Ratifica ed esecuzione del protocollo sui privilegi e le immunita' dell'Organizzazione europea per l'esercizio dei satelliti meteorologici (EUMETSAT), firmato a Darmstadt il 1° dicembre 1986.
Art. 1
Ministero degli Affari Esteri
RISERVA DEL GOVERNO ITALIANO
Il Governo italiano si riserva la facolta' di non applicare ai funzionari di cittadinanza italiana o residenti permanente in territorio italiano l'esenzione da ogni imposta nazionale sugli stipendi e sugli emolumenti versati dall'EUMESTSAT, come previsto alla lettera g) dell'articolo 10.
TRADUZIONE NON UFFICIALE
PROTOCOLLO RELATIVO AI PRIVILEGI
ED ALLE IMMUNITA' DELL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA
PER LA UTILIZZAZIONE DEI SATELLITI METEOROLOGICI
EUMETSAT
Gli Stati parte alla Convenzione per l'stituzione di una Organizzazione per l'utilizzazione di Satelliti Meteorologici (EUMETSAT), aperta alla firma a Ginevra il 24 maggio 1983 (qui di seguito denominata la "Convenzione");
DESIDERANDO definire i privilegi e le immunita' in conformita' con l'Art. 12 della Convezione;
AFFERMANDO che il fine dei privilegi e delle immunita' stabilite nel presente Protocollo e' di garantire una efficace esecuzione delle attivita' ufficiali di EUMETSAT;
HANNO CONVENUTO quanto segue:
Articolo 1
Uso di termini
Ai fini del presente Protocollo:
a) per "Stato membro" si intende uno Stato parte alla Convenzione;
b) per "archivi" si intende tutta la documentazione, ivi compresa la corrispondenza, documenti, manoscritti, fotografie, films, registrazioni ottiche e magnetiche, registrazioni dati e programmi di elaboratori appartenenti all'EUMETSAT o da essa detenuti;
c) per "attivita' ufficiali" dell'EUMETSAT si intendono tutte le attivita' esercitate dall'EUMETSAT in conformita' ai suoi obiettivi, come definite allo articolo 2 della Convenzione comprese le sue attivita' amministrative;
d) per "proprieta'" si intende ogni cosa che possa essere soggetta ad un diritto di proprieta' nonche' a diritti contrattuali;
e) per "rappresentanti" degli Stati membri si intendono i rappresentanti ed i loro consiglieri;
f) per "membri del personale" si intendono il Direttore e tutte le persone impiegate da EUMETSAT, che hanno incarichi di ruolo e che sono soggetti al regolamento del personale di EUMETSAT;
g) per "esperto" si intende una persona diversa da un membro del personale, incaricata di svolgere una funzione specifica per conto di EUMETSAT e a sue spese.
RISERVA DEL GOVERNO ITALIANO
Il Governo italiano si riserva la facolta' di non applicare ai funzionari di cittadinanza italiana o residenti permanente in territorio italiano l'esenzione da ogni imposta nazionale sugli stipendi e sugli emolumenti versati dall'EUMESTSAT, come previsto alla lettera g) dell'articolo 10.
TRADUZIONE NON UFFICIALE
PROTOCOLLO RELATIVO AI PRIVILEGI
ED ALLE IMMUNITA' DELL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA
PER LA UTILIZZAZIONE DEI SATELLITI METEOROLOGICI
EUMETSAT
Gli Stati parte alla Convenzione per l'stituzione di una Organizzazione per l'utilizzazione di Satelliti Meteorologici (EUMETSAT), aperta alla firma a Ginevra il 24 maggio 1983 (qui di seguito denominata la "Convenzione");
DESIDERANDO definire i privilegi e le immunita' in conformita' con l'Art. 12 della Convezione;
AFFERMANDO che il fine dei privilegi e delle immunita' stabilite nel presente Protocollo e' di garantire una efficace esecuzione delle attivita' ufficiali di EUMETSAT;
HANNO CONVENUTO quanto segue:
Articolo 1
Uso di termini
Ai fini del presente Protocollo:
a) per "Stato membro" si intende uno Stato parte alla Convenzione;
b) per "archivi" si intende tutta la documentazione, ivi compresa la corrispondenza, documenti, manoscritti, fotografie, films, registrazioni ottiche e magnetiche, registrazioni dati e programmi di elaboratori appartenenti all'EUMETSAT o da essa detenuti;
c) per "attivita' ufficiali" dell'EUMETSAT si intendono tutte le attivita' esercitate dall'EUMETSAT in conformita' ai suoi obiettivi, come definite allo articolo 2 della Convenzione comprese le sue attivita' amministrative;
d) per "proprieta'" si intende ogni cosa che possa essere soggetta ad un diritto di proprieta' nonche' a diritti contrattuali;
e) per "rappresentanti" degli Stati membri si intendono i rappresentanti ed i loro consiglieri;
f) per "membri del personale" si intendono il Direttore e tutte le persone impiegate da EUMETSAT, che hanno incarichi di ruolo e che sono soggetti al regolamento del personale di EUMETSAT;
g) per "esperto" si intende una persona diversa da un membro del personale, incaricata di svolgere una funzione specifica per conto di EUMETSAT e a sue spese.