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Modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640, recante disciplina delle bombole per metano.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

Definizioni
1. Ai sensi della presente legge si intende per:
a) "Comitato" il Comitato di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640;
b) "fondo" il fondo di cui all'articolo 13 della medesima legge.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell' (Disciplina delle bombole per metano) e' il seguente: "Art. 12. - I corrispettivi previsti dagli articoli 9 e 10 sono determinati da un Comitato nominato con decreto del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, composto di: 1) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio; 2) un rappresentante del Ministero del tesoro; 3) un rappresentante del Ministero delle finanze; 4) un rappresentante del Ministero dei trasporti; 5) un rappresentante del Comitato interministeriale dei prezzi; 6) due rappresentanti dell'Ente nazionale metano; 7) un produttore di gas metano; 8) un distributore o trasportatore di gas metano; 9) due proprietari di bombole. Il decreto di nomina designa il presidente che e' scelto fra i membri di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) del comma precedente". - Per il testo dell'art. 13 della stessa si veda nelle note all'art. 4.

Art. 2.

Campo di applicazione
1. Sono soggette alle disposizioni della presente legge, nonche' della legge 8 luglio 1950, n. 640, come da questa modificata, le bombole per metano la cui capacita' non sia superiore a litri 150.
Tale limite puo' essere aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei trasporti.

Art. 3.

Alimentazione del fondo
1. Al fine di assicurare i servizi di promozione della sicurezza nell'uso delle bombole per gas metano e razionalizzare il sistema di alimentazione del fondo, i soggetti che forniscono gas metano alle stazioni di compressione sono tenuti a versare al fondo un contributo proporzionale alle quantita' di gas per uso autotrazione fornito alle stazioni stesse e da determinarsi da parte del Comitato. Tale contributo e' considerato a tutti gli effetti costo inerente alla attivita' di vendita del gas metano per autotrazione.
2. Per le stesse finalita' di cui al comma 1, i proprietari di "carri bombolai" destinati al trasporto di gas metano sono tenuti a versare al fondo un contributo proporzionale al numero ed al tipo delle bombole su di essi installate.
3. L'Ente nazionale idrocarburi (ENI), sotto la sorveglianza del Comitato, provvede alla tenuta del libro dei proprietari dei "carri bombolai", con le modalita' stabilite nel regolamento di cui all'articolo 5.
4. Per le bombole di importazione, che non siano di nuova fabbricazione, nonche' per le altre bombole non punzonate all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, al momento della punzonatura e' dovuto al fondo un contributo speciale.
5. Al fondo affluisce altresi' il corrispettivo di punzonatura di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 1950, n. 640.
Nota all'art. 3: - Per il testo dell' si veda nelle note all'art. 4.

Art. 4.

Adeguamenti della normativa
1. Alla legge 8 luglio 1950, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, terzo comma, le parole: "lire 200" sono sostituite dalle seguenti: "lire 3.000";
b) all'articolo 3, alla fine del terzo comma, e' aggiunto il seguente periodo: "Il corrispettivo di punzonatura puo' essere aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Comitato.";
c) all'articolo 6, primo comma, le parole: "da lire 4.000 a lire 12.000" sono sostituite dalle seguenti: "da lire 200.000 a lire 600.000";
d) all'articolo 13, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Sul fondo predetto grava altresi' ogni altra spesa di amministrazione e di servizio, ivi comprese quelle finalizzate a favorire la sicurezza nell'uso delle bombole.";
e) all'articolo 15, primo comma, le parole: "Entro due mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Entro quattro mesi";
f) gli articoli 9, 10, 11 e 18 sono soppressi.
2. La sanzione di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 8 luglio 1950, n. 640, non si applica ai detentori delle bombole, gia' in circolazione, di capacita' compresa tra 66 e 150 litri, fino al momento della loro prima revisione, effettuata ai sensi della normativa vigente, successiva all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5.
3. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 8 luglio 1950, n. 640, che richiamano i soppressi articoli 9 e 10 della medesima legge, devono intendersi riferite, ove possibile, ai contributi di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 4, della presente legge.
Note all'art. 4: - Il testo dell' , come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 3. - Le bombole di fabbricazione anteriore al 1› agosto 1948, se non appartengono alle amministrazioni statali, provinciali o comunali, si presumono di proprieta' dell'Ente nazionale metano, a meno che sia intervenuta dichiarazione giurisdizionale di illegittimita' del provvedimento di requisizione. L'Ente nazionale metano appone su ciascuna bombola una punzonatura speciale secondo le norme da emanare con il regolamento di cui all'art. 21. Per ciascuna bombola e' dovuto un corrispettivo di punzonatura nell'ammontare di L. 3.000, salvo che la punzonatura sia chiesta da amministrazioni statali, provinciali o comunali. Il corrispettivo di punzonatura puo' essere aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Comitato. L'Ente nazionale metano cura la punzonatura anche delle bombole di sua proprieta'". - Il testo dell'art. 6 della predetta , come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 6. - Chiunque, eccettuati i fabbricanti per l'invenduto, decorso il termine di cui all'art. 1, detiene, a qualsivoglia titolo, bombole per metano di precedente fabbricazione, idonee all'uso o che possano utilmente essere riparate, prive di punzonatura, e' punito con l'ammenda da L. 200.000 a L. 600.000 per ciascuna bombola, oltre il sequestro delle bombole stesse per l'attribuzione all'Ente nazionale metano e la perdita della cauzione relativa. Per quelle di fabbricazione posteriore, il possessore, decorsi trenta giorni dalla data della fattura rilasciata dal fabbricante al suo acquirente, senza che le bombole siano state presentate per la punzonatura, incorre nella pena dell'ammenda di cui sopra. Nella stessa pena incorrono i fabbricanti che omettono di ottemperare all'obbligo di cui al terzo comma dell'articolo precedente, nonche' i venditori di metano che riempiono bombole prive di punzonatura, dopo scaduto il termine di cui all'art. 1". La sanzione dell'ammenda di cui all'articolo sopra riportato e' stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall' , il quale ha previsto che non costituissero piu' reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena dell'ammenda. La e' stata abrogata dall' (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato la depenalizzazione del reato, includendovi anche i reati punibili con la sola pena della multa. - Il testo dell'art. 13 della ripetuta , come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 13. - I corrispettivi previsti dall'art. 10 della legge affluiscono ad un fondo amministrato dal Comitato indicato nell'articolo precedente sul quale gravano le spese di: 1) collaudo e revisione delle bombole; 2) manutenzione delle valvole delle stesse; 3) sostituzione delle bombole che, in occasione dei collaudi e delle revisioni, siano dichiarate non piu' idonee all'uso; 4) assicurazione per responsabilita' civile verso terzi; 5) funzionamento del Comitato; 6) punzonatura delle bombole. Sul fondo predetto grava altresi' ogni altra spesa di amministrazione e di servizio, ivi comprese quelle finalizzate a favorire la sicurezza nell'uso delle bombole". - Il testo dell'art. 15 della stessa , come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 15. - Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale il Comitato di cui all'art. 12 deve trasmettere ai Ministeri del tesoro, delle finanze e dell'industria e commercio un rendiconto accompagnato da una relazione del collegio dei revisori. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare". - Gli articoli 9, 10, 11 e 18 della medesima cosi' recitavano: "Art. 9. - I proprietari di bombole per metano hanno diritto ad un corrispettivo per l'uso delle bombole stesse a carico del fondo di cui all'art. 13". "Art. 10. - Gli utenti, ancorche' proprietari di bombole per metano, sono tenuti, per ciascuna bombola posseduta, ad un corrispettivo giornaliero per l'uso delle stesse e per i servizi previsti dalla presente legge. Il corrispettivo suddetto deve essere pagato trimestralmente entro la prima decade di ciascun trimestre. In mancanza, esso e' riscosso secondo le norme previste dal , con ingiunzione dell'intendente di finanza della circoscrizione in cui risiede l'obbligato". "Art. 11. - Nel caso di trasferimento del possesso di bombole il nuovo possessore succede nell'obbligo di pagare il corrispettivo giornaliero a decorrere dal trimestre successivo a quello in cui perviene all'Ente nazionale metano la denuncia del trasferimento, sottoscritta dagli interessati in presenza di un funzionario dell'Ente nazionale metano o dell'autorita' comunale locale che ne rilascia in calce la relativa dichiarazione. Colui che ha trasferito il possesso ha tuttavia diritto al rimborso, a carico del nuovo possessore, della quota di corrispettivo relativa al periodo compreso fra il giorno del trasferimento del possesso delle bombole e quello in cui ha effetto la dichiarazione prodotta. L'Ente metano, sotto la sorveglianza del Comitato di cui al successivo art. 12, provvede alla tenuta del libro dei proprietari e degli utenti di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge, con le modalita' stabilite dal regolamento". "Art. 18. - L'obbligo di versare i corrispettivi di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge decorre dal giorno in cui sia cessata l'applicazione del contributo previsto dalle deliberazioni del Comitato interministeriale prezzi che istituiscono o che prorogano la Cassa compensazione metano". - Per il testo dell'art. 12 della medesima si veda la nota all'art. 1.

Art. 5.

Regolamento
1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei trasporti, viene emanato con decreto del Presidente della Repubblica il regolamento per l'esecuzione della presente legge, nonche' della legge 8 luglio 1950, n. 640, come da questa modificata. In esso sono fissati, tra l'altro, i criteri e la periodicita' di determinazione da parte del Comitato dei contributi di cui all'articolo 3, nonche' le modalita' e i termini del relativo pagamento.
2. Il regolamento previsto dal comma 1 sostituisce il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1950, n. 1121, ed entra in vigore il primo giorno del secondo trimestre solare successivo alla sua pubblicazione.
Nota all' , con cui e' stato approvato il regolamento di esecuzione della , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1951.

Art. 6.

Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le norme di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 acquistano efficacia dal primo giorno del secondo trimestre solare successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento di cui all'articolo 5.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 giugno 1990
COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: VASSALLI