Ratifica ed esecuzione del protocollo all'accordo di cooperazione tra la CEE e la Repubblica araba d'Egitto a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' e del protocollo allegato all'accordo tra gli Stati membri della CECA e la Repubblica araba d'Egitto a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', firmati a Bruxelles il 25 giugno 1987.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo all'accordo di cooperazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica araba d'Egitto a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' ed il protocollo allegato all'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica araba d'Egitto a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', firmati a Bruxelles il 25 giugno 1987.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data ai protocolli di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dagli articoli 26 e 9 dei protocolli stessi.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Protocollo
Art. 1
PROTOCOLLO
ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE
TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA
E LA REPUBBLICA ARAVA D'EGITTO
A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA'
SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,
SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,
SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
i cui Stati sono parti contraenti del trattato che istituisce la
Comunita' economica europea e
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,
da un lato, e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO,
dall'altro,
VISTO l'accordo di cooperazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica araba d'Egitto, firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977,
qui di seguito chiamato "accordo".
CONSIDERANDO che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese hanno aderito alle Comunita' europee il 1o gennaio 1986.
HANNO DECISO di stabilire di comune accordo gli adeguamenti e le misure transitorie relative all'accord, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed hanno a tal fine designato quali
plenipotenziari:
SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI:
Paul NOTERDAEME,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA
Jakob Esper LARSEN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:
Werner UNGERER,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA:
Constantinos LYBEROPOULOS,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA:
Carlos WESTENDORP Y CABEZA,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:
Francois SCHEER,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA:
John H.F. CAMPBELL,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:
Pietro CALAMIA,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO:
Joseph WEYLAND,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI:
P.C. NIEMAN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE:
Leonardo MATHIAS,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD:
David H.A. HANNAY KCMG,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE:
Paul NOTERDAEME,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente del Belgio,
Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti;
Jean DURIEUX,
Consigliere fuori classe presso la Direzione Generale delle
Relazioni Esterne della Commissione delle Comunita' europee;
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO:
Fawzi Mohamed EL IBRACHY,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in
buona e debita forma,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese diventano parti contraenti dell'accordo e delle dichiarazioni allegate all'atto finale firmati a Bruxelles il 18 gennaio 1977.
ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE
TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA
E LA REPUBBLICA ARAVA D'EGITTO
A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA'
SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,
SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,
SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
i cui Stati sono parti contraenti del trattato che istituisce la
Comunita' economica europea e
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,
da un lato, e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO,
dall'altro,
VISTO l'accordo di cooperazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica araba d'Egitto, firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977,
qui di seguito chiamato "accordo".
CONSIDERANDO che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese hanno aderito alle Comunita' europee il 1o gennaio 1986.
HANNO DECISO di stabilire di comune accordo gli adeguamenti e le misure transitorie relative all'accord, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed hanno a tal fine designato quali
plenipotenziari:
SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI:
Paul NOTERDAEME,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA
Jakob Esper LARSEN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:
Werner UNGERER,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA:
Constantinos LYBEROPOULOS,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA:
Carlos WESTENDORP Y CABEZA,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:
Francois SCHEER,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA:
John H.F. CAMPBELL,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:
Pietro CALAMIA,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO:
Joseph WEYLAND,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI:
P.C. NIEMAN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE:
Leonardo MATHIAS,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD:
David H.A. HANNAY KCMG,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE:
Paul NOTERDAEME,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente del Belgio,
Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti;
Jean DURIEUX,
Consigliere fuori classe presso la Direzione Generale delle
Relazioni Esterne della Commissione delle Comunita' europee;
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO:
Fawzi Mohamed EL IBRACHY,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in
buona e debita forma,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese diventano parti contraenti dell'accordo e delle dichiarazioni allegate all'atto finale firmati a Bruxelles il 18 gennaio 1977.
Art. 2
ARTICOLO 2
I testi dell'accordo, compresi gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonche' delle dichiarazioni allegati all'atto finale, redatti in lingua spagnola e portoghese, fanno fede come i testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva le versioni spagnola e portoghese.
I testi dell'accordo, compresi gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonche' delle dichiarazioni allegati all'atto finale, redatti in lingua spagnola e portoghese, fanno fede come i testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva le versioni spagnola e portoghese.
Art. 3
ARTICOLO 3
1. Fatta eccezione per i prodotti di cui all'allegato I, il Regno di Spagna applica, fin dall'entrata in vigore del presente protocollo, ai prodotti originari dell'Egitto dazi doganali all'importazione identici a quelli che esso applica agli stessi prodotti provenienti dalla Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985. Questa misura viene applicata secondo le modalita' previste ai paragrafi 2 e 3 e all'articolo 4.
all'importazione applicabili ai prodotti originari dell'Egitto, secondo il calendario seguente:
- il 1° marzo 1986, ogni dazio e' ridotto al 90% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1987, ogni dazio e' ridotto al 77,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1988, ogni dazio e' ridotto al 62,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1989, ogni dazio e' ridotto al 47,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1990, ogni dazio e' ridotto al 35% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1991, ogni dazio e' ridotto al 22,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1992, ogni dazio e' ridotto al 10% del dazio di base;
- l'ultima riduzione, del 10%, e' operata il 1o gennaio 1993.
3. Le aliquote dei dazi calcolate conformemente al paragrafo 2 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.
1. Fatta eccezione per i prodotti di cui all'allegato I, il Regno di Spagna applica, fin dall'entrata in vigore del presente protocollo, ai prodotti originari dell'Egitto dazi doganali all'importazione identici a quelli che esso applica agli stessi prodotti provenienti dalla Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985. Questa misura viene applicata secondo le modalita' previste ai paragrafi 2 e 3 e all'articolo 4.
all'importazione applicabili ai prodotti originari dell'Egitto, secondo il calendario seguente:
- il 1° marzo 1986, ogni dazio e' ridotto al 90% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1987, ogni dazio e' ridotto al 77,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1988, ogni dazio e' ridotto al 62,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1989, ogni dazio e' ridotto al 47,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1990, ogni dazio e' ridotto al 35% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1991, ogni dazio e' ridotto al 22,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1992, ogni dazio e' ridotto al 10% del dazio di base;
- l'ultima riduzione, del 10%, e' operata il 1o gennaio 1993.
3. Le aliquote dei dazi calcolate conformemente al paragrafo 2 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.
Art. 4
ARTICOLO 4
Il dazio di base sul quale devono essere operate le riduzioni successive previste all'articolo 3, paragrafo 2 per ciascun prodotto e' il dazio effettivamente applicato dal Regno di Spagna nei confronti della Comunita' il 1o gennaio 1985.
- In deroga al pragrafo 1:
- per i prodotti di cui all'allegato I, il dazio di base e' quello applicato dal Regno di Spagna nei confronti dell'Egitto il 1o gennaio 1985:
- per i prodotti sotto elencati, i dazi di base sono quelli riportati a fianco di ciascuno di essi:
____________________________________________________________________ 24.02 Tabacchi lavorati;
estratti o sughi di
tabacco (praiss):
A. Sigarette 50 %
B. Sigari e sigaretti 55 %
C. Tabacco da fumo 46,8%
D. Tabacco da
masticare e tabacco
da fiuto 26 %
E. Altri compreso il
tabacco agglomerato
sotto forma di
foglie 10,4%
27.09 Olii greggi di petrolio
o di minerali
bituminosi esenzione
=====================================================================
Il dazio di base sul quale devono essere operate le riduzioni successive previste all'articolo 3, paragrafo 2 per ciascun prodotto e' il dazio effettivamente applicato dal Regno di Spagna nei confronti della Comunita' il 1o gennaio 1985.
- In deroga al pragrafo 1:
- per i prodotti di cui all'allegato I, il dazio di base e' quello applicato dal Regno di Spagna nei confronti dell'Egitto il 1o gennaio 1985:
- per i prodotti sotto elencati, i dazi di base sono quelli riportati a fianco di ciascuno di essi:
____________________________________________________________________ 24.02 Tabacchi lavorati;
estratti o sughi di
tabacco (praiss):
A. Sigarette 50 %
B. Sigari e sigaretti 55 %
C. Tabacco da fumo 46,8%
D. Tabacco da
masticare e tabacco
da fiuto 26 %
E. Altri compreso il
tabacco agglomerato
sotto forma di
foglie 10,4%
27.09 Olii greggi di petrolio
o di minerali
bituminosi esenzione
=====================================================================
Art. 5
Articolo 5
Se il Regno di Spagna sospende o riduce i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985 secondo un ritmo piu' rapido di quello previsto dallo scadenziario, esso sospende o riduce in percentuale identica i dazi doganali applicabili a questi stessi prodotti originari dell'Egitto, fatta eccezione per quelli riportati nell'allegato I.
Se il Regno di Spagna sospende o riduce i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985 secondo un ritmo piu' rapido di quello previsto dallo scadenziario, esso sospende o riduce in percentuale identica i dazi doganali applicabili a questi stessi prodotti originari dell'Egitto, fatta eccezione per quelli riportati nell'allegato I.
Art. 6
Articoli 6
1. Il Regno di Spagna subordina a restrizioni quantitative all'importazione
- fino al 31 dicembvre 1988, i prodotti originari dell'Egitto di cui all'allegato II:
fino al 31 dicembre 1989, i prodotti originari dell'Egitto, di cui all'allegato III.
2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 consistono nell'applicazione di contingenti.
3. I contingenti iniziali sono indicati rispettivamente negli allegati II e III.
Il ritmo di aumento progressivo dei contingenti di cui all'allegato II nonche' dei contingenti nn. 1-5 e 10-14 di cui all'allegato III e' del 25% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in Ecu e del 20% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in volume. L'aumento e' aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo e calcolato sul totale ottenuto.
Per i contingenti nn. 6-9 di cui all'allegato III, il ritmo annuo di aumento progressivo e' il seguente:
- il 1 gennaio 1986: 13%
- il 1 gennaio 1987: 18%
- il 1 gennaio 1988: 20%
- il 1 gennaio 1989: 20%
4. Qualora si costati che le importazioni in Spagna di uno dei prodotti di cui agli allegati II e III sono state inferiori al 90% del contingente nel corso di due anni consecutivi, l'importazione del prodotto originario dell'Egitto e' liberalizzata dall'inizio dell'anno successivo a questi due anni, se il prodotto in caso e' liberalizzato in quel momento nei confronti della Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985.
Se il Regno di Spagna liberalizza le importazioni di uno dei prodotti di cui agli allegati II e III provenienti dalla Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985, oppure se aumenta un contingente applicabile alla Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985 oltre l'aliquota minima di cui al paragrafo 3, esso liberalizza anche le importazioni di questo prodotto originario dell'Egitto oppure aumenta in proporzione il contingente.
5. Per la gestione dei contingenti di cui al paragrafo 2, il Regno di Spagna applica le stesse norme e prassi amministrative applicate alle importazioni dei prodotti originali della Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985.
1. Il Regno di Spagna subordina a restrizioni quantitative all'importazione
- fino al 31 dicembvre 1988, i prodotti originari dell'Egitto di cui all'allegato II:
fino al 31 dicembre 1989, i prodotti originari dell'Egitto, di cui all'allegato III.
2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 consistono nell'applicazione di contingenti.
3. I contingenti iniziali sono indicati rispettivamente negli allegati II e III.
Il ritmo di aumento progressivo dei contingenti di cui all'allegato II nonche' dei contingenti nn. 1-5 e 10-14 di cui all'allegato III e' del 25% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in Ecu e del 20% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in volume. L'aumento e' aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo e calcolato sul totale ottenuto.
Per i contingenti nn. 6-9 di cui all'allegato III, il ritmo annuo di aumento progressivo e' il seguente:
- il 1 gennaio 1986: 13%
- il 1 gennaio 1987: 18%
- il 1 gennaio 1988: 20%
- il 1 gennaio 1989: 20%
4. Qualora si costati che le importazioni in Spagna di uno dei prodotti di cui agli allegati II e III sono state inferiori al 90% del contingente nel corso di due anni consecutivi, l'importazione del prodotto originario dell'Egitto e' liberalizzata dall'inizio dell'anno successivo a questi due anni, se il prodotto in caso e' liberalizzato in quel momento nei confronti della Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985.
Se il Regno di Spagna liberalizza le importazioni di uno dei prodotti di cui agli allegati II e III provenienti dalla Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985, oppure se aumenta un contingente applicabile alla Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985 oltre l'aliquota minima di cui al paragrafo 3, esso liberalizza anche le importazioni di questo prodotto originario dell'Egitto oppure aumenta in proporzione il contingente.
5. Per la gestione dei contingenti di cui al paragrafo 2, il Regno di Spagna applica le stesse norme e prassi amministrative applicate alle importazioni dei prodotti originali della Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985.
Art. 7
Articolo 7
Per i prodotti di cui al regolameto (CEE) n. 3033/80 originari dell'Egitto, il Regno di Spagna abolisce progressivamente, dall'entrata in vigore del presente protocollo, i dazi doganali che costituiscono l'elemento fisso dell'imposizione, a partire dai dazi di base indicati all'allegato IV e secondo il ritmo previsto all'articolo 3, paragrafo 2.
Per i prodotti di cui al regolameto (CEE) n. 3033/80 originari dell'Egitto, il Regno di Spagna abolisce progressivamente, dall'entrata in vigore del presente protocollo, i dazi doganali che costituiscono l'elemento fisso dell'imposizione, a partire dai dazi di base indicati all'allegato IV e secondo il ritmo previsto all'articolo 3, paragrafo 2.
Art. 8
Articolo 8
1. Ai prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, originari dell'Egitto, il Regno di Spagna applica, ferme restando le disposizioni particolari sottoelencate, un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente:
- il 1° marzo 1986, il divario viene ridotto al 90,9% del divario iniziale;
- il 1° gennaio 1987 il divario viene ridotto al 91,9% del divario iniziale;
- il 1° gennaio 1988, il divario viene ridotto al 72,7% del divario iniziale;
- dal 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto al 63,6% del divario iniziale;
- il 1 gennaio 1990, il divario viene ridotto al 54,5% del divario iniziale;
- il 1° gennaio 1991 il divario viene ridotto al 45,4% del divario iniziale;
- il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 36,3% del divario iniziale;
- il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 27,2% del divario iniziale;
- il 1° gennaio 1994 il divario viene ridotto al 18,1% del divario iniziale;
- il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 9,0% del divario iniziale;
Dal 1° gennaio 1996 il Regno di Spagna applica integralmente i tassi preferenziali.
2. Il Regno di Spagna rinvia al 31 dicembre 1989 l'applicazione del regime preferenziale nel settore degli ortofrutticoli di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72.
Nei confronti di questi prodotti, il Regno di Spagna applica dal 1 marzo 1990 un dazio che riduce il divario fra l'aliquota del dazio effettivamente applicato al 31 dicembre 1989 e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente:
- il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto all'85,7% del divario iniziale;
- dal 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 71,4% del divario iniziale;
- il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 57,1% del divario iniziale;
- il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 42,8% del divario iniziale;
- il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 28,5% del divario iniziale;
- il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 14,2% del divario iniziale.
Dal 1° gennaio 1996 il Regno di Spagna applica integralmente i tassi preferenziali.
3. Per i prodotti della pesca delle voci e sottovoci 03.03 e 16.05 della tariffa doganale come originari dell'Egitto, il Regno di Spagna applica un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente:
- dal 1 marzo 1986, il divario viene ridotto al 87,5% del divario iniziale;
- il 1 gennaio 1987, il divario viene ridotto al 75,0% del divario iniziale;
- il 1 gennaio 1988, il divario viene ridotto al 62,5% del divario iniziale;
- il 1 gennaio 1989, il divario viene ridotto al 50,0% del divario iniziale;
- il 1 gennaio 1990, il divario viene ridotto al 37,5% del divario iniziale.
- il 1 gennaio 1991, il divario viene ridotto al 25,0 % del divario iniziale;
- il 1 gennaio 1992, il divario viene ridotto al 12,5% del divario iniziale.
Dal 1 gennaio 1993 il Regno di Spagna applica integralmente i tassi preferenziali.
4. Il dazio di base di cui ai paragrafi 1 e 3 e' quello definito all'articolo 4, paragrafo 1.
1. Ai prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, originari dell'Egitto, il Regno di Spagna applica, ferme restando le disposizioni particolari sottoelencate, un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente:
- il 1° marzo 1986, il divario viene ridotto al 90,9% del divario iniziale;
- il 1° gennaio 1987 il divario viene ridotto al 91,9% del divario iniziale;
- il 1° gennaio 1988, il divario viene ridotto al 72,7% del divario iniziale;
- dal 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto al 63,6% del divario iniziale;
- il 1 gennaio 1990, il divario viene ridotto al 54,5% del divario iniziale;
- il 1° gennaio 1991 il divario viene ridotto al 45,4% del divario iniziale;
- il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 36,3% del divario iniziale;
- il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 27,2% del divario iniziale;
- il 1° gennaio 1994 il divario viene ridotto al 18,1% del divario iniziale;
- il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 9,0% del divario iniziale;
Dal 1° gennaio 1996 il Regno di Spagna applica integralmente i tassi preferenziali.
2. Il Regno di Spagna rinvia al 31 dicembre 1989 l'applicazione del regime preferenziale nel settore degli ortofrutticoli di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72.
Nei confronti di questi prodotti, il Regno di Spagna applica dal 1 marzo 1990 un dazio che riduce il divario fra l'aliquota del dazio effettivamente applicato al 31 dicembre 1989 e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente:
- il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto all'85,7% del divario iniziale;
- dal 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 71,4% del divario iniziale;
- il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 57,1% del divario iniziale;
- il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 42,8% del divario iniziale;
- il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 28,5% del divario iniziale;
- il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 14,2% del divario iniziale.
Dal 1° gennaio 1996 il Regno di Spagna applica integralmente i tassi preferenziali.
3. Per i prodotti della pesca delle voci e sottovoci 03.03 e 16.05 della tariffa doganale come originari dell'Egitto, il Regno di Spagna applica un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente:
- dal 1 marzo 1986, il divario viene ridotto al 87,5% del divario iniziale;
- il 1 gennaio 1987, il divario viene ridotto al 75,0% del divario iniziale;
- il 1 gennaio 1988, il divario viene ridotto al 62,5% del divario iniziale;
- il 1 gennaio 1989, il divario viene ridotto al 50,0% del divario iniziale;
- il 1 gennaio 1990, il divario viene ridotto al 37,5% del divario iniziale.
- il 1 gennaio 1991, il divario viene ridotto al 25,0 % del divario iniziale;
- il 1 gennaio 1992, il divario viene ridotto al 12,5% del divario iniziale.
Dal 1 gennaio 1993 il Regno di Spagna applica integralmente i tassi preferenziali.
4. Il dazio di base di cui ai paragrafi 1 e 3 e' quello definito all'articolo 4, paragrafo 1.
Art. 9
Articolo 9
Dall'entrata in vigore del presente protocollo, il Regno di Spagna applica ai prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 1 il regime che risulta dall'accordo per quanto riguarda le riduzioni dei privilegi.
Dall'entrata in vigore del presente protocollo, il Regno di Spagna applica ai prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 1 il regime che risulta dall'accordo per quanto riguarda le riduzioni dei privilegi.
Art. 10
Articolo 10
Fino al 31 dicembre 1989, possono essere applicate restrizione quantitative all'importazione in Spagna dei prodotti all'allegato V, originari dell'Egitto.
Fino al 31 dicembre 1989, possono essere applicate restrizione quantitative all'importazione in Spagna dei prodotti all'allegato V, originari dell'Egitto.
Art. 11
Articolo 11
Per i prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, al 1 marzo 1986, non sono subordinati all'organizzazione comune dei mercati, le disposizioni dell'accordo relative all'abolizione delle tasse di effetto equivalente a dazi doganali e all'abolizione delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente non si applicano a dette tasse, restrizioni e misura quando esse sono parte integrante di un'organizzazione nazionale dei mercati in Spagna alla data dell'adesione.
La presente disposizione si applica soltanto fino all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati per questi prodotti, ma comunque non oltre il 31 dicembre 1995, entro i limiti strettamente necessari per garantire il mantenimento dell'organizzazione nazionale.
Per i prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, al 1 marzo 1986, non sono subordinati all'organizzazione comune dei mercati, le disposizioni dell'accordo relative all'abolizione delle tasse di effetto equivalente a dazi doganali e all'abolizione delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente non si applicano a dette tasse, restrizioni e misura quando esse sono parte integrante di un'organizzazione nazionale dei mercati in Spagna alla data dell'adesione.
La presente disposizione si applica soltanto fino all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati per questi prodotti, ma comunque non oltre il 31 dicembre 1995, entro i limiti strettamente necessari per garantire il mantenimento dell'organizzazione nazionale.
Art. 12
Articolo 12
1. Ferme restando le disposizioni sottodescritte, il regime degli scambi delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla con l'Egitto e' identico a quello applicato negli scambi tra le Comunita' e l'Egitto, a condizione che la Repubblica araba dell'Egitto conceda ai prodotti originari delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla un trattamento identico a quello accordato alla Comunita'.
2. I dazi doganali esistenti nelle Isole Canarie e da Ceuta e Melilla per i prodotti diversi da quelli di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, nonche' la tassa detta "Arbitro insular - tarifa general" praticata nelle isole Canarie vengono aboliti nei confronti i prodotti originari dell'Egitto, secondo un ritmo e in condizioni identici a quelli previsti agli articoli 3, 4 e 5.
3. I dazi doganali esistenti nelle isole Canarie nonche' a Ceuta e Melilla per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea originari dell'Egitto, vengono allineati progressivamente ai tassi preferenziali applicati dalla Comunita' a questi prodotti, fatta salva la possibilita' per questi territori di concedere ai prodotti stessi un trattamento piu' favorevole rispetto a quello accordato dalla Comunita'. In nessun caso, comunque, il ritmo e le condizioni delle misure di disarmo potranno superare il ritmo e le condizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5.
4. La tassa detta "arbitro insular" tarifa especial" delle isole Canarie viene abolita nei confronti dei prodotti originari dell'Egitto alla data di entrata in vigore del presente protocollo.
Nondimeno, detta tassa puo' essere mantenuta all'importazione dei prodotti riportati nell'elenco dell'allegato VI ed all'aliquota che corrisponde al 90% dell'aliquota indicata a fianco di ciascun prodotto ivi elencato e a condizione che detta aliquota ridotta venga applicata uniformemente su qualsiasi importazione di prodotti in causa originari dell'Egitto. Essa verra' abolita nello stesso momento in cui sara' soppressa nei confronti della Comunita'. La tassa in questione non potra' mai essere superiore al livello della tariffa doganale spagnola modificato per l'introduzione progressiva della tariffa doganale comune.
1. Ferme restando le disposizioni sottodescritte, il regime degli scambi delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla con l'Egitto e' identico a quello applicato negli scambi tra le Comunita' e l'Egitto, a condizione che la Repubblica araba dell'Egitto conceda ai prodotti originari delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla un trattamento identico a quello accordato alla Comunita'.
2. I dazi doganali esistenti nelle Isole Canarie e da Ceuta e Melilla per i prodotti diversi da quelli di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, nonche' la tassa detta "Arbitro insular - tarifa general" praticata nelle isole Canarie vengono aboliti nei confronti i prodotti originari dell'Egitto, secondo un ritmo e in condizioni identici a quelli previsti agli articoli 3, 4 e 5.
3. I dazi doganali esistenti nelle isole Canarie nonche' a Ceuta e Melilla per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea originari dell'Egitto, vengono allineati progressivamente ai tassi preferenziali applicati dalla Comunita' a questi prodotti, fatta salva la possibilita' per questi territori di concedere ai prodotti stessi un trattamento piu' favorevole rispetto a quello accordato dalla Comunita'. In nessun caso, comunque, il ritmo e le condizioni delle misure di disarmo potranno superare il ritmo e le condizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5.
4. La tassa detta "arbitro insular" tarifa especial" delle isole Canarie viene abolita nei confronti dei prodotti originari dell'Egitto alla data di entrata in vigore del presente protocollo.
Nondimeno, detta tassa puo' essere mantenuta all'importazione dei prodotti riportati nell'elenco dell'allegato VI ed all'aliquota che corrisponde al 90% dell'aliquota indicata a fianco di ciascun prodotto ivi elencato e a condizione che detta aliquota ridotta venga applicata uniformemente su qualsiasi importazione di prodotti in causa originari dell'Egitto. Essa verra' abolita nello stesso momento in cui sara' soppressa nei confronti della Comunita'. La tassa in questione non potra' mai essere superiore al livello della tariffa doganale spagnola modificato per l'introduzione progressiva della tariffa doganale comune.
Art. 13
Articolo 13
1. Dall'entrata in vigore del presente protocollo la Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali all'importazione dei prodotti originari dell'Egitto.
2. In deroga al paragrafo 1, la Repubblica portoghese abolisce progressivamente i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti originari dell'Egitto e riportati nell'allegato VII, secondo il ritmo seguente:
- il 1° marzo 1986, ogni dazio e' ridotto al 90% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1987, ogni dazio e' ridotto all'80% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1988, ogni dazio e' ridotto al 65% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1989, ogni dazio e' ridotto all'50% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1990, ogni dazio e' ridotto al 40% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1991, ogni dazio e' ridotto all'30% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1992 ed il 1 gennaio 1993 vengono operate le due ultime riduzioni, ciascuna del 15%.
3. Le aliquote dei dazi calcolate conformemente al paragrafo 2 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.
1. Dall'entrata in vigore del presente protocollo la Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali all'importazione dei prodotti originari dell'Egitto.
2. In deroga al paragrafo 1, la Repubblica portoghese abolisce progressivamente i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti originari dell'Egitto e riportati nell'allegato VII, secondo il ritmo seguente:
- il 1° marzo 1986, ogni dazio e' ridotto al 90% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1987, ogni dazio e' ridotto all'80% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1988, ogni dazio e' ridotto al 65% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1989, ogni dazio e' ridotto all'50% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1990, ogni dazio e' ridotto al 40% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1991, ogni dazio e' ridotto all'30% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1992 ed il 1 gennaio 1993 vengono operate le due ultime riduzioni, ciascuna del 15%.
3. Le aliquote dei dazi calcolate conformemente al paragrafo 2 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.
Art. 14
Articolo 14
1. Il dazio di base sul quale debono essere effettuate per ciascun prodotto le riduzioni successive di cui all'articolo 13, paragrafo 2 e' il dazio effettivamente applicato dalla Repubblica portoghese nei confronti dell'Egitto al 1 gennaio 1985.
2. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti di cui all'allegato VIII, la Repubblica portoghese elimina i dazi doganali a partire dai dazi di base indicati per ciascun prodotto nel suddetto allegato, sempreche' questi dazi siano piu' elevati rispetto ai dazi doganali effettivamente applicati dalla Repubblica portoghese il 1 gennaio 1985 nei confronti dell'Egitto.
1. Il dazio di base sul quale debono essere effettuate per ciascun prodotto le riduzioni successive di cui all'articolo 13, paragrafo 2 e' il dazio effettivamente applicato dalla Repubblica portoghese nei confronti dell'Egitto al 1 gennaio 1985.
2. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti di cui all'allegato VIII, la Repubblica portoghese elimina i dazi doganali a partire dai dazi di base indicati per ciascun prodotto nel suddetto allegato, sempreche' questi dazi siano piu' elevati rispetto ai dazi doganali effettivamente applicati dalla Repubblica portoghese il 1 gennaio 1985 nei confronti dell'Egitto.
Art. 15
Articolo 15
Se la Repubblica portoghese abolisce o riduce i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985 secondo un ritmo piu' rapido rispetto allo scadenzario fissato, esso abolisce o riduce parimenti della stessa percentuale i dazi applicabili a questi stessi prodotti originari dell'Egitto, fatta eccezione per quelli di cui all'allegato VII, lettera B.
Se la Repubblica portoghese abolisce o riduce i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985 secondo un ritmo piu' rapido rispetto allo scadenzario fissato, esso abolisce o riduce parimenti della stessa percentuale i dazi applicabili a questi stessi prodotti originari dell'Egitto, fatta eccezione per quelli di cui all'allegato VII, lettera B.
Art. 16
Articolo 16
1. Le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali all'importazione applicate dalla Repubblica portoghese ai prodotti originari dell'Egitto sono abolite sin dall'entrata in vigore del presente protocollo.
2. Le tasse sottoindicate, applicate dalla Repubblica portoghese nei suoi scambi con l'Egitto, sono progressivamente abolite secondo il ritmo seguente:
a) la tassa dello 0,4% ad valorem applicata:
- alle merci importate temporaneamente,
- alle merci reimportate (ad eccezione dei container),
- alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo esportazione dei prodotti ottenuti ("drawbach") - ridotta allo 0.2% il 1 gennaio 1987 e
- abolita il 1 gennaio 1988;
b) la tassa dello 0,9 ad valorem applicata alle merci importate per l'immissione al consumo e':
- ridotta allo 0,6% il 1 gennaio 1989
- ridotta allo 0,3% il 1 gennaio 1990 e
- abolita il 1 gennaio 1991.
1. Le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali all'importazione applicate dalla Repubblica portoghese ai prodotti originari dell'Egitto sono abolite sin dall'entrata in vigore del presente protocollo.
2. Le tasse sottoindicate, applicate dalla Repubblica portoghese nei suoi scambi con l'Egitto, sono progressivamente abolite secondo il ritmo seguente:
a) la tassa dello 0,4% ad valorem applicata:
- alle merci importate temporaneamente,
- alle merci reimportate (ad eccezione dei container),
- alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo esportazione dei prodotti ottenuti ("drawbach") - ridotta allo 0.2% il 1 gennaio 1987 e
- abolita il 1 gennaio 1988;
b) la tassa dello 0,9 ad valorem applicata alle merci importate per l'immissione al consumo e':
- ridotta allo 0,6% il 1 gennaio 1989
- ridotta allo 0,3% il 1 gennaio 1990 e
- abolita il 1 gennaio 1991.
Art. 17
Articolo 17
1. La Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali di carattere fiscale oppure l'elemento fiscale dei dazi doganali esistenti a questa data sulle importazioni dei prodotti originari dell'Egitto.
2. Per i prodotti di cui all'allegato IX, il dazio doganale di carattere fiscale o l'elemento fiscale dei dazi applicati dalla Repubblica portoghese sono aboliti secondo il ritmo di cui all'articolo 13, paragrafo 2.
3. Se la Repubblica Portoghese si avvale della facolta', concessale conformemente all'articolo 196, paragrafo 3 dell'atto di adesione, di sostituire il dazio doganale di carattere fiscale oppure l'elemento fiscale di degtto dazio con una tassa interna, l'elemento eventualmente non coperto dalla tassa interna rappresenta il dazio di base a partire dal quale deve essere operata l'abolizione. Detto elemento e' abolito negli scambi con l'Egitto secondo il ritmo stabilito all'articolo 13, paragrafo 2.
1. La Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali di carattere fiscale oppure l'elemento fiscale dei dazi doganali esistenti a questa data sulle importazioni dei prodotti originari dell'Egitto.
2. Per i prodotti di cui all'allegato IX, il dazio doganale di carattere fiscale o l'elemento fiscale dei dazi applicati dalla Repubblica portoghese sono aboliti secondo il ritmo di cui all'articolo 13, paragrafo 2.
3. Se la Repubblica Portoghese si avvale della facolta', concessale conformemente all'articolo 196, paragrafo 3 dell'atto di adesione, di sostituire il dazio doganale di carattere fiscale oppure l'elemento fiscale di degtto dazio con una tassa interna, l'elemento eventualmente non coperto dalla tassa interna rappresenta il dazio di base a partire dal quale deve essere operata l'abolizione. Detto elemento e' abolito negli scambi con l'Egitto secondo il ritmo stabilito all'articolo 13, paragrafo 2.
Art. 18
Articolo 18
Fino al 31 dicembre 1987, la Repubblica portoghese mantiene restrizioni quantitative all'importazione nei confronti con l'Egitto per le autovetture oggetto del regile particolare concordato tra la Comunita' e la Repubblica portoghese, conformemente al protocollo n. 18 dell'atto di adesione.
Fino al 31 dicembre 1987, la Repubblica portoghese mantiene restrizioni quantitative all'importazione nei confronti con l'Egitto per le autovetture oggetto del regile particolare concordato tra la Comunita' e la Repubblica portoghese, conformemente al protocollo n. 18 dell'atto di adesione.
Art. 19
Articolo 19
Per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80, originari dell'Egitto, la Repubblica portoghese abolisce progressivamente i dazi doganali che costituiscono l'elemento fisso dell'imposizione a partire dai dazi di base riportati nell'allegato X e secondo il ritmo previsto all'articolo 13, paragrafo 2.
Per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80, originari dell'Egitto, la Repubblica portoghese abolisce progressivamente i dazi doganali che costituiscono l'elemento fisso dell'imposizione a partire dai dazi di base riportati nell'allegato X e secondo il ritmo previsto all'articolo 13, paragrafo 2.
Art. 20
Articolo 20
1. Ai prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, originari dell'Egitto, e ferme restando le disposizioni particolari sottoindicate, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente:
-il 1° gennaio 1986, il divario viene ridotto al 90,9% del divario iniziale;
-il 1° gennaio 1987, il divario viene ridotto al 81,8% del divario iniziale;
-il 1° gennaio 1988, il divario viene ridotto al 72,7 del divario iniziale;
-il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto al 63,6% del divario iniziale.
-il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 54,5% del divario iniziale;
-il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 45,4% del divario iniziale;
-il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 36,3% del divario iniziale;
-il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 27,2% del divario iniziale;
-il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 18,1% del divario iniziale;
-il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 9,0% del divario iniziale;
-il 1° gennaio 1996, la Repubblica portoghese applica integralmente i tassi preferenziali.
2. La Repubblica portoghese differisce sino all'inizio della seconda tappa come definita all'articolo 260 dell'atto di adesione, l'applicazione del regime preferenziale per i prodotti oggetto degli atti seguenti:
-regolamento (CEE) n. 1035/72, recante organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;
-regolamento (CEE) n. 2727/75, recante organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali;
-regolamento (CEE) n. 1418/76, recante organizzazione comune dei mercati nel settore del riso.
Per i prodotti, la Repubblica portoghese applica sin dall'inizio della seconda tappa un dazio che riduce il divario fra l'aliquota del dazio effettivamente applicato alla fine della prima tappa e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente:
1) se la seconda tappa ha una durata di cinque anni:
-il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 83,3% del divario iniziale;
-il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 66,6% del divario iniziale;
-il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 49,9% del divario iniziale;
-il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 33,2% del divario iniziale.
-il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 16,5% del divario iniziale;
ii) se la seconda tappa ha una durata di sette anni:
-il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto al 87,5% del divario iniziale;
-il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 75,0% del divario iniziale;
-il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 62,5% del divario iniziale.
-il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 50,0% del divario iniziale;
-il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 37,5% del divario iniziale;
-il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 25,0% del divario iniziale;
-il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 12,5% del divario iniziale.
iii) dal 1° gennaio 1996, la Repubblica portoghese applica integralmente le aliquote preferenziali.
3. Per i prodotti della pesca delle voci 03.03 e 16.05 della tariffa doganale comune originari dell'Egitto, la Repubblica Portoghese applica un dazio preferenziale secondo il ritmo seguente:
-il 1° marzo 1986, il divario viene ridotto al 87,5% del divario iniziale;
-il 1° gennaio 1987, il divario viene ridotto al 75,0% del divario iniziale;
-il 1° gennaio 1988, il divario viene ridotto al 62,5% del divario iniziale;
-il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto al 50,0% del divario iniziale;
-il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 37,5% del divario iniziale;
-il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 25,0% del divario iniziale.
-il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 12,5% del divario iniziale;
Dal 1° gennaio 1993, la Repubblica portoghese applica integralmente i tassi preferenziali.
4. Il dazio di base di cui ai paragrafi 1 e 3 e' quello definito all'articolo 14, paragrafo 1.
1. Ai prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, originari dell'Egitto, e ferme restando le disposizioni particolari sottoindicate, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente:
-il 1° gennaio 1986, il divario viene ridotto al 90,9% del divario iniziale;
-il 1° gennaio 1987, il divario viene ridotto al 81,8% del divario iniziale;
-il 1° gennaio 1988, il divario viene ridotto al 72,7 del divario iniziale;
-il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto al 63,6% del divario iniziale.
-il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 54,5% del divario iniziale;
-il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 45,4% del divario iniziale;
-il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 36,3% del divario iniziale;
-il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 27,2% del divario iniziale;
-il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 18,1% del divario iniziale;
-il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 9,0% del divario iniziale;
-il 1° gennaio 1996, la Repubblica portoghese applica integralmente i tassi preferenziali.
2. La Repubblica portoghese differisce sino all'inizio della seconda tappa come definita all'articolo 260 dell'atto di adesione, l'applicazione del regime preferenziale per i prodotti oggetto degli atti seguenti:
-regolamento (CEE) n. 1035/72, recante organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;
-regolamento (CEE) n. 2727/75, recante organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali;
-regolamento (CEE) n. 1418/76, recante organizzazione comune dei mercati nel settore del riso.
Per i prodotti, la Repubblica portoghese applica sin dall'inizio della seconda tappa un dazio che riduce il divario fra l'aliquota del dazio effettivamente applicato alla fine della prima tappa e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente:
1) se la seconda tappa ha una durata di cinque anni:
-il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 83,3% del divario iniziale;
-il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 66,6% del divario iniziale;
-il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 49,9% del divario iniziale;
-il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 33,2% del divario iniziale.
-il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 16,5% del divario iniziale;
ii) se la seconda tappa ha una durata di sette anni:
-il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto al 87,5% del divario iniziale;
-il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 75,0% del divario iniziale;
-il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 62,5% del divario iniziale.
-il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 50,0% del divario iniziale;
-il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 37,5% del divario iniziale;
-il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 25,0% del divario iniziale;
-il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 12,5% del divario iniziale.
iii) dal 1° gennaio 1996, la Repubblica portoghese applica integralmente le aliquote preferenziali.
3. Per i prodotti della pesca delle voci 03.03 e 16.05 della tariffa doganale comune originari dell'Egitto, la Repubblica Portoghese applica un dazio preferenziale secondo il ritmo seguente:
-il 1° marzo 1986, il divario viene ridotto al 87,5% del divario iniziale;
-il 1° gennaio 1987, il divario viene ridotto al 75,0% del divario iniziale;
-il 1° gennaio 1988, il divario viene ridotto al 62,5% del divario iniziale;
-il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto al 50,0% del divario iniziale;
-il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 37,5% del divario iniziale;
-il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 25,0% del divario iniziale.
-il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 12,5% del divario iniziale;
Dal 1° gennaio 1993, la Repubblica portoghese applica integralmente i tassi preferenziali.
4. Il dazio di base di cui ai paragrafi 1 e 3 e' quello definito all'articolo 14, paragrafo 1.
Art. 21
Articolo 21
Per i prodotti di cui all'articolo 20, paragrafo 3 la Repubblica portoghese differisce fino all'inizio della seconda tappa come definito all'articolo 260 dell'atto di adesione, l'applicazione del regime derivante dall'accordo per quanto riguarda le riduzioni dei prelievi.
Per i prodotti di cui all'articolo 20, paragrafo 3 la Repubblica portoghese differisce fino all'inizio della seconda tappa come definito all'articolo 260 dell'atto di adesione, l'applicazione del regime derivante dall'accordo per quanto riguarda le riduzioni dei prelievi.
Art. 22
Articolo 22
1. La Repubblica portoghese puo' applicare fino al 31 dicembre 1992 restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti di cui all'allegato XI, originari dell'Egitto.
2. Fino al 31 dicembre 1995, la Repubblica portoghese puo' mantenere le restrizioni quantitative all'importazione dei porodotti di cui all'allegato XII, originari dell'Egitto.
3. Fino al 31 dicembre 1992 possono essere manutenute le restrizioni quantitative all'importazione in Portogallo dei prodotti di cui all'allegato XIII, originari dell'Egitto.
1. La Repubblica portoghese puo' applicare fino al 31 dicembre 1992 restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti di cui all'allegato XI, originari dell'Egitto.
2. Fino al 31 dicembre 1995, la Repubblica portoghese puo' mantenere le restrizioni quantitative all'importazione dei porodotti di cui all'allegato XII, originari dell'Egitto.
3. Fino al 31 dicembre 1992 possono essere manutenute le restrizioni quantitative all'importazione in Portogallo dei prodotti di cui all'allegato XIII, originari dell'Egitto.
Art. 23
Articolo 23
Per i prodotti di cui all'articolo 20, paragrafo 1 che, al 1 marzo 1986, non sono subordinati all'organizzazione comune dei mercati, le disposizioni dell'accordo relative all'abolizione delle tasse di effetto equivalente a dazi doganali e all'abolizione delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente non si applicano a dette tasse restrizioni e misure quando esse sono parte integrante di un'organizzazione nazionale dei mercati in Portogallo alla data dell'adesione.
La presente disposizione si applica soltanto fino all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercarti per questi prodotti, ma comunque non oltre il 31 dicembre 1995, entro i limiti strettamente necessari per garantire il mantenimento dell'organizzazione nazionale.
Per i prodotti di cui all'articolo 20, paragrafo 1 che, al 1 marzo 1986, non sono subordinati all'organizzazione comune dei mercati, le disposizioni dell'accordo relative all'abolizione delle tasse di effetto equivalente a dazi doganali e all'abolizione delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente non si applicano a dette tasse restrizioni e misure quando esse sono parte integrante di un'organizzazione nazionale dei mercati in Portogallo alla data dell'adesione.
La presente disposizione si applica soltanto fino all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercarti per questi prodotti, ma comunque non oltre il 31 dicembre 1995, entro i limiti strettamente necessari per garantire il mantenimento dell'organizzazione nazionale.
Art. 24
Articolo 24
Il consiglio di cooperazione apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' europee.
Il consiglio di cooperazione apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' europee.
Art. 25
Articolo 25
Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso. Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.
Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso. Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.
Art. 26
Articolo 26
Il presente protocollo e' approvato dalle parti contraenti in conformita' delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure all'uopo necessarie.
All'entrata in vigore del presente protocollo, le riduzioni dei dazi e gli aumenti dei contingenti e tutte le altre misure da esso disposte per l'anno in cui interviene l'entrata in vigore stessa sono immediatamente applicabili. Il presente protocollo non produce effetti per i periodi precedenti la sua entrata in vigore.
Il presente protocollo e' approvato dalle parti contraenti in conformita' delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure all'uopo necessarie.
All'entrata in vigore del presente protocollo, le riduzioni dei dazi e gli aumenti dei contingenti e tutte le altre misure da esso disposte per l'anno in cui interviene l'entrata in vigore stessa sono immediatamente applicabili. Il presente protocollo non produce effetti per i periodi precedenti la sua entrata in vigore.
Art. 27
Articolo 27
Il presente protocollo e' redatto in duplice esemplare nelle linghe danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e araba, ciascun facente ugualmente fede
Il presente protocollo e' redatto in duplice esemplare nelle linghe danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e araba, ciascun facente ugualmente fede
Art. 1
PROTOCOLLO
ALLEGATO ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELL
COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
E LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO
A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA'
VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del
carbone e dell'acciaio e la Repubblica araba d'Egitto, firmato a
Bruxelles il 18 gennaio 1977, di seguito denominato "accordo".
VISTA l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese
alle Comunita' europee, in data 1 gennaio 1986.
HANNO DECISO di stabilire di comune accordo gli adeguamenti e le
misure transitorie relativi all'accordo a seguito dell'adesione del
Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunit europea
del carbone e dell'acciaio e
DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:
ARTICOLO 1
Con il presente protocollo il Regno di Spagna e la Repubblica
portoghese aderiscono all'accordo.
Art. 2
ARTICOLO 2
1. Il testo dell'accordo, compresi l'allegato e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonche' la dichiarazione allegata all'atto finale, redatti nelle lingue spagnola e portoghese, fanno come i testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva le versioni spagnola e portoghese.
2. I prodotti di cui all'accordo, originari dell'Egitto, quando vengono importati nelle isole Canarie o a Ceuta e Melilla fruiscono, a tutti gli effetti, dello stesso regime doganale, ivi compresa l'imposta detta "arbitrio insular" applicata nelle isole Canarie, applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunita'.
3. La Repubblica araba d'Egitto concede alle importazioni dei prodotti di cui all'accordo originari delle isole Canarie o di Ceuta e Melilla, lo stesso regime doganale accordato ai prodotti importati dalla Spagna e originari dello stesso paese.
1. Il testo dell'accordo, compresi l'allegato e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonche' la dichiarazione allegata all'atto finale, redatti nelle lingue spagnola e portoghese, fanno come i testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva le versioni spagnola e portoghese.
2. I prodotti di cui all'accordo, originari dell'Egitto, quando vengono importati nelle isole Canarie o a Ceuta e Melilla fruiscono, a tutti gli effetti, dello stesso regime doganale, ivi compresa l'imposta detta "arbitrio insular" applicata nelle isole Canarie, applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunita'.
3. La Repubblica araba d'Egitto concede alle importazioni dei prodotti di cui all'accordo originari delle isole Canarie o di Ceuta e Melilla, lo stesso regime doganale accordato ai prodotti importati dalla Spagna e originari dello stesso paese.
Art. 3
ARTICOLO 3
1. Per i prodotti di cui all'accordo, il Regno di Spagna procede al disarmo dei dazi doganali applicabili alle importazioni originarie
dell'Egitto, secondo il seguente scadenzario:
- il 1° marzo 1986,ogni dazio e' ridotto al 90% del dazio di base:
- il 1° gennaio 1987, ogni dazio e' ridotto al 77,5% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1988, ogni dazio e' ridotto al 62,5% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1989, ogni dazio e' ridotto al 47,5% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1990, ogni dazio e' ridotto al 35,0% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1991, ogni dazio e' ridotto al 22,5% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1992, ogni dazio e' ridotto al 10,0% del dazio di base;
- l'ultima riduzione, del 10%, viene effettuata il 1 gennaio 1993.
2. Il dazio di base sul quale devono essere operate per ogni prodotto le riduzioni successive di cui al paragrafo 1 e' il dazio effettivamente applicato il 1 gennaio 1985 dal Regno di Spagna nei confronti della Comunita'.
3. Le aliquote dei dazi calcolate in conformita' dei paragrafi precedenti sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.
1. Per i prodotti di cui all'accordo, il Regno di Spagna procede al disarmo dei dazi doganali applicabili alle importazioni originarie
dell'Egitto, secondo il seguente scadenzario:
- il 1° marzo 1986,ogni dazio e' ridotto al 90% del dazio di base:
- il 1° gennaio 1987, ogni dazio e' ridotto al 77,5% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1988, ogni dazio e' ridotto al 62,5% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1989, ogni dazio e' ridotto al 47,5% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1990, ogni dazio e' ridotto al 35,0% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1991, ogni dazio e' ridotto al 22,5% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1992, ogni dazio e' ridotto al 10,0% del dazio di base;
- l'ultima riduzione, del 10%, viene effettuata il 1 gennaio 1993.
2. Il dazio di base sul quale devono essere operate per ogni prodotto le riduzioni successive di cui al paragrafo 1 e' il dazio effettivamente applicato il 1 gennaio 1985 dal Regno di Spagna nei confronti della Comunita'.
3. Le aliquote dei dazi calcolate in conformita' dei paragrafi precedenti sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.
Art. 4
ARTICOLO 4
1. Per i prodotti di cui all'accordo, la Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali relativi alle importazioni dei prodotti originari dell'Egitto, a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo.
2. In deroga al paragrafo 1, per il prodotto di cui al paragrafo 3 e per quelli elencati nell'allegato, la Repubblica portoghese procede al disarmo dei dazi doganali relativi alle importazioni originarie dell'Egitto, secondo il ritmo seguente.
- Il 1° marzo 1986, ogni dazio e' ridotto al 90% del dazio di base;
- Il 1° marzo 1987, ogni dazio e' ridotto al 80,0% del dazio di base;
- Il 1° gennaio 1988, ogni dazio e' ridotto al 65,0% del dazio di base;
- Il 1° gennaio 1989, ogni dazio e' ridotto al 50,0% del dazio di base;
- Il 1° gennaio 1990, ogni dazio e' ridotto al 40,0% del dazio di base;
- Il 1° gennaio 1991, ogni dazio e' ridotto al 30,0% del dazio di base;
- le ultime riduzioni, ciascuna del 15%, vengono operate rispettivamente il 1 gennaio 1992 e il 1 gennaio 1993.
3. Per il prodotto di seguito indicato il dazio di base applicato dalla Repubblica portoghese e del 205.
4. Per i prodotti elencati nell'allegato il dazio di base su cu devono essere operate per ogni prodotto, le riduzini successive di cui al paragrafo 1 e' il dazio applicato il 1 gennaio 1985 dalla Repubblica portoghese nei confronti dell'Egitto.
5. Le aliquote dei dazi calcolate in conformita' dei paragrafi precedenti sono applicate arrotondamento alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.
1. Per i prodotti di cui all'accordo, la Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali relativi alle importazioni dei prodotti originari dell'Egitto, a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo.
2. In deroga al paragrafo 1, per il prodotto di cui al paragrafo 3 e per quelli elencati nell'allegato, la Repubblica portoghese procede al disarmo dei dazi doganali relativi alle importazioni originarie dell'Egitto, secondo il ritmo seguente.
- Il 1° marzo 1986, ogni dazio e' ridotto al 90% del dazio di base;
- Il 1° marzo 1987, ogni dazio e' ridotto al 80,0% del dazio di base;
- Il 1° gennaio 1988, ogni dazio e' ridotto al 65,0% del dazio di base;
- Il 1° gennaio 1989, ogni dazio e' ridotto al 50,0% del dazio di base;
- Il 1° gennaio 1990, ogni dazio e' ridotto al 40,0% del dazio di base;
- Il 1° gennaio 1991, ogni dazio e' ridotto al 30,0% del dazio di base;
- le ultime riduzioni, ciascuna del 15%, vengono operate rispettivamente il 1 gennaio 1992 e il 1 gennaio 1993.
3. Per il prodotto di seguito indicato il dazio di base applicato dalla Repubblica portoghese e del 205.
4. Per i prodotti elencati nell'allegato il dazio di base su cu devono essere operate per ogni prodotto, le riduzini successive di cui al paragrafo 1 e' il dazio applicato il 1 gennaio 1985 dalla Repubblica portoghese nei confronti dell'Egitto.
5. Le aliquote dei dazi calcolate in conformita' dei paragrafi precedenti sono applicate arrotondamento alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.
Art. 5
ARTICOLO 5
Le seguenti tasse, applicate dalla Repubblica portoghese negli scambi con l'Egitto sono progressivamente abolite secondo il seguente scadenzario:
a) la tassa dello 0,4% ad valorem applicata alle merci importate temporaneamente, alle merci reimportate (ad accezione dei container) e alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo l'esportazione dei prodotti ottenuti ("drawback") e' ridotta allo0,2% il 1 gennaio 1987 e abolita il 1 gennaio 1988;
b) la tassa dello 0,9% ad valorem applicata alle merci importate per il consumo e' ridotta allo 0,6% il 1 gennaio 1989, ridotta allo 0,3% il 1 gennaio 1990 e abolita il 1 gennaio 1991.
Le seguenti tasse, applicate dalla Repubblica portoghese negli scambi con l'Egitto sono progressivamente abolite secondo il seguente scadenzario:
a) la tassa dello 0,4% ad valorem applicata alle merci importate temporaneamente, alle merci reimportate (ad accezione dei container) e alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo l'esportazione dei prodotti ottenuti ("drawback") e' ridotta allo0,2% il 1 gennaio 1987 e abolita il 1 gennaio 1988;
b) la tassa dello 0,9% ad valorem applicata alle merci importate per il consumo e' ridotta allo 0,6% il 1 gennaio 1989, ridotta allo 0,3% il 1 gennaio 1990 e abolita il 1 gennaio 1991.
Art. 6
ARTICOLO 6
Se il Regno di Spagna o la Repubblica portoghese sospendono totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi o delle tasse di cui agli articoli 3 e 4, applicabili ai prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985, essi sospendono o riducono altresi', nella medesima percentuale, i dazi o le tasse applicabili ai prodotti originari dell'Egitto.
Se il Regno di Spagna o la Repubblica portoghese sospendono totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi o delle tasse di cui agli articoli 3 e 4, applicabili ai prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985, essi sospendono o riducono altresi', nella medesima percentuale, i dazi o le tasse applicabili ai prodotti originari dell'Egitto.
Art. 7
ARTICOLO 7
Il Consiglio di cooperazione apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' europee.
Il Consiglio di cooperazione apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' europee.
Art. 8
ARTICOLO 8
Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.
Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.
Art. 9
ARTICOLO 9
Il presente protocollo e' approvato dalle parti contraenti in conformita' delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento dell procedure suddette ad opera delle parti contraenti.
All'entrata in vigore del presente protocollo le riduzioni dei dazi e tuttele altre misure da esso disposte per l'anno in cui interviene l'entrata in vigore stessa sono immediatamente applicabili. Il presente protocollo non produce effetti per i periodi precedenti la sua entrata in vigore.
Il presente protocollo e' approvato dalle parti contraenti in conformita' delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento dell procedure suddette ad opera delle parti contraenti.
All'entrata in vigore del presente protocollo le riduzioni dei dazi e tuttele altre misure da esso disposte per l'anno in cui interviene l'entrata in vigore stessa sono immediatamente applicabili. Il presente protocollo non produce effetti per i periodi precedenti la sua entrata in vigore.
Art. 10
ARTICOLO 10
Il presente protocollo e' redatto, in duplice copia, nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.
Il presente protocollo e' redatto, in duplice copia, nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 giugno 1990
COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Allegato I
ALLEGATO I
Elenco previsto all'articolo 3, paragrafo 1
29.01 Idrocarburi
29.02 Derivate alogenate degli idrocarburi
29.04 Alcoli aciclici e loro derivanti alogenati,
solfonati, nitrati, nitrosi
31.02 Concimi minerali o chimici azotati
39.02 Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione
(polietilene, polietileni tetraalogenati poliisobutilene,
cloruro di polivinile, acetato di polivinile,
cloroacetato di polivinile ed altri derivati
polivinilici derivati poliacrilici e polimetacrilici,
resine cumaronindeniche, ecc.)
55.06 Filati di cotone preparati per la vendita al minuto
55.09 Altri tessuti di cotone
58.01 Tappeti a punti annodati od arrotolati,
anche confezionati
58.02 Altri tappeti, anche confezionati i tessuti detti
Kelim o Kilim, Schumacks e Soumak, simili
anche confezionati
60.04 Sottovesti a maglia non elastici ne gommata
61.02 Indumenti esterni per donna, per ragazze
e per bambini
62.02 Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio
o da cucina tende, tendine ed altri manufatti
per l'arredamento
85.15 Apparecchi di trasmissione e di ricezione
per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi
trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la
televisione (compresi gli apparecchi riceventi
combinati con un apparecchio di registrazione
o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa
delle immagini per la televisione, apparecchi di
di radioguida, di radiorilevazione, di
radioscandaglio e di radiotelecomando).
Elenco previsto all'articolo 3, paragrafo 1
29.01 Idrocarburi
29.02 Derivate alogenate degli idrocarburi
29.04 Alcoli aciclici e loro derivanti alogenati,
solfonati, nitrati, nitrosi
31.02 Concimi minerali o chimici azotati
39.02 Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione
(polietilene, polietileni tetraalogenati poliisobutilene,
cloruro di polivinile, acetato di polivinile,
cloroacetato di polivinile ed altri derivati
polivinilici derivati poliacrilici e polimetacrilici,
resine cumaronindeniche, ecc.)
55.06 Filati di cotone preparati per la vendita al minuto
55.09 Altri tessuti di cotone
58.01 Tappeti a punti annodati od arrotolati,
anche confezionati
58.02 Altri tappeti, anche confezionati i tessuti detti
Kelim o Kilim, Schumacks e Soumak, simili
anche confezionati
60.04 Sottovesti a maglia non elastici ne gommata
61.02 Indumenti esterni per donna, per ragazze
e per bambini
62.02 Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio
o da cucina tende, tendine ed altri manufatti
per l'arredamento
85.15 Apparecchi di trasmissione e di ricezione
per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi
trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la
televisione (compresi gli apparecchi riceventi
combinati con un apparecchio di registrazione
o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa
delle immagini per la televisione, apparecchi di
di radioguida, di radiorilevazione, di
radioscandaglio e di radiotelecomando).
| Numero tariffa doganale comune | Designazione delle Merci |
Allegato II
ALLEGATO II
Elenco previsto all'articolo 6, paragrafo 1, primo trattino
=====================================================================
Numero Numero della Designazione delle merci Contingenza del tariffa doganale di base
contin- comune
gente
=====================================================================
1 85.15 Apparecchi di trasmissione e di 5 unita'
ricezione per la radiotelefonia
e la radiotelegrafia, apparecchi
trasmittenti e riceventi per la
radiodiffusione e la televisione
(compresi gli apparecchi riceventi
combinati con un apparecchio di
registrazione o di riproduzione del
suono) e apparecchi per la presa
delle immagini per la televisione:
apparecchi di radioguida, di
radiotelevisione, di radioscandaglio
e di radio telecomando:
A. Apparecchi di trasmissione e di
ricezione per la radiotelefonia
e la radiotelegrafia; apparecchi
trasmittenti o riceventi per la
radiodiffusione e la televisione
(compresi gli apparecchi riceventi
combinati con un apparecchio di
registrazione o di riprodu zione del
suono) e apparecchi per la presa
delle immagini per la televisione:
III. Apparecchi riceventi, anche combinati
con un apparecchio di registrazione o di
registrazione o di riproduzioni del suono:
b) altri:
di ex. 2 non nominati:
-di TV a colori, la cui diagonale
dello schermo e':
-superiore a 42 cm e inferiore o uguale
a 52 cm o superiore
2 87.01 Trattori, compresi i trattori- 2 unita'
verricello:
ex B. Trattori Agricoli (esclusi
i motocoltivatori) e trattori
forestali a ruote:
- di cilindrata inferiore o uguale
2 unita' a 4000 cm3
Elenco previsto all'articolo 6, paragrafo 1, primo trattino
=====================================================================
Numero Numero della Designazione delle merci Contingenza del tariffa doganale di base
contin- comune
gente
=====================================================================
1 85.15 Apparecchi di trasmissione e di 5 unita'
ricezione per la radiotelefonia
e la radiotelegrafia, apparecchi
trasmittenti e riceventi per la
radiodiffusione e la televisione
(compresi gli apparecchi riceventi
combinati con un apparecchio di
registrazione o di riproduzione del
suono) e apparecchi per la presa
delle immagini per la televisione:
apparecchi di radioguida, di
radiotelevisione, di radioscandaglio
e di radio telecomando:
A. Apparecchi di trasmissione e di
ricezione per la radiotelefonia
e la radiotelegrafia; apparecchi
trasmittenti o riceventi per la
radiodiffusione e la televisione
(compresi gli apparecchi riceventi
combinati con un apparecchio di
registrazione o di riprodu zione del
suono) e apparecchi per la presa
delle immagini per la televisione:
III. Apparecchi riceventi, anche combinati
con un apparecchio di registrazione o di
registrazione o di riproduzioni del suono:
b) altri:
di ex. 2 non nominati:
-di TV a colori, la cui diagonale
dello schermo e':
-superiore a 42 cm e inferiore o uguale
a 52 cm o superiore
2 87.01 Trattori, compresi i trattori- 2 unita'
verricello:
ex B. Trattori Agricoli (esclusi
i motocoltivatori) e trattori
forestali a ruote:
- di cilindrata inferiore o uguale
2 unita' a 4000 cm3
Allegato III
ALLEGATO III
Elenco previsto all'articolo 6, paragrafo 1, primo trattino
=====================================================================
Numero Numero della Designazione delle merci Contingenza
del tariffa doganale di base
contin- comune
gente
=====================================================================
1 25.05 Zolfi di ogni specie, esclusi 40 tonnellate lo zolfo precipitato e lo
zolfo colloidale
_____________________________________________________________________ 2 29.03 Derivati solfonati, nitrati 5 tonnellate nitrosi degli idrocarburi
B. Derivati nitrati e nitrosi:
ex L. Trinitrotolueni,
dinitronaftaleni:
- Trinitrotolueni
36.01 Polveri da sparo
36.02 Esplosivi preparati
ex 36.04 Micce: cordosi detonanti: inneschi
ed capsule fulminanti:accenditori:
- esclusi i detonatori elettrici
36.05 Articoli pirotecnici (fuochi
artificiali, petardi, stoppini
paraffinati, razzigrandifughi
e simili)
36.06 Fiammeferi
3 39.02 Prodotti di polimerizzazione e
copolimerizzazione (polietilene,
poliettileni tetralogenati, polii
isobutilene, polistirene, cloruro
di polivinile, acetato di polivenile
cloroacetato di polivinike ed altri
derivati polivinicili, derivati
polivinilici, derivati poliacrilici
e polimetacrilici, resine e curamaro
nidentiche ecc);
C. altri:
I Polietilene:
ex b) in altre forme:
Parte di provvedimento in formato grafico
=====================================================================
Numero Numero della Designazione delle merci Contingenza
del tariffa doganale di base
contin- comune
gente
=====================================================================
39.02 C. ex XI. Alcoli, acetali ed
ettari polivinilici:
- Cascami e avanzi di lavori
ex XII Polileri acrilici, polimeri
matacrilici, copolimeri acrimeta
crilici:
- Cascami e avanzi di lavori
ex XIII Resine cumaroniche, resine
ideniche e reside cumaronindeniche:
- Cascami e avanzi di lavori
XIV altri prodotti di polimerizzaz-
zione ex b) in altre forme:
-Cascami e avanzi di lavori
_____________________________________________________________________ 4 30.07 Lavori delle sostanze comprese nelle
voci dal n. 39.01 e al n. 39.06
incluso 1 000 ECU B. altri:
I di cellulosa rigenerata
III. di sostanze albuninoidi
indurite
V di altre sostanze:
a) bobine e supporti simili per
l'avvolgimento di pellicole fotogra
fiche e cinematografiche o di nastri,
film, ecc., previsti dalla voce
n. 92.12
c) stecche per busti, per vestiti
e per accessori di vestiti, e simili
ex d) altri:
- esclusi gli scafandri di protezione
contro le radiazioni o le contamina-
zioni radioattive, non coombinati
con apparecchi di respirazione
______________________________________________________________________
5 ex 58.01 Tappeti a punti annodati od
arrotolati anche confezionati,
esclusi i tappeti tessuti a mano 500 Kg
58.02 Altri tappeti anche confezionati:
tessuti detti Kelim e Kilim
Schumaks o Soumak, Karaminite e
simili, anche confezionati:
A. tappeti
______________________________________________________________________
6 ex 58.04 Velluti felpe, tessuti ricci di
ciniglia esclusi i manufatti 100 Kg delle voci n. 55.08 e 58.05
- di cotone
58.09 Tulli, tulli-bobinots e tessuti a
maglie annodate (reti), operati
pizzi (a macchina a mano), in pezza
in strisce o in motivi:
B. Pizzi
ex 1 a mano:
- esclusi i pizzi di cotone, lana
e fibre artificiali e sintetiche
II a macchina
60.01 Stoffe a maglia non elastica ne'
gommata in pezza:
C. di altre materie tessili:
I. di cotone
______________________________________________________________________
7 60.04 Sottovesti a maglia non elastica
ne' gommata: 75 Kg
A. Indumenti per bambini piccoli
(bebes) indumenti per ragazza sino
alla misura commerciale 86 comprasa:
1. T shirts:
a) di cotone
II Magliette a collo alto:
a) di cotone
III altri
b) di cotone
B altre:
I T-shirts
a) di cotone
II Magliette a collo alto:
a) di cotone
IV altre:
d) di cotone
60.05 Indumenti esterni, accessori di abbi-
gliamenti ed altri manufatti, a maglia
non elastica ne' gommata:
A indumenti esterni ed accessori di
abbigliamento ed altri manufatti, a
maglia non elastica ne' gommata:
A indumenti esterni ed accessori
di abbigliamento:
II altri:
ex a) Indumenti di stoffe a maglia
della voce n. 59.08:
- di cotone
b) altri:
I Indumenti per bambini piccoli (be'be's)
indumenti per ragazza sino alla misura
commerciale 86 compresa:
cc) di cotone
2 Costumi e mutandine da bagno:
bb) cotone
3 Tute sportive:
bb) di cotone
4 Altri indumenti esterni:
aa) camicette, camicette-bluse per donna
per ragazza e per bambini:
55 di cotone
bb) Maglie, pullovers (con o senza
maniche) twinsets, giubbetti e giacche
(escluse quelle della sottovoce 60.05 A
II b) 4 hh):
II per uono e ragazzo:
eee) di cotone
22 per donna, per ragazza e per bambini:
fff) di cotone
cc) Abiti interi da donna:
44. di cotone
dd) Gonne, comprese le gonne pantaloni
33 di cotone
ee) Pantaloni:
ex 33 di altre materie tessili:
- di cotone
ff) Vestiti, complesti e insiemi, per
uomo e per ragazzo, esclusi quelli da sci:
ex 22 di altre materie tessili:
- di cotone
gg) Abiti a giacca, completi e insiemi
per donna e per ragazza e per bambini,
esclusi quelli da sci
44 di cotone
hh) Cappotti e giacche tagliate e cucite
44 di cotone
ii) Giacche a vento e giubbotti con o
senza cappuccio e simili
ex 11 di lana o di peli, fini, di cotone
di fibre tessili sintetiche o artificiali:
- di cotone
kk) Vestiti, completi e insiemi da sci,
composti da due o tre pezzi:
ex II di lana o di peli, fini, di
cotone di fibre, tessili sintetiche
o artificiali
- di cotone
ll) altri indumenti esterni:
44. di cotone
60.05 A II. b) 5 Accessori di
(segue) abbigliamento:
ex cc) di altre materie tessili:
- di cotone
B altri:
ex III di altre materie tessili:
- di cotone
______________________________________________________________________
8 61.01 Indumenti esterni per uomo e per
ragazzo 100 Kg A indumenti da cowboy ed altri
indumenti simili per il travesti-
mento e il divertimento di misura
commerciale a 158; indumenti di
tessuti delle voci n. 59.05, 59,11
e 59.12;
II altri:
ex a) soprabiti:
- di cotone
ex b) altri:
- di cotone
B altri:
1 Indumenti da lavoro:
a) Tute:
1 di cotone
b) altri:
1. di cotone
II Costumi da bagno:
ex b) di altre materie tessili:
- di cotone
III Accapatoi da bagno: vesti da
camera, giacche da casa e simili,
vestimento da casa:
b) di cotone
IV Eskimo giacche a vento e giub-
botti con o senza cappuccio e
simili:
b) di cotone
V altri:
a) Giacche:
3. di cotone
b) Cappotti, soprabiti, mantelli,
e simili:
3. di cotone
c) Vestiti, completi e insiemi, per
uomo e per ragazzo esclusi quelli da sci:
3. di cotone
d) Calzoncini e "shorts".
3. di cotone
e) Pantaloni
3. di cotone
f) Vestiti completi ed insiemi, per sci
composti da due o tre pezzi:
ex 1 di lana o di peli, di cotone, di
fibre tessili sintetiche o artificiali:
- di cotone
g) altri indumenti:
3. di cotone
61.02 Indumenti esterni per donna, per ragazza
e per bambini:
A. indumenti per bambini piccoli (bebes)
indumenti per ragazza sino alla misura
commerciale 86 compresa: indumenti da
cowboys ed altri indumenti simili per il
travestimento ed il divertimento di misura
commerciale inferiore a 158:
1 indumenti per bambini piccoli (bebes)
indumenti per ragazza sino alla misura
commerciale 86 compresa:
a) di cotone
B) altri:
I indumenti di tessuti delle voci n. 58.09
59.11 e 59.12
ex a) Soprabiti:
- di cotone
61.02 B. I ex b) altri:
- di cotone
II altri:
a) Spolverine gonne grembiule e
altri indumenti di lavoro:
1. di cotone
b) Costumi da bagno:
ex 2. di altre materie tessili:
- di cotone
c) Accappatoi da bagno: vesti da
camera vestagliette, e simili
vestimenta da casa:
2. di cotone
d) Eskimo: giacche a vento e giubbotti
con o senza cappuccio e simili:
2. di cotone
e) altri:
1. Giacche
cc) di cotone
2 Cappotti, soprabiti, mantelli e simili:
cc) di cotone
3 Abiti da giacca, completi e insiemi,
per donna, per ragazza e per bambini
esclusi quelli da sci:
cc) di cotone
4 Abiti interi da donna:
ee) di cotone
5 Gonne, comprese le gonne-pantalone:
cc) di cotone
6 Pantaloni:
cc) di cotone
7 Camicette camicette bluse e bluse:
cc) di cotone
8) Vestiti completi e insieme da sci,
composti da due o tre pezzi:
ex aa) di lana, o di peli fini, di cotone
di fibre tessili sintetiche o artificiali:
- di cotone
9 altri indumenti:
cc) di cotone
9 61.03 Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo
e per ragazzo, compresi i colli, colletti
sparati e polsini: 50 Kg
A. Camice e Camicette:
II di cotone
B. Pigiami
II di cotone
C altri
II di cotone
61.04 Sottovesti (biancheria da dosso)
per donna, per ragazza e per
bambini:
A indumenti per bambini piccoli "be'be's"
indumenti per ragazza sino alla misura
commerciale 86 compresa:
1. di cotone
B altre:
I. Pigiami e camice da notte:
b) di cotone
II altre:
b) di cotone
10 84.41 Macchine per cucire (tessuti, 1 unita' cuci, calzature, ecc.) compresi i
mobili per dette macchine: aghi per
macchine da cucire:
A. Macchine per cucire, compresi i
mobili per dette macchine:
I Macchine per cucire unicamente con
punto annodato, la cui testa pesa al
massimo 16 kg, senza motore o 17 Kg
col motore teste di macchine per
cucire unicamente con punto annodato,
pesanti al massimo 16 Kg senza motore
o 17 Kg col motore:
a) Macchine per cucire di valore unitario
(non compresi i supporti, i tavoli e i
mobili) superiore a 65 ECU
b) altre
11 85.15 Apparecchi di trasmissione e di ricezione 3 unita' per la radiotelefonica e la radiografica,
apparecchi trasmittenti e riceventi per la
radiodiffusione e la televisione (compresi
gli apparecchi riceventi combinati con un
apparecchio di registrazione o di produ-
zione del suono) e apparecchi per la presa
delle immagini per la televisione;
apparecchi di radioguida, di radiorileva-
zione, di radioscandaglio e di radiotele
comando:
A. Apparecchi di trasmissione e di rice-
zione per la radiotelefonia e per la
radiotelegrafia apparecchi trasmittenti
e riceventi per la radiodiffusione e
la televisione (compresi gli apparecchi
riceventi combinati con un apparecchio
di registrazione o di riproduzione del
suono) e apparecchi per la presa delle
immagini per la televisione:
III. Apparecchi riceventi, anche com binati
con un apparecchio di registrazione o
di riproduzione del suono:
b) altri
ex 2) non nominati:
- di TV a colori, la cui diagonale dello
schermo e' inferiore o uguale a 42 cm
12 87.01 Trattori, compresi i trattori-verricello 1 unita'
A. Motocoltivatori, azionati da motore
a scoppio o a combinazione interna
13 92.02 Rivoltelle e pistole 5 000 ECU 93.04 Armi da fuoco (diverse da quelle
previste dalle voci n. 92.02 e 93.03)
compresi i congegni simili che utilizzano
la defiagrazione della polvere, quali
pistole lanciarazzi, pistole e rivoltelle
per il tiro a salve, cannoni grandifughi
cannoni, langiagomme ecc:
ex A Fucili e carabine da caccia e da tiro
- escluse le carabine da caccia e da tiro
ad una canna, rigata, e diverse da quelle
a percussione anulare, di valore uintario
superiore a 200 ECU
93.05 Altre armi (compresi i fucili, carabine
e pistole a molla, ad aria compresa o gas
93.06 Parti e pezzi staccati di armi diverse
da quelle della voce n. 93.01 (compresi
gli sbozzi di canne per armi da fuoco
14 93.07 Proiettili e manuzioni, comprese le
mine: parti e pezzi staccati, compresi
le pallottole, i pallettoni, i pallini
da caccia e le borre per cartucce 1 tonnellata
Elenco previsto all'articolo 6, paragrafo 1, primo trattino
=====================================================================
Numero Numero della Designazione delle merci Contingenza
del tariffa doganale di base
contin- comune
gente
=====================================================================
1 25.05 Zolfi di ogni specie, esclusi 40 tonnellate lo zolfo precipitato e lo
zolfo colloidale
_____________________________________________________________________ 2 29.03 Derivati solfonati, nitrati 5 tonnellate nitrosi degli idrocarburi
B. Derivati nitrati e nitrosi:
ex L. Trinitrotolueni,
dinitronaftaleni:
- Trinitrotolueni
36.01 Polveri da sparo
36.02 Esplosivi preparati
ex 36.04 Micce: cordosi detonanti: inneschi
ed capsule fulminanti:accenditori:
- esclusi i detonatori elettrici
36.05 Articoli pirotecnici (fuochi
artificiali, petardi, stoppini
paraffinati, razzigrandifughi
e simili)
36.06 Fiammeferi
3 39.02 Prodotti di polimerizzazione e
copolimerizzazione (polietilene,
poliettileni tetralogenati, polii
isobutilene, polistirene, cloruro
di polivinile, acetato di polivenile
cloroacetato di polivinike ed altri
derivati polivinicili, derivati
polivinilici, derivati poliacrilici
e polimetacrilici, resine e curamaro
nidentiche ecc);
C. altri:
I Polietilene:
ex b) in altre forme:
Parte di provvedimento in formato grafico
=====================================================================
Numero Numero della Designazione delle merci Contingenza
del tariffa doganale di base
contin- comune
gente
=====================================================================
39.02 C. ex XI. Alcoli, acetali ed
ettari polivinilici:
- Cascami e avanzi di lavori
ex XII Polileri acrilici, polimeri
matacrilici, copolimeri acrimeta
crilici:
- Cascami e avanzi di lavori
ex XIII Resine cumaroniche, resine
ideniche e reside cumaronindeniche:
- Cascami e avanzi di lavori
XIV altri prodotti di polimerizzaz-
zione ex b) in altre forme:
-Cascami e avanzi di lavori
_____________________________________________________________________ 4 30.07 Lavori delle sostanze comprese nelle
voci dal n. 39.01 e al n. 39.06
incluso 1 000 ECU B. altri:
I di cellulosa rigenerata
III. di sostanze albuninoidi
indurite
V di altre sostanze:
a) bobine e supporti simili per
l'avvolgimento di pellicole fotogra
fiche e cinematografiche o di nastri,
film, ecc., previsti dalla voce
n. 92.12
c) stecche per busti, per vestiti
e per accessori di vestiti, e simili
ex d) altri:
- esclusi gli scafandri di protezione
contro le radiazioni o le contamina-
zioni radioattive, non coombinati
con apparecchi di respirazione
______________________________________________________________________
5 ex 58.01 Tappeti a punti annodati od
arrotolati anche confezionati,
esclusi i tappeti tessuti a mano 500 Kg
58.02 Altri tappeti anche confezionati:
tessuti detti Kelim e Kilim
Schumaks o Soumak, Karaminite e
simili, anche confezionati:
A. tappeti
______________________________________________________________________
6 ex 58.04 Velluti felpe, tessuti ricci di
ciniglia esclusi i manufatti 100 Kg delle voci n. 55.08 e 58.05
- di cotone
58.09 Tulli, tulli-bobinots e tessuti a
maglie annodate (reti), operati
pizzi (a macchina a mano), in pezza
in strisce o in motivi:
B. Pizzi
ex 1 a mano:
- esclusi i pizzi di cotone, lana
e fibre artificiali e sintetiche
II a macchina
60.01 Stoffe a maglia non elastica ne'
gommata in pezza:
C. di altre materie tessili:
I. di cotone
______________________________________________________________________
7 60.04 Sottovesti a maglia non elastica
ne' gommata: 75 Kg
A. Indumenti per bambini piccoli
(bebes) indumenti per ragazza sino
alla misura commerciale 86 comprasa:
1. T shirts:
a) di cotone
II Magliette a collo alto:
a) di cotone
III altri
b) di cotone
B altre:
I T-shirts
a) di cotone
II Magliette a collo alto:
a) di cotone
IV altre:
d) di cotone
60.05 Indumenti esterni, accessori di abbi-
gliamenti ed altri manufatti, a maglia
non elastica ne' gommata:
A indumenti esterni ed accessori di
abbigliamento ed altri manufatti, a
maglia non elastica ne' gommata:
A indumenti esterni ed accessori
di abbigliamento:
II altri:
ex a) Indumenti di stoffe a maglia
della voce n. 59.08:
- di cotone
b) altri:
I Indumenti per bambini piccoli (be'be's)
indumenti per ragazza sino alla misura
commerciale 86 compresa:
cc) di cotone
2 Costumi e mutandine da bagno:
bb) cotone
3 Tute sportive:
bb) di cotone
4 Altri indumenti esterni:
aa) camicette, camicette-bluse per donna
per ragazza e per bambini:
55 di cotone
bb) Maglie, pullovers (con o senza
maniche) twinsets, giubbetti e giacche
(escluse quelle della sottovoce 60.05 A
II b) 4 hh):
II per uono e ragazzo:
eee) di cotone
22 per donna, per ragazza e per bambini:
fff) di cotone
cc) Abiti interi da donna:
44. di cotone
dd) Gonne, comprese le gonne pantaloni
33 di cotone
ee) Pantaloni:
ex 33 di altre materie tessili:
- di cotone
ff) Vestiti, complesti e insiemi, per
uomo e per ragazzo, esclusi quelli da sci:
ex 22 di altre materie tessili:
- di cotone
gg) Abiti a giacca, completi e insiemi
per donna e per ragazza e per bambini,
esclusi quelli da sci
44 di cotone
hh) Cappotti e giacche tagliate e cucite
44 di cotone
ii) Giacche a vento e giubbotti con o
senza cappuccio e simili
ex 11 di lana o di peli, fini, di cotone
di fibre tessili sintetiche o artificiali:
- di cotone
kk) Vestiti, completi e insiemi da sci,
composti da due o tre pezzi:
ex II di lana o di peli, fini, di
cotone di fibre, tessili sintetiche
o artificiali
- di cotone
ll) altri indumenti esterni:
44. di cotone
60.05 A II. b) 5 Accessori di
(segue) abbigliamento:
ex cc) di altre materie tessili:
- di cotone
B altri:
ex III di altre materie tessili:
- di cotone
______________________________________________________________________
8 61.01 Indumenti esterni per uomo e per
ragazzo 100 Kg A indumenti da cowboy ed altri
indumenti simili per il travesti-
mento e il divertimento di misura
commerciale a 158; indumenti di
tessuti delle voci n. 59.05, 59,11
e 59.12;
II altri:
ex a) soprabiti:
- di cotone
ex b) altri:
- di cotone
B altri:
1 Indumenti da lavoro:
a) Tute:
1 di cotone
b) altri:
1. di cotone
II Costumi da bagno:
ex b) di altre materie tessili:
- di cotone
III Accapatoi da bagno: vesti da
camera, giacche da casa e simili,
vestimento da casa:
b) di cotone
IV Eskimo giacche a vento e giub-
botti con o senza cappuccio e
simili:
b) di cotone
V altri:
a) Giacche:
3. di cotone
b) Cappotti, soprabiti, mantelli,
e simili:
3. di cotone
c) Vestiti, completi e insiemi, per
uomo e per ragazzo esclusi quelli da sci:
3. di cotone
d) Calzoncini e "shorts".
3. di cotone
e) Pantaloni
3. di cotone
f) Vestiti completi ed insiemi, per sci
composti da due o tre pezzi:
ex 1 di lana o di peli, di cotone, di
fibre tessili sintetiche o artificiali:
- di cotone
g) altri indumenti:
3. di cotone
61.02 Indumenti esterni per donna, per ragazza
e per bambini:
A. indumenti per bambini piccoli (bebes)
indumenti per ragazza sino alla misura
commerciale 86 compresa: indumenti da
cowboys ed altri indumenti simili per il
travestimento ed il divertimento di misura
commerciale inferiore a 158:
1 indumenti per bambini piccoli (bebes)
indumenti per ragazza sino alla misura
commerciale 86 compresa:
a) di cotone
B) altri:
I indumenti di tessuti delle voci n. 58.09
59.11 e 59.12
ex a) Soprabiti:
- di cotone
61.02 B. I ex b) altri:
- di cotone
II altri:
a) Spolverine gonne grembiule e
altri indumenti di lavoro:
1. di cotone
b) Costumi da bagno:
ex 2. di altre materie tessili:
- di cotone
c) Accappatoi da bagno: vesti da
camera vestagliette, e simili
vestimenta da casa:
2. di cotone
d) Eskimo: giacche a vento e giubbotti
con o senza cappuccio e simili:
2. di cotone
e) altri:
1. Giacche
cc) di cotone
2 Cappotti, soprabiti, mantelli e simili:
cc) di cotone
3 Abiti da giacca, completi e insiemi,
per donna, per ragazza e per bambini
esclusi quelli da sci:
cc) di cotone
4 Abiti interi da donna:
ee) di cotone
5 Gonne, comprese le gonne-pantalone:
cc) di cotone
6 Pantaloni:
cc) di cotone
7 Camicette camicette bluse e bluse:
cc) di cotone
8) Vestiti completi e insieme da sci,
composti da due o tre pezzi:
ex aa) di lana, o di peli fini, di cotone
di fibre tessili sintetiche o artificiali:
- di cotone
9 altri indumenti:
cc) di cotone
9 61.03 Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo
e per ragazzo, compresi i colli, colletti
sparati e polsini: 50 Kg
A. Camice e Camicette:
II di cotone
B. Pigiami
II di cotone
C altri
II di cotone
61.04 Sottovesti (biancheria da dosso)
per donna, per ragazza e per
bambini:
A indumenti per bambini piccoli "be'be's"
indumenti per ragazza sino alla misura
commerciale 86 compresa:
1. di cotone
B altre:
I. Pigiami e camice da notte:
b) di cotone
II altre:
b) di cotone
10 84.41 Macchine per cucire (tessuti, 1 unita' cuci, calzature, ecc.) compresi i
mobili per dette macchine: aghi per
macchine da cucire:
A. Macchine per cucire, compresi i
mobili per dette macchine:
I Macchine per cucire unicamente con
punto annodato, la cui testa pesa al
massimo 16 kg, senza motore o 17 Kg
col motore teste di macchine per
cucire unicamente con punto annodato,
pesanti al massimo 16 Kg senza motore
o 17 Kg col motore:
a) Macchine per cucire di valore unitario
(non compresi i supporti, i tavoli e i
mobili) superiore a 65 ECU
b) altre
11 85.15 Apparecchi di trasmissione e di ricezione 3 unita' per la radiotelefonica e la radiografica,
apparecchi trasmittenti e riceventi per la
radiodiffusione e la televisione (compresi
gli apparecchi riceventi combinati con un
apparecchio di registrazione o di produ-
zione del suono) e apparecchi per la presa
delle immagini per la televisione;
apparecchi di radioguida, di radiorileva-
zione, di radioscandaglio e di radiotele
comando:
A. Apparecchi di trasmissione e di rice-
zione per la radiotelefonia e per la
radiotelegrafia apparecchi trasmittenti
e riceventi per la radiodiffusione e
la televisione (compresi gli apparecchi
riceventi combinati con un apparecchio
di registrazione o di riproduzione del
suono) e apparecchi per la presa delle
immagini per la televisione:
III. Apparecchi riceventi, anche com binati
con un apparecchio di registrazione o
di riproduzione del suono:
b) altri
ex 2) non nominati:
- di TV a colori, la cui diagonale dello
schermo e' inferiore o uguale a 42 cm
12 87.01 Trattori, compresi i trattori-verricello 1 unita'
A. Motocoltivatori, azionati da motore
a scoppio o a combinazione interna
13 92.02 Rivoltelle e pistole 5 000 ECU 93.04 Armi da fuoco (diverse da quelle
previste dalle voci n. 92.02 e 93.03)
compresi i congegni simili che utilizzano
la defiagrazione della polvere, quali
pistole lanciarazzi, pistole e rivoltelle
per il tiro a salve, cannoni grandifughi
cannoni, langiagomme ecc:
ex A Fucili e carabine da caccia e da tiro
- escluse le carabine da caccia e da tiro
ad una canna, rigata, e diverse da quelle
a percussione anulare, di valore uintario
superiore a 200 ECU
93.05 Altre armi (compresi i fucili, carabine
e pistole a molla, ad aria compresa o gas
93.06 Parti e pezzi staccati di armi diverse
da quelle della voce n. 93.01 (compresi
gli sbozzi di canne per armi da fuoco
14 93.07 Proiettili e manuzioni, comprese le
mine: parti e pezzi staccati, compresi
le pallottole, i pallettoni, i pallini
da caccia e le borre per cartucce 1 tonnellata
Allegato IV
ALLEGATO IV
Elenco previsto all'articolo 7
===================================================================
Numero della Designazione delle merci Data di base
tariffa (Elementi fissi)
doganale (%)
comune
===================================================================
17.04 Prodotti a base di zuccheri non
contenenti cacao:
B. Gomme da masticare del genere
"chewing-gum" aventi tenore, in peso,
di saccarosio (compreso lo zucchero
invertito calcolato in saccarosio):
I. inferiore a 60% 24,21
II. uguale o superiore a 60% 22,65
C Preparazione detta "cioccolato bianco" 0,00
D Altri:
1. non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 1,5% di materie grasse provenienti
dal latte:
a) non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5%, di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in
saccarosio) 26,93
b) aventi tenore, in peso, di saccorosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato in
saccarosio):
1. uguale o superiore a 5% e inferiore
a 30% 29,28
2. uguale o superiore a 30% e inferiore
a 40% 29,80
3. uguale o superiore a 40% e inferiore a 50%:
aa) non contenenti amido o fecola 27,67
bb) altri 25,12
4. uguale o superiore a 50% e inferiore
a 60% 23,22
5. uguale o superiore a 60% e inferiore
a 70% 21,62
6. uguale o superiore a 70% e inferiore
a 80% 21,38
7. uguale o superiore a 80% e inferiore
a 90% 18,81
8. uguale o superiore a 90% 20,56
II non nominati:
a) non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero
invertito calcolato in saccarosio) 13,06
b) aventi tenore, in peso, di saccarosio
compreso lo zucchero invertito calcolato in
saccarosio)
17.04 D. II. b) 1. uguale o superiore a 5%
(segue) e inferiore a 30% 20,71
2. uguale o superiore a 30% e inferiore
a 50% 11,59
3. uguale o superiore a 50% e inferiore
a 70% 7,29
4. uguale o superiore a 70% 20,91
18.06 Cioccolata e altre preparazioni
alimentari contenenti cacao:
A. Cacao in polvere, semplicemente
zuccherato con aggiunta di
saccarosio, avente tenore, in peso
di saccarosio:
1. inferiore a 65% 20,71
II. uguale o superiore a 65% e
inferiore a 80% 7,35
III. uguale o superiore a 80% 0,00
B. Gelati:
I. non contenente o contenenti, in peso,
meno di 3% di materie
grasse provenienti dal latte 0,00
II. aventi tenore, in peso, di materie
grasse provenienti dal latte:
a) uguale o superiore a 3% e inferiore a 7%
b) uguale o superiore a 7%
C. Cioccolata e prodotti di cioccolata,
anche ripieni; prodotti a base di zuccheri
e loro succedanei fabbricati a partire di
prodotti di sostituzione dello zucchero,
contenenti cacao:
1. non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato
in saccarosio) 10,92
II. altri:
a) non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 1,5% di materie
grasse provenienti dal latte e aventi tenore,
in peso, di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato
in saccarosio):
1. inferiore a 50% 12,71
2. uguale o superiore a 5% 9,66
b) aventi tenore, in peso, di materie
grasse provenienti dal latte:
1. uguale o superiore a 1,5% e inferiore
a 3% 7,04
2. uguale o superiore a 3% e inferiore
a 4,5% 10,03
3. uguale o superiore a 4,5% e inferiore
a 6% 10,02
4. uguale o superiore a 6% 7,37
18.06 D. altre:
(segue)
I. non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 1,5% di materie grasse
provenienti dal latte:
a) in imballaggi immediati di contenuto
netto inferiore o uguale a 500 g. 0,00
b) altre 0,00
II. aventi tenore, in peso, di materie
grasse provenienti dal latte
a) uguale o superiore a 1,5% e inferiore
o uguale a 6,5%:
1. in imballaggi immediati di contenuto
netto inferiore o
uguale a 500 g 3,96
2. altre 3,96
b) superiore a 6,5% e inferiore a 26%:
1. imballaggi immedianti di contenuto
inferiore o uguale a 500 g 0,00
2. altre 0,00
c) uguale o superiore a 26%:
1. in imballaggi immedianti di contenuto
netto inferiore o uguale a 500 g. 0,00
2. altre 0,00
19.02 Estratti di malto; preparazioni per
l'alimentazione dei fanciulli, per usi
dietetici o di cucina, a base di farine,
semolini, amidi, fecole o estratti di
fecole o estratti di malto, anche
addizionate di cacao in misura inferiore
a 50% in peso:
A. Estratti di malto:
I. aventi tenore, in peso, di estratto secco
uguale o superiore a 90% 19,50
II. altri 19,50
B. altre:
I. contenenti estratti di mato e aventi
tenore, in peso, di
zuccheri riduttori (calcolati in maltosio)
uguale o superiore
a 30% 17,30 (1)
II. non nominate:
a) non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 1,5% di materie
grasse provenienti dal latte:
1. aventi tenore, in peso, di amido o di
fecola, inferiore
a 14%:
aa) non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di
saccarosio (compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio) 17,30 (1) bb) aventi tenore, in peso, di
saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in
saccarosio):
11. uguale o superiore a 5% e inferiore
a 60% 17,30 (1) 22. uguale o superiore a 60% 17,30 (1) 2. aventi tenore, in peso, di amido o
di fecola uguale o
superiore a 14% e inferiore a 32%:
aa) non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di
saccarosio (compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio) 17,30 (1) bb) altre 17,30 (1) 3. aventi tenore, in peso, di amido o di
fecola uguale o inferiore a 45%:
aa) non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in
saccarosio) 17,30 (1)
bb) altre 17,30 (1) 4. aventi tenore, in peso, di amido o di
fecola uguale o superiore a 45% e
inferiore a 65%:
aa) non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in
saccarosio) 17,30 (1)
bb) altre 17,30 (1)
________
(1) Minimo 2,87 Ptas/kg.
19.02 B. II. a) 5. aventi tenore, in,
(segue) peso, di amido o di fecola uguale
o superiore a 65% e inferiore a
80%:
aa) non contenti o contenenti, in
peso, meno di 5% di saccarosio
compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio) 17,30 (1) bb) altre 17,30 (1) 6. aventi tenore, in peso, di amido
o di fecola uguale o superiore a 85%:
aa) non contenti o contenti, in peso,
meno di 5% di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in
saccarosio) 17,30 (1) bb) altre 17,30 (1) 7. aventi tenore, in peso, di amido o
di fecola uguale o superiore a 85% 17,30 (1) b) aventi tenore, in peso, di materie
grasse provenienti dal latte:
1. uguale o superiore a 1,5% e
inferiore a 5% 17,30 (1) 2. uguale o superiore a 5% 17,30 (1) 19.03 Paste alimentari:
A. contenenti uova 18,10
B. altre:
I. non contenenti farina o semolino
di grano tenero 18,10
II. non nominate 18,10
19.04 Tapioca, compresa quella di fecola
di patate:
- di yucca o di manioca 19,20
- di fecola di patate 11,40
- altre 14,30
19.05 Prodotti a base di cereali ottenuti
per soffiatura o tostatura: "puffedrice, con
flakers" e simili:
A. a base di granturco 16,80
B. a base di riso 16,80
C. altri 16,80
______
(1) Minimo 2,87 Ptas/kg.
19.07 Pane, biscotti di mare e altri
prodotti della panetteria ordinaria,
senza aggiunta di zuccheri
miele, uova, materie grasse, formaggio,
e frutta; ostie, capsule per
medicamenti, ostie per sigilli, fogli
di paste seccate di farina, di amido
o di fecola e prodotti simili:
A. Pane croccante detto "Knascjebrot" 6,10
B. Pane azimo (Mazoch) 6,10
C. Ostie, capsule per medicamenti, ostie
per sigilli, fogli di paste seccate
di farina, di amido o di fecola e
prodotti simili 6,10
D. Altri, aventi tenore in peso, di
amido o di fecola:
I. inferiore a 50% 6,10
II. uguale o superiore a 50% 6,10
19.08 Prodotti della panetteria fine, della
pasticceria e della biscotteria, anche
addizionati di cacao in qualsiasi
proporzione:
A. Preparazioni dette "pan pepato" (pain
d'epices), aventi tenore, in peso, di
saccarosio (compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio):
I. inferiore a 30% 10,00
II uguale o superiore al 30% e inferiore
a 50% 10,00
III. uguale o superiore a 50% 10,00
B. Altri:
I. non contenenti in peso, meno di 5%
di amido o di fecola, aventi tenore, in
peso di saccarosio (compreso invertito
calcolato in saccarosio):
a) inferiore a 70%:
- senza zucchero ne' cacao 8,70
- altri 10,00
II. aventi, tenore, in peso, di amido
o di fecola uguale o superiore a 5%
e inferiore a 32%:
a) non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in saccarosio)
- senza zucchero ne' cacao 8,70
- altri 10,00
b) aventi tenore, in peso (compreso lo
zucchero invertito calcolato in
saccarosio) uguale o superiore a 5% e
inferiore a 40%:
1. non contenenti in peso, meno di 1,5%
di materie grasse provenienti dal latte 10,00
2. altri 10,00
19.08 B. II. c) aventi tenore, in peso, di
saccarosio (compreso lo zucchero
invertito calcolato in saccarosio)
uguale o superiore a 30% a 40%:
1. non contenenti o contenenti, in peso
meno di 1,5% di materie grasse, provenienti
dal latte 10,00
2. Altri 10,00
d) aventi tenore in peso, di
saccarosio (compreso lo zucchero
invertito calcolato in saccarosio)
uguale o superiore a 30% a 40%:
1. non contenenti o contenenti, in peso
meno di 1,5% di materie grasse, provenienti
dal latte 10,00
2. Altri 10,00
III aventi tenore, in peso, di amido o di
fecola uguale o superiore a 32% e inferiore
a 50%:
a) non contenenti o contenenti, in peso, meno
di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero
invertito o calcolato in saccarosio):
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
1,5% di materie provenienti dal latte:
- senza zucchero ne' cacao 8,70
- altri 10,00
2. Altri:
- senza zucchero ne' cacao 8,70
- altri 10,00
b) aventi tenore,
in peso, di saccarosio (compreso lo
lo zucchero invertito calcolato in
in saccarosio)
uguale o superiore a 5% a 20%:
1. non contenenti o contenenti, in peso
meno di 1,5% di materie grasse, provenienti
dal latte 10,00
2. Altri 10,00
c) aventi tenore in peso, di
saccarosio (compreso lo zucchero
invertito calcolato in saccarosio)
uguale o superiore a 20%
1. non contenenti o contenenti, in peso
meno di 1,5% di materie grasse, provenienti
dal latte 10,00
2. Altri 10,00
IV aventi tenore, in peso, di amido o di
fecola uguale o superiore a 50% e inferiore
a 65%:
a) non contenenti o contenenti, in peso, meno
di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero
invertito o calcolato in saccarosio):
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
1,5% di materie provenienti dal latte:
- senza zucchero ne' cacao 8,70
- altri 10,00
2. Altri:
- senza zucchero ne' cacao 8,70
- altri 10,00
19.08 B. IV. b) aventi tenore, in peso, di
(segue) saccarosio (compreso lo zucchero
invertito calcolato in saccarosio)
uguale o superiore a 5%
1. non contenenti o contenenti, in peso
meno di 1,5% di materie grasse, provenienti
dal latte 10,00
2. Altri 10,00
V. aventi tenore, in peso, di amido o di
fecola uguale o superiore a 65%:
a) non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in saccarosio):
- senza zucchero ne' cacao 8,70
- altri 10,00
b) altri 10,00
21.02 Estratti o essenze di caffe', di te' o di mare
e preparazioni a base di questi estratti o
essenza torrefatta e altri torrefatti del
caffe' e loro estratti:
C. Cicoria torrefatta ed altri succedanei
torrefatti del caffe':
II. altri 17,82
D. Estratti di cicoria torrefatta e di altri
succedanei torefatti del caffe':
II. altri 22,17
21.06 Lieviti naturali, ivi o morti, lieviti
artificiali e preparati:
A Lieviti naturali vivi:
II Lieviti di panificazione:
a) secchi 4,50
b) altri 12,40
21.07 Preparazioni alimentari non nominate ne'
comprese altrove:
A. Cereali in semi o in spighe, precotti o
altrimenti preparati:
I Granoturco 16,80
II Riso 16,80
III Altri 16,80
===================================================================
Numero della Designazione delle merci Data di base
tariffa (Elementi fissi)
doganale (%)
comune
===================================================================
21.07 B. Pane alimentari non ripiene, paste
(segue) alimentari ripiene:
1. Paste alimentari non ripiene corte:
a) essiccate 16,80
b) altre 16,80
II Paste alimentari ripiene:
a) corte 16,80
b) altre 16,80
C. Gelati:
1. non contenenti o contenenti, in peso
meno di 3% di materie grasse provenienti
dal latte 16,80
II. aventi tenori, in peso, di materie
grasse provenienti dal latte:
a) uguale o superiore al 3% e inferiore
a 7% 16,80
b) uguale o superiore a 7% 16,80
D. Iogurt preparati, latte in polvere per
l'alimentazione dei fanciulli o per usi
dietetici o culinari:
1. Iogurt preparati:
a) in polvere, aventi tenore, in peso, di
materie grasse proveniente dal latte:
1. inferiore a 1,5% 16,80
2. uguali o superiore a 1,5% 16,80
b) altri, aventi tenore, in peso, di
materie grasse provenienti dal latte:
1. inferiore a 1,5% 16,80
2. uguale o superiore a 1,5% e inferiore
a 4% 16,80
3. uguale o superiore a 4% 16,80
II. altri, aventi tenore, in peso di
materie grasse provenienti dal latte:
a) inferiore a 1,5% e aventi tenore, in
peso, di proteine del latte (tenore di
azoto per 6,38%
1. inferiore a 40% 16,80
2. uguale o superiore a 40% e inferiore
a 55% 16,80
3. uguale o superiore a 55% e inferiore
a 70% 16,80
4. uguale o superiore a 70% 16,80
b) uguale o superiore a 1,5% 16,80
E. Preparazioni dette "fondute" 18,80
21.07 G. altre:
(segue) 1. non contenenti o contenenti, in
peso, meno di 1,5% di materie grasse
provenienti dal latte:
a) non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in saccarosio):
2. aventi tenore in peso di amido o di
fecola:
aa) uguale o superiore a 5% o inferiore
a 32% 16,80
bb) uguale o superiore a 32% e inferiore
a 45% 16,80
cc) uguale o superiore a 45% 16,80
b) aventi tenore, in peso di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato
in saccarosio uguale o superiore a 5%
inferiore 15%:
1. non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di amido e di fecola 16,80
2. aventi tenore, in peso, di amido o
di fecola:
aa) uguale o superiore a 5% e inferiore
a 32% 16,80
bb) uguale o superiore a 32% e inferiore
a 45% 16,80
cc) uguale o superiore a 45% 16,80
c) aventi tenore, in peso, di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato
in saccarosio uguale o superiore a 15%
e inferiore a 30%:
1. non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di amido o di fecola 16,80
2. aventi tenore, in peso, di amido e di
fecola:
aa) uguale o superiore a 5% e inferiore
a 32% 16,80
bb) uguale o superiore a 32% e inferiore
a 45% 16,80
cc) uguale o superiore a 45% 16,80
d) aventi tenore, in peso, di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato
in saccarosio) uguale o superiore a 30%
e inferiore a 50%:
1. non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di amido o di fecola 16,80
2. aventi tenore, in peso, di amido e
di fecola:
aa) uguale o superiore a 5% e inferiore
a 32% 16,80
bb) uguale o superiore a 32% 16,80
21.07 G. altre:
(segue) 1. non contenenti o contenenti, in
peso, meno di 1,5% di materie grasse
provenienti dal latte:
a) non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in saccarosio):
2. aventi tenore in peso di amido o di
fecola:
aa) uguale o superiore a 5% o inferiore
a 32% 16,80 bb) uguale o superiore a 32% e inferiore
a 45% 16,80 cc) uguale o superiore a 45% 16,80 b) aventi tenore, in peso di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato
in saccarosio uguale o superiore a 5%
inferiore 15%:
1. non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di amido e di fecola 16,80 2. aventi tenore, in peso, di amido o
di fecola:
aa) uguale o superiore a 5% e inferiore
a 32% 16,80 bb) uguale o superiore a 32% e inferiore
a 45% 16,80 cc) uguale o superiore a 45% 16,80 c) aventi tenore, in peso, di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato
in saccarosio uguale o superiore a 15%
e inferiore a 30%:
1. non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di amido o di fecola 16,80 2. aventi tenore, in peso, di amido e di
fecola:
aa) uguale o superiore a 5% e inferiore
a 32% 16,80 bb) uguale o superiore a 32% e inferiore
a 45% 16,80 cc) uguale o superiore a 45% 16,80 d) aventi tenore, in peso, di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato
in saccarosio) uguale o superiore a 30%
e inferiore a 50%:
1. non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di amido o di fecola 16,80 2. aventi tenore, in peso, di amido e
di fecola:
aa) uguale o superiore a 5% e inferiore
a 32% 16,80 bb) uguale o superiore a 32% 16,80 21.07 G. I. e) aventi tenore, in peso di
(segue) saccarosio (compreso lo zucchero
invertito calcolato in saccarosio) uguale
o superiore a 50% e inferiore a 85%
1. non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di amido o di fecola 16,80 2. altre 16,80 f) aventi tenore, in peso, di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato
in saccarosio), uguale o superore a 85% 16,80 II. aventi tenore, in peso di materie
grassse provenienti dal latte uguale o
superiore a 1,5% e inferiore a 6%;
a) non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in saccarosio):
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno
di 5% di amido di fecola 16,80 2. aventi tenore, in peso, di amido
o di fecola:
aa) uguale o superiore a 5% e inferiore
a 32% 16,80 bb) uguale o superiore a 32% e inferiore
a 45% 16,80 cc) uguale o superiore a 45% 16,80 b) aventi tenore, un peso, di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato
in saccarosio; uguale o superiore a 5% e
inferiore a 15%:
1. non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di amido o di fecola 16,80 2. aventi tenore, un peso, di amido o di
fecola:
aa) uguale o superiore a 5% e inferiore
a 32% 16,80 bb) uguale o superiore a 32% 16,80 c) aventi tenore, in peso, di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato
in saccarosio, uguale o superiore a 15%
ed inferiore a 30%:
1. non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di amido o di fecola 16,80 2. aventi tenore, in peso, di amido
o di fecola:
aa) uguale o superiore a 32% 16,80 bb) uguale o superiore a 32% 16,80 d) aventi tenore, in peso, di saccorsio
(compreso lo zucchero invertito calcolato
in saccarosio) uguale o superiore a 30% e
inferiore a 50%:
1. non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di amido o di fecola 16,80 2. Altre 16,80 c) aventi tenore, di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in
saccarosio uguale o superiore a 50% 16,80===================================================================
Numero della Designazione delle merci Data di base
tariffa (Elementi fissi) doganale (%)
comune
===================================================================
21.07 G. III. aventi tenore, in peso, di
(segue) materie grasse provenienti dal latte
uguale o superiore a 6% e inferiore a
12%:
a) non contenenti o contenenti, in peso
meno di 5% di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in
saccarosio):
1. non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di alido e di fecola 16,80 2. aventi tenore, in peso, di amido o
di fecola:
aa) uguale o superiore a 5% e inferiore
a 32% 16,80 bb) uguale o superiore a 32% 16,80 b) aventi tenore, in peso, di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato
in saccarosio) uguale e superiore a 5% ed
inferiore a 15%:
1. non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di amido o di fecola 16,80 2. Altre 16,80 c) aventi tenore, in peso, di saccarosio
compreso lo zucchero invertito calcolato
in saccarosio uguale o superiore a 15%
ed inferiore a 30%:
1. non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di amido o di fecola 16,80 2. Altre 16,80 d) aventi tenore, in peso, di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato
in saccarosio) uguale o superiore a 30%
ed inferiore a 50%:
1. non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di amido o di fecola 16,80 2. Altre 16,80 e) aventi tenore, in peso, di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato
in saccarosio: uguale o superiore a 50% 16,80 IV aventi tenore, in peso, di materie
grasse, provenienti dal latte uguale
o superiore a 12% e inferiore a 18%:
a) non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in
saccarosio):
1. non contenenti o contenenti, in peso
meno di 5% di amido o di fecola 16,80 2 Altre 16,80 b) aventi tenore, di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in
saccarosio uguale o superiore a 5% e
inferiore a 15%:
1. non contenente o contenente, in peso
meno di 5% di amido o di fecola 16,80 2. Altre 16,80 c) aventi forme, in peso, di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato
in saccarosio) uguale o superiore a 15% 16,80 V aventi tenore, in peso di materie grasse
provenienti dal Latte uguale o superiore
a 18% e inferiore a 26%
a) non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in saccarosio)
21.07 G. V.a) 1 non contenenti o contenenti, in
peso, meno di 5% di amido di fecola 16,80 2. Altre
b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio
uguale o superiore a 5% 16,80 VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse
provenienti dal latte uguale o superiore a 26%
ed inferiore a 45%
a) non contenenti o contenenti, in peso, meno
di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
1 non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di amido o di fecola 16,80 2 Altre 16,80 b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
uguale o superiore a 5% e inferiore a 25%
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di amido di fecola 16,80 2 altre 16,80 c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
uguale o superiore a 25% 16,80 VII aventi tenore, in peso, di materie grasse
provenienti dal latte uguale o superiore a 45%
ed inferiore a 65%:
a) non contenenti o contenenti, in peso, meno
di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero
invertito calcolato in saccarosio):
1 non contenenti o contenenti, in peso, meno
di 5% di amido o di fecola 16,80 2 Altre 16,80 b) aventi tenore, in peso, di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato in
saccarosio uguale o superiore a 5%:
1 non contenenti o contenente, in peso meno di
5% di amido di fecola 16,80 2 Altre 16,80 VIII aventi tenore, in peso, di materie grasse
provenienti dal latte uguale o superiore a 65%
ed inferiore a 85%
a) non contenenti o contenenti in peso, meno di
5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio) 16,80 b) altre 16,80 IX aventi tenore, in peso, di materie grasse
provenienti dal latte uguale o superiore a
85% 16,80 22.02 Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese
le acque minerali aromatizzate) e altre bevande
non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di
ortaggi della voce n. 20.07:
B altre, aventi tenore, di materie grasse
provenienti dal latte:
22.02 B. I inferiore a 0,2% 0,00 (segue) II uguale o superiore a 0,2% e inferiore
a 2% 0,00 III uguale o superiore a 2% 0,00 29,04 Alcoli aciclici e loro derivati alogenati,
solfonati nitrati, nitrosi:
C Polialcoli:
II D-Mannitolo (mannite) 0,00 III D-Glucitolo (sorbite):
a) in soluzione acquosa:
1 contenente d-mannitolo in proporzione inferiore
o uguale a 2% in peso, calcolata sul tenore in
d-glucitolo 11,60 2 altro 0,00 b) altro:
1 contenente d-mannitolo in proporzione inferiore
o uguale a 2% in peso, calcolata sul tenore in D
glucitolo 11,60 2 Altro 0,00 35,05 Destrina e colle di destrina, amidi solubili o
torrefatti colle d'amido e di fecola:
A Destrina amidi, e fecole solubili o 15,88 torrefatti B Colle di destrina, di amido e di
fecola, contenenti tali sostanze in misura:
I inferiore a 25 in peso 25,74 II uguale o superiore a 25 e inferiore a 55
in peso 24,40 III uguale o superiore a 55 e inferiore a 80
in peso 21,30 IV uguale o superiore a 80 in peso 10,94 39,12 Bozzime preparate, appretti preparati e
preparazioni per la mordenzatura, del tipo di
quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'
industria della carta, nell'industria del cuoio
o industrie simili:
A Bozzime preparate ed appretti preparati:
1 a base di sostanze amidacee, contenenti tali
sostanze in misura:
a) inferiore a 55 in peso 19,12 b) uguale o superiore a 55% e inferiore a 70%
in peso 14,56 c) uguale o superiore a 70% e inferiore a 83%
in peso 11,03 d) uguale o superiore a 83% in peso 7,65
38.19 Prodotti chimici e preparazioni delle
industrie chimiche o delle industrie
connesse (Comprese quelle consistenti in
miscele delle industrie chimiche o delle
industrie connnesse, non nominati ne'
compresi altrove:
T d-Glucitolo (sorbite) diverso da quello
della sottovoce 29.04 C lll:
1. in soluzione acquosa:
a) contenente o d-mannitolo in proporzione
inferiore o uguale a 2% in peso, calcolato
sul tenore di d-gliticolo 14,40 b) altro 0,00 II altro:
a) contenente d-mannitolo in proporzione
inferiore o uguale a 2% in peso, calcolato
sul tenore in d-glicitolo 14,40 b) altro 2,58
Elenco previsto all'articolo 7
===================================================================
Numero della Designazione delle merci Data di base
tariffa (Elementi fissi)
doganale (%)
comune
===================================================================
17.04 Prodotti a base di zuccheri non
contenenti cacao:
B. Gomme da masticare del genere
"chewing-gum" aventi tenore, in peso,
di saccarosio (compreso lo zucchero
invertito calcolato in saccarosio):
I. inferiore a 60% 24,21
II. uguale o superiore a 60% 22,65
C Preparazione detta "cioccolato bianco" 0,00
D Altri:
1. non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 1,5% di materie grasse provenienti
dal latte:
a) non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5%, di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in
saccarosio) 26,93
b) aventi tenore, in peso, di saccorosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato in
saccarosio):
1. uguale o superiore a 5% e inferiore
a 30% 29,28
2. uguale o superiore a 30% e inferiore
a 40% 29,80
3. uguale o superiore a 40% e inferiore a 50%:
aa) non contenenti amido o fecola 27,67
bb) altri 25,12
4. uguale o superiore a 50% e inferiore
a 60% 23,22
5. uguale o superiore a 60% e inferiore
a 70% 21,62
6. uguale o superiore a 70% e inferiore
a 80% 21,38
7. uguale o superiore a 80% e inferiore
a 90% 18,81
8. uguale o superiore a 90% 20,56
II non nominati:
a) non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero
invertito calcolato in saccarosio) 13,06
b) aventi tenore, in peso, di saccarosio
compreso lo zucchero invertito calcolato in
saccarosio)
17.04 D. II. b) 1. uguale o superiore a 5%
(segue) e inferiore a 30% 20,71
2. uguale o superiore a 30% e inferiore
a 50% 11,59
3. uguale o superiore a 50% e inferiore
a 70% 7,29
4. uguale o superiore a 70% 20,91
18.06 Cioccolata e altre preparazioni
alimentari contenenti cacao:
A. Cacao in polvere, semplicemente
zuccherato con aggiunta di
saccarosio, avente tenore, in peso
di saccarosio:
1. inferiore a 65% 20,71
II. uguale o superiore a 65% e
inferiore a 80% 7,35
III. uguale o superiore a 80% 0,00
B. Gelati:
I. non contenente o contenenti, in peso,
meno di 3% di materie
grasse provenienti dal latte 0,00
II. aventi tenore, in peso, di materie
grasse provenienti dal latte:
a) uguale o superiore a 3% e inferiore a 7%
b) uguale o superiore a 7%
C. Cioccolata e prodotti di cioccolata,
anche ripieni; prodotti a base di zuccheri
e loro succedanei fabbricati a partire di
prodotti di sostituzione dello zucchero,
contenenti cacao:
1. non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato
in saccarosio) 10,92
II. altri:
a) non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 1,5% di materie
grasse provenienti dal latte e aventi tenore,
in peso, di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato
in saccarosio):
1. inferiore a 50% 12,71
2. uguale o superiore a 5% 9,66
b) aventi tenore, in peso, di materie
grasse provenienti dal latte:
1. uguale o superiore a 1,5% e inferiore
a 3% 7,04
2. uguale o superiore a 3% e inferiore
a 4,5% 10,03
3. uguale o superiore a 4,5% e inferiore
a 6% 10,02
4. uguale o superiore a 6% 7,37
18.06 D. altre:
(segue)
I. non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 1,5% di materie grasse
provenienti dal latte:
a) in imballaggi immediati di contenuto
netto inferiore o uguale a 500 g. 0,00
b) altre 0,00
II. aventi tenore, in peso, di materie
grasse provenienti dal latte
a) uguale o superiore a 1,5% e inferiore
o uguale a 6,5%:
1. in imballaggi immediati di contenuto
netto inferiore o
uguale a 500 g 3,96
2. altre 3,96
b) superiore a 6,5% e inferiore a 26%:
1. imballaggi immedianti di contenuto
inferiore o uguale a 500 g 0,00
2. altre 0,00
c) uguale o superiore a 26%:
1. in imballaggi immedianti di contenuto
netto inferiore o uguale a 500 g. 0,00
2. altre 0,00
19.02 Estratti di malto; preparazioni per
l'alimentazione dei fanciulli, per usi
dietetici o di cucina, a base di farine,
semolini, amidi, fecole o estratti di
fecole o estratti di malto, anche
addizionate di cacao in misura inferiore
a 50% in peso:
A. Estratti di malto:
I. aventi tenore, in peso, di estratto secco
uguale o superiore a 90% 19,50
II. altri 19,50
B. altre:
I. contenenti estratti di mato e aventi
tenore, in peso, di
zuccheri riduttori (calcolati in maltosio)
uguale o superiore
a 30% 17,30 (1)
II. non nominate:
a) non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 1,5% di materie
grasse provenienti dal latte:
1. aventi tenore, in peso, di amido o di
fecola, inferiore
a 14%:
aa) non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di
saccarosio (compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio) 17,30 (1) bb) aventi tenore, in peso, di
saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in
saccarosio):
11. uguale o superiore a 5% e inferiore
a 60% 17,30 (1) 22. uguale o superiore a 60% 17,30 (1) 2. aventi tenore, in peso, di amido o
di fecola uguale o
superiore a 14% e inferiore a 32%:
aa) non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di
saccarosio (compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio) 17,30 (1) bb) altre 17,30 (1) 3. aventi tenore, in peso, di amido o di
fecola uguale o inferiore a 45%:
aa) non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in
saccarosio) 17,30 (1)
bb) altre 17,30 (1) 4. aventi tenore, in peso, di amido o di
fecola uguale o superiore a 45% e
inferiore a 65%:
aa) non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in
saccarosio) 17,30 (1)
bb) altre 17,30 (1)
________
(1) Minimo 2,87 Ptas/kg.
19.02 B. II. a) 5. aventi tenore, in,
(segue) peso, di amido o di fecola uguale
o superiore a 65% e inferiore a
80%:
aa) non contenti o contenenti, in
peso, meno di 5% di saccarosio
compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio) 17,30 (1) bb) altre 17,30 (1) 6. aventi tenore, in peso, di amido
o di fecola uguale o superiore a 85%:
aa) non contenti o contenti, in peso,
meno di 5% di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in
saccarosio) 17,30 (1) bb) altre 17,30 (1) 7. aventi tenore, in peso, di amido o
di fecola uguale o superiore a 85% 17,30 (1) b) aventi tenore, in peso, di materie
grasse provenienti dal latte:
1. uguale o superiore a 1,5% e
inferiore a 5% 17,30 (1) 2. uguale o superiore a 5% 17,30 (1) 19.03 Paste alimentari:
A. contenenti uova 18,10
B. altre:
I. non contenenti farina o semolino
di grano tenero 18,10
II. non nominate 18,10
19.04 Tapioca, compresa quella di fecola
di patate:
- di yucca o di manioca 19,20
- di fecola di patate 11,40
- altre 14,30
19.05 Prodotti a base di cereali ottenuti
per soffiatura o tostatura: "puffedrice, con
flakers" e simili:
A. a base di granturco 16,80
B. a base di riso 16,80
C. altri 16,80
______
(1) Minimo 2,87 Ptas/kg.
19.07 Pane, biscotti di mare e altri
prodotti della panetteria ordinaria,
senza aggiunta di zuccheri
miele, uova, materie grasse, formaggio,
e frutta; ostie, capsule per
medicamenti, ostie per sigilli, fogli
di paste seccate di farina, di amido
o di fecola e prodotti simili:
A. Pane croccante detto "Knascjebrot" 6,10
B. Pane azimo (Mazoch) 6,10
C. Ostie, capsule per medicamenti, ostie
per sigilli, fogli di paste seccate
di farina, di amido o di fecola e
prodotti simili 6,10
D. Altri, aventi tenore in peso, di
amido o di fecola:
I. inferiore a 50% 6,10
II. uguale o superiore a 50% 6,10
19.08 Prodotti della panetteria fine, della
pasticceria e della biscotteria, anche
addizionati di cacao in qualsiasi
proporzione:
A. Preparazioni dette "pan pepato" (pain
d'epices), aventi tenore, in peso, di
saccarosio (compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio):
I. inferiore a 30% 10,00
II uguale o superiore al 30% e inferiore
a 50% 10,00
III. uguale o superiore a 50% 10,00
B. Altri:
I. non contenenti in peso, meno di 5%
di amido o di fecola, aventi tenore, in
peso di saccarosio (compreso invertito
calcolato in saccarosio):
a) inferiore a 70%:
- senza zucchero ne' cacao 8,70
- altri 10,00
II. aventi, tenore, in peso, di amido
o di fecola uguale o superiore a 5%
e inferiore a 32%:
a) non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in saccarosio)
- senza zucchero ne' cacao 8,70
- altri 10,00
b) aventi tenore, in peso (compreso lo
zucchero invertito calcolato in
saccarosio) uguale o superiore a 5% e
inferiore a 40%:
1. non contenenti in peso, meno di 1,5%
di materie grasse provenienti dal latte 10,00
2. altri 10,00
19.08 B. II. c) aventi tenore, in peso, di
saccarosio (compreso lo zucchero
invertito calcolato in saccarosio)
uguale o superiore a 30% a 40%:
1. non contenenti o contenenti, in peso
meno di 1,5% di materie grasse, provenienti
dal latte 10,00
2. Altri 10,00
d) aventi tenore in peso, di
saccarosio (compreso lo zucchero
invertito calcolato in saccarosio)
uguale o superiore a 30% a 40%:
1. non contenenti o contenenti, in peso
meno di 1,5% di materie grasse, provenienti
dal latte 10,00
2. Altri 10,00
III aventi tenore, in peso, di amido o di
fecola uguale o superiore a 32% e inferiore
a 50%:
a) non contenenti o contenenti, in peso, meno
di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero
invertito o calcolato in saccarosio):
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
1,5% di materie provenienti dal latte:
- senza zucchero ne' cacao 8,70
- altri 10,00
2. Altri:
- senza zucchero ne' cacao 8,70
- altri 10,00
b) aventi tenore,
in peso, di saccarosio (compreso lo
lo zucchero invertito calcolato in
in saccarosio)
uguale o superiore a 5% a 20%:
1. non contenenti o contenenti, in peso
meno di 1,5% di materie grasse, provenienti
dal latte 10,00
2. Altri 10,00
c) aventi tenore in peso, di
saccarosio (compreso lo zucchero
invertito calcolato in saccarosio)
uguale o superiore a 20%
1. non contenenti o contenenti, in peso
meno di 1,5% di materie grasse, provenienti
dal latte 10,00
2. Altri 10,00
IV aventi tenore, in peso, di amido o di
fecola uguale o superiore a 50% e inferiore
a 65%:
a) non contenenti o contenenti, in peso, meno
di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero
invertito o calcolato in saccarosio):
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
1,5% di materie provenienti dal latte:
- senza zucchero ne' cacao 8,70
- altri 10,00
2. Altri:
- senza zucchero ne' cacao 8,70
- altri 10,00
19.08 B. IV. b) aventi tenore, in peso, di
(segue) saccarosio (compreso lo zucchero
invertito calcolato in saccarosio)
uguale o superiore a 5%
1. non contenenti o contenenti, in peso
meno di 1,5% di materie grasse, provenienti
dal latte 10,00
2. Altri 10,00
V. aventi tenore, in peso, di amido o di
fecola uguale o superiore a 65%:
a) non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in saccarosio):
- senza zucchero ne' cacao 8,70
- altri 10,00
b) altri 10,00
21.02 Estratti o essenze di caffe', di te' o di mare
e preparazioni a base di questi estratti o
essenza torrefatta e altri torrefatti del
caffe' e loro estratti:
C. Cicoria torrefatta ed altri succedanei
torrefatti del caffe':
II. altri 17,82
D. Estratti di cicoria torrefatta e di altri
succedanei torefatti del caffe':
II. altri 22,17
21.06 Lieviti naturali, ivi o morti, lieviti
artificiali e preparati:
A Lieviti naturali vivi:
II Lieviti di panificazione:
a) secchi 4,50
b) altri 12,40
21.07 Preparazioni alimentari non nominate ne'
comprese altrove:
A. Cereali in semi o in spighe, precotti o
altrimenti preparati:
I Granoturco 16,80
II Riso 16,80
III Altri 16,80
===================================================================
Numero della Designazione delle merci Data di base
tariffa (Elementi fissi)
doganale (%)
comune
===================================================================
21.07 B. Pane alimentari non ripiene, paste
(segue) alimentari ripiene:
1. Paste alimentari non ripiene corte:
a) essiccate 16,80
b) altre 16,80
II Paste alimentari ripiene:
a) corte 16,80
b) altre 16,80
C. Gelati:
1. non contenenti o contenenti, in peso
meno di 3% di materie grasse provenienti
dal latte 16,80
II. aventi tenori, in peso, di materie
grasse provenienti dal latte:
a) uguale o superiore al 3% e inferiore
a 7% 16,80
b) uguale o superiore a 7% 16,80
D. Iogurt preparati, latte in polvere per
l'alimentazione dei fanciulli o per usi
dietetici o culinari:
1. Iogurt preparati:
a) in polvere, aventi tenore, in peso, di
materie grasse proveniente dal latte:
1. inferiore a 1,5% 16,80
2. uguali o superiore a 1,5% 16,80
b) altri, aventi tenore, in peso, di
materie grasse provenienti dal latte:
1. inferiore a 1,5% 16,80
2. uguale o superiore a 1,5% e inferiore
a 4% 16,80
3. uguale o superiore a 4% 16,80
II. altri, aventi tenore, in peso di
materie grasse provenienti dal latte:
a) inferiore a 1,5% e aventi tenore, in
peso, di proteine del latte (tenore di
azoto per 6,38%
1. inferiore a 40% 16,80
2. uguale o superiore a 40% e inferiore
a 55% 16,80
3. uguale o superiore a 55% e inferiore
a 70% 16,80
4. uguale o superiore a 70% 16,80
b) uguale o superiore a 1,5% 16,80
E. Preparazioni dette "fondute" 18,80
21.07 G. altre:
(segue) 1. non contenenti o contenenti, in
peso, meno di 1,5% di materie grasse
provenienti dal latte:
a) non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in saccarosio):
2. aventi tenore in peso di amido o di
fecola:
aa) uguale o superiore a 5% o inferiore
a 32% 16,80
bb) uguale o superiore a 32% e inferiore
a 45% 16,80
cc) uguale o superiore a 45% 16,80
b) aventi tenore, in peso di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato
in saccarosio uguale o superiore a 5%
inferiore 15%:
1. non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di amido e di fecola 16,80
2. aventi tenore, in peso, di amido o
di fecola:
aa) uguale o superiore a 5% e inferiore
a 32% 16,80
bb) uguale o superiore a 32% e inferiore
a 45% 16,80
cc) uguale o superiore a 45% 16,80
c) aventi tenore, in peso, di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato
in saccarosio uguale o superiore a 15%
e inferiore a 30%:
1. non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di amido o di fecola 16,80
2. aventi tenore, in peso, di amido e di
fecola:
aa) uguale o superiore a 5% e inferiore
a 32% 16,80
bb) uguale o superiore a 32% e inferiore
a 45% 16,80
cc) uguale o superiore a 45% 16,80
d) aventi tenore, in peso, di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato
in saccarosio) uguale o superiore a 30%
e inferiore a 50%:
1. non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di amido o di fecola 16,80
2. aventi tenore, in peso, di amido e
di fecola:
aa) uguale o superiore a 5% e inferiore
a 32% 16,80
bb) uguale o superiore a 32% 16,80
21.07 G. altre:
(segue) 1. non contenenti o contenenti, in
peso, meno di 1,5% di materie grasse
provenienti dal latte:
a) non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in saccarosio):
2. aventi tenore in peso di amido o di
fecola:
aa) uguale o superiore a 5% o inferiore
a 32% 16,80 bb) uguale o superiore a 32% e inferiore
a 45% 16,80 cc) uguale o superiore a 45% 16,80 b) aventi tenore, in peso di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato
in saccarosio uguale o superiore a 5%
inferiore 15%:
1. non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di amido e di fecola 16,80 2. aventi tenore, in peso, di amido o
di fecola:
aa) uguale o superiore a 5% e inferiore
a 32% 16,80 bb) uguale o superiore a 32% e inferiore
a 45% 16,80 cc) uguale o superiore a 45% 16,80 c) aventi tenore, in peso, di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato
in saccarosio uguale o superiore a 15%
e inferiore a 30%:
1. non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di amido o di fecola 16,80 2. aventi tenore, in peso, di amido e di
fecola:
aa) uguale o superiore a 5% e inferiore
a 32% 16,80 bb) uguale o superiore a 32% e inferiore
a 45% 16,80 cc) uguale o superiore a 45% 16,80 d) aventi tenore, in peso, di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato
in saccarosio) uguale o superiore a 30%
e inferiore a 50%:
1. non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di amido o di fecola 16,80 2. aventi tenore, in peso, di amido e
di fecola:
aa) uguale o superiore a 5% e inferiore
a 32% 16,80 bb) uguale o superiore a 32% 16,80 21.07 G. I. e) aventi tenore, in peso di
(segue) saccarosio (compreso lo zucchero
invertito calcolato in saccarosio) uguale
o superiore a 50% e inferiore a 85%
1. non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di amido o di fecola 16,80 2. altre 16,80 f) aventi tenore, in peso, di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato
in saccarosio), uguale o superore a 85% 16,80 II. aventi tenore, in peso di materie
grassse provenienti dal latte uguale o
superiore a 1,5% e inferiore a 6%;
a) non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in saccarosio):
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno
di 5% di amido di fecola 16,80 2. aventi tenore, in peso, di amido
o di fecola:
aa) uguale o superiore a 5% e inferiore
a 32% 16,80 bb) uguale o superiore a 32% e inferiore
a 45% 16,80 cc) uguale o superiore a 45% 16,80 b) aventi tenore, un peso, di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato
in saccarosio; uguale o superiore a 5% e
inferiore a 15%:
1. non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di amido o di fecola 16,80 2. aventi tenore, un peso, di amido o di
fecola:
aa) uguale o superiore a 5% e inferiore
a 32% 16,80 bb) uguale o superiore a 32% 16,80 c) aventi tenore, in peso, di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato
in saccarosio, uguale o superiore a 15%
ed inferiore a 30%:
1. non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di amido o di fecola 16,80 2. aventi tenore, in peso, di amido
o di fecola:
aa) uguale o superiore a 32% 16,80 bb) uguale o superiore a 32% 16,80 d) aventi tenore, in peso, di saccorsio
(compreso lo zucchero invertito calcolato
in saccarosio) uguale o superiore a 30% e
inferiore a 50%:
1. non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di amido o di fecola 16,80 2. Altre 16,80 c) aventi tenore, di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in
saccarosio uguale o superiore a 50% 16,80===================================================================
Numero della Designazione delle merci Data di base
tariffa (Elementi fissi) doganale (%)
comune
===================================================================
21.07 G. III. aventi tenore, in peso, di
(segue) materie grasse provenienti dal latte
uguale o superiore a 6% e inferiore a
12%:
a) non contenenti o contenenti, in peso
meno di 5% di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in
saccarosio):
1. non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di alido e di fecola 16,80 2. aventi tenore, in peso, di amido o
di fecola:
aa) uguale o superiore a 5% e inferiore
a 32% 16,80 bb) uguale o superiore a 32% 16,80 b) aventi tenore, in peso, di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato
in saccarosio) uguale e superiore a 5% ed
inferiore a 15%:
1. non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di amido o di fecola 16,80 2. Altre 16,80 c) aventi tenore, in peso, di saccarosio
compreso lo zucchero invertito calcolato
in saccarosio uguale o superiore a 15%
ed inferiore a 30%:
1. non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di amido o di fecola 16,80 2. Altre 16,80 d) aventi tenore, in peso, di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato
in saccarosio) uguale o superiore a 30%
ed inferiore a 50%:
1. non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di amido o di fecola 16,80 2. Altre 16,80 e) aventi tenore, in peso, di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato
in saccarosio: uguale o superiore a 50% 16,80 IV aventi tenore, in peso, di materie
grasse, provenienti dal latte uguale
o superiore a 12% e inferiore a 18%:
a) non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in
saccarosio):
1. non contenenti o contenenti, in peso
meno di 5% di amido o di fecola 16,80 2 Altre 16,80 b) aventi tenore, di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in
saccarosio uguale o superiore a 5% e
inferiore a 15%:
1. non contenente o contenente, in peso
meno di 5% di amido o di fecola 16,80 2. Altre 16,80 c) aventi forme, in peso, di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato
in saccarosio) uguale o superiore a 15% 16,80 V aventi tenore, in peso di materie grasse
provenienti dal Latte uguale o superiore
a 18% e inferiore a 26%
a) non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in saccarosio)
21.07 G. V.a) 1 non contenenti o contenenti, in
peso, meno di 5% di amido di fecola 16,80 2. Altre
b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio
uguale o superiore a 5% 16,80 VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse
provenienti dal latte uguale o superiore a 26%
ed inferiore a 45%
a) non contenenti o contenenti, in peso, meno
di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
1 non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di amido o di fecola 16,80 2 Altre 16,80 b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
uguale o superiore a 5% e inferiore a 25%
1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di
5% di amido di fecola 16,80 2 altre 16,80 c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
uguale o superiore a 25% 16,80 VII aventi tenore, in peso, di materie grasse
provenienti dal latte uguale o superiore a 45%
ed inferiore a 65%:
a) non contenenti o contenenti, in peso, meno
di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero
invertito calcolato in saccarosio):
1 non contenenti o contenenti, in peso, meno
di 5% di amido o di fecola 16,80 2 Altre 16,80 b) aventi tenore, in peso, di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato in
saccarosio uguale o superiore a 5%:
1 non contenenti o contenente, in peso meno di
5% di amido di fecola 16,80 2 Altre 16,80 VIII aventi tenore, in peso, di materie grasse
provenienti dal latte uguale o superiore a 65%
ed inferiore a 85%
a) non contenenti o contenenti in peso, meno di
5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio) 16,80 b) altre 16,80 IX aventi tenore, in peso, di materie grasse
provenienti dal latte uguale o superiore a
85% 16,80 22.02 Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese
le acque minerali aromatizzate) e altre bevande
non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di
ortaggi della voce n. 20.07:
B altre, aventi tenore, di materie grasse
provenienti dal latte:
22.02 B. I inferiore a 0,2% 0,00 (segue) II uguale o superiore a 0,2% e inferiore
a 2% 0,00 III uguale o superiore a 2% 0,00 29,04 Alcoli aciclici e loro derivati alogenati,
solfonati nitrati, nitrosi:
C Polialcoli:
II D-Mannitolo (mannite) 0,00 III D-Glucitolo (sorbite):
a) in soluzione acquosa:
1 contenente d-mannitolo in proporzione inferiore
o uguale a 2% in peso, calcolata sul tenore in
d-glucitolo 11,60 2 altro 0,00 b) altro:
1 contenente d-mannitolo in proporzione inferiore
o uguale a 2% in peso, calcolata sul tenore in D
glucitolo 11,60 2 Altro 0,00 35,05 Destrina e colle di destrina, amidi solubili o
torrefatti colle d'amido e di fecola:
A Destrina amidi, e fecole solubili o 15,88 torrefatti B Colle di destrina, di amido e di
fecola, contenenti tali sostanze in misura:
I inferiore a 25 in peso 25,74 II uguale o superiore a 25 e inferiore a 55
in peso 24,40 III uguale o superiore a 55 e inferiore a 80
in peso 21,30 IV uguale o superiore a 80 in peso 10,94 39,12 Bozzime preparate, appretti preparati e
preparazioni per la mordenzatura, del tipo di
quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'
industria della carta, nell'industria del cuoio
o industrie simili:
A Bozzime preparate ed appretti preparati:
1 a base di sostanze amidacee, contenenti tali
sostanze in misura:
a) inferiore a 55 in peso 19,12 b) uguale o superiore a 55% e inferiore a 70%
in peso 14,56 c) uguale o superiore a 70% e inferiore a 83%
in peso 11,03 d) uguale o superiore a 83% in peso 7,65
38.19 Prodotti chimici e preparazioni delle
industrie chimiche o delle industrie
connesse (Comprese quelle consistenti in
miscele delle industrie chimiche o delle
industrie connnesse, non nominati ne'
compresi altrove:
T d-Glucitolo (sorbite) diverso da quello
della sottovoce 29.04 C lll:
1. in soluzione acquosa:
a) contenente o d-mannitolo in proporzione
inferiore o uguale a 2% in peso, calcolato
sul tenore di d-gliticolo 14,40 b) altro 0,00 II altro:
a) contenente d-mannitolo in proporzione
inferiore o uguale a 2% in peso, calcolato
sul tenore in d-glicitolo 14,40 b) altro 2,58
Allegato V
ALLEGATO V Elenco previsto all'articolo 10
===================================================================
Numero della Designazione delle merci
tariffa
doganale
comune
===================================================================
07.01 Ortaggi, e piante mangerecce, freschi e
refrigerati:
ex H, Cipolle, scalogni e agli:
- Cipolle e agli
M. Pomodori
08.02 Agrumi, freschi o secchi:
ex A. Arance, fresche
B. Mandarini compresi i tangerini e i mandarini satsua clementine, wilkings e altri simili ibridi
di agrumi:
ex II altri:
- Mandarini compresi i tangerini e i mandarini
satsusa (o sazuna) freschi
ex C. Limoni, freschi
08.04 Uve, fresche o secche
A. fresche:
I. da tavola
Allegato VI
ALLEGATO VI Elenco previsto all'allegato 12, paragrafo 4
===================================================================
Numero della Designazione delle merci
tariffa %
doganale
comune
===================================================================
19.03 Paste alimentari
B. altre 12
21.04 Salse, condimenti composti
B. Salse a base di purea di pomodori 9
21.07 Preparazioni alimentari non nominate ne'
comprese altrove:
D. Iogurt preparati latti in polvere per
l'alimentazione dei fanciulli o per usi
dietetici e culinari:
I. Iogurt preparati:
b) altri 12,5
39,02 Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione
(polietileni tetramologenti
poliisobutiline, cloruro di polivinile,
acetato di polivinile, cloroacetato
di poliviline e politracrilici, resine
cumaronindeniche ecc.):
C altri:
ex IV Polipropolene:
- in nastri, di spessore superiore a 0,1 mm 10,5 VIII Cloruro di polivinele:
ex b) in altre forme:
- in tubi 10,5
39,07 Lavori delle sostanze comprese nelle voci
dal n. 39 C1 al n. 39.06 incluso:
B Altri:
V di altre sostanze:
ex d) altri:
- Piatti di diametro compreso tra 17 e 21 cm
inclusi, boccali, di polistirene 15
- Sacchi sacchetti ed altri simili
contenitore di polietilene 10,5
- Pecipienti diversi da bottiglioni, bottiglie e flaconi, di polistirene 15
- Tubi lavorati e accessori per tubi, di
polivinicloruro 10,5
42.02 Oggetti da viaggio (bauli, valigie,
cappelliere, sacchi da viaggio, sacchi a
spalle ecc), sacchi per provviste, borse da
donna, cartelle, borse portacarte, portafogli,
portamonete, borse per toletta, borse per
utensili, borse da tabacco, gusine, astucci,
custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli gioielli, boccette, colletti, calzature spazzole ecc) e simili contenitori di cuoio o di pelli,
naturali, artificaili o ricostituiti di
fibra, vulcanizzate, di materie plastiche
artificiali in fogli di cartone, o di tessuti:
ex A. di materie plastiche artificiali in fogli:
- Sacchi di polietiline 10,5
46.05 Carta cartoni semplicemente ondulati (anche
con copertura incollata) increspati,
pieghettati, goffrati, impressi a secco o
perforati in rotoli o in fogli:
A Carta e cartoni ondulati 14
ex B altri:
- Carta incrospata per uso domestico, di
pero' uguale o superiore a 15 g/m2 ed
inferiore a 50 m/2 12,5
ex 48.14 Prodotti cartotecnici per corrispodenza carta da
lettere in blocchi, buste, biglietti postali,
cartoline, postali non illustrate e cartoncini
scatole, involucri a busta e simili, di carta o
di cartone, contenenti un assortimento di prodotti
cartotecnici per corrispondenza
corrispondenza:
- Carta da lettere, in blocchi 15
48.15 Altra carta e cartoni tagliati per un uso
determinato:
ex B. altri:
- Carta igienica, in rotoli 12
- Carta per macchine da ufficio o simili, in
strisce o in rotoli 12
48.15 Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta
o di cartone: cartonaggi per ufficio, per
magazzino e simili:
ex A. Scatole, sacchi ed altri contenitori di
carta o di cartone:
- Scatole di carta o di cartone ondulati 15
- Sacchetti, cartocci ed altri sacchi, di carta
kraft 11
- Scatole per sigari e sigarette 14
ex 48.18 Registri, quaderni, taccuini, libretti per
quietanze simili, blocchi per minute ed appunti,
agende, cartelle sottomano, raccoglitori e
classificatori legature volanti (a fogli mobili o
di altra specie) ed altri prodotti cartotecnici
da scuola, da ufficio e da cartoleria: album per
campioni, e per collezioni e coperture per libri,
di carta o di cartone:
- Blocchi per minute ed appunti: quaderni 13
ex 48.19 Etichette di qualsiasi specie, di cartao di
cartone, anche stampate o gommate, con o senza
vignette:
- Etichette di qualsiasi specie, escluse le fasce
per sigari 14,5
48.21 Altri lavori di pasta di carta, di carta, di
cartone o di ovatta di cellulosa:
B. Assorbimenti per bambini piccoli (bebes)
ex I. non condizionati per la vendita al minuto:
- di ovatta di cellulosa 14
ex II altri:
- di ovatta di cellulosa 14
ex D. Biancheria da letto, da tavola, da toletta
(compresi i fazzoletti ed i fazzolettini per
togliere il trucco) da servizio o da cucina,
biancheria, da dosso e altri indumenti:
- Asciugamani e tovaglioli da tavola 14
ex E. Assoberti igienici e tamponi:
- Assorbenti igienici, di ovatta di cellulosa 14
F. Altri:
ex I. Prodotti per uso chirurgico, medico od
igienico, non condizionati per la vendita al:
minuto:
- Assorbenti igienici di ovatta di cellulosa 14
ex II non nominati:
- Assorbimenti igienici, di ovatta di
cellulosa 14
70.10 Damigiane, boccette, barattoli, vasi, tubi per
compresse ed altri recipienti simili, di vetro,
per il trasporto o l'imballaggio tappi, coperchi
e altri dispositivi di chiusura, di vetro:
- esclusi gli articoli per il trasporto o gli
imballaggi, ottenuti da un tubo di spessore di vetro inferiore a 1mm e i tappi, coperchi e altri
dispositivi di chiusura 9
ex 76.08 Costruzioni e loro parti (capannoni, punti ed
elementi di ponti, torri, piloni, pilastri,
ossature impalcature tettole, intelaiature di
porte e finestre, balaustre ecc.) di alluminio
lamiere barre, profilati, tubi, ecc., di allumini
predisposti, per essere utilizzati nelle
costruzioni:
- Porte, finestre e stipiti 8,4
- Lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di lega
d'alluminio, predisposti per essere utilizzati
nelle costruzioni 8,4
94.03 Altri mobili e loro parti:
ex B altri:
- Letti di metalli comuni 13
- Scaffallature e loro parti, di metalli
comuni 11,5
94.04 Sommier, oggetti letteracci e simili, con
molle oppure imbattiti o guarniti interamente
di qualsiasi materia, quali materasso,
copripiede, piumini, cuscini-poufa, guanciali
ecc., compresi quelli di gomma o di materie
plastiche artificiali, allo stato spugnoso o
cellulare, anche ricoperti:
A. Oggetti letterecci e simili, di materie
plastiche, artificiali allo stato spugnoso
o cellulare, anche ricoperti 12
ex B altri:
- Sommier, materasso e guanciali 13
Allegato VII
ALLEGATO VII Elenco previsto all'articolo 13, paragrafo 2
A. Prodotti sensibili nei confronti della Comunita'
nella sua composizione al 31 dicembrte 1985
05.01 Capelli greggi, anche lavati e sgrassati, cascami di
capelli
05.02 Setole di maiale o di cinghiale, peli di tasso
ed altri peli per pennelli, spazzole e simili cascami di queste setole e di questi peli
05.03 Crini e cascami di crini, anche in strati,
con o senza suporto di altre materie
05.05 Avanzi di pesci
05.07 Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle
loro calugine, piume e penne e loro parti
05.08 Ossa (comprese quelle interne delle corna) gregge
sgrassate o semplicemente preparate (ma non
tagliate in una forma determinata) acidulate o degelatinate; loro polveri e cascami
05.09 Avorio, tartaruga, corna, zoccoli, unghie, artigli
e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati, in una forma determinata, compresi
i cascami, e le polveri, fanoni di balena e di animali, simili, greggi e semplicemente
preparati,
ma non tagliati in una forma determinata,
compresi le barbe e i cascami
05.12 Corallo e simili, greggi o semplicemente
preparati, non lavorati, conchiglie vuote, gregge
o semplicemente preparate, ma non tagliate in
una forma determinata, polveri e cascami di
conchiglie
05.13 Spugne naturali
05.14 Ambra grigia, castoreo, zibetto, e muschio,
cantaridi e bile, anche secche, sostanze
animali utilizzate per la prepazione di prodotti
farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio
05.15 Prodotti di origine animale, non nominati ne'
compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana:
ex B altri:
- Tendini e nervi; ritagli e altri cascami
simili di pelli non conciate
09.03 Mate
13.02 Gomma lacca, anche imbiancheria; gomme
gommoresine, resine e balsami naturali
13.03 Succhi e estratti vegetali, sostanze
pecrinari e portati; agar-agar e altre
mucillagini e ispessenti derivati da
vegetali:
A. Succhi ed estratti vegetali
B. Sostanze peritiche, pectinati e pectati
ex I allo stato secco:
- Pectati
ex II altri:
- Pectati
C Agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali
14.01 Materie vegetali usate principalmente in lavori
da panieraio o da stuoiaio (vimini, canne, bambu'
canne d'India, giunchi, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, o zinta, cortecce
di tiglio, e simili)
14.02 Materie vegetali usate principalmente per
imbottitura (capoc, crine vegetable, crine
marine e simili), anche in strati con o senza supporto di altre materie
14.03 Materie vegetali usate principalmente nella
fabbricazione di scope e spazzole (saggina
piassava, trebbia, fibre di iscle e simili), anche in torciglioni o in fasci
14.05 Prodotti di origine vegetale, non nominati
ne' compresi altrove
15.05 Grassi di lana e sostanze grasse derivate,
compresa la lanolina
15.06 Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue,
grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.)
15.08 Oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati,
standolizzati o in altro modo modificati
15.10 Acidi grassi industriali, oli acidi di
raffinazione, alcoli grassi industriali
15.11 Glicerina, comprese le acque e le liscivie
glicernose
15.15 Branco di balena e di altri acetati (spermaceti)
greggio, pressato, o raffinato anche colorate artificialmente
15.16 Cere vegetali, anche colorate artificialmente
15.17 Degras, residui provenienti dalla lavorazione delle
sostanze grasse o delle cere animali o vegetali
A. Degras
17.04 Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao
18.03 Cacao in massa o in parti (pasta di cacao), anche
sgrassato
18.04 Burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao
18.05 Cacao in polvere, non zuccherato
18.06 Cioccolata e altre preparazioni alimentari
contenenti cacao
19.02 Estratti di mato; preparazioni per l'alimentazione
dei fanciulli per usi dietetici o di cucine, a
base di farine, semolini amidi, fecole o
estratti di malto anche addizionate di
cacao in misura inferiore a 50 in peso.
19.03 Paste alimentari
19.04 Tapioca, compresa quella di facolta' di patate
19.05 Prodotti a base di cereali, per soffiatura
o tostatura "puffed-rice corflaks e simili
19.07 Pane, biscotti di mare e altri prodotti della
panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri miele e uova, materie grasse, formaggio o frutta ostie, capsule per medicamenti, ostie per
sigilli,
foglie, di paste seccate di farina, di amido
o di fecola e prodotti simili
19.08 Prodotti della panetteria fine, della pasticceria
e delal biscotteria anche addizionati di cacao
in qualsiasi proporzione
21.02 Estratti o essenze di caffe', di te' o di mare e
preparazione a base di questi estratti o essenze cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffe' e altri estratti
21.03 Farina di senape e senape preparata
21.04 Salse, condimenti composti
21.05 Preparazioni per zuppe, ministre e brodi
zuppe ministre e brodi, preparati
preparazioni alimentari composto omogenizzate 21.06 Lieviti naturali, vivi o morti, lieviti
artificiali preparati:
A. Lieviti naturali vivi
C. Lieviti artificiali preparati
21.07 Preparazioni alimentari non nominate ne' comprese
altrove:
A. Cereali in semi o in spighe, precotti o
altrimenti preparati
B. Paste alimentari non ripiene, cotte; paste
alimentari ripiene
C Gelati
D Iogurt preparati, latti in polvere per
l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici
o culinari
E Preparazioni dette "Fondute"
G Altre
22.01 Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve 22.02 Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le
acque minerali aromatizzate) e altr bevande
alcoliche esclusi i succhi di frutta o di ortaggi
della voce n. 20.07
22.03 Birra
22.06 Vermut ed altri vini di uva fresche aromatizzate
con parti di piante o con sostanze aromatiche 22.08 Alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico di
80% vol e piu'. alcole etilico denaturato
di qualsiasi titolo alcolometrico:
ex A Alcole etilico denaturato di qualsiasi
titolo alcolometrico:
- esclso l'alcole ottenuto dei prodotti agricoli
che figurano nell'allegato II del trattato CEE
B Alcole etilico non denaturato con titolo
alcolometrico di 80% vol e piu'
22.09 Alcole etilico non denaturato con titolo
alcolometrico di meno di 80% vol; acquivati
liquori ed altre bevande contenenti alcole
di distallazione, preparazioni alcoliche
composte (dette estratti concentrati)
per la fabbricazione delle bevande;
A Alcole etilico non denaturato con titolo
alcometrico di meno di 80% vol. presentato in recipienti contenenti:
ex I due litri o meno:
- escluso l'alcole ottenuto dai prodotti agricoli
che figurano nell'allegato II del trattato CEE
ex II piu' di due litri:
- escluso l'alcole ottenuto dai prodotti agricoli
che figurano nell'allegato II del trattato CEE
B Preparazioni alcoliche composte dette
"estratti concentrati)
C. Bevande contenenti alcole di distallazione:
I Rm, arack, tafia
II Gin
III Whiskv
IV Vodka con titolo alcolometrico di 45,4%
vol o meno, acquaviti di prugne, di pere
e di ciliege
ex V altri:
- a base di cereali
24.02 Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco
28.01 Alogeni (fluoro, cloro brorno iodio):
C. Cloro
28.03 Carbonio (in particolare, neri di carbonio)
28.54 Perossido di idrogeno (acqua ossigenata),
29.01 Idrocarburi:
A aciclici:
ex I Destinati ad essere utilizzati come
carburanti o come combustibile:
- escluso l'acetilene
ex II destinati ad altri usi:
- escluso l'acetilene
B. cicloparaffinici e cicloelefinici:
I. Azulene e suoi derivati alchilici
II Altri:
ex a) destinati ad essere utilizzati come
carburanti o come combustibili:
- escluso il decaidronafralene
ex b) destinati ad altri usi:
- escluso il decaidronaftalene
C. cicloterpinici
D. aromatici:
I Benzene (benzolo) toluene (totuolo) xileni (xiloli)
II (Stirene (stirolo)
III Etilbenzene (etilbenzolo)
IV Cumene (isopropilbenzene)
ex V. Naftelene (naftalina) antracene:
VI Bifenile, terfenili
ex VII altri
- escluso il tetraidronaftalena
29.04 Alcoli aciclici e loro derivati alogenati,
solfonati, nitrati, nitrosi:
C. Polialcoli
II D-Mannitolomannite
III D-Glucitolo (sorbite)
29.10 Acetali, emicerali e acetali e emiacetali a
funzione semplice o completate, e loro
derivati alogenati, solfonati, nitrati nitrosi:
ex B altri:
- Metiglucosidi
29.14 Acidi monocarbosilici, loro anidri, alogenuri,
perossidi e peracidi, loro derivati alogenati,
solfonati, nitrati, nitrosi:
A. Acidi monocarbossilici aciclici saturi:
ex XI altri:
- Esteri del D-Glucitolo (sorbitolo)
B. Acidi monocarbossilici aciclici non saturi:
ex IV Altri:
- Esteri del D-Glucitolo (sorbitolo)
29.15 Acidi policarbossilici, loro anidridi,
alogenati solfonati, nitrati nitrosi:
A Acidi policarbossilici aciclici:
ex V. altri:
- Acido itaconico, suoi sali e suoi esteri
C Acidi policarbossici aromatici:
I Anidride Fralica
ex III altri
- Ftalati (orto) di dibutile
- Ortoftalati di diottile
- Ftalati di diisoottile, di diisononile,
di disodecile
- Altri esteri di disobutile
29.16 Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo
aldeide o cherone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse,
loro anidridi, perossidi e peracidi, loro
derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi
A. Acidi carbossilici a funzione alcool:
I Acido lattico, suoi sali e suoi esteri
III Acido tartarico, suoi sali e suoi esteri IV Acido citrico, suoi sali e suoi esteri
V Acido gluconico, suoi sali e suoi esteri
ex VIII Altri:
- Acido glicerico, acido glicolico, acido
saccarico, acido isosaccarico, acido
eptasaccarico, loro sali e loro esteri
ex VIII altri:
- Acido glicerico, acido glicolico, acido
saccarico acido isosaccarico, acido
eptasaccarico, loro sali e loro esteri
29.23 Composti, amminici a funzioni ossigenate
semplici, o complesse:
D. Ammino-acidi
I Lisina, suoi esteri, e loro sali
III Acido glutammico e suoi sali
29.35 Composti eterocilici, compresi gli acidi
nucletnici:
ex Q altri:
Composti anidridi del D-Glucitolo (sorbitolo)
come ad esempio sorbitani escluso il maltolo e l'isomatolo
- Lattoni che sono esteri di idrossiacidi
e derivati di acidi gluconici
- Prodotti intermedi della trasformazione
chimica della penicellina negli antibiotici di cui alle sottovoci n. 29.44 A e C
29.38 Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte
per sintesi (compresi i concentrati naturali e loro derivati utilizzati principalmente
come vitamine, miscelati o non fra loro,
anche disciolta in qualsiasi solvente:
B Vitamine, non miscelate, anche in
soluzione acquosa:
ex II Vitamine (Immagine)
- Vitamina B (immagine)
IV Vitamina C
29.43 Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il
saccarosio, il glucosio ed il lattosio esteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi
dai prodotti delle voci n. 29, 39, 29, 41 e 29
42
ex B altri:
- Levolosio
- Esteri e sali di levulosio
- Sorbosio suoi sali e suoi esteri
29.44 Antibiotici:
ex A. Penicilline:
- escluse quelle la cui fabbricazione richiede per chilogrammo una quantita' di zucchero
di bianco superiore a 15,3 Kg
ex C. altri antibiotici:
- Ossiteracilina e critromicina e loro sali 30.03 Medicamenti per la medicina e umana
e veterinaria:
A non condizionati per la vendita al minuto II Altri
B Condizionamento per la vendita al minimo:
II altri:
a) conienti penicellina, streptomicina
a loro derivata
ex b) non nominati:
- contenenti antibiotici o loro derivati
diversi da quelli riportati nella sottovoce B II a) insulina, d'oro per la cura della
tubercolosi, prodotti organo arseniati per
la cura della lebbra
31.02 Concimi minerali o chimici azotati:
A Nitrato di sodio naturale
ex C altri:
- escluso il nitrato di ammonio, il nitrato di calcio, con un tenore di azoto pari o
inferiore al 16% nonche' il nitrato di
calcio e di magnesio e l'urea
32.09 Vernici, pitture all'acqua, pigmenti all'acqua
preparati del genere di quelli utilizzati
per la rifinitura dei cuoi, pigmenti mascinati
all'olio di lino, all'acqua ragia minerale,
all'essenza di trementina, in una vernice
o di altri mezzi, del genere di quelli
utilizzati per la preparazione di pitture, fogli
per l'impressione a caldo (carta pastello), tinture presentate in forme o recipienti o
involucri per la vendita al minuto, soluzioni
definite nella nota 4 di questo capitolo:
A: Vernici, pitture all'acqua, pigmenti
all'acqua preparati del genere di quelli
utilizzati per la rifinitura di cuoi, altre pitture, pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia, minerale, all'essenza di
trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la
preparazione di pitture, soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo:
1. Essenza di perle o essenza d'Oriente:
ex II altri:
- esclusi i metali non preziosi in paste
utilizzate per la preparazione di pitture
ex B Fogli per l'impressione a caldo
(carta pastello):
- a base di metalli comuni
C Tinture presentate in forme o recipienti
o involucri per la vendita al minuto
32.12 Mastici (compresi i mastici e i cementi
di resina) zucchi utilizzati nella pittura
e stucchi non refrattati del genere di
quella utilizzati nella muratura.
32.13 Inchiostri da scrivere o da disegni,
inchiostri da stampa e altri inchiostri:
B. Inchiostri da stampa
C. Altri inchiostri
ex 34.02 Prodotti organici tensioattivi, preparazioni
tensioattive per liscivie, contenenti o non sapone:
- Etossilati
35.01 Caseine caseinati ed altri derivati delle
caseine, colle di caseina
35.02 Albumine, albuminati ed altri derivati delle
albumine:
A Albumine:
II altre:
a) Ovoalbumina e lattoalbumina
35.05 Destrina e colle di destrina, amidi e fecole
solubili o torrefatti; colle d'amido o di
fecola
35.06 Colle preparate non nominate ne' comprese
altrove prodotti di ogni specie da usare
come colle preparati per la vendita, al
minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 Kg.
35.07 Enzimi, enzimi preparati non nominati ne'
compresi altrove
ex 37.03 Carte cartoncini, cartoni, e tessuti,
sensibilizzati non impressionati o impressionati
ma non sviluppati
- Carta eltografica
38.12 Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per
la modernzatura del tipo di
quelli utilizzati nell'industria tessile,
nell'industria della carta, nell'industria
del cuoi o in industrie simili:
A. Bozzime preparate ed appretti preparati
1. A base di sostanze amidacee
38.19 Prodotti chimici e preparazioni delle
industrie chimiche o delle industrie connesse
non nominati ne' compresi altrove:
Q. Legnanti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche
T. D-Glucitolo (sorbite) diverso da quello
della sottovoce 29.04 C III
X Altri
39.01 Prodotti di condensazione, di policondensazione
e di poliaddizione, modificati o non,
polimerizzati o non, lineari e non
(fenoplasti, amminoplasti, alchidi, poliesteri
allilici e altri
poliesteri, non saturi, siliconi ecc)
ex A. Scambiatori di toni:
- Fernoplasti, esclusi quelli del tipo
"novolacca"
C. altri:
1. Fenoplasti:
ex a) nelle forme previste delle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo:- Resine escluse quelle
del tipo (novalacca"
ex b) in altre forme:
- Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m2.
Con o senza iscrizioni
- Lastre fogli, strisce o lamelle, non rigidi
o spugnosi, di peso superiore a 160 m/m2,
senza iscrizioni
II Amminoplasti:
ex b) in altre forme:
- Lastre, fogli strisce o lamelle, rigidi, di
peso superiore a 160 m/m2;
con o senza iscrizioni
- Lastre, fogli, strisce o lamella, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m2, senza
iscrizioni
39.01 C III Alchidi e altri poliesteri:
ex a) nelle forme previste dalla
nota 3 d) di questo capitolo:
- Lastre, fogli strisce o lamelle, rigidi, di
peso superiore a 160 m/m2;
con o senza iscrizioni
- Lastre, fogli, strisce o lamella, non rigidi
o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m2, senza
iscrizioni
ex b) altri:
- Poliesteri, non alchidici, non saturi, nelle
forme previste dalle note 3) a) e 3) b di
questo capitolo, per poliuretani, diversi da quelli per lo stampaggio o l'estrusione
ex IV Poliammidi:
- Lastre, fogli strisce o lamelle, rigidi, di
peso superiore a 160 m/m2;
con o senza iscrizioni
- Lastre, fogli, strisce o lamella, non rigidi
o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m2, senza
iscrizioni
ex V. Poliuretani:
- nelle forme previste dalla nota 3a) e 3 b) di
questo capitolo
- Lastre, fogli strisce o lamelle, rigidi di peso superiore a 160 m/m2;
con o senza iscrizioni
- Lastre, fogli, strisce o lamella, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m2, senza
iscrizioni
ex VI Siliconi:
- Lastre, fogli, strisce o lamella non rigidi
o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m2, senza
iscrizioni
ex VII non nominati:
- Lastre, fogli strisce o lamelle, rigidi, di
peso superiore a 160 m/m2;
con o senza iscrizioni
- Lastre, fogli, strisce o lamella, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m2, senza
iscrizioni
- Resine, diverse da quello epossidiche, nelle forme previste dalla nota 3 a) e 3 b) di questo
capitolo:
- Polieteralcoli
- Sistemi per poliuretani
39.02 Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione
(polietilene, polietileni, terralogenati,
polusobutilene, polistrirene, cloruro di
polvinile, acetato di polivinile, cloroacetato
di polivinile ed altri derivati polivinilici,
resine cumaronindeniche ecc.)
C. altri:
1. Polietilene:
a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b)
di questo capitolo
ex b) in altre forme:
- Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di
peso superiore a 160 g/m2, con o senza
iscrizioni
- Adesivi a base di emulsioni di resine
- Cascami e rottimi di lavori
ex II Polietileni tetraalogenati:
- Lastre, fogli, strisce e lamelle, di peso superiore, a 160 g/m2, con o senza iscrizioni
- Adesivi a base di mulsioni di resine
39.02 C. ex III Polisolfoetileni alogenati:
- Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore, a 160 g/m2 con o senza
iscrizioni
- Adesivi a base di emulsioni di resine
ex IV Polipropilene:
- nelle forme previste dalle note 3 a) e
3 b) di questo capitolo e i cascami e rottami
di lavori;
- Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore, a 160 g/m2 con o senza
iscrizioni
- Adesivi a base di emulsioni di resine
ex V. Poliisobutilene:
- Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore, a 160 g/m2 con o senza
iscrizioni
- Adesivi a base di emulsioni di resine
VI-. Polistirene e suoi copolimeri:
ex b) in altre forme:
- Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore, a 160 g/m2 con o senza
iscrizioni
- Adesivi a base di emulsioni di resine
VII Cloruro di polivinile:
ex a) nelle forme previste dalle note 3
a) e 3 b) di questo capitolo:
- Prodotti per lo stampaggio
- Resine del tipo emulsioni per pasta
ex b) in altre forme:
- Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore, a 160 g/m2 con o senza
iscrizioni
- Adesivi a base di emulsioni di resine
ex VIII Cloruro di polivinilidene, copolimeri
di cloruro di vinilidene e di cloruro di vinile:
- Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore, a 160 g/m2 con o senza
iscrizioni
- Adesivi a base di emulsioni di resine
ex IX. Acetato di polivinile:
- Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore, a 160 g/m2 con o senza
iscrizioni
- Adesivi a base di emulsioni di resine
ex X. Copolimeri di cloruro di vinile e di
acetato di vinile:
- Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore, a 160 g/m2 con o senza
iscrizioni
- Adesivi a base di emulsioni di resine
ex XI Alcoli, acetali ed eteri polivinicili:
- Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore, a 160 g/m2 con o senza
iscrizioni
- Adesivi a base di emulsioni di resine
ex XII. Polimeri acrilici, polimeri metacrilici
copolimeri acrilometacrilici:
- Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore, a 160 g/mz2 con o senza
iscrizioni
- Adesivi a base di emulsioni di resine
XIV Altri prodotti di polimerizzazione o di copolimerizzazione
ex b) in altre forme:
- Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore, a 160 g/m2 con o senza
iscrizioni
- Adesivi a base di emulsioni di resine
39.03 Cellulosa rigenerata nitrati acetati, ed
altri esteri della cellulosa ed altri
derivati chimici della cellulosa,
plastificati o non (celloidina e colloidi,
celluloide ecc), fibra vulcanizzata:
B. Altri
1. Cellusola rigenerata:
b) altra:
ex 1. Fogli, pellicole strisce o lamelle,
arrotolati e
non di spessore inferiore a 0,75 mm:
- di peso non supeiore a 160 g/m3
senza iscrizioni
- Lastre, fogli e strisce o lamelle,
di peso
non superiore a 160 g/m2
senza iscrizioni
- Lastre e fogli, strisce, o lamelle,
rigide,
di peso speriore a 160 g/m2 con o senza
iscrizioni
II. Nitrati di cellulosa:
b) plastificati:
1. con canfora o altrimenti (celluloide ecc).
ex aa) Pellicole in rotoli o strisce,
per la cinematografia o la fotografia
- di celluloide
- altri, rigidi, di peso superiore a 160 g/m2
con o senza iscrizioni
- di peso non superiore a 160 g/m2 senza
iscrizioni
ex bb) altri:
- Lastre, fogli, strisceo tubi di celluloide - altre lastre, fogli, strisce o lamelle
rigidi, di peso superiore a 160 g/m2,
con o senza iscrizioni
- Lastre, fogli, stisce, o lamelle, di peso non superiore a 160 g/m2 con o senza
iscrizioni
III Acetati di cellulosa:
b) plastificati:
ex 2. Pellicole in rotoli o strisce,
per la cinematografia o la fotografia:
- di peso non superiore a 160 g/m2
senza iscrizioni
- rigide di peso superiore a 160 g/m2
con o senza iscrizioni
ex 3 Fogli, pellicole, strisce o lamelle,
arrotolati e non, di spessore inferiore
a 0,75 mm
- di peso non superiore a 160 g/m2
senza iscrizioni
4 Altri:
ex bb) non nominati:
- Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m2 con o senza
iscrizioni
- Laure, fogli, strisce o lamelle, di peso
non superiore a 160 g/m2 senza iscrizioni
IV. Altri esteri della cellulosa:
b) plastificata:
ex 2 Pellicole in rotoli, o strisce,
per la cinematografia o la fotografia
- rigide, di peso superiore a 160 g/m2
con o senza iscrizioni
- di peso non superiore a 160 g/m2 senza
iscrizioni
39.03 B. IV b) ex 3 Fogli, pellicole, strisce o
lamelle arrotolati o non, di spessore
inferiore a 0,75 mm:
- di peso non superiore a 160 g/m2
senza iscrizioni
4. Altri:
ex bb),non nominati:
- Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m2 con o senza
iscrizioni
- Lastre, fogli, strisce o lamelle, di peso non superiore a 160 g/m2 senza iscrizioni
V. Eteri della cellulosa ed altri derivati
chimici della cellulosa:
b) Palstificati:
- altri:
ex aa) Etilcellulosa:
- Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m2 con o
senza iscrizioni
- Lastre, fogli, strisce o lamelle, di peso non superiore a 160 g/m2 senza iscrizioni
ex bb) non nominati:
- Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m2 con o
senza iscrizioni
- Lastre, fogli, strisce o lamelle, di peso non superiore a 160 g/m2 senza iscrizioni
ex VI Fibra vulcanizzata:
- Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m2 con o senza
iscrizioni, di materie plastiche artificiali 39.06 Altri, alti polimeri, resine artificiali
e materie plastiche artificiali, compreso
l'acido alginico, i suoi sali e suoi esteri
linossina:
B. Altri:
I. Amidi e fecole esterificati
o eterificati
ex II non nominati:
- Destrani
- Eteropolisaccarina
- Altri, esclusa la linossina
39.07 Lavori delle sostanze comprese nelle voci
dal n. 39.01 e al 39.06 incluso:
A. Articoli per usi tecnici, destinati
ad aeromobili civili
B. Altri:
ex 1. di cellulosa rigenerata:
- esclusi, budelli, artificiali,
copripavimenti,
ventagli e ventole a mano, contenenti fogli di materie plastiche e ossature di ogni
materia,
esclsi i metalli preziosi; stecche di balena e simili per busti e altri vestiti o per
accessori di vestiti articoli di abbigliamento
ex II di fibra vulcanizzata:
- esclusi: ventagli e ventole a mano, cntenenti
fogli di materie plastiche e ossature di
ogni materia, esclusi i metalli preziosi,
stecche di balena e simili per busti
e altri
vestiti o per accessori di vestiti
ex III di sostanze albuminoidi indurite:
- esclusi budelli artificiali, ventagli e
ventole a mano, contenenti fogli di materie plastiche e ossature di ogni materia, esclusi
i metalli preziosi
39.07 R. ex IV di derivati chimici della gomma:
(segue) - esclusi copripavimenti, ventagli e ventole a mano, contenenti fogli di materie
plastiche e ossature di ogni materie,
esclusi i metalli preziosi, stecche
di balena, e simili per busti e altri
vestiti o per accessori di vestiti,
articoli di abbigliamento
V. di altre sostanze:
a) Bobine e supporti analoghi per
l'avvolgimento di film e pellicole
fotografiche e cinematografiche
o di nastri, film ecc., di cui alla
voce 92.12
ex d) altri
- esclusi budelli artificiali,
copripavimenti articoli di abbigliamento
ex 40.10 Nastri trasportatori e cinghie di
trasmissio e di gomma vulcanizzata:
- esclusi i nastri a sezione traspezoide
40.11 Gomme piene o sempiene, coperture,
battistrada amovibili per coperture,
camere d'aria e proiettori (flaps) di gomma vulcanizzata non indurita, per ruote di
ogni specie:
ex. A (Gomme piene o sempiene, battistrada
amovibili per coperture:
- Battistrada amovibili per coperture di
peso unitario fino a 20 kg
B Altri:
ex 1. Coperture, destinate ed aeromobili
civili:
- di peso unitario fino a 20 Kg
ex II non nominati:
- di peso unitario fino a 20 Kg
42.02 Oggetti da viaggio (bauli, valigie, cappelliere,
sacchi di viaggio, sacchi a spalla
ecc-.) sacchi per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli,
borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per
armi, strumenti, musicali, binocoli, gioelli,
boccetta, colletti, calzature, spazzole ecc),
e simili contenitori, di cuoio o di pelli,
naturali artificiali o ricostituiti, di fibra
vulcanizzata, di materie plastiche artificiali
in fogli di cartone o di tessuti:
ex A. di materie plastiche artificiali
in fogli:
- esclusi astucci per sigari e sigarette,
portafiammiferi, borse da tabacco, bauli
valigie e bauletti nonche' astucci
oggetti simili che presentano dispositivi
arti e contenere oggetti da toletta
ex B. di altre materie
- esclusi astucci per sigari e sigarette,
portafiammiferi, borse da tabacco, bauli,
valigie e bauletti, nonche' astucci e
oggetti che presentano dispositivo atti
contenere oggetti da toletta
44.14 Legno semplicemente segato per il lungo,
tranciato o sfogliato dello spessore
non superiore a 5 mm-. fogli da
impaltacciatura e legno per compensati,
dello stesso spessore
48.11 Carta da parati, incrusta e vetrofanie
48.13 Carta per riproduzione di copie e di
carta da trasporto, tagliate a misura,
anche condizionate in scatole (carta carbone mattici complete per duplicatori e simili)
48.15 Altra carta e cartoni tagliati per uso
determinato:
ex B. altri:
- Carta igienica
48.16 Scatole, sacchi ed altri contenitori di
carta o di cartone, cartonaggi per
ufficio, per magazzino e simili:
ex A. Scatole, sacchi ed altri contenitori
di carta o di cartone:
- Scatole, sacchi, e altri contenitori con
iscrizioni, nonche' scatole e fusti senza
iscrizioni
48.21 Altri lavori di pasta di carta, di carta
di cartone o di ovatta di cellulosa:
ex. A. Carta e cartoni perforati per
meccanismi Jacquard e simili:
- di carta di peso non superiore a 160
g al m2, senza iscrizioni
B. Assorbenti per bambini piccoli (be'be's) ex. I. non condizionati per la vendita al
minuto:
- di pasta di carta, ovatta di cellulosa
o carta, senza iscrizioni
ex II altri:
- di pasta di carta, ovatta di cellulosa
o carta, senza iscrizioni
ex D. Biancheria da letto, da tavola, da
toletta (compresi i fazzoletti e i fazzolettini
per togliere il trucco,) da servizio
o da cucina, biancheria da dosso e altri
indumenti:
- di pasta di carta, ovatta di cellulosa o
carta, senza iscrizioni
ex. E. Assorbenti igienici e tamponi:
- di pasta di carta, ovatta di cellulosa o
carta, senza iscrizioni
F. Altri:
ex I. Prodotti per uso chirurgico, medico e igienico, non condizionati per la vendita
al minuto:
- di pasta di carta, ovatta di cellulosa o
carta, senza iscrizioni
ex II non nominati:
- di pasta di carta, ovatta di cellulosa o
carta, senza iscrizioni, esclusa la carta
per macchine per statistiche e la carta da
diagrammi per registratori grafici
ex 49.09 Cartoline postali, cartoline, per anniversati
cartoline di Natale e simili, illustrate,
ottenute con qualsiasi procedimento, anche
con guarnizioni od applicazioni:
- Cartoline postali ritagliate o in fogli
49.10 Calendari postali ritagliate o in fogli
49.11 Immagini, incisioni, fotografie, ed altri
stampati ottenuti con qualsiasi procedimento ex B. altri:
- escluse le immagini, incisioni, fotografie,
carte meteologiche e di scienze naturali,
comunicazioni, tesi, lavori scritti e relazioni,
relativi ad argomenti scientifici, letterali,
ed artistici, non compresi nella voce n. 49.01
pubblicati da organismi ufficiali o istituiti
culturali, stampati in qualsiasi lingua, nonche'
i libri a carattere pubblicitario commerciale
o turistico
51.04 Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali
contenute (compresi i tessuti di
monofili o di lamette delle voci nn. 51.01
e 51.02)
A. Tessuti di fibre tessili sintetiche:
ex 1. per pneumatici:
- esclusi i tessuti di monofili e di paglia artificiali della voce n. 51.02
ex II Tessuti contenenti filati elastomeri:
- esclusi i tessuti di monofili e di paglia artificiale della voce n. 51.02
ex IV altri:
- esclusi i filati di monofili e di paglia
artificiali della voce n. 51.02
B. Tessuti di fibre tessili artificiali:
ex 1. per pneumatici:
- esclusi i tessuti di monofili e di paglia artificiale della voce n. 51.02
ex II. Tessuti contenenti filati elastomeri:
- esclusi i tessuti di monofili e di paglia artificiale della voce n. 51.02
ex III altre:
- esclusi i tessuti di monofili e di paglia artificiale della voce n. 51.02
56.01 Fiocco di fibre tessili, sintetiche ed
ed artificiali, in massa:
ex. A. di fibre tessili sintetiche:
- escluso il poliestere
56.02 Fasci (cables) da fiocco di fibre tessili
sintetiche ed artificiali:
A. di fibre tessili sintetiche
56.03 Cascami di fibre tessili sintetiche ed
artificiali (continue o in fiocco) in
massa, compresi gli avanzi di filati e di
sfilacciati
A. di fibre tessili sintetiche
56.04 Fibre tessili sintetiche ed artificiali
in fiocco e cascami e cascami di fibre
sintetiche ed artificiali (continue o in
fiocco), cardati, pettinati o altrimenti
preparati per la filatura:
A. di fibre tessili sintetiche
56.05 Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in
fiocco (o di cascami di fibre
tessili sintetiche ed artificiali), non
preparati per la vendita al minuto:
ex A. di fibre tessili sintetiche:
- Filati di fantasia
ex B. di fibre tessili artificiali:
- Filati di fantasia
58.04 Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di
ciniglia, esclusi i manufatti delle voci
55.08 e 58.05
- di seta di fibre tessili sintetiche ed
artificiali e di lana o di peli fini
58.05 Nastri, galloni e simili, nastri trata di
fibre o di fili disposti parallelamente ed
incollati (bolduc) esclusi i manufatti della voce n. 58.06
A. Nastri galloni e simili:
1. di velluti, di felpe, di tessuti ricci,
o di tessuti di ciniglia
ex a) di fibre tessili, sintetiche, di fibre tessili artificiali o di cotone;
- di fibre tessili sintetiche o artificiali b) di seta, di borra di seta (schappe) o di roccadino e petenuzzo di seta
58.07 Filati, di ciniglia filati spiralati (vergoliti), diversi
da quelli della voce n. 52.01
e dei filati di crine spiralati; trecce, in prezza altri manufatti da passamenria ed altri
simili manufatti ornamentali, in pezza,
ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti
pompons) e simili:
ex A. Trecce di larghezza di 5 cm o meno, di monofili, lamette e forme simili delle voci nn. 51 01 e 51 02 di fibre tessili sintetiche
o artificiali, di lino, di arame o di fibre tessili
- di seta o di fibre sintetiche o artificiali
senza metalli
ec B. altri:
- di seta o di fibre sentitiche o artificiali
senza metalli
58.08 Tulli, e tessuti a maglie annodate (reti)
lisci:
ex A. Tulli:
- di fibre tessili sintetiche o artificiali ex B. Tessuti a maglie annodate (reti)
- di fibre tessili e sintetiche o
artificiali
58.09 Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie
annodate (reti), oerati pizzi (a macchina
o a mano) in pezza, strice o in motivi:
ex A. Tulli tulli bobinots e tessuti a
maglie annodate (reti)
58.09 B. Pizzi:
(segue) ex 1. a mano:
- di fibre tessili sintetiche o artificiali ex II a macchina:
- di fibre tessili sintetiche o artificiali 59.02 Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati
o spalmati:
ex A. Feltri in pezza o semplicemente tagliati
in forma quadrata o rettangolare:
- Tappetini, tappeti, passatoie
ex B. altri:
- Tappetini, tappeti, passatoie
ex 59.10 Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliato
copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili,
anche tagliati:
ex 59.12 Altri tessuti impregnati o spalmati, tale
dipinte per scenari di teatri, per sfondi
di studio o per usi simili:
- Tessuti impregnati o spalmati, di peso
non superiore, a 1 400 g/m2
ex 59.13 Tessuti diversi da quelli a maglia) elastici
costituiti da materie tessili miste a fili di
gomma:
- di larghezza non superiore a 50 cm, esclusi
quelli di lana o di peli fini
60.01 Stoffe a maglia non elastica ne' gommata, in
pezza:
A. di lana o di peli fini
B. di fibre tessili sintetiche o artificiali C. di altre materie tessili:
I. di cotone:
ex II. di altre materie tessili:
- escluse quelle di seta
61.06 Scialli, sciarpe, fazzoletti, da collo,
scarpette, mantiglie, veli e velette
e manufatti simili:
A. di seta o di cascarni di seta
B. di fibre tessili sintetiche
C. di fibre tessili artificiali
64.05 Parti di calzature (comprese le suole interne
e i tollonetti) da qualasiasi materia, eccetto
il metallo:
ex A. CAlzature incomplete (formate da tonate
fissate alle suole primarie ed altre parti
inferiori e sprovviste di suole esterne:
- di gomma o di materie plastiche artificiali
ex B. altri:
- di gomma o di materie plastiche artificiali
68.02 Lavori di pietre da taglio da costruzione,
eccettuati quelli della voce n. 68.01 e quelli
del capitolo 69, cubi e tessere per mosaici
68.04 Pietre per affilare, per avviare o levigare
a mano, mole ed oggetti simili (compresi
i segmenti ed altre parti) per macinare,
sfibrare
avviare, levigare rettificare, tagliare o
troncare, di pietre natural, anche agglomerate
di abrasivi naturali od artificiali agglomerati
o di materie ceramiche (compresi i segmenti e le altre parti di queste stesse materie
delle mole e degli oggetti suddetti), anche con parti (anime, steli, anelli, ecc.) di altre materie, o con i loro assi ma senza basamento:
68.04 B. altri:
(segue) 1. di abrasivi agglomerati:
ex a) costituiti da diamanti naturali o
sintetici:
- artificiali, esclusi quelli per macinare ex b) altri:
- artificiali, esclusi quelli per macinare ex II. non nominati:
- artificiali, esclusi quelli per macinare 68.06 Abrasivi naturali o artificiali, in polvere o in
granelli, applicativi su tessuto, carta,
od altre materie, anche tagliati, o in prezzi
o altrimenti riuniti
69.02 Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi simili
da costruzione, refrattari
70.04 Vetro colato laminato, non lavorato (anche armato
e placcato durante la fabbricazione) in lastre
o in fogli di forma quadrata o rettangolare:
ex B. altro:
- di spessore superiore a 5 mm ma non superiore
a 10 mm
ex 70.05 Vetro tirato o soffiato dellto "vetro per vetrate", non lavorato (anche placcato durante la
(fabbricazione), in lastre di forma quadrata o
rettangolare:
- di spessore non superiore a 3 mm
ex 70.06 Vetro colato o laminato e "vetro per vetrate"
(anche armato o placcato durante la
fabbricazione), semplicemente sgrossati
e smerigliati o puliti su una
o entrambe le facce, in lastre o in
fogli di forma quadrata o rettangolare:
- non armati, di spessore non superiore a 5 mm
70.08 Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati,
consistenti in vetri temperati o formati di due
o piu' fogli aderenti fra loro
70.14 Vetrerie per illuminazione, per segnalazione e
per ottica comune:
A. Oggetti per completare gli apparecchi
d'illuminazione elettrica:
ex 1. Vetri sfaccettati, piastrine, palline,
mandorle, rosoni, pendagli e altri pezzi
analoghi per lampadari:
- di vetro colorato, smerigliato, indato,
arrotato, opaco, opalino,
dipinto o di vetro modellato
con incavi e rilievi
ex II. altri (diffusori, plafoniere, vasche,
coppe, coppelle, paralumi, globi,
tulipani, ecc.):
- Tubi per lampade
- altri, di vetro colorato, smerigliato,
irridato,
arrotato, marmorizzato, opaco, opalino, dipinto
o di vetro modellato con incavi e rilievi
ex B. altri:
- di vetro colorato, smerigliato, iridato, arrotato, marmorizzato,
opaco, opalino, dipinto o di
vetro modellato con incavi e rilievi
ex B altri:
70.20 Lana di vetro, fibre di vetro e lavori di queste
materie:
ex B. Fibre tessili e lavori di fibre tessili:
- Filati accoppiati in parellelo senza torsione
(rovings) e feltri (mats)
ex 70.21 Altri lavori di vetro:
- di vetro colorato, smerigliato, inciso,
iridato,
arrotato, marmorizzato, opaco, opalino o
dipinto,
o di vetro modellato con incavi e rilievi
71.05 Argento e sue leghe (compreseo l'argento dorato e
l'argento plativato), greggi o similavorati:
ex B. Barre, fili profilati, di sezione piena;
lastre; fogli e nastri il cui spessore, non compreso il supporto, e'
superiore a 0,15 mm;
- Fili; altri, battuti o laminati
D. Fogli e nastri sottili, il cui spessore, non
compreso il supporto, e' inferiore o uguale a 0,15 mm
ex 73.14 Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti,
esclusi i fili isolati per l'elettricita';
- senza rivestimenti di materie tessili
73.15 Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle
forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14
incluso:
A. Acciai fini al carbonio:
ex VIII. Fili nudi o rivestiti, esclusi i fili
isolati per l'elettricita':
- senza rivestimenti di materie tessili, non
rivestiti di altri metalli e non costituiti da
acciai legati contenenti, in peso, uno o piu'
dei seguenti elementi nelle proporzioni
menzionate 2% o piu' di silicio, 2% o piu' di
manganese, 2% o piu' di cromo, 2% o piu' di nichel, 0,3% o piu'
di molibdeno, 0,3% o pi- di vandio, 0,5% o piu' di tungsteno, 0,5% o pi- di cobalto, 0,3%
o piu' di alluminio, 1% o piu' di rame
B. Acciati legati:
ex VIII. Fili nudi o rivestiti, esclusi i fili
isolati per l'elettricita':
- senza rivestimenti di materie tessili, non
rivestiti di altri metalli e non costituiti da
acciai legati contenenti, in peso, uno o piu'
di manganese, 2% o piu' di cromo, 2% o piu' di
nichel 0,3% o piu' di molibdeno, 0,3%
o piu' di vanadio,
0,5% o piu' di tungsteno, 0,5% o piu' di
cobalto,
0,3% o piu' di alluminio, 1% o piu' di rame 73.18 Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di
acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19:
ex A. Tubi muniti di accessori, per la
conduttura
di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili
civili:
- esclusi quelli allo stato greggio o dipinti,
verniciati, smaltati o altrimenti preparati (compresi i tubi "Mannesman" e i tubi ottenuti
con il procedimento detto "swaging"), anche muniti di incastro o di flange, ma senza altre
lavorazioni senza saldatura
b) altri:
II. diritti e a pareti di spessore uniforme,
diversi da quelli compresi nella sottovoce B1,
di lunghezza massima di 4,50 m, di acciaio legato contenente, in peso, da 0,90 a 1,15% incluso di da 0,50 a 2% incluso di cromo e, eventualmente, 0,050% o meno di molibdeno
es III. non nominati:
- esclusi quelli allo stato greggio o dipinti,
verniciati, smaltati o altrimenti preparati (compresi i tubi "Mannesmann" e i tubi ottenuti
con il procedimento detto "swaging"), anche muniti di incastro o di flange, ma
senza altre lavorazioni, senza saldatura
ex 73.21 Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed
elementi di ponti, porte di cariche o chiuse,
torri, piloni, pilastri, colonne,
ossature, impalcature, tettoie
intelaiature di porte e finestre,
serrande di chiusura, balaustrate, grate, ecc.)
di ghisa, ferro o acciaio; lamiere, nastri, barre, profilati, tubi ecc., di ghisa,
ferro o acciaio, predisposti per essere
utilizzati nelle costruzioni:
- escluse: porte di cariche o chiuse per
impianti idraulici
ex 73.24 Recipienti di ferro o di acciaio per gas compresi
o liquefatti:
- saldati, di contenuto non superiore a 300 litri
73.25 Cavi, corde, trecce, brache e simili, di filo o di
acciaio, esclusi i prodotti isolati per
l'elettricita'
A. muniti di accessori o foggiati in articoli,
destinati ad aeromobili civili
ex B. altri:
- esclusi i cavi portanti, chiusi o semichiusi,
per teleferiche e i cavi di armature per
cemento armato precompresso
ex 73.29 Catene, catenelle, e loro parti, di ghisa, di
ferro o di acciaio:
- articolate, dei tipi - Galle- "Renold - o "Morse" di passo non superiore a 2 cm, escluse
le catenelle per chiavi
73.31 Punte, chiodi, rampini, graffette ondulate e smussate, chiodi ad occhio, ganci e
puntine da disegno,
di ghisa, di ferro o di acciaio, anche con capocchia
di altra materia, esclusi quelli con capocchia
di rame ex B. altri:
- per disegno e per
73.32 Bulloni e dadi anche non filettati, tirafondi,
viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini,
comiglie pernotti, chiavette ed oggetti simili
di bulloneria e viterra, di ghisa, ferro o acciaio;
rondelle comprese le rondelle spaccate ed altre
destinate a funzionare da molla) di ferro o di
acciaio:
A. non filettati:
ex 1. Viti, dadi, ribadini e rondelle, ottenuti
dalla massa su torni automatici a "decolleter"
di spessore di stelo o di diametro di foro non
eccedenti 6 mm:
- di ghisa corrente, acciaio fuso e ghisa
malleabile, esclusi gli oggetti
per fissare le rotaie,
le viti e i ribadini
ex II. altri:
- di ghisa corrente, acciaio fuso ghisa
malleabile
esclusi gli oggetti per fissare le rotaie, le
viti e i ribadini
B. filettati:
ex 1. Viti e dadi, ottenuti dalla massa su torni automatici a "decolleter", di spessore
di stelo o di diametro di foro non eccedenti
6 mm:
- Dadi di ghisa corrente, acciazio fuso e ghisa
malleabile, esclusi quelli presentati insieme
alle viti
ex II. altri:
- di ghisa corrente, acciaio fuso e ghisa
malleabile, esclusi gli oggetti
per fissare le rotaie,
i bulloni e le viti, comprese le rondelle e i
dati rivestiti
ex 73.35 Molle e foglie da molle di ferro o di acciaio:
- Molle a foglie per veicoli, escluse quelle
per il materiale rotabile ferroviario
- Molle, a spirale, di filo o di sbarra tonda,
di diametro superiore a 8 mm o di sbarra
quadrata o
rettangolare di cui la dimensione minore e superiore a 8 mm
ex 73.37 Caldaie (diverse da quelle della voce n. 84.01) e
radiatori, per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico,
e loro parti, di ghisa, di
ferro o di acciaio; generatori e distributori di aria fresca o condizionata), a
riscaladmento non elettrico, aventi un
ventilatore o un soffiatore
a motore, e loro parti, di ghisa, di ferro o di
acciaio:
- di ferro o di acciaio, saldato a caldo,
laminato o forgiato
73.38 Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o
di acciaio; paglia di ferro o di acciaio;
spugna strofinacci, guanti ed oggetti simili
per pulire lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio:
- di ferro o di acciaio, saldato a caldo,
laminato o forgiato
73.38 Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o
igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugna,
strofinacci, guanti ed oggetti simili per
pulire lucidare o per usi analoghi, di ferro
o di acciaio:
A. Oggetti per uso igienico, escluse le loro
parti, destinati ad aeromobili civili
B. altri:
I. Acquai e lavabi, e loro parti, di acciaio
inossidabile
ex II. non nominati:
- esclusi: paglia, spugne, strofinacci, guanti
ed oggetti simili per pulire, lucidare e per
usi analoghi, nonche' le pentole a pressione
per cucinare direttamente a vapore
ex 74.07 Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di
rame:
- esclusi quella allo stato greggio o dipinti,
verniciati, smaltati o altrimenti preparati (compresi i tubi "Mannesmann" e i tubi ottenuti con il procedimento detto "swaging"), anche muniti di incastro o di flange, ma senza altre lavorazioni con parete di spessore superiore a 1 mm e aventi piu' di 80 mm nella piu' grande dimensione interna della sezione
trasversale
ex 74.19 Altri lavori di rame:
- esclusi i seguenti articoli:
- Spille, anelli scorrevoli e forcine diversi da quelli di ornamento personale,ditali,
nonche' guarnizioni in ferro per cinture,
busti e bretelle
- Serbatoi, botti, cisterne e altri recipienti analoghi per qualsiasi sostanza (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacita' superiore a 300 I, senza dispositivi meccanici o
termici, anche con rivestimento interno o
coibente
- Catene, catenelle e loro parti
ex 76.02 Barre, profilati e fili di sezione piena, di
alluminio:
- Vergella
76.04 Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili) di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto)
76.06 Tubi 8compresi i loro sbozzi) e barre forate, di
alluminio
76.08 Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed
elementi di ponti, torri, piloni,
pilastri,colonne
ossature, impalcature, tettoie, intelaiature
di porte e finestre, balaustrate, ecc.),di alluminio;
lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di
alluminio predisposti per essere
utilizzati nelle
costruzioni
76.12 Cavi,corde, trecce e simili, di fili di alluminio,
esclusi i prodotti isolati per l'elettricita'
76.15 Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti,
di alluminio
79.01 Zinco greggio; cascami e rottami di zinco:
ex A. greggio:
- Zinco elettrolitico (lingotti) con un tenore di Zn uguale o superiore al 99,95%
ex 82.01 Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette
forche, uncini, rastrelli e raschiatoi; asce,
roncole e simili utensili taglienti; falci e
falciole, coltelli da fieno o da paglia, cesoie
da siepe, cunei ed altri utensili
agricoli,orticoli e forestali, a mano:
- Vanghe, zappe, zappette, forche,
uncini,rastrelli, raschiatoi, falci
e falciole
82.02 Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie (comprese le
freneseghe e le lame non dentate per
segare):
A. Seghe a mano
B. Lame di seghe:
I. a nastro
ex III. altre:
- Lame di seghe a mano
ex 82.04 Altri utinsileria a mano, esclusi gli oggetti com presi
in altre voci di questo capitolo; incudini, morse, lampade per saldare, fucine portatili,
mole con sostegni, a mano o a pedale e
diamanti tagliavetro:
- Martelli, bedani, scalpelli per pietre,
bulini, punteruoli, punzoni e portafiliere 82.05 Utensili intercambiabili per macchine utensili e
per utensileria a mano, anche meccanica (per
imbutire, stampare, machiare, alesare,
filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare ecc.), comprese le filiere
per trafilare o estrudere i metalli
nonche' gli utensili per forare con
parte operante:
ex A. di metali comuni:
- Bulini, punte a spirale, punte a
cucchiaio,frese alesatori di versi da
quelli regolabili o estensi bili, cuscinetti,
maschi e pettini per filiere
ex B. di carburi metallici;
- Bulini, punte a spirale, punte a
cucchiaio,frese
alesatori diversi da quelli regolabili o
estensibili, cuscinetti,
maschi e pettini per filiere
ex C. di diamante o di conglomerato
diamantifero:
- Bulini, punte a spirale, punte a cucchiaio,
frese, alesatori diversi da quelli regolabili o
estensibili, cuscinetti, maschi e pettini per
filiere
ex D. di altre materie:
- Bulini, punte a spirale, punte a cucchiaio,
frese aleasatori diversi da
quelli regolabili o estensibili, cuscinetti,
maschi e pettini per filiere
82.09 Coltelli a lama trinciante o dentata (compresi i
roncoli chiudibili), diversi da quelli della
voce n. 82.06, e loro lame:
ex A. coltelli:
- esclusi quelli per uso professionale
82.14 Cucchiai, cucchiaioni, forchette, palette da torta
coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da
zucchero e oggetti simili
82.15 Manici di metalli comuni degli oggetti delle voci
n. 82.09, 82.13 e 82.14
83.01 Serrature (compresi i fermagli e le montature a
fermaglio comportanti una serratura).
catenacci e lucchetti, a chiave, a segreto o
elettrici, e loro parti, di metalli comuni; chiavi per detti oggetti, di metalli comuni 83.02 Guarniture, ferramenta e altri oggetti simili di
metalli comuni per mobili, porte, scale,
finestre persiane, carrozzerie,
oggetti di selleria, bauli,
cofani, cofanetti ed altri lavori simili
(compresi i congegni di chiusura
automatica per porte; attaccapanni,
cappellinai, sostegni, mensole ed
oggetti simili di metalli comuni
83.06 Statuette ed altri oggetti di ornamento per interno, di
metalli consumi; cornici per fotografie,
incisioni e simili, di metalli comuni:
A. Statuette ed altri oggetti di ornamento per
interno
ex 83.09 Fermagli, montature a fermaglio, fibbie a fermaglio
magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili,
di metalli comuni per vestiti, calzature,
copertoni, marocchineria e per qualsiasi
confezione od oggetti di equipaggiamenti;
rivette tubolari o a
gambo biforcuto,di metalli comuni; perle e pagliette tagliate, di metalli comuni:
- escluse le perle e pagliette, taliate,
nonche' i rivetti tubolari o gambo biforcuto
83.13 Tappi metallici, cocchiumi filettati, piastre per
cocchiumi, capsule coprituraccioli, capsuale
lacerabili, tappi versatori, suggelli ed
accessori simili per imballaggio, di metalli
comuni
83.15 Fili, bacchette, tubi, piastre, pastiglie, elettroidi e
oggetti simili, di metalli comuni o di
carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti e fondenti, per saldature
o riporto di metallo o di carburi
metallici; fili e bacchette di
polveri di metalli comuni agglomerati, per la metallizzazione a proiezione
ex 84.01 Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori
(caldaie a vapore); caldaie dette ad acqua surriscaldate:
- escluse le parti e i pezzi staccati
84.06 Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone:
C. altri motori:
I. Motori a scoppio (con accensione a
scintilla) con cilindrata:
a) di 250 cm (al cubo) o meno:
ex 1. destinati ad aeromobili civili:
- di potenza inferiore o uguale a 25 kw
ex 2- altri:
- di potenza inferiore o uguale a 25 kw e per
ciclomotori di cilindrata non superiore a
50 cm (al cubo)
b) di piu' di 250 cm (al cubo) :
ex 1. destinati all'industria del montaggio:
dei motocoltivatori della sottovoce 37.01 A,
degli autoveicoli per il trasporto di persone,
compresi gli autoveicoli misti, con meno di 15
posti a sedere, degli autoveicoli per il
trasporto di merci con motore
di cilindrata inferiore a
2800 cm (al cubo), degli autoveicoli per usi
speciali della voce n. 87.03:
- di potenza inferiore o uguale a 25 kw
2. altri:
ex aa) destinati ad aeromobili civili:
- di potenza inferiore o uguale a 25 kw
II. Motori a combustione interna (con
accensione per compressione):
ex a) Motori di propulzione per navi:
- di potenza inferiore o uguale a 25 kw
b) altri:
ex 1. destinati all'industria del montaggio:
dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A,
degli autoveicoli per il trasporto di persone,
compresi gli autoveicoli misti, con meno di 15
posti a sedere, degli autoveicoli per il
trasporto di merci con motore di
cilindrata inferiore a 2.500 cm (al cubo), degli autoveicoli per usi
speciali della voce n 87.03:
- di potenza inferiore o uguale = 25 kw
84.06 C. II. b) ex 2. non nominati:
- di potenza inferiore o uguale a 25 kw
D. Parti e pezzi staccati:
ex I. di motori destinati ad aeromobili
civili:
- Camicie-cilindri, camicie di cilindri, assi
di pistoni, pistoni e segmenti
ex a) per aerodine:
- Camicie-cilindri, camicie di cilindri, assi
di pistoni, pistoni e segmenti
ex b) altri:
- Camicie-cilindri, camicie di cilindri, assi
di pistoni, pistoni e segmenti
84.07 Ruote idrauliche, turbine ed altre macchine motrici,
idrauliche:
ex A. Macchine motrici idrauliche e loro parti
e pezzi staccati, nominati ad aeromobili
civili;
- escluse le parti e i pezzi staccati
B. altre macchine motrici idrauliche
84.10 Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi,
comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributtrici aventi un dispositivo
misuratore;
elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.):
ex A. Pompe distributtrici aventi un
dispositivo misuratore o costruite per
ricevere tale dispositivo:
- Parti e pezzi staccati
B. altre pompe:
I. destinate ad aeromobili civili
II. non nominate:
ex a) Pompe:
- escluse quelle per impianti di innaffiatura mediante aspersione e quelle che possono esere
sommerese con motore accoppiato, senza
rivestimento interno di prodotti di
ceramica o di gomma, di peso
unitario non superiore a 1000 kg
b) Parti e pezzi staccati
C. Elevatori per liquidi (a corona, a nome, a
nastri flessibili, ecc.)
84.11 Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto
compressori, motocompressori e turbocompressori
di aria e di altri gas; generatori a pistoni liberi;
ventilatori e simili:
C. Ventilatori e simili:
ex I destinati ad aeromobili civili:
- di peso unitario non superiore a 200 kg
esculse le parti e pezzi staccati
ex II. altri:
di peso unitario non superiore a 200 kg escluse
le parti e pezzi staccati
84.15 Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione
del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie:
ex A. Materiale, macchine ed apparecchi
(escluse le loro parti e pezzi staccati),
destinati ad aeromobili civili:
- esclusi gli apparecchi montati su uno zoccolo
comune o con elementi indipendenti per armadi
di frigoriferi, di peso non superiore a 200 kg, nonche' le parti e pezzi staccati
C. altr:
ex I. Frigoriferi aventi una capacita'
superiore a 340 I:
- di peso unitario superiore a 200 kg
84.15 C. ex II. non nominati:
(segue) - esclusi gli apparecchi montati su uno
zoccolo comune o con elementi indipendenti, pe
armadi frigoriferi e di armadi e altri mobili
importanti con il loro apparecchi frigoriferi,
di peso non superiore a 200 kg, nonche' le
parti e pezzi staccati
84.17 Apparecchi e dispositivi, anche ridscaldati
elettricamente, per il trattamento di materie
con operazioni che implicano un
cambiamento di temperatura, come il
riscaldamento, la cottura, la
torrefazione, la distillazione, la
rettificazione, la sterilizzazione, la
pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione,
l'evaporazione, la vaporizzazione, la
condensazione, il raffreddamento,
ecc., ad esclusione
degli apparecchi domestici, scaldacqua e
scaldabagni non elettrici:
ex A. Apparecchi per la produzione dei prodotti
della sottovoce 28.51 A(Euratom):
- Parti e pezzi staccati
ex B. Apparecchi appositamente costruiti per la
separazione dei combustibili nucleari irradiati
per il trattamento delle scorie radioattive o
per la rimessa in ciclo dei combustibili
nucleari irradiati (Euratom):
- Parti e pezzi staccati
C. Scambiatori di calore:
ex I. destinati ad aeromobili civili:
- Parti e pezzi staccati
ex II. altri:
- Parti e pezzi staccati
ex II. altri:
- Parti e pezzi staccati
D. Macchine ed apparecchi per la preparazione
del caffe' ed altre bevande calde:
ex I. a riscaldamento elettrico:
- Parti e pezzi staccati
ex II. altri:
- Parti e pezzi staccati
E. Apparecchi medico-chirurgici di
sterilizzazione
ex I. a riscaldamento elettrico:
- Parti e pezzi staccatij
ex II. altri:
- Parti e pezzi staccati
F. altri:
ex I. Scaldacqua e scaldabagni, non elettrici:
- per uso domestico
ex II. non nominati:
- Parti e pezzi staccati
ex 84.20 Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le
basculle e bilance pe verificare i pezzi
fabbricati, ma ad esclusione
delle bilance sensibili ad
un peso di 5 cg o meno: pesi per qualsiasi bilancia:
- Bilance, comprese le basculle, automatiche e
semiautomatiche, di peso unitario non superiore
a 250 kg. escluse le parti e pezzi staccati 84.22 Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico
di scarico, e di manutenzione (ascensori,
"skips" verricelli, binde, parancjhi,
gru, ponti scorrevoli, trasportatori,
teleferiche, ecc.), esclusi
le macchine e gli apparecchi della voce n. 84.23:
ex A. Macchine ed apparecchi (escluse le loro
parti e pezzi staccati), destinati ad
aeromobili civili:
- esclusi i verricelli, le binde e i martinetti
B. altri:
ex I. Macchine ed apparecchi appositamente costruiti per la manipolazione delle sostanze
altamente radioattive (Euratom):
- esclusi i verricelli, paranchi e manopole e
tutte le parti e pezzi staccati
ex II. Gru automobili, su ruote, che non
possono circolare su rotaie:
- escluse le parti e pezzi staccati
84.22 B. ex III. Macchine da laminatoi: piani a rulli
per la condotta e il trasporto dei prodotti,
ribaltatori e manipolatori di lingotti, di masselli, di barre e di lastre:
- escluse le parti e pezzi staccati
ex IV. non nominati:
- esclusi i verricelli, paranchi e manopole, le
binde e martinetti per veicoli e tutte le parti
e pezzi staccati
ex IV. non nominati:
- esclusi i verricelli, paranchi e manopole, le
binde e martinetti per veicoli e tutte le parti
e pezzi staccati
ex 84.24 Macchine, apparecchi e congegni agricoli e
orticoli, pe la preparazione e la lavorazione
del suolo e per la coltivazione, compresi i rulli per tappeti erbosi e campi sportivi:
- Versoi e vomeri, esclusi quelli di ghisa e
di acciaio colato, dentali, dischi, avanvomeri,
coltri a forma di coltello e coltri a
forma di disco, per aratri; denti per
coltivatori e scarificatori,
dischi per irroratrici
utensili per sarchiatura, battitura e per
solcare, per sarchiatrici
ex 84.27 Torchi, pigiattrici ed altre macchine per la
verificazione, per la fabbricazione del
sidro e simili:
- Pigiatrici-sgrappolatrici e torchi continui
per uve, escluse le loro parti e
pezzi staccati
84.31 Macchine ed apparecchi per la fabbricazione
della pasta di cellulosa (pasta per carta) e
per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone:
A. per la fabbricazione della carta e del
cartone
ex B. altri:
- escluse le rigattrici, di peso unitario non superiore a 2.000 kg
84.36 Macchine ed apparecchi per
la filatura (estrusione) delle
materie tessili sintetiche e
artificiali; macchine ed apparecchi per
la preparazione delle materie
tessili; macchine e telai
per la filatura, torcitura e ritorcitura delle
materie tessili; macchine per bobinare
(comprese le spliere e per
aspare le materie tessili
84.37 Telati per tessitura, per maglietta, per tulli
pizzi, ricami, passamaneria e per reti;
apparecchi e macchine preparatorie alla
tessitura, alla maglieria, ecc.
(ordistoi, imbozzimatrici, ecc.):
ex A. Telai per tessitura:
- Telai meccanici di peso unitario non
superiore a 2.500 kg. non automatici
e automatici, esclusi
quelli automatici per il cotone
ex B. Telai per maglieria
- rettilinei
ex C. Telai per tulli, pizzi, ricami, trecce,
passamanerie e per reti:
- Telai meccanici di peso non superiore a
2.500 kg
ex 84.38 Macchine ed apparecchi ausiliari delle mac chine della voce
n.84.37 (rattere, meccanismi
jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi
per il cambio delle navette ecc.); pezzi
staccati e accessori riconoscibili come
destinati esclusivamente o
principalmente alle macchine ed
apparecchi di questa voce e delle voci nn. 84.36 e 84.37 (fusi,alette,guarinuture per carte, pettini, barrette, filiere, navette, licci e lame, aghi, platine,uncinetti,ecc.):
- esclusi: telai filare continui (rulli striati
di peso unitario non superiore a 2.5 kg; fusi,
cilindri di pressione nonche' rispettivi assi e pulegge di tensione dei nastri di comando dei
fusi, muniti di cuscinetto a rotolamento a sfere a rulli o ad aghi); nastri di ferro o d'acciaio dentati per guarnire pr carde;
filiere di metalli preziosi
84.40 Macchine ed apparecchi per lavare, pulire, asciugare, imbianchire, tingere, apprettare e per la
rifinitura dei filati, tessuti e manufatti di
materie tessili (compresi gli apparecchi per
lavare la biancheria, per stirare e pressare le
confezioni, avvolgere, piegare, tagliare e dentellare i tessuti);
macchine per il rivestimento
dei tessuti e di altri supporti per la
fabbricazione dei copripavimenti,
come il linoleum, ecc.;
macchine dei tipi utilizzati nella stampa dei
filati, tessuti, feltro, cuoio, carta da
parati, carta da imballaggio e copripavimenti
(comprese le lastre ed i cilindri incisi per
queste macchine):
84.40 B. Macchine ed apparecchi per lavare la biancheria
di capacita' unitaria, espressa in peso di biancheria secca, non eccedente
i 6 kg; idroestrattori
(diversi dai centrifughi) per uso domestico:
ex I. a funzionamento elettrico:
- per lavare la biancheria, escluse le parti e
pezzi staccati
ex II. altri:
- per lavare la biancheria, escluse le parti e pezzi staccati
ex C. altri:
- Macchine e apparecchi per lavare la
biancheria, escluse le parti e pezzi staccati
- Macchine e apparecchi per la tintura delle
materie tessili, escluse
le parti e pezzi staccati
84.45 Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e
dei carburi metallici, diverse da quelle delle
voci nn. 84.49 e 84.50:
C. altre macchine utensili:
I. Torni:
ex a) Torni automatizzati con informazioni codificate:
- Torni paralleli, di peso unitario non
superiore a 2.000 kg
ex b) altre:
- Torni paralleli, di peso unitario non
superiore a 2.000 kg
III. Piallatrici:
ex a) Macchine automatizzate con informazioni
codificate:
- di peso unitario non superiore a 2.000 kg ex b) altre:
- di peso unitario non superiore a 2.000 kg IV. Limatrici, segatrici, troncatrici,
brocciatrici stozzatrici:
ex a) Macchine automatizzate con informazioni
codificate:
- limatrici e segatrici, di peso unitario non
superiore a 2.000 kg
ex b) altre:
- limatrici e segatrici, di peso unitario non
superiore a 2.000 kg
V. Fresatrici, foratrici:
ex a) Macchine automatizzate con informazioni
codificate:
- foratrici di peso unitario non superiore a
2000 kg
ex b) altre:
- foratrici, di peso unitario non superiore a
2000 kg
VI. Affilatrici, sbavatrici, rettificatrici,
molatrici, lucidatrici,
smerigliatrici, levigatrici
lappatrici, e simili operanti a mezzo di mole,
di abrasivi o di prodotti pe lucidare:
a) con sistema di regolazione micrometrica, ai
sensi della nota complementare 2 di questo capitolo
ex 1. Macchine automatizzate con informazioni
codificate:
- Affilatrici per seghe, di peso unitario non
superiore a 2.000 kg
ex 2. altre:
- Affilatrici per seghe, di peso unitario non
superiore a 2.000 kg
b) altre:
ex 1. Macchine automatizzate con informazioni
codificate:
- Affilatrici per seghe, di peso unitario non
superiore a 2.000 kg
ex 2. altre:
- Affilatrici per seghe, di peso unitario non
superiore a 2.000 kg
ex 84.47 Macchine utensili, diverse da quelle della voce
n. 84.49, per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso,
dell'ebanite, delle materie
plastiche, artificiali e di altre materie dure
simili:
- escluse le presse idrauliche di peso unitarie
non superiore a 2 000 Kg
84.51 Macchine da scrivere senza dispositivi di rotalizzazione
macchine per autenticare gli assegni
bancari:
A. Macchine da scrivere
ex 84.56 Macchine ed apparecchi per cernere, vagliare, lavare mescolare, le terre, le pietre, i minerali ed altre minerali solide; macchine ed apparecchi
per agglomerare, formare o
modellare i combustibili minerali
solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gresso ed altre materie minerali
in polvere o in pasta,
formatrici in sabbia per fonderia:
- Macine di peso unitario non superiore a
5.000 Kg;
granulatori e franimatori, con o senza vagli
selezionatori, di peso unitario non superiore a
5 000 Kg; betoniere fisse o mobili di peso unitario non superiore a 2000 Kg escluse le parti e pezzi stoccati delle macchine e
apparecchi indicati
84.59 Macchine, apparecchi congegni meccanici, non
nominati ne' compresi in altre voci di questo
capitolo:
ex A. per la produzione dei prodotti della sottovoce 28.51 A (Enwaton):
- Presse idrauliche di peso unitario inferiore o uguale a 5 000 Kg e presso e trasmissione meccanica di peso unitario non superiore a 1 000 Kg; escluse le loro parti e pezzi
staccati
ex C. appositamente costrituiti la rimessa in
ciclo dei combustibili nucleari irradiati
(sinterizzazione di ossidi metallici
radioattivi applicazione, di guaine, ecc)
(Euratom);
- Prese idrauliche di peso unitario inferiore
o uguale a 5 000 Kg e prese a trasmissione meccanica di peso unitario non superiore a 1000
Kg escluse le loro parti e pezzi staccati
E. altri:
ex II altri:
- Presse idrauliche di peso unitario inferiore
o uguale a 5 000 Kg e presse a trasmissione meccanica di peso unitario
non superiore a 1 000 Kg,
escluse le loro parti e pezzi staccati
ex 84.60 Staffe per fonderia, forme conchiglie dei tipi
utilizzati per i metalli (diverse dalle
lingotterie)carburi metallici,
il vetro, le materie minerali,
paste ceramiche, calcestrizzo, cemento, ecc),
la gomma e le materie plastiche artificiali:
- Forme e conghiglie per il lavoro meccanico
84.61 Oggetti di ribinetteria ed altri organi sociali
simili (compresi riduttori di pressione e le
valvole termostatiche), per tubi,
caldaie, serbatoi, vasche
tini ed altri recipienti simili
ex 84.62 Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere,
ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma):
- Cuscinetti, a rotolamento con una fila di sfere in cui le sfere non si possono staccare
manualmente o in cui la fila di
sfere non si puo' separare o ancora
in cui le facce dei due anelli
si allineanosullo stesso piano, il
cui diametro e' superiore a 36
mm senza superare 72 mm, escluse le
parti a pezzi staccati
84.63 Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito supporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di
frizione riduttori, moltiplicatori e variatori
di velocita' volani e pulegge
(comprese le carrucole a staffa
innesti organi di accoppiamento
(manicotti giunti elastici, ecc.) e
giunta di articolazione
(cardanici di Oldham ecc)(
Ex A. destinati ad aeromobili civili:
- Riduttori moltiplicatori, e variatori di velocita'
B. Altri:
- ex II non nominati:
- Riduttori moltiplicatori e variatori di
velocita'
85.01 Macchine generatrici, motori, convertitori
rotanti o statici (raddrizzatori ecc),
trasformatori
bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:
ex A. Merci destinate ad aeromobili civili (a):
Macchine generatrici conventori rotanti o
statici, trasformatori, bobine
di reattanza e di autoinduzione;
Motori elettrici di una potenza uguale o
superiore a 0,75 KW, ma inferiore a 150 Kw:
- Motori trifase asincroni, motori monofase,
macchine generatrici convertitori o rotanti o
statici (esclusi i raddrizzaatori) e altri motori, di peso unitario non
superiore a 100 Kg, trasformatori
B. Altre macchine per apparecchi:
1. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori variatori o moltiplicatori
di velocita') convertitori rotanti:
a) Motori sincroni di potenza inferiore o
uguale a 18 watt
ex b) altri:
- Motori trifase, asincroni, motori monofase,
macchine generatrici convertitori rotanti ed
altri motori, di peno unitario non superiore a
100 Kg.
ex II. Trasformatori e convertitori statici raddrizzatori ecc) bobine di reatranza e bobine
di autoinduzione:
- Trasformatori bobine di reattanza e bobine,
di autoinduzione, di peso unitario superiore a
500 Kg, convertitori statici, esclusi i
raddrizzatori di peso unitario
non superiore a 100 Kg
ex 85.03 Pile elettriche:
- a secco
85.12 Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione
elettrici, apparecchi elettrici per
riscaldamento dei locali e per altri usi
simili; apparecchi per
parrucchiere (asciugacapelmlio apparecchi per
asciugare scaldaferri per arricciare,
ecc), ferro da stiro elettrico,
apparecchi elettrotermici
per usi domestici, resistenza scaldanti diverse
da quelle della voce 85.24:
A. Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione elettrici:
I. Destinati ad aeromobili civili, escluse le
loro parti e pezzi staccati
ex II altri:
- escluse le parti e pezzi staccati
B. Apparecchi elettrici per il riscaldamento
dei locali e per altri usi simili:
I. destinati ad aeromobili civili, escluse le
loro parti e pezzi staccati
ex II. altri:
- escluse le parti e pezzi staccati
D. Ferri da stiro eletrici
E. Apparecchi elettrotermici per usi domestici:
I. Fornelli e forni elettrici
E. Apparecchi elettrotermici per usi domestici:
I. Fornelli e forni elettrici, apparecchi
scaldavivande, escluse le
loro parti e pezzi staccati,
destinati ad aeromobili civili
ex II. altri:
- Fornelli, cucine economiche,
forni e apparecchi
analoghi di cottura per usi domestici
85.13 Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su
filo, compresi gli apparecchi
di telecomunicazione a corrente
portante:
ex A. Apparecchi di telecomunicazione a
correnete portante:
- Apparecchi per la telefonia, compresi i pezzi
staccati per telefoni e ricevitori
85.19 Apparecchi per l'inerruzione, il sezionamento, la
protezione, la diramazione od il collegamento dei
circuiti elettrici (interruttori, commutatori, rele, interruttori di sicurezza, scricatori,
limitatori di sovraccorrente, prese di corrente,
portalampade,cassette di giunzione,
ecc.); resistenze non scaldanti,
potenziometri e reostati; circuiti stampati;
quadri di comando o di distribuzione:
ex A. Apparecchi per l'interruzione e il
sezionamento, apparecchi per
la protezione, la diramazione od
il collegamento dei ciucuiti elettrici:
- Interruttori non automatici e sezinatori, di peso unitario non superiore
a 2 kg, diversi da quelli di ceramica o
di vetro, e quelli di peso
unitario superiore a 500 kg
- Interruttori automatici, interruttori e
contattori
- Parti e pezzi staccati
ex B. Resistenze non scaldanti, potenziometri e
reostati:
- Reostati, di peso unitario non superiore a 2 kg,
diversi da quelli di ceramica o di vetro, e quelli
di peso unitario superiore a 500 kg
D. Quadri di comando o di distribuzione
85.20 Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica
(compresi quelli ultravioletti od infrarossi: lampade ad arco:
A. Lampade e tubi a incandescenza per
l'illuminazione.
ex B. altre lampade e tubi:
- per l'illuminazione
ex C. Parti e pezzi staccati;
- per lampade e tubi elettrici per l'illuminazione
85.23 Fili, trcce, cavi compresi i cavi coassiali, nastri barre e simili, isolati per l'elettricita' anche
laccati od ossidati anodicamente, muniti o non di
pezzi di congiunzione:
ex A. Accoppiamenti piovre e licci di cavi
elettrici, destinati ad aeromobili civili:
- con rivestimento o guaina metallica, anche
ricoperti di altre materie, esclusi i cavi
coassiali
ex B. altri:
- con rivestimento o guaina metallica, anche
ricoperti di altre materie, esclusi i cavi
coassiali e i cavi sottomarini
89.01 Navi non comprese nelle altre voci di questo capitolo
(89.02 a 89.05):
ex A. Navi da guerra:
- a propulsione meccanica, di tonnellaggio lordo
non superiore a 4.000 t. escluse quelle a cuscino
d'aria
B. altre:
ex I. Navi per la navigazione marittima:
- a propulsione meccanica di tonnellaggio lordo
non superiore a 4.000 t. esclusi i veicoli a
cuscino d'aria; battelli per uso esclusivamente
sportivo, acquistati da associazioni nautiche legalmente costituite o dai loro membri effettivi;
battelli acquistati dalle corporazioni dei piloti
per il loro servizio
II. altre:
ex a del peso unitario di 100 dg o meno:
- a propulsione meccanica, esclusi i veicoli a cuscino d'aria: battelli per uso esclusivamente
sportivo, acquistati da associazioni nautiche legalmente costituite o dai loro membri effettiv;
battelli acquistati dalle corporazioni dei piloti
per il loro servizio
89.01 B. II. es b) altre:
(segue) - a propulsione meccanica di tonnellaggio lordo
non superiore a 4.000 t. esclusi i veicoli a
cuscino d'aria; battelli per uso esclusivamente
sportivo, acquistati da associazioni nautiche legalmente costituite o dai loro membri effettivi;
battelli acquistati dalle corporazioni
dei piloti per il loro servizio
ex 90.03 Montature per occhiali, occhialetti e oggetti
simili e parti di motature:
- escluse quelle d'oro
ex 90.04 Occhiali (correttori, protettori o altri), occhialetti,
occhialini e oggetti simili:
- esclusi quelli con montatura d'oro o placcata
o rivestita in oro dorata e gli occhiali
protettori per arti e mestieri
90.16 Strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo
(macchine per disegnare, pantografi, scatole
di compassi, regoli e cerchi calcolatori, ecc.);
macchine, apparecchi e strumenti di misura, di verifica e di controllo, non nominata ne compresi
in altre voci di questo capitolo macchine per equilibrare, planimetri, micrometri, calibri, misure-campione, metri, ecc.; proiettori di
profili:
ex A. Strumenti da disegno, per tracciare e per
calcolo:
- Squadre, regoli, rapportatori e pisole da
disegno
- Scatole di compassi con compassi, prolunghe per
compassi, compassi, tiralinee e strumenti simili
90.24 Apparecchi e strumenti di misura, di controllo o
di regolazione per gas o per liquidi, o di
controllo automatico delle
temperature, come manometri, termostati,
indicatori di livello, regolatori
di tiraggio, misuratori di portata,
contatori di calore, esclusi di
apparecchi e strumenti della voce n. 90.14:
ex A. destinati ad aeromobili civili:
-Manometri
B. altri:
I. Manometri
90.28 Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici
di misura, di verifica, di controllo, di
regolazione o di analisi:
A. Strumenti ed apparecchi elettronici:
es I. destinati ad aeromobili civili:
- Galvanometri non registratori con graduazione
termica, amperometri, voltmetri, wattmetri
ex II. altri:
1b; altri:
- Galvanometri non registratori con graduazione
termica, amperometri, voltmetri, wattmetri
91.04 Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di
orologeria, con movimento diverso da quello degli
orologi tascabili:
ex A. elettrici o elettronici:
- da appoggiare o appendere, di peso superiore a
500 g se completi e di qualsiasi peso incompleti
ex B. altri:
- da appoggiare o appendere, di peso superiore a
500 g se completi e di qualsiasi peso se
incompleti
92.12 Supporti di suono per apparecchi della voce n. 92.11 o per registrazioni analoghe: dischi,
cilindri,cere,
nastri, film, fili, ecc., preparati per la
registrazione o registrati;
matrici e forme galvaniche per
la fabbricazione dei dischi:
B. registrati;
I. Cere, dischi, matrici ed altre forme
intermedie esclusi i nastri magnetici:
b) altri
II. altri
a) Dischi per fonografi:
2. altri
b) altri supporti (strisce, nastri, pellicole, fili, ecc.):
1. registrati magneticamente, per la
sonorizzazione delle pellicole cinematografiche
ex 2. altri:
- esclusi quelli per l'insegnamento delle lingue
94.01 Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti
(esclusi quelli della voce n. 94.02) e loro parti:
ex A. Mobili per sedersi, diversi da quelli
ricoperti di cuoio (escluse
le loro parti), destinati ad
aeromobili civili:
- esclusi quelli di legno, di ferro e di acciaio
B. altri:
ex I. appositamente costruiti per aerodine:
- esclusi quelli di legno, di ferro o di acciaio
ex II. non nominati:
- esclusi quelli di legno, di ferro o di acciaio,
di vimini e altre materie vegetali
94.03 Altri mobili e loro parti:
ex A. Mobili, escluse le loro parti, destinati ad
aeromobili civili:
- di metalli comuni diversi dal ferro o
dall'acciaio
- di legno, scolpiti, placcati, cerati, levigati o
verniciati, toriniti, moddanati, dipinti e
tappezzati con qualsiasi
materia diversa dal cuoio o dalle
sue imitazioni e dai tessuti contenenti seta e fibre tessili artificiali e sintetiche
- di legno, intarsiato, laccato, dorato, con
applicazioni di legni fini,
ornati con metallo o altre
materie e tappezzati con cuoio e sue imitazioni o
con tessuti contenenti seta e fibre tessili
artificiali e sintetiche
- di altre materie, esclusi i vimini e altre
materie
vegetali
ex B. altri:
- di metalli comuni diversi dal ferro o
dall'acciaio
- di legno, scolpiti, placcati, cerati, levigati
o verniciati, torniti, modanati, dipinti e
tappezzati con qualsiasi
materia diversa dal cuoio o
dalle sue imitazioni e dai tessuti contenenti seta
fibre tessili artificiali e sintetiche
- di legno, intarsiato, laccato, dorato, con
applicazioni di legni fini,
ornati con metallo o altre
materie e tappezzati con cuoio e sue imitazioni o
con tessuti contenenti seta e fibre tessili
artificiali e sintetiche
- di altre materie, esclusi i vimini e altre
materie vegetali
98.01 Bottoni, bottoni a pressioni, bottoni per polsini
e simili (compresi gli sbozzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni:
ex A. Sbozzi e dischetti per bottoni:
- esclusi i bottoni per polsini, colletti e
sparati e di altri tipi, di porcellana, di vetro,
di seta o di altre fibre tessili
ex B. Bottoni e loro parti:
- esclusi i bottoni per polsini, colletti e
sparati, e di altri tipi,
di porcellana di vetro, di seta
o di altre fibre tessili
98.03 Portapenne, stilografi e portamine; portalapis e
simili; loro parti staccate ed accessori
(salvapunte, fermagli, ecc.),
esclusi gli oggetti compresi
nelle voci nn. 98.04 e 98.05:
ex A. Portapenne a servatorio e stilografi:
- Stilografi e penne a sfera
ex B. altre portapenne; portamine; portalapis e
simili:
- Stilografi e penne a sfera
C. Pezzi staccati ed accessori:
ex I. Pezzi di metalli comuni, ottenuti dalla masa su torni automatici a -decolleter-:
- di stilografi e penne a sfera
ex II. altri:
- di stilografi e penne a sfera
ex 98.08 nastri inchiostratori per macchine da scrivere e
nastri inchiostratori simili, anche montati su bobine; cuscinetti per timbri, anche impegnati,
con o senza scatola:
- Nastri su bobine per uso immediato
98.10 Accenditori ed apparecchi d'accensione (meccanici,
elettrici, a catalizzatore, ecc.) e loro parti staccate, diverse dalle pietrine focaie e dagli
stoppini:
ex A. Pezzi di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a
-decolleter- e il cui maggior
diametro non supera 25 mm:
- non dorati ne' argentati, ne' placcati con
metalli preziosi
ex B. altri:
- non dorati, ne' argentati, ne' placcati con metalli preziosi
ex 98.12 Pettini da testa, pettini da ornamento, fermagli
per capelli e simili:
- di materie plastiche artificiali e di ebanite
B. Prodotti sensibili nei confronti dell'Egitto
ex 53.05 Lane peli (fini o grossolani), cardati o
pettinati:
- Lane e peli fini, ad eccezione dei peli di
coniglio e di lepre, pettinati, in stoppini e tinti
55.05 Filati di cotone non preparati per la vendita al
minuto
55.09 Altri tessuti di cotone
58.02 Altri tappeti, anche confezionati, tessuti detti
Kelim o Kilm, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati
| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci |
Allegato VIII
ALLEGATO VIII Elenco previsto all'articolo 14, paragrafo 2
ex 34.02 Prodotti organici tensioattivi;
preparazioni tensioattive e preparazioni
per liscivie, contenenti o non sapone:
- Solfato di sodio e di dodecano-I-ile 20 - Solfato di trietanolammina e di dodecano
I-ile 20 - Acido solfonico, alchibenzene solfonato di
sodio e alchibenzene solfonati di ammonio 20 - Miscugli e preparazioni di solfato di sodio di dodecano-I-ile e di solfato di
trietanolammina 20 38.19 Prodotti chimici e preparazioni delle industrie
chimiche o delle industrie connesse
comprese quelle consistenti in miscele di
prodotti naturali), non nominati ne' compresi altrove; prodotti residuali delle industrie
chimiche o delle industrie connesse, non nominati
ne' compresi altrove:
Q. Leganti per anime da fonderia preparati a
base di resine sintetiche 20 ex X. altri:
- Rivestimenti refrattari del tipo di quelli
utilizzati nelle fonderie per migliorare la
superficie dei pezzi fusi 20 - Preparazioni disincrostanti e analoghe per
caldaie e per il trattamento delle acque di
refrigerazione industriale 20 39.01 Prodotti di condensazione, di policondensazione,
e di poliaddizione, modificati o non,
polimerizzati o non, lineari o non (fenoplasti,
amminoplasti, alchidi, poliesteri
alcolici e altri poliesteri non
saturi, siliconi, ecc.):
C. altri:
II. Amminoplasti:
ex a) nelle forme previste dalla nota 3. lettere
a) e b) di questo capitolo:
- Resine ureiche, modificate con alcole
furfurilico, in soluzioni eterificate, utilizzate
nelle fonderie 25 III. Alchidi ed altri poliesteri:
ex b) altri:
- Politereftalato di etilene saturo, ad
eccezione dei polimeri neri, nelle
forme previste dalla nota per lo
stampaggio o l'estrusione 20 - in polvere, contenente additivi e pigmenti, utilizzati per il rivestimento o la tinteggiatura
sotto l'azione del calore 20 ex VII. non nominati:
- Resine epossidiche (etossiliniche), in polvere,
contenenti additivi e pigmenti,
utilizzate per il rivestimento o la
tinteggiatura sotto l'azione del calore 20 39.02 Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione
(polietilene, polietileni
tetralogenati, polisobutilene, polistirene,
cloruro di polivinile,acetato di polivinile,
cloroacetato di polivinile ed altri derivati
polivinilici,derivati poliacrillici e
polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.):
C. alri:
VII. Cloruro di polivinile:
ex a) nelle forme previste dalle note 3a) e
3b) di questo capitolo:
- in microsospensione 20 ex X. Copolimeri di cloruro di vinile e di
acetato di vinile:
- Preparazioni per lo stampaggio di dischi
per fonografi 20 40.06 Gomma (o lattice di gomma), naturale o sintetica,non vulcanizzata, presentata sotto altre
forme o stati (soluzioni e dispersioni, tubi, bacchette, profilati, ecc.); oggetti di gomma naturale o sintetica, non vulcanizzata (fili
tessili ricoperti o impregnati,dischi,rondelle ecc.):
ex B. altri:
- Pezze per la riparazione di camere d'aria o pneumatici 20 40.07 Fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili:
filati tessili impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata:
ex A. Fili e corde di gomma vulcanizzata,anche ricoperti di materie tessili:
- Fili non ricoperti di materie tessili a
sezione rotonda 20 48.07 Carta e cartoni,patinati, intonacati,impregnati o
coloriti in superficie (marmorizzati,
fantasia o "indiennes" e simili)
o stampati (diversi da quelli del
capitolo 49), in rotoli o in fogli:
ex D. altri:
- Carte e cartoni vellutati 25 56.01 Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali in massa:
ex A. di Fibre tessili sintetiche:
- di poliestere di lunghezza inferiore a 65 mm e di tenacita' superiore a 53 cN/tex 35 59.03 "Stoffe non tessute" e manufatti di "stoffe
non tessute", anche impregnati o splamti:
ex B. altri:
-"Stoffe non tessute",in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o
rettangolare,vellutate 18 -"Stoffe non tessute",in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare, di peso uguale o superiore a 17 g al m2 e
inferiore o uguale a 80 g al m2 20 ex 59.08 Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di
derivati della cellulosa o di altre materie
plastiche artificiali e tessuti stratificati
con queste stesse materie:
- non impregnati, vellutati di policloruro
di vinile 35 - non impregnati, diversi da quelli la cui
materia tessile costituisce il dritto,
vellutati di derivati della cellulosa o di
altre materie plastiche artificiali ad
ex 59.12 Altri tessuti impregnati o spalmati; tele
dipinte per scenari di teatri, per sfondi
di studi o per usi simili:
- vellutati 35 ex 70.06 Vetro colato o laminato e "vetro per vetrate" (anche armati o placcati durante
la fabbricazione), semplicemente sgrossati
e smerigliati o puliti su una o entrambe
le facce, in lastre o in fogli di forma
quadrata o rettangolare:
- Vetro flottato, non armato, ad esclusione
del vetro semplicemente sgrossato, di spessore di
piu' di 2 mm fino a 10 mm inclusi 35 70.08 Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati,
consistenti in vetri temperati o formati di
due o piu' fogli aderenti fra loro:
ex B. altri:
- formati da due o piu' fogli aderenti fra
loro, per veicoli o navi 20 ex 70.13 Oggetti di vetro per il servizio di tavola,
di cucina, di toletta, per ufficio, per la
decorazione degli appartamenti o per usi
simili,esclusi gli oggetti della voce n. 70.19:
- di vetro sodico, fabbricato meccanicamente, ad esclusione dei bicchieri incisi o altrimenti
decorati, dei barattoli da sterilizzare e degli
oggetti di vetro temperato:
-- di vetro colorato, smerigliato, iridato,
arrotato, marmorizzato, opaco, opalino, dipinto
o di vetro modellato con incavi e rilievi,
esclusi gli oggetti recanti un semplice marchio
o un'incisione e quelli con una parte smerigliata destinata ad essere incisa 35 -- altri 10 73.38 Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o
igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio: paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci,guanti ed oggetti simili per pulire
lucidare o per usi analoghi,di ferro o di acciaio:
B. altri:
ex II. non nominati:
- Vasche da bagno di lamiera d'acciaio di spessore
inferiore o uguale a 3 mm, smaltate 30 74.03 Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame:
ex B. altri:
- Barre di sezione rotonda, di rame non legato,
arrotolate 20 - Fili di sezione rotonda, di rame non legato 20 ex 83.01 Serrature (compresi i fermagli e le montature a
fermaglio comportanti una serratura), catenacci
e lucchetti, a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli comuni, chiavi per detti
oggetti, di metalli comuni:
- Piastre di copertura, cilindri e
molle,trasportatori a rastrelli,
ottenuti per sinterizzazione 20 84.10 Pompe, motopompe, per liquidi, comprese
le pompe non meccaniche e le pompe
distributrici aventi un disposotivo misuratore;
elevatori per liquidi (a corona, a
norie, a nastri flessibili, ecc.):
B. altre pompe:
II. Pompe non nominate:
ex a) Pompe:
- Pompe cintrifughe, sommerse, escluse
le pompe dosatrici 30 84.12 Gruppi per il condizionamento dell'aria
comprendenti, riuniti in un solo corpo,
un ventilatore a motore e disposivi per
modificare la temperatura e l'umidita':
ex B. altri
- esclusi parti e pezzi staccati 20 84.15 Materiale, macchine ed apparecchi per la
produzione del freddo con attrezzatura elettrica
o di altra specie:
C. altri:
ex I. Frigoriferi aventi una capacita'
superiore a 340 litri:
- di peso inferiore o pari a 200 kg per
unita', esclusi parti e pezzi staccati 20 ex II. non nominati:
- Frigoriferi e mobili congelatori conservatori
del tipo cofano o del tipo armadio,
di peso inferiore o pari a 200 kg
per unita', esclusi parti e pezzi staccati 20 ex 84.20 Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le
bascule e bilance per verificare i pezzi
fabbricati, ma ad esclusione
delle bilance sensibili ad un peso di 5
kg o meno: pesi per qualsiasi bilancia:
- Dosatrici o insaccatrici elettroniche
e altri strumenti a pesata costante,
programmabili, ad esclusione
delle parti e pezzi staccati 20 - Apparecchi elettronici per pesare e
etichettare prodotti preimballati, ad
esclusione delle parti e pezzi staccati 20 - Pese a ponte elettroniche di portata
superiore a 5.000 kg ad esclusione
delle parti e pezzi staccati 20 - Bilance elettroniche per magazzini a
visualizzazione digitale ad esclusione
delle parti e pezzi staccati 20 - Basculle e piattaforme per pesare,
elettroniche a visualizzazione digitale,
ad esclusione dei pesapersone e delle
parti e pezzi staccati 20 84.41 Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.),
compresi i mobili per dette
macchine: aghi per macchine da cucire:
A. Macchine per cucire, compresi i mobili
per dette macchine: aghi per macchine da
cucire:
A. Macchine per cucire, compresi i mobili
per dette macchine:
ex III. Parti e pezzi staccati: mobili per
macchine da cucire:
- Parti e pezzi staccati di macchine per
cucire:
- Parti e pezzi staccati di macchine per
cucire ottinuti mediante sinterizzazione 20 ex 84.42 Macchine ed apparecchi per la preparazione
e la lavorazione del cuoio e delle pelli e
per la fabbricazione delle calzature ed
altri lavori di cuoio e pelli, escluse le
macchine per cucire della voce n. 84.41:
- Presse-tagliatrici per cuoio, pelli o
pelletterie, ad esclusione delle parti e
pezzi staccati 20 84.53 Macchine automatiche per l'elaborazione
dell'informazione e le loro unita': lettori magnetici ed ottici; macchine per
l'inserimento di informazioni su supporto
in forma codificata e macchine per
l'elaborazione di queste
informazioni, non nominate ne' comprese
altrove:
ex B. altri:
- Unita' integrate operazionali digitali che comportano almeno, in uno stesso involucro, una unita' centrale e un dispositivo di entrata
e di uscita, per l'utilizzazione in
sistemi industriali di produzione e di
distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica 20 - Unita' di modulazione/demodulazione (MODEM)
per la trasmissione dei dati 20 84.59 Macchine, apparecchi e congegni meccanici,
non nominati ne' compresi in altre voci di
questo capitolo:
E. altri:
ex II. altre macchine ed apparecchi
meccanici:
- Macchine a iniezione, estrusori, trituratori e
macchine per modellare mediante
soffiaggio, per l'industria della
gomma e delle materie plastiche
artificiali 20 ex 84.62 Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a
sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma):
- Anelli per cusncinetti, ottenuti mediante sinterizzazione, destinati alle biciclette 20 84.63 Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a
gomito, supporti e cuscinetti, ingraggi e
ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocita', volani e pulegge
comprese le carrucole a staffa), innesti,
organi di accoppiamento (manicotti, giunti
elastici, ecc.) e giunti di articolazione
(cardanici, di Oldham, ecc.):
B. altri:
ex II. non nominati:
- Cuscinetti, ottenuti mediante sinterizzazione:
- di peso inferiore o uguale a 500 g al
pezzo 20 - per ingranaggi, autolubrificanti, di
bronzo o di ferro 20 85.01 Macchine generatrici: motori: convertitori
rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.),
trasformatori: bobine di reattanza e bobine di autoindizione:
B. altre macchine ed apparecchi:
I. Macchine generatrici, motori (anche con
riduttori, variatori moltiplicatori di
velocita'), convertitori rotanti:
ex b) altri:
- Gruppi elettrogeni a motori a combustione interna o a esplosione a pistone, di una potenza
di 750 kVA o meno, compresi quelli le
cui prestazioni non sono espresse in kw
o in kVA. di peso superiore a 100 kg/pezzo 20
- Generatrici a corrente alternata, di peso superiore a 100 kg/pezzo e di potenza non
superiore a 750kVA 20 - Motori e generatrici a corrente continua
di peso superiore a 100 kg/pezzo, ad esclusione
dei motori e altre generatrici le cui
prestazioni non sono espresse in kw o kVA 25
- Convertitori rotanti di peso superiore a
100 kg pezzo 20
85.01 B. ex II. Trasformatori e convertori sta(segue) tici
(raddrizzatori, ecc.):
bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:
- Convertitori statici, di peso superiore
a 100 kg/pezzo e raddrizzatori diversi da
quelli specialmente costruiti per la
saldatura 30 - Trasformatori trifase senza dielettrico
liquido, di potenza uguale o superiore a
50 kVA e inferiore o uguale a 2.500 kVA 35 85.04 Accumulatori elettrici:
B. altri:
ex II. Accumulatori non nominati:
- al nichel.cadmio, non ermeticamente
chiusi 20 85.12 Scaldacqua, scaldabagni escaldatori ad
immersione, elettrici; apparecchi elettrici per
riscaldamento dei locali e per altri
usi simili; apparecchi elettrotermici per
parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, ecc.)
ferri da stiro elettrici; apparecchi
elettrotermici per usi domestici:
resistenze scaldanti, diverse da
quelle della voce n. 85.24:
ex C. Apparecchi elettrotermici per parrucchiere
(asciugacapelli, apparecchi
per arricciare, scaldaferri per
arricciare, ecc.):
- asciugacapelli, esclusi caschi
asciugacapelli 20 85.13 Apparecchi elettrici per la telefonia e la
telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante:
ex B. altri:
- apparecchi automatici elettronici di utenza,
esclusi le loro parti e pezzi staccati 20 85.15 Apparecchi di trasmissione e di ricezione per
la radiotelefonia e la radiotelegrafia:
apparecchi trasmittenti e
riceventi per la radiodiffusione e la
televisione (compresi gli
apparecchi riceventi combinati con un
apparecchio di registrazione
o di riproduzione del
suono) e apparecchi per la presa delle immagini
per la televisione: apparecchi di
radioguida di radiorilevazione, di
radioscandaglio
e di radiotelecomando:
A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafica, apparecchi trasmittenti e riceventi per la
radiodiffusione e la televisione (compresi
gli apparecchi riceventi combinati con un
apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la spesa
delle immagini per la televisione:
I. Apparecchi trasmittenti:
ex b) altri:
- per le bande HF e MF 20 II. Apparecchi ricr-trasmittenti:
ex b) altri:
- per la banda VHF 20 - supporti portatili per rice-trasmettenti
VHF 20 III. Apparecchi riceventi, anche combinati
con un apparecchio di registrazione o di
riproduzione del suono:
b) altri:
ex 2. non nominati:
- Apparecchi riceventi per la radiotelefonia e la radiotelegrafica per le bande VLF.LF.MF e HF 30 ex 85.16 Apparecchi di segnalazione (diversi da
quelli per la trasmissione dei messaggi)
di sicurezza di controllo e di comando,
per strade ferrate ed altre vie di
comunicazione, compresi
i porti e gli aerodromi:
- esclusi gli apparecchi per strada e le
loro parti e pezzi staccati 20 85.17 Apparecchi elettrici di segnalazione acustica
o visiva (suonerie, sirene, quadri indicatori
apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio, ecc.), diversi da quelli delle voci n. 85.09 e 85.16:
ex B. altri:
- esclusi gli apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto, incendio e simili
e loro parti e pezzi staccati 20 85.19 Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la
protezione, la diramazione od il
collegamento dei circuiti elettrici
(interruttori,
commutatori, rele', interruttori di sicurezza,
scaricatori, limitatori di sovracorrente,
prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione, ecc.): resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; ciucuiti stampanti:
quadri di comando o di distribuzione:
ex A. Apparecchi per l'interruzione e il
sezionamento: apparecchi
per la protezione, la
diramazione ed il collegamento dei circuiti elettrici:
- per applicazione industriale, escluso il
materiale di collegamento:
- di 1000 V o piu':
- sezionatori e interruttori, compresi gli
interruttori sotto carico da 1 kV a 60 kV
esclusi 35 - fusibili da 6 kV a 36 kV compresi, del
tipo HT 35 - inferiori a 1000 V:
- Fusibili del tipo NH 35 - Interruttori da 63 A a 1000 A. tripolari
o quadripolari, a funzione di interruzione
doppia 35 ex D. Quadri di comando o di distribuzione:
- muniti dei loro apparecchi e strumenti:
- di applicazione industriale, diversi che
per telecomunicazione e per misura:
- di 1000 V o piu' muniti di cellule con
interruttori o disgiunti, smontabili, per
trasformatori con incastro metallico 25 - inferiore o uguale a 1000 V 25 Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali),
nastri, barre e simili, isolati
per l'elettricita' (anche laccati e ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di
congiunzione:
ex B. altri:
- Fili, trecce e cavi, per il trasporto
d'energia, per una tensione manuale infe riore o
uguale a 60 kV, non preparati per
ricevere pezzi di congiunzione o non muniti di tali pezzi, isolati al polietilene,
esclusi i fili di avvolgimento 20 - Fili di avvolgimento, in rame, verniciati o laccati, di un diametro uguale o superiore a 0.40 mm e inferiore o uguale a 1,20 mm
87.02 Autoveicoli con qualsiasi motore, per il
trasporto di persone (compresi quelli da
sport e i filobus) o di merci:
A. per il trsporto di persone, compresi
gli autoveicoli misti:
I. azionati da motore a scoppio a combu
stione interna:
ex b) altri:
- con quattro ruote motrici, con un'altezza libera del suolo superiore a 205 mm,
di un peso a vuoto superiore a 1350 kg
e inferiore a 1900 kg, di un peso totale
a carico uguale o superiore 1950 kg e
inferiore a 3600 kg, azionati da motore
a scoppio di cilindrata superiore a 1560
cm3 e inferiore a 2900 cm3 o da motore a
combustione interna di cilindrata superiore a 1980 cm3 e inferiore a 2500 cm3 20 B. per il trasporto di merci:
II. altri:
a) azionati da motore a scoppio o a combustione interna:
1. Autocarri azionati da motore a scoppio
di cilindrata uguale o superiore a 2800
cm3 o azionati da motore a combustione
interna di cilindrata uguale o superiore
a 2500 cm3. 20 ex bb) altri:
- con quattro ruote motrici, con altezza
dal suolo superiore a 205 mm, di un peso
a vuoto superiore a 205 mm, di un peso a
vuoto superiore a 1350 kg e inferiore a
1900 kg, di un peso totale a carico uguale o superiore a 1950 kg e inferiore a
3600 kg, azionati da motore a scoppio di
cilindrata inferiore a 2900 cm3
2. altri:
ex bb) altri:
- con quattro ruote motrici, con altezza
libera dal suolo superiore a 205 mm, di
un peso a vuoto superiore a 1350 kg e
inferiore a 1900 kg, di un peso totale
a carico uguale o superiore a 1950 kg e
inferiore a 3600 kg, azionati da motore
a scoppio di cilindrata superiore a 1560
cm3 e inferiore a 2900 cm3 o da motore a
combustione interna di cilindrata superiore a 1980 cm3 e inferiore a 2500 cm3 20 87.06 Parti, pezzi staccati ed accessori degli
autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 inclusa:
B. altri:
ex II. non nominati:
- Pistoni e guide per ammortizzatori, ottenuti
per sinterizzazione 20 - Parti e pezzi staccati, ottenuti per
sinterizzazione, esclusi
le parti e pezzi staccati
di carrozzeria, le scatole di cambio complete,
i ponti posteriori completi, le ruote, le
parti di ruote e accessori di ruote, gli assi
portanti e le guarnizioni di frizione, montati
con supporto, per freni a disco 20 - Masserelle di equilibratura per ruote 20 87.12 Parti, pezzi staccati ed accessori dei
veicoli comresi nelle voci dal n.87.09
al n. 87.11 inclusa:
- Ruote dentate, ottenute per
sinterizzazione 20 ex 90.17 Strumenti e apparecchi per la medicina,
la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria,
compresi gli apparecchi elettromedicali
e gli apparecchi oftalmici:
- Siringhe di materie plastiche
artificiali 20 90.28 Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura,
di verifica, di controllo, di
regolazione o di analisi:
A. Strumenti e apparecchi elettronici:
II. altri:
ex b) altri:
- Regolatori 20 - Strumenti di controllo e di regoalazione
utilizzati in sistemi industriali di
produzione, di distribuzione e di utilizzazione
di energia elettrica 20 B. altri:
ex II. non nominati:
- Regolatori 20
| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Dazio di base ( % ) |
Allegato IX
17.04 Prodotti a base di zuccheri
non contenenti cacao:
A. Estratti di liquirizia
contenenti saccaresio in
misura superiore a 10% in peso
senza aggiunta d'altra
materia 5 Esc/kg 12 Esc/kg
21.03 Farina di senape e senape
preparata:
A. Farina di senape 13% 22%
B. senape preparata 13% 22%
22.04 Alcale etilico non denaturato con
titolo alcolenotrico
di 80% vol e piu', in
recipienti contenenti:
- due litri e sono 200 Esc 2 190 Esc
per hl per hl di alcole di alcole
puro puro - piu' di due litri 214 Esc 2 250 Esc
per hl per hl di alcole di alcole
puro puro
24.02 Tabacchi lavorati; estratti
e sughi di tabacco:
A. Sigarette 180 Esc/kg esenzione
ex B. Sigari e sigaretti:
- con copertura di tabacco 200 Esc/kg esenzione
ex C. Tabacco da fumo:
- Tabacco tritato 170 Esc/kg esenzione
ex D. Tabacco da masticare
e tabacco da fiuto:
- Tabacco tritato 170 Esc/kg esenzione
ex E. altri, compreso il tabacco
agglomerato sotto forma di foglio:
- Tabacco tritato 170 Esc/kg esenzione
| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Dazi doganali __________________ Elemento Elemento fiscale protettivo |
Allegato X
17.04 Prodotti a base di zuccheri non contenenti
cacao:
B. Gomme da masticare del genere "chewinggum",
aventi tenore, in peso, di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato
in saccarosio):
I. inferiore a 60 % 80,43 II. uguale o superiore a 60% 79,33 C. Preparazione detta "cioccolato bianco"
D. altri:
I. non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 1,5% di materie grasse provenienti
da latte:
a) non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in
saccarosio) 82,24 b) aventi tenore, in peso, di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato
in saccarosio):
I. uguale o superiore a 5% e inferiore
a 30% 87,26 2. uguale o superiore a 30% e inferiore
a 40% 78,35 3. uguale o superiore a 40% e inferiore
a 50%:
aa) non contenenti amido o fecola 84.21 bb) altri 81,73 4. uguale o superiore a 50% e inferiore
a 60% 69,63 5. uguale o superiore a 60% e inferiore
a 70% 76,92 6. uguale o superiore a 70% e inferiore
a 80% 86,37 7. uguale o superiore a 80% e inferiore
a 90% 68,25 8. uguale o superiore a 90% 92,36 II. non nominati:
a) non contenenti o contenenti in peso,
meno di 5% di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito in saccarosio) 60,05 b) aventi tenore, in peso, di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato
in saccarosio):
17.04 D. II. b) 1. uguale o superiore a 5% e
(segue) inferiore a 30% 71,11 2. uguale o superiore a 30% e inferiore
a 50% 72,69 3. uguale o superiore a 50% e inferiore
a 70% 64,09 4. uguale o superiore a 70% 69,80 18.06 Cioccolata e altre preparazioni alimentari
contenenti cacao:
A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato
con aggiunta di saccarosio,
avente tenore, in peso, di saccarosio:
I. inferiore a 65% 51,14 II. uguale o superiore a 65% e inferiore
a 80% 46,49 III. uguale o superiore a 80% 14,00 B. Gelati:
I. non contenenti o contenenti, in peso
meno di 3% di materie grasse provenienti da latte 43,23 II. aventi tenore, in peso, di materie
grasse provenienti dal latte:
a) uguale o superiore a 3% e inferiore
a 7% 45,57 b) uguale o superiore a 7% 35,66 C. Cioccolata e prodotti di cioccolata
anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro sucedanei fabbricanti a
partire da prodotti di sostituzione
dello zucchero, contenenti cacao:
I. non contenenti o contenenti, in peso
meno di 5% di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in
saccarosio) 50,19 II. altri:
a) non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal
latte aventi tenore, in peso di
saccarosio (compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio):
1. inferiore a 50% 56,23 2. uguale o superiore a 50% 54,91 b) aventi tenore,in peso, di materie
grasse provenienti dal latte:
1. uguale o superiore a 1,5% e inferiore
a 3% 49,28 2. uguale o superiore a 3% e inferiore
a 4,5% 53,36 3. uguale o superiore a 4,5% e inferiore
18.06 D. altre:
(segue)
I. non contenenti o contenenti in peso,
meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal
latte:
a) in imballaggi immediati di contenuto
netto inferiore o uguale a 500 g 66,78 b) altre 33,04 II. aventi tenore, in peso, di materie
grasse provenienti dal latte:
a) uguale e superiore a 1,5% e inferiore
e uguale a 6,5%
I. in imballaggio immidiati di contenuto
netto inferiore e uguale a 500 g
2. altre 44,93 b) superiore a 6,5% e inferiore a 26%:
1. in imballaggio immediati di contenuto
netto inferiore e uguale a 500 g 14,00 2. altre 14,00 c) uguale e superiore a 26%:
1. in imballaggi immediati di contenuto
netto inferiore o uguale a 500 g 33,04 2. altre 33,04 19,02 Estratti di malto; preparazioni per
l'alimentazione dei fanciulli, per usi
dietetici o di cucina, a base di farine
simolini, amidi, fecole o estratti di
malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50% in peso:
A. Estratti di malto:
I. aventi tenore, in peso, di estratto
secco uguale o superiore a 90% 11,00 II. altri 11,00 B. altre:
I. contenenti estratti di malto e aventi
tenore, in peso, di zuccheri riduttori
(calcolati in maltosio) uguale o superiore
a 30% 12,00 19.02 II. non nominate
(segue)
a) non contenenti o contenenti, in peso
meno di 1,5% di materie grasse
provenienti dal latte:
1. aventi tenore, in peso, di amido o di
fecola, inferiore a 14%:
aa) non contenenti o contenenti, in peso,
meno di 5% di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in
saccarosio) 12,00 bb) aventi tenore, in peso, di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato
in saccarosio)
11. uguale o superiore a 5% e inferiore a
60%
22. uguale e superiore a 60% 12,00 2. aventi tenore, in peso, di amido e di
fecola uguale e superiore a 14% e inferiore a
32%: 12,00 aa) non contenenti e contenenti, in peso,
meno di 5% di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in
saccarosio) 12,00 bb) altre 12,00 3. aventi tenore, in peso, di amidi o di
fecola uguale e superiore a 32% e
superiore a 45%:
aa) non contenenti e contenenti, in peso,
meno di 5% di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in saccarosio)
31,55 bb) altre 31,55 4. aventi tenore, in peso, di amidi o di
fecola uguale e superiore a 45% e
inferiore a 65%:
aa) non contenenti e contenenti, in peso,
meno di 5% di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in
saccarosio) 12,00 bb) altre 12,00 19.02 B. II. a) 5. aventi tenore, in peso,
(segue) di amido o di fecola uguale o
superiore a 65% e inferiore a 80%:
aa) non contenenti o contenenti in
peso, meno di 5% di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio) 13,58 bb) altre
6. aventi tenore, in peso,
di amido o di fecola uguale o supe riore a 80% e
inferiore a 85%:
aa) non contenenti o contenenti in
peso, meno di 5% di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio) 20,92 bb) altre 13,65 7. aventi tenore, in peso,
di amido o di fecola uguale o superiore
a 85% 16,57 b) aventi tenore, in peso, di materie
grasse provenienti dal latte:
1. uguale o superiore a 1,5% e inferiore
a 5% 13,00 2. uguale o superiore a 5% 15,62 19.03 Paste alimentari:
A. contenenti uova 36,96 B. altre:
I. non contenenti farina o semolino di
grano tenero 35,82 II. non nominate 35,00 19.04 Tapioca, compresa quella di fecola di
patate: 0,00 19.05 Prodotti a base di cereali ottenuti per
soffiatura o tostatura: "puffed-rice,
corn-flakes" e simili:
A. a base di granturco 63,85 B. a base di granturco 63,85 B. a base di riso 0,00 C. altri 0,00 19.07 Pane, biscotti di mare e altri
prodotti della panetteria ordinaria
senza aggiunta di zuccheri, miele,
uova, materie grasse, formaggio o
frutta; ostie, capsule per medicamenti
ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola
e prodotti simili:
A. Pane croccante detto "Knackebror" 12,63 B. Pane azimo (Mazoch) 0,00 C. Ostie, capsule per medicamenti,
ostie per sigilli, fogli di paste
seccate di farina, di amido o di fecola
e prodotti simili 0,00 D. altri aventi tenore in peso di amido
o di fecola:
1. inferiore a 50% 35,00 II. uguale o superiore a 50% 5,57 19,08 Prodotti della panetteria, fine, della
pasticceria e della biscotteria, anche
di cacao in qualsiasi proporzione:
A. Preparazioni dette "pan pepato"
(pain d'epices), aventi tenore, in peso,
di saccarosio (compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio):
I. inferiore a 30% 82,95 II. uguale o superiore al 30% e inferiore
a 50% 81,87 III. uguale o superiore a 50% 77,11 B. altri:
I. non contenenti o contenenti, in peso
meno di 5% di amido o di fecola aventi
tenore in peso di saccarosio (compreso
lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):
a) inferiore a 70% 79,44 b) uguale o superiore a 70% 70,97 II. aventi tenore in peso di amido o
di fecola uguale o superiore a 5% e
inferiore a 32%:
a) non contenenti o contenenti in peso
meno di 5% di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in
saccarosio) 88,95 b) aventi tenore, in peso, di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio uguale o superiore a 5%
e inferiore a 30%:
1. non contenenti o contenenti un peso
meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal
latte 81,02 2. altre 69,82 19.08 B. II. c) aventi tenore, in peso di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito
calcolato in saccarosio uguale o superiore
a 30% e inferiore a 40%:
1. non contenenti o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal
latte 79,45 2. altri 68,26 d) aventi tenore, in peso, di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato
in saccarosio uguale o superiore a 40%:
1. non contenenti o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal
latte 77,09 2. altri 65,89 III. aventi tenore, in peso di amido o di
fecola uguale o superiore a 32% e inferiore a 50%:
a) non contenenti o contenenti, in peso,meno di 5% di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato
in saccarosio)
1. non contenenti o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal
latte 73,78 2. altri 47,93 b) aventi tenore, in peso, di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato
in saccarosio uguale o superiore a 5%:
inferiore a 20%:
1. non contenenti o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal
latte 79,45 2. altri 68,36 c) aventi tenore, in peso, di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato
in saccarosio uguale o superiore a 20%:
1. non contenenti o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal
latte 75,73 2. altri 67,68 III. aventi tenore, in peso di amido o di
fecola uguale o superiore a 50% e inferiore a 65%:
a) non contenenti o contenenti, in peso,meno di 5% di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato
in saccarosio)
1. non contenenti o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal
latte 74,64 2. altri 65,52 19.08 B. IV. b) aventi tenore, in peso di sac(segue) carosio (compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%:
1. non contenenti o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal
latte 73,76 2. altri 62,38 V. aventi tenore, in peso,di amido o di
fecola uguale o superiore a 65%:
a) non contenenti o contenenti, in peso,meno di 5% di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato
in saccarosio) 71,60 b) altri
21.02 Estratti o essenze di caffe' di te' o di mate
e preparazioni a base di questi estratti
o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei
torrefatti del caffe' o loro
estratti:
C. Cicoria torrefatta ed altri succedanei
torrefatti del caffe':
II. altri 11,00 D. Estratti di cicoria torrefatta e di
altri succedanei torrefatti del caffe':
II. altri 27,52 21,06 Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti
artificiali preparati:
A. Lieviti naturali vivi:
II. Lieviti di pianificazione:
a) secchi 0,00 b) altri 19,18 21,07 Preparazioni alimentari non nominate ne
comprese altrove:
A. Cereali in semi o in spighe, precotti
o altrimenti preparati:
21.07 B. Paste alimentari non ripiene
(segue) cotte; paste alimentari ripiene:
I. Paste alimentari non ripiene,
cotte:
a) essiccate 70,21 b) altre 70,86 II. Paese alimentari ripiene:
a) cotte 81,46 b) altre 64,96 C. Gelati:
I. non contenenti o contenenti, in peso
meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte 11,00 II. aventi tenore, in peso, di materie
grasse provenienti dal latte:
a) uguale o superiore a 3% e inferiore
a 7% 14,50 b) uguale o superiore a 7% 17,45 D. iogurt preparati, latti in polvere
preparati per l'alimentazione dei
fanciulli o per usi dietetici o culinari:
I. iogurt preparati:
a) in polvere, aventi tenore in peso di
materie grasse provenienti dal latte:
1. inferiore a 1,5% 0,00 2. uguale o superiore a 1,5% 0,00 b) altri, aventi tenore, in peso, di
materie grasse provenienti dal latte:
1. inferiore a 1,5% 15,34 2. uguale o superiore a 1,5% e inferiore
a 4% 7,10 3. uguale o superiore a 4% 0,00 II. altri aventi tenore in peso di materie
grasse provenienti dal latte;
a) inferiore a 1,5% e aventi tenore in
peso di proteine del latte (tenore di
azoto x 6,38):
1. inferiore a 40% 0,00 2. uguale o superiore a 40% e inferiore
a 55% 0,00 3. uguale o superiore a 55% e inferiore
a 70% 0,00 4. uguale o superiore a 70% 0,00 b) uguale o superiore a 1,5% 0,00 E. Preparazioni dette "fondute" 0,00 21.07 G. altre:
(segue)
1. non contenenti o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal
latte
a) non contenenti o contenenti, in peso,meno di 5% di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito calcolato
in saccarosio):
2. aventi tenore in peso di amido o di
fecola:
aa) uguale o superiore a 5% e inferiore
32% 85,35 bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a
45% 84,69 cc) uguale o superiore a 45% 75,59 b) aventi tenore, in peso di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:
1. non contenenti o contenenti in peso
meno di 5% di amido o di fecola 87,69 2. aventi tenore, in peso di amido o di
fecola
aa) uguale o superiore a 5% e inferiore
32% 84,15 bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a
45% 81,31 cc) uguale o superiore a 45% 71,36 c) aventi tenore, in peso di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:
1. non contenenti o contenenti in peso
meno di 5% di amido o di fecola 86,66 2. aventi tenore, in peso di amido o di
fecola
aa) uguale o superiore a 5% e inferiore
32% 76,92 bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a
45% 77,38 cc) uguale o superiore a 45% 75,12 d) aventi tenore, in peso di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%:
1. non contenenti o contenenti in peso
meno di 5% di amido o di fecola 80,26 2. aventi tenore, in peso di amido o di
fecola
aa) uguale o superiore a 5% e inferiore
32% 85,01 bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a
45% 78,61 21.07 G. I. e) aventi tenore, in peso di saccarosio)
(segue) uguale o superiore a 50% e inferiore a 85%:
1. non contenenti o contenenti in peso
meno di 5% di amido o di fecola 75,14 2. altre 79,37 f) aventi tenore, in peso, di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio), uguale o
superiore a 85% 75,61 II. aventi tenore in peso di materie
grasse provenienti dal latte uguale
o superiore a 1,5% e inferiore a 6%;
a) non contenenti o contenenti in
peso meno di 5% di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato
in saccarosio):
1. non contenenti o contenenti in peso
meno di 5% di amido o di fecola 71,83 2. aventi tenore, in peso di amido o di
fecola
aa) uguale o superiore a 5% e inferiore
32% 53,41 bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a
45% 45,54 cc) uguale o superiore a 45% 45,43 b) aventi tenore, in peso di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:
1. non contenenti o contenenti in peso
meno di 5% di amido o di fecola 54,43 2. aventi tenore, in peso di amido o di
fecola
aa) uguale o superiore a 5% e inferiore
32% 45,78 bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a
45% 41,31 c) aventi tenore, in peso di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:
1. non contenenti o contenenti in peso
meno di 5% di amido o di fecola 64,55 2. aventi tenore, in peso di amido o di
fecola
aa) uguale o superiore a 5% e inferiore
32% 64,00 bb) uguale o superiore a 32% 56,72 d) aventi tenore, in peso di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%:
1. non contenenti o contenenti in peso
meno di 5% di amido o di fecola 67,58 2. altre 56,64 d) aventi tenore, in peso di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50% 67,25 21.07 G. III. aventi tenore in peso di materie
(segue) grasse provenienti dal latte uguale o
superiore a 6% e inferiore a 12%:
a) non contenenti o contenenti in peso
meno di 5% di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in saccarosio):
1. non contenenti o contenenti in peso
meno di 5% di amido o di fecola 61,45 2. aventi tenore, in peso di amido o di
fecola
aa) uguale o superiore a 5% e inferiore
32% 77,79 bb) uguale o superiore a 32% 60,10 b) aventi tenore, in peso di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:
1. non contenenti o contenenti in peso
meno di 5% di amido o di fecola 61,05 2. altre 35,00 c) aventi tenore, in peso di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:
1. non contenenti o contenenti in peso
meno di 5% di amido o di fecola 58,85 2. altre 52,59 d) aventi tenore, in peso di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%:
1. non contenenti o contenenti in peso
meno di 5% di amido o di fecola 68,64 2. altre 35,00 e) aventi tenore, in peso di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50% 48,25 IV. aventi tenore in peso di materie
grasse provenienti dal latte uguale o
superiore a 12% e inferiore a 18%:
a) non contenenti o contenenti in peso
meno di 5% di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in saccarosio):
1. non contenenti o contenenti in peso
meno di 5% di amido o di fecola 70,22 2. altre 68,88 b) aventi tenore, in peso di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:
1. non contenenti o contenenti in peso
meno di 5% di amido o di fecola 74,01 2. altre 43,27 c) aventi tenore, in peso di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% 57,04 V. aventi tenore in peso di materie
grasse provenienti dal latte uguale o
superiore a 18% e inferiore a 26%:
a) non contenenti o contenenti in peso
meno di 5% di saccarosio (compreso lo
21.07 G. V. a) 1. non contenenti, in peso meno
(segue) di 5% di amido o di fecola 54,55 2. altre 45,15 b) aventi tenore, in peso di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% 37,24 VI. aventi tenore in peso di materie
grasse provenienti dal latte uguale o
superiore a 26% e inferiore a 45%:
a) non contenenti o contenenti in peso
meno di 5% di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in saccarosio):
1. non contenenti o contenenti in peso
meno di 5% di amido o di fecola 45,41 2. altre 48,00 b) aventi tenore, in peso di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiorea 25%:
1. non contenenti o contenenti in peso
meno di 5% di amido o di fecola 58,96 2. altre 35,00 c) aventi tenore, in peso di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 25% 35,00 VII. aventi tenore in peso di materie
grasse provenienti dal latte uguale o
superiore a 45% e inferiore a 65%:
a) non contenenti o contenenti in peso
meno di 5% di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in sacca rosio):
1. non contenenti o contenenti in peso
meno di 5% di amido o di fecola 35,00 2. altre 35,00 b) aventi tenore, in peso di saccarosio
(compreso lo zucchero invertito
calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%:
1. non contenenti o contenenti in peso
meno di 5% di amido o di fecola 35,00 2. altre 35,00 VII. aventi tenore in peso di materie
grasse provenienti dal latte uguale o
superiore a 65% e inferiore a 85%:
a) non contenenti o contenenti in peso
meno di 5% di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in
saccarosio) 35,00 b) altre 35,00 IX. aventi tenore in peso di materie
grasse provenienti dal latte uguale o
superiore a 85% 35,00 22.02 Limonate acque gassose aromatizzate
(comprese le acque minirali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche,
esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della
voce n. 20.07:
B. altre aventi tenore in peso di materie
grasse provenienti dal latte:
22.02 B. I. inferiore a 0,2% 13,77 (segue) II. uguale o superiore a 0,2%
e inferiore a 2% 13,77 III. uguale o superiore a 2% 13,77 29.04 Alcoli aciclici e loro derivati
alogenati, solfonati, nitrati,
nitrosi:
C. Polialcoli:
II. d-Mannitolo (mannite) 0,00 III. d-Glucitolo (sorbite):
a) in soluzione acquosa:
1. contenente d-mannitolol in
proporzione inferiore o uguale a
2%, in peso, calcolata sul tenore
in d-glucitolo 0,00 2. altro 0,00 b) altro:
1. contenente d-mannitolo in proporzione
inferiore o uguale a 2% in peso
calcolata sul tenore in d-glucitolo 0,00 2. altro 0,00 35.05 Destrina e colle di destrina; amidi e
fecole solubili o torrefatti; colle
d'amido o di fecola:
A. Destrina; amidi e fecole solubili o
torrefatti; 0,00 B. Colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tali sostanze in misura:
ex I. inferiore a 25% in peso:
- Colle di amido 19,69 - altre 0,00 ex II. uguale o superiore a 25% e
inferiore a 55% in peso:
- Colle di amido 26,00 - altre 0,00 ex III. uguale o superiore a 55% e
inferiore a 80% in peso:
- Colle di amido 12,00 - altre 0,00 ex IV uguale o superiore a 80% in peso:
- Colle di amido 12,00 - altre 0,00 38.12 Bozzime preparate appretti e preparazioni
per la mordenzatura, del tipo di quelli
utilizzati nell'industria tessile, nella
industria della carta nell'industria del
cuoio o in industrie simili
A. Bozzime preparate ed appretti preparati:
1. a base di sostanze amidacee, contenenti
tali sostanze in misura:
a) inferiore a 55% in peso 0,00 b) uguale o superiore a 55% e inferiore a
70% in peso 0,00 c) uguale o superiore a 70% e inferiore a
83% in peso 0,00 d) uguale o superiore a 83% in peso 0,00 38.19 Prodotti chimici e preparazioni delle
industrie chimiche o delle industrie
connesese (comprese quelle consistenti
in miscele di prodotti naturali), non
nominati ne' compresi altrove;
prodotti residuali delle industrie chimiche o
delle industrie connesse, non
nominati ne' compresi altrove:
T. d-Glucitolo (sorbite) diverso da quello
della sottovoce 29.04 C III:
I. in soluzione acquosa:
a) contenente d-mannitolo in proporzione
inferiore o uguale a 2% in peso calcolato
sul tenore in d-glucitolo 0,00 b) altro 0,00 II. altro:
a) contenente d-mannitolo in proporzione
inferiore o uguale a 2% in peso calcolato
sul tenore in d-glucitolo 0,00 b) altro 0,00
| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Dazi di base (Elementi fissi) ( % ) |
Allegato XI
ALLEGATO XI Elenco previsto all'articolo 22, paragrafo 1
12.08 Radici di cicoria fresche o dissecate
anche tagliate non torrefatte; carrubbe
fresche o secche, anche frantumate o
polverizzate; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente
nell'alimentazione umana, nominati ne'
compresi altrove
| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci |
Allegato XII
ALLEGATO XII Elenco previsto all'articolo 22, paragrafo 2
07.01 Ortaggi e piante mangerecce, freschi e
refrigerati:
N. Pomodori:
ex I. dal 1 novembre al 14 maggio:
- dal 1 dicembre al 14 maggio
08.02 Agrumi, freschi e secchi:
A. Arance:
I. Arance dolci, fresche:
a) dal 1 aprile al 30 aprile
b) dal 1 maggio al 15 maggio
ex c) dal 15 maggio al 15 ottobre:
ex d) dal 15 ottobre al 31 marzo:
- dal 1 febbraio al 31 marzo
B Mandarini, compresi i tangerini
e i mandarini satauma (o sazuma),
clementina, wilkings, e altri simili
ibridi di agrumi:
ex II. altri:
Mandarini compresi i tangerini e i mandarini satauma (o sazuma), freschi dal 1 novembre
al 31 marzo
ex C. Limoni freschi
- dal 1 giugno al 31 ottobre
| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci |
Allegato XIII
ALLEGATO XIII Elenco previsto all'articolo 22, paragrafo 3
03.03 Crostacei e molluschi, compresi i testacei
(anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti),
refrigerati, congelati, secchi,
salati o in salamoia;
crostacei non sgusciati semplicemente cotti in acqua:
A. Crostacei:
IV. Gamberetti:
ex a) Gamberetti della famiglia Pandalidae:
- congelati
b) Gamberetti grigi del genere Grangon:
ex 2. altri:
- congelati
ex c) altri:
- congelati
| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci |
Allegato
ALLEGATO Elenco di cui all'articolo 4
73.11 Profilati di ferro o di ferro o di acciaio,
laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o riniti a freddo: palancole di ferro
o di acciaio, anche forate o fatte di elementi
riuniti:
A. Profilati:
ex I. semplicemente laminati o estrusi a caldo
(CECA):
- Angolari ed ali uguali o ineguali, la cui alla
piu' larga non supera 200 mm di larghezza,
semplicemente laminati a caldo
-Profilati ad T. di altezza non superiore 100 mm
semplicemente laminati a caldo
- Profilati ad I e ad M. di altezza non
superiore a 340 mm,
semplicemente laminati a caldo
- Profilati ad U di altezza non superiore
a 320 mm, semplicemente laminati a caldo
IV. placcati o lavorati alla superficie
(lucidati, rivestiti, ecc.):
a) semplicemente placcati:
ex I. laminati o estrusi a caldo (CECA):
-Angolari ad ali uguali i ineguali, la cui
ala piu' larga non supera 200 mm di larghezza
semplicemente placcati e laminati a caldo
- Profilati a T di altezza non superiore
a 180 mm, semplicemente laminati a caldo
- Profilati ad I o ad M. di altezza no superiore
a 340 mm, semplicemente laminati a caldo
- Profilati ad U di altezza non superiore
a 320 mm, semplicemente laminati a caldo
73.13 Lamiere di ferro o di acciaio laminate
a caldo o a freddo:
A. lamierre dette "magnetiche":
ex I. aventi qualunque sia il loro spessore, perdita in watt non superiore a 0,75 watt
(CECA):
ex II. altre (CECA):
- laminate a freddo
B. Altre lamiere:
II. semplicemente laminate a freddo, dello
spessore
b) di piu' di mm ma meno di 3 mm (CECA)
c) di 1mm o meno (CECA)
ex III. semplicemente lucidate o levigate
o superficie specolare (CECA):
-laminate a freddo
IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate
alla superficie
b) stagnate (CECA)
ex c) zincate o
piombate (CECA)
- altrimenti zincate
ex d) altre (ramate, ossidate artificialmente,
laccate, nichelate, verniciate, placcate,
parcherizzate, litografate. ecc.9
(CECA):
- laminate a freddo
V. altrimenti foggiate o lavorate:
a) semplicemente tagliate in forma diversa
dalla quadrata o dalla rettangolare:
ex 2. altre (CECA)
- laminate a freddo
==================================================================
| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci |
Dichiarazioni
DICHIARAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DEI CITTADINI TEDESCHI
Devono essere considerati cittadini della Repubblica federale di Germania tutti i tedeschi nel senso definito dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania.
DICHIARAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DEI PROTOCOLLI A BERLINO
I protocolli si applicano anche al Land di Berlino, salvo che il governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle altre parti contraenti, entro tre mesi dall'intrata in vigore dei protocolli, una dichiarazione contraria.
DEL RAPPRESENTANTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DEI CITTADINI TEDESCHI
Devono essere considerati cittadini della Repubblica federale di Germania tutti i tedeschi nel senso definito dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania.
DICHIARAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DEI PROTOCOLLI A BERLINO
I protocolli si applicano anche al Land di Berlino, salvo che il governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle altre parti contraenti, entro tre mesi dall'intrata in vigore dei protocolli, una dichiarazione contraria.