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Adeguamento delle dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Corpo forestale dello Stato espleta le proprie funzioni con personale maschile e femminile con parita' di funzioni, di attribuzioni, di trattamento economico, stato giuridico e progressione di carriera.
2. I requisiti psico-fisici e attitudinali di cui deve essere in possesso il personale del Corpo forestale dello Stato con funzioni di polizia nonche' le relative modalita' di accertamento sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione nazionale per la realizzazione della parita' tra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Nei bandi di concorsi pubblici per l'assunzione di personale nel Corpo forestale dello Stato non possono essere in ogni caso previste prove ergometriche.
4. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con le modalita' di cui all'articolo 12 della legge 13 dicembre 1986, n. 874, saranno stabiliti i nuovi limiti minimi di statura rispetto a quelli fissati con l'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operativo il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all' : - L' (Norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici), che di seguito viene riprodotto, stabilisce le modalita' di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo ai limiti di altezza ed alla misura di detti limiti in base a mansioni e qualifiche speciali: "Art. 2. - 1. Entro i successivi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' stabilire, con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati, le organizzazioni sindacali piu' rappresentative e la Commissione nazionale per la realizzazione della parita' tra uomo e donna istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le mansioni e qualifiche speciali per le quali e' necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite. 2. La norma di cui all'art. 1 non si applica ai concorsi gia' banditi alla data di entrata in vigore della presente legge". - L' (Specifici limiti d'altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici), stabilisce nella misura di m 1,65 il limite minimo per l'ammissione ai concorsi relativi al Corpo forestale dello Stato. Se ne produce il testo: "Art. 5 (Ministero dell'agricoltura e foreste: Corpo forestale dello Stato). - Per l'ammissione ai concorsi per la nomina a guardia, guardia scelta, a sottufficiale e ad ufficiale del Corpo forestale dello Stato e' richiesto un limite minimo di statura di m 1,65".

Art. 2.

1. Il ruolo organico dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale dello Stato e' stabilito dalla tabella A allegata alla presente legge che sostituisce la tabella VI annessa alla legge 18 febbraio 1963, n. 301. La copertura dei 1.800 posti risultanti in aumento rispetto alla precedente dotazione organica viene effettuata per contingenti, rispettivamente, di 400 unita' alla data del 1 luglio 1990 e di 350 unita' al 1 dicembre di ciascuno degli anni 1990, 1991, 1992 e 1993. Per la copertura del primo contingente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato ad avvalersi della graduatoria degli idonei approvata con decreto ministeriale 12 luglio 1988, della cui pubblicazione e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 46 del 20 giugno 1989. Ai fini delle promozioni, i posti d'organico vacanti al 1 luglio 1990 si intendono disponibili al 30 giugno 1990.
Nota all'art. 2: La tabella VI annessa alla (Norme per il riordino dei servizi e della carriere del Corpo forestale dello Stato e dei ruoli organici delle carriere esecutive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste) determina il ruolo dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo forestale dello Stato nei termini seguenti: "TABELLA VI RUOLO DEI SOTTUFFICIALI, GUARDIE SCELTE E GUARDIE Personale tecnico con funzioni di polizia Coeffi- Qualifica Posti in ciente organico - - - 271 Maresciallo maggiore 200 229 Maresciallo capo 220 202 Maresciallo ordinario 260 180 Brigadiere 157 Vice brigadiere 1.300 131 Guardia scelta 1.500 128 Guardia - Allievo guardia 1.800(a) ______ 5.280 (a) I posti che si renderanno disponibili nel grado di guardia, per effetto dell'aumento di organico, saranno conferiti in ragione di non piu' di 360 posti per ciascun anno dei tre anni di prima appplicazione della presente legge".

Art. 3.

1. Il grado di maresciallo capo e maresciallo ordinario del Corpo forestale dello Stato sono sostituiti dall'unica qualifica di maresciallo.
2. Il personale che, alla data del 30 giugno 1990, riveste il grado di maresciallo ordinario o di maresciallo capo e' inquadrato, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di maresciallo con anzianita' decorrente dalla data di promozione a maresciallo ordinario.
3. I richiami al grado di maresciallo ordinario e maresciallo capo contenuti nelle disposizioni anteriormente vigenti si intendono riferiti alla qualifica di maresciallo.
4. La qualifica di maresciallo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i brigadieri con cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
5. La nomina a vice brigadiere si consegue:
a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno mediante concorso interno per esame teorico pratico e superamento di un successivo corso di formazione tecnico professionale. Al concorso sono ammessi le guardie e le guardie scelte, gli appuntati e gli appuntati scelti del Corpo forestale dello Stato che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo alla data di pubblicazione del bando di concorso;
b) mediante corso concorso per titoli di servizio ed esami, nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, di cui il 30 per cento riservato al personale che alla data di pubblicazione del bando riveste la qualifica di appuntato scelto del Corpo forestale dello Stato e il rimanente 20 per cento riservato al personale che alla stessa data riveste la qualifica di appuntato del Corpo forestale dello Stato da almeno 2 anni.
L'individuazione delle categorie dei titoli di servizio, ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse, nonche' la determinazione della prova di esame e delle modalita' di svolgimento di questa e la composizione della commissione, i programmi, la durata e le modalita' di svolgimento del corso e quelli di svolgimento degli esami di fine corso sono fissati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. La nomina a vice brigadiere e' conferita secondo l'ordine di graduatoria dell'esame di fine corso tenendo conto che il personale con la qualifica di appuntato scelto precede, a parita' di punteggio, il personale con la qualifica di appuntato.
6. I vincitori del concorso di cui al comma 5, lettera a) precedono nel ruolo i vincitori del concorso di cui alla lettera b).
7. Per la copertura dei posti disponibili a vice brigadiere nel 1990 il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato ad avvalersi della graduatoria degli idonei del 34 corso allievi sottufficiali.
8. Ai concorsi alla qualifica funzionale iniziale di ufficiale forestale, sono altresi' ammessi a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale dello Stato con almeno tre anni di anzianita' alla data del bando che indice il concorso ed in possesso dei requisiti prescritti dal bando stesso. I posti riservati che non vengono coperti sono conferiti agli altri concorrenti risultati idonei.

Art. 4.

1. Al personale del Corpo forestale dello Stato si applica la normativa di cui al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.
2. Al personale del ruolo dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale dello Stato non si applicano l'istituto della ferma e rafferma e la legge 31 maggio 1975, n. 205.
Note all'art. 4: - Il comma 9 dell'art. 5 del D.L. n. 387/1/987 (Copertura finanziaria del , di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia), esclude che possa trovare applicazione per il reclutamento del personale dei ruoli del Ministero dell'interno la disposizione di cui all' , recante: "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro". Si riporta il testo dell'art. 16 della richiamata , come modificato dall' e , convertito, con modificazioni, nella : "Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici). 1. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in una o piu' regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non e' stato richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilita' che abbiano la professionalita' eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti. 2. I lavoratori di cui al comma 1 hanno facolta' di iscriversi nella lista di collocamento di una seconda circoscrizione, anche di altra regione, mantenendo l'iscrizione presso la prima. L'anzianita' maturata presso quest'ultima viene riconosciuta ai fini della graduatoria. 3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attivita' si esplichi nel territorio di piu' circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita' si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4. 4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le modalita' e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attitita' in piu' regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonche' i criteri e le modalita' per la informatizzazione delle liste. 6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario. 8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati". - La reca: "Corresponsione di un premio di arruolamento ai carabinieri, alle guardie di finanza, alle guardie di pubblica sicurezza, agli agenti di custodia e alle guardie forestali".

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1990, 30 miliardi per l'anno 1991 e 40 miliardi per l'anno 1992, ivi comprese le spese per l'acquisto di beni e servizi pari a lire 5.815.454.000 per l'anno 1990, a lire 6.758.298.000 per l'anno 1991 ed a lire 5.403.225.000 per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 giugno 1990
COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri MANNINO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Tabella A




TABELLA A (prevista dall'articolo 2, comma 1)
RUOLO DEI SOTTUFFICIALI E DELLE GUARDIE DEL CORPO FORESTALE
DELLO STATO - PERSONALE TECNICO CON FUNZIONI DI POLIZIA

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1 luglio 1 dicem- 1 dicem- 1 dicem- 1 dicem-
1990 bre 1990 bre 1991 bre 1992 bre 1993
_________________________________________________________ Maresciallo
maggiore (a) 539 562 586 611 633
Maresciallo
Brigadiere 1.952 2.064 2.175 2.286 2.397
Vice brigadiere
Appuntato
scelto
Appuntato 3.950 4.165 4.380 4.594 4.811
Guardia scelta
Guardia -
Allievo guardia
_________________________________________________________ Totale. . . 6.441 6.791 7.141 7.491 7.841
(a) Di cui rispettivamente 249, 263, 276, 290 e 303 con qualifica di "scelto" ai sensi degli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 .