
2) contributi in conto interessi su finanziamenti di istituti di credito speciali pari:
a) al 40 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 30 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel Mezzogiorno;
b) al 35 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 50 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel restante territorio nazionale".
- Per il testo dell'art. 6 della citata si veda la precedente nota all'art. 2.
Art. 4.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a lire 100 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento del Fondo nazionale per l'artigianato".
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a lire 130 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 517 del 1975, in materia di credito al commercio".
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 luglio 1990
COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI